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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1529 /2016 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Parte_1 dio dell'avv. Pasquale Michele Contartese (PEC:
), che lo rappresenta e difende, giusta Email_1
o; RICORRENTE E
, Controparte_1
), presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: , che lo CP_1 Email_2 senta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procurator parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/06/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando I) di essere dipendente, quale operaio forestale (capo squadra), del cantiere di Fabrizia;
II) di aver subito un infortunio, il 19.03.2015, alle ore 07:45, mentre esercitava il controllo su una piantagione all'interno della Foresta Regionale San Mauro, sita in loc “Marcomarra”, cadendo in terra, procurandosi un trauma al ginocchio destro;
III) di essersi recato presso il
1 nosocomio di Serra San Bruno, dove gli veniva diagnosticata una “distrorsione e distrazione del ginocchio destro e della gamba”; IV) di aver denunciato l'infortunio sul lavoro all , al fine di ottenere i connessi benefici economici, a cui è seguito il CP_1 referto “n ta riscontrata una menomazione dell'integrità psico-fisica”; V) di aver, in precedenza, subito un altro infortunio, da cui è derivato il riconoscimento del danno biologico da prestazioni lavorative, in misura del 14%. Pertanto, il ricorrente adiva questa Autorità affinché venisse accertato che, a causa dell'infortunio occorso il 19.03.2015, ha subito una menomazione dell'integrità psico- fisica, in ragione del danno biologico pari al 6% oppure nella misura minore o maggiore accertata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che a causa dell'infortunio sul lavoro del 19/03/2015, sono residuati a , dei postumi Parte_1 permanente che incidono permanentemente stesso con un danno biologico complessivo del 6% o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta in corso di causa, e comunque nei limiti indennizzabili per legge;
b) Per l'effetto condannare Controparte_2
, in p
[...]
.le IV novembre, n, 144, C.F. e per esso il Direttore pro tempore P.IVA_1 della sede di Vibo Valentia, a pagare, icorrente, in capitale l'indennizzo in relazione al grado di danno biologico accertato;
c) Condannare il detto istituto, come sopra individuato a pagare il ricorrente il detto indennizzo, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, fino al soddisfo, oltre interessi legali, oltre a risarcire il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria delle dette somme;
d) conseguentemente e per l'effetto, ordinare all' di CP_1 procedere alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di ca rendita ed a riliquidare la posizione assicurativa del ricorrente, nel senso di aggiungere al danno pari al 14% già in godimento, tale ulteriore riconoscimento in misura del 6% e previa applicazione della formula a scalare, liquidare e pagare, in favore del ricorrente la rendita in relazione al grado di danno biologico comportante invalidità accertata, in misura non inferiore al 18%, ovvero della diversa misura che dovesse risultare in corso di causa e/o diversa misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla detta somma;
E) In subordine, qualora il danno biologico, accertato all'esito del presente giudizio, non dovesse raggiungere la percentuale che costituisce diritto alla rendita, liquidare in capitale l'indennizzo relativo al grado di danno biologico accertato;
F) Condannare l' al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio, da CP_1 distrarsi in f l sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
E) Emanare ogni alto provvedimento di legge e/o giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l che, CP_1 contestando le avverse pretese, chiedeva il rigetto della domanda, con f delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con la prova testimoniale, e con l'espletamento di una CTU medico-legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma
3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa del CP_1 lavoratore che abbia cara anente. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
3. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, la domanda in questa sede proposta deve dirsi fondata e può essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono. 3 4. Preliminarmente, occorre rilevare che all'esito dell'escussione dei testimoni, sentiti durante l'udienza del 29.09.2022, è emerso che il 19.03.2015, il ricorrente ha subito l'infortunio, durante lo svolgimento delle sue mansioni di operaio forestale.
5. Inoltre, è stata disposta CTU medico legale, al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale, tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
6. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che « nato il giorno 01-07-1963, in data 19-03-2015 ha subito Parte_1
i do trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro. Tale patologia è da ritenersi procurata in occasione di lavoro come riconosciuto anche dall' CP_1
Il d gico deve avere una valutazione del 4% (quattro per cento). Dato che al periziato era già stato riconosciuto dall' per i pregressi infortuni CP_1 un danno biologico del 14%, il danno biologico compl teso come menomazione dell'integrità psico-fisica, deve essere 17% (diciassette per cento) applicando la formula a scalare. Tale condizione ricorre dal 19-03-2015».
7. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il CTU tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e allee condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
8. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire la rendita prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 17% - ovverosia nella misura indicata dal CTU, secondo la formula scalare, nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell al pagamento – salvo di quanto già versato, in CP_1 ragione della percentuale p ntemente riconosciuta a in occasione di Pt_1 infortuni pregressi – di quanto dovuto a tale titolo nella mis minata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.07.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 19.03.2015, sino al soddisfo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
10. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto di Parte_1
a percepire la rendita prevista dall'art. 13 del
[...]
ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 17%;
4 - condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, al CP_1 pagamento dovuto a tale titolo, salvo l'importo già versato, dal 121° giorno successivo al 19.03.2015, fino al soddisfo detratti gli importi già versati;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, al CP_1 pagamento se di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna, infine, in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_1 al pagamento dell CTU medico legale, liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 23/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Parte_1 dio dell'avv. Pasquale Michele Contartese (PEC:
), che lo rappresenta e difende, giusta Email_1
o; RICORRENTE E
, Controparte_1
), presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: , che lo CP_1 Email_2 senta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procurator parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/06/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando I) di essere dipendente, quale operaio forestale (capo squadra), del cantiere di Fabrizia;
II) di aver subito un infortunio, il 19.03.2015, alle ore 07:45, mentre esercitava il controllo su una piantagione all'interno della Foresta Regionale San Mauro, sita in loc “Marcomarra”, cadendo in terra, procurandosi un trauma al ginocchio destro;
III) di essersi recato presso il
1 nosocomio di Serra San Bruno, dove gli veniva diagnosticata una “distrorsione e distrazione del ginocchio destro e della gamba”; IV) di aver denunciato l'infortunio sul lavoro all , al fine di ottenere i connessi benefici economici, a cui è seguito il CP_1 referto “n ta riscontrata una menomazione dell'integrità psico-fisica”; V) di aver, in precedenza, subito un altro infortunio, da cui è derivato il riconoscimento del danno biologico da prestazioni lavorative, in misura del 14%. Pertanto, il ricorrente adiva questa Autorità affinché venisse accertato che, a causa dell'infortunio occorso il 19.03.2015, ha subito una menomazione dell'integrità psico- fisica, in ragione del danno biologico pari al 6% oppure nella misura minore o maggiore accertata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che a causa dell'infortunio sul lavoro del 19/03/2015, sono residuati a , dei postumi Parte_1 permanente che incidono permanentemente stesso con un danno biologico complessivo del 6% o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta in corso di causa, e comunque nei limiti indennizzabili per legge;
b) Per l'effetto condannare Controparte_2
, in p
[...]
.le IV novembre, n, 144, C.F. e per esso il Direttore pro tempore P.IVA_1 della sede di Vibo Valentia, a pagare, icorrente, in capitale l'indennizzo in relazione al grado di danno biologico accertato;
c) Condannare il detto istituto, come sopra individuato a pagare il ricorrente il detto indennizzo, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, fino al soddisfo, oltre interessi legali, oltre a risarcire il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria delle dette somme;
d) conseguentemente e per l'effetto, ordinare all' di CP_1 procedere alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di ca rendita ed a riliquidare la posizione assicurativa del ricorrente, nel senso di aggiungere al danno pari al 14% già in godimento, tale ulteriore riconoscimento in misura del 6% e previa applicazione della formula a scalare, liquidare e pagare, in favore del ricorrente la rendita in relazione al grado di danno biologico comportante invalidità accertata, in misura non inferiore al 18%, ovvero della diversa misura che dovesse risultare in corso di causa e/o diversa misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla detta somma;
E) In subordine, qualora il danno biologico, accertato all'esito del presente giudizio, non dovesse raggiungere la percentuale che costituisce diritto alla rendita, liquidare in capitale l'indennizzo relativo al grado di danno biologico accertato;
F) Condannare l' al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio, da CP_1 distrarsi in f l sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
E) Emanare ogni alto provvedimento di legge e/o giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l che, CP_1 contestando le avverse pretese, chiedeva il rigetto della domanda, con f delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con la prova testimoniale, e con l'espletamento di una CTU medico-legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma
3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa del CP_1 lavoratore che abbia cara anente. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
3. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, la domanda in questa sede proposta deve dirsi fondata e può essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono. 3 4. Preliminarmente, occorre rilevare che all'esito dell'escussione dei testimoni, sentiti durante l'udienza del 29.09.2022, è emerso che il 19.03.2015, il ricorrente ha subito l'infortunio, durante lo svolgimento delle sue mansioni di operaio forestale.
5. Inoltre, è stata disposta CTU medico legale, al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale, tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
6. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che « nato il giorno 01-07-1963, in data 19-03-2015 ha subito Parte_1
i do trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro. Tale patologia è da ritenersi procurata in occasione di lavoro come riconosciuto anche dall' CP_1
Il d gico deve avere una valutazione del 4% (quattro per cento). Dato che al periziato era già stato riconosciuto dall' per i pregressi infortuni CP_1 un danno biologico del 14%, il danno biologico compl teso come menomazione dell'integrità psico-fisica, deve essere 17% (diciassette per cento) applicando la formula a scalare. Tale condizione ricorre dal 19-03-2015».
7. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il CTU tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e allee condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
8. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire la rendita prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 17% - ovverosia nella misura indicata dal CTU, secondo la formula scalare, nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell al pagamento – salvo di quanto già versato, in CP_1 ragione della percentuale p ntemente riconosciuta a in occasione di Pt_1 infortuni pregressi – di quanto dovuto a tale titolo nella mis minata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.07.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 19.03.2015, sino al soddisfo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
10. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto di Parte_1
a percepire la rendita prevista dall'art. 13 del
[...]
ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 17%;
4 - condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, al CP_1 pagamento dovuto a tale titolo, salvo l'importo già versato, dal 121° giorno successivo al 19.03.2015, fino al soddisfo detratti gli importi già versati;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, al CP_1 pagamento se di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna, infine, in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_1 al pagamento dell CTU medico legale, liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 23/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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