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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 885 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del
22 settembre 2025, vertente
TRA
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
AB IA Itro, come da procura in atti;
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 22 settembre 2025 il difensore del ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'avvocato chiedeva la condanna di Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno morale patito in conseguenza della condotta calunniosa tenuta da
[...] quest'ultimo nei suoi confronti.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva che:
-con querela depositata presso la Procura della Repubblica di Benevento in data 15/12/2014,
l'aveva accusato di averlo “derubato di una piccola (e ultima) somma” di cui Controparte_1 disponeva su un libretto postale, offendendo in tal modo il suo onore e la sua reputazione, e definendolo “soggetto che (sempre per il codice penale) resta a tutti gli effetti un indagato”;
1 - il P.M. aveva avviato il procedimento penale n. 9442/14 R.G.N.R. a carico dell'avv. Parte_1 per il reato di cui all'art. 646 c.p., disponendone l'identificazione personale a cura della polizia giudiziaria;
-dalle indagini espletate emergeva che il , con tali affermazioni accusatorie, intendeva CP_1
Pt_ riferirsi al pignoramento dei suoi libretti postali eseguito dall'avv. nell'interesse del suo cliente per il recupero delle somme che il era stato condannato a versare in Persona_1 CP_1 favore di quest'ultimo nel giudizio possessorio n. 4788/2014 R.G;
in data 11/09/2015, aveva avanzato richiesta di archiviazione così motivando: “non ci sono CP_2 elementi per sostenere l'accusa nei confronti dell'indagato; ovvero la notizia di reato appare infondata. Nel caso di specie la p.o. lamentava di aver ricevuto atto di precetto e di pignoramento presentato dall'indagato alle in qualità di legale di contro la Controparte_3 Persona_1
p.o., per poter prelevare la somma che la p.o. doveva al predetto Tale pignoramento Per_1
(disposto con provvedimento del Giudice Civile di Benevento) non è stato eseguito per incapienza delle somme esistenti sul conto corrente postale intestato alla p.o.”;
aveva proposto però opposizione alla richiesta di archiviazione con atto Controparte_1
Pt_ depositato il 27/10/2015, con il quale aveva ribadito le accuse a carico dell'avv. , definendo
“azione criminale dell'avv. e per poter giustificare prima il blocco Parte_1 Persona_1 di tutti i miei libretti postali sui quali confluiva la mia pensione (unica fonte di reddito) e ora un ulteriore pignoramento sulla stessa”; Pt_
-nel giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione, l'avv. era stato costretto a nominare un difensore di fiducia;
-con decreto del 3 maggio 2016, il G.I.P. aveva archiviato il procedimento a carico del ricorrente ritenendo gli elementi acquisiti non idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
-in data 3/06/2015, quindi prima della definizione del giudizio di opposizione, il aveva CP_1 presentato una seconda querela nei confronti dell'avv. , sulla base degli stessi fatti Parte_1 denunciati nella prima querela del 15/12/2014, così affermando “ma non bastava e così dopo un po' Pt_ e riuscirono ad appropriarsi di un libretto con gli ultimi 2.000 (duemila euro CP_4 rimasti)”;
-detto procedimento, iscritto al n. 6054/2015 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 624 c.p., si era concluso con la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., il quale riteneva che “la notizia di reato è infondata e gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere
l'accusa in giudizio”;
2 -anche in questa occasione il , il 2 maggio 2016, aveva presentato opposizione alla richiesta CP_1 di archiviazione, lamentando testualmente: “si continua a tenermi sequestrati i libretti postali e a trattenermi illegalmente un quinto della mia pensione”; Pt_
-il giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione, nel quale l'avvocato si vedeva nuovamente costretto a nominare un proprio difensore di fiducia, si era concluso con l'archiviazione del procedimento, in quanto il G.I.P. riteneva “la inammissibilità dell'opposizione, tenuto conto del tenore della stessa ed in ogni caso nel merito la insussistenza di elementi idonei a far sostenere
l'accusa in giudizio, non ravvisandosi alcuna ipotesi di reato a carico dell'indagato”;
-stante l'archiviazione di entrambi i procedimenti penali a suo carico per infondatezza delle notizie Pt_ di reato, l'avvocato aveva presentato, in data 25.7.2017, querela nei confronti del per CP_1 il reato di calunnia;
-il giudizio penale a carico di si era concluso con la sentenza n.62/2020, con la Controparte_1 quale il Tribunale di Benevento lo aveva dichiarato colpevole del reato di calunnia, condannandolo alla pena di due anni e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, ed alla refusione delle spese;
-detta sentenza veniva confermata in appello, ma il difensore del promuoveva ricorso per CP_1
Cassazione, dichiarato poi inammissibile. Pt_ Tanto premesso, l'avv. chiedeva la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1 morale patito a seguito della condotta calunniosa del resistente, accertata la sua responsabilità penale, per l'importo di euro 52.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta equa dal
Tribunale ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Il giudice designato fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30 ottobre 2024.
non si costituiva in giudizio, seppur ritualmente citato. Controparte_1
Veniva pertanto dichiarata la sua contumacia.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 settembre 2025.
La domanda è fondata.
Occorre anzitutto precisare che in sede civile il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione del fatto illecito da cui è scaturito il danno secondo i criteri civilistici, tenendo in debito conto le risultanze emerse in sede penale (in questi termini, Cass. Sez. Un. Pen n.22065, e Cass. Civ. sez. III, ord. n. 39442 del 13.12.2021).
3 Ed invero, in sede civile il giudice deve accertare la sussistenza del nesso causale, oltre che le conseguenze dannose e l'entità del danno lamentato (cfr. Cassazione Civile, sezione III, ordinanza 16 gennaio - 5 maggio 2020, n. 8477).
Il riconoscimento di tale danno non può infatti basarsi esclusivamente sulla condanna ottenuta in sede penale, sebbene la sentenza resa in quel giudizio non possa essere messa in discussione nel procedimento civile quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla sua commissione da parte del condannato.
Ciò premesso, in sede penale è stata accertata con sentenza passata in giudicato la responsabilità del Pt_ resistente per il delitto di calunnia per avere sporto nei confronti dell'avv. querele rivelatesi poi infondate con cui lo aveva incolpato di condotte delittuose.
Più in dettaglio, in tale sede è emerso il malanimo del nei confronti dell'avv. CP_1 Parte_1
[...
, poiché egli ha deliberatamente dichiarato il falso, “rappresentando artatamente una illegittima sottrazione dei fondi depositati sui suoi libretti postali, incolpando così di un grave delitto Pt_ (appropriazione indebita o furto) l'Avvocato ”. Pt_ Diversamente, come accertato in sede penale, è emerso che l'avv. ha posto in essere una condotta legittima, finalizzata al recupero delle spese relative ad un giudizio civile intentato nell'interesse del suo cliente nei confronti dello stesso , e consistito nella notifica di un atto CP_1 di pignoramento, peraltro non iscritto a ruolo (cfr. sentenza penale datata 19.2.2020 in atti, poi confermata in appello).
In sede penale è poi emerso il dolo del resistente, che opponendosi per ben due volte alle richieste di archiviazione, ha reiterato nella sua condotta, pur sapendo che l'azione esercitata dall'avvocato Pt_
non era volta ad aggredire in maniera illegittima il suo patrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il risarcimento del danno da calunnia presuppone che il reato sia stato commesso, e che lo stesso risulti integrato in tutti i suoi elementi, compreso quello soggettivo, che per la calunnia è il dolo (cfr., tra le altre, Cassazione n.
4230/2023).
Assodata dunque la verificazione del fatto, e l'imputabilità dello stesso al , non resta che CP_1 verificare la sussistenza dei presupposti civilistici per riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale che il ricorrente assume di avere patito.
Ebbene, ad avviso del Tribunale appare indubbia la lesività della condotta posta in essere dal resistente nei confronti dell'avvocato , in termini di oggettiva portata offensiva delle Parte_1 accuse mosse nei suoi confronti nelle qualità di avvocato, e dunque gravemente lesive della sua reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale. E' indubbio che il ricorrente abbia subito a
4 causa di tale condotta del resistente un disagio e una sofferenza interiore, in termini di patema d'animo e timore di disistima sociale e professionale di rilevante intensità, tenuto conto della professione da lui svolta.
Trattasi di un danno che può ritenersi provato, in via presuntiva, proprio in ragione della professione svolta dal calunniato il quale ha dovuto difendersi da una accusa particolarmente odiosa ed infamante per chi opera professionalmente in ambito forense, avvalendosi dell'assistenza di colleghi, e rendendo delle dichiarazioni in dibattimento alla presenza di soggetti che indubbiamente lo conoscevano per l'attività che svolge, e per la quale ha ottenuto dei riconoscimenti, come dimostrato dall'encomio ricevuto dall'avv. nell'anno 2019 Parte_1 dall'Ordine degli Avvocati di Benevento (cfr. allegato n. 11 al ricorso introduttivo).
La fattispecie del risarcimento del danno non patrimoniale è disciplinata dagli art. 2059 c.c. e 2043
c.c.
Secondo, infatti, il consolidato orientamento della Suprema Corte, consacrato nelle sentenze a
Sezioni Unite dell'11.11.2008 n. 26972/26975, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.
L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c.; elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; Cass. S.U. n. 576, 581, 582,
584/2008).
Trova inoltre applicazione l'art. 185 c.p., che prevede proprio la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a reati che ledono l'onore e la reputazione, e che si identificano con il senso della dignità personale in base all'opinione del gruppo sociale nello specifico contesto storico di riferimento.
Individuata quindi la normativa applicabile, ed accertata la fondatezza delle doglianze del ricorrente, si procede ora alla liquidazione del danno, facendo applicazione dei criteri di cui agli articoli 1226 c.c. e 2056 c.c., in quanto non è possibile determinarne l'esatto ammontare.
5 Invero, il danno risarcibile è essenzialmente di natura morale, da intendersi quale turbamento dell'anima conseguente al reato che non abbia generato condizioni patologiche di sofferenza durature, bensì meramente transitorie, ravvisabili in via presuntiva alla luce del fatto illecito subito.
Tale danno, tenuto conto della posizione sociale rivestita dall'avvocato , e della Parte_1 gravità dell'offesa recata alla sua reputazione professionale, si liquida in via equitativa, ex artt. 1226
e 2056 c.c., nell'importo di euro 10.000,00.
Nello specifico, la somma di euro 10.000,00 è liquidata alla data dell'illecito (15/12/2014).
Trattandosi di un debito di valore, sulla somma di € 10.0000,00 vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata anno per anno, con decorrenza dalla data dell'illecito (coincidente, come anzidetto, con la prima querela sporta nei confronti del ricorrente il 15/12/2014) sino alla data della presente pronuncia.
Sono altresì dovuti ulteriori interessi legali, da calcolare sulla somma di € 10.000,00, rivalutata all'attualità, dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo, senza applicare per quest'ultimo periodo ulteriore rivalutazione
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria non espletata e riduzione massima del compenso per la fase decisionale in ragione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dall'avvocato nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] accoglie la domanda del ricorrente e condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'avvocato , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, della somma Parte_1 di euro 10.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione;
condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 557,80 per Controparte_1 esborsi ed euro per compenso di avvocato, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 850,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to AB IA Itro, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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