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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5852/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5852/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CIALELLA FRANCESCO presso il quale è elettivamente domiciliato VIA MONTANO DE ROSSI -CAIANELLO;
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. CALIENDO MARIO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COLLETTA, 12 80100 NAPOLI presso il difensore avv. Caliendo Mario
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.02.2025 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.7.2020, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1123/2020,
[...] emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 05.06.2020, notificato il 17.06.2020 con il quale veniva ingiunto di pagare in favore di
[...]
, titolare dell'omonima ditta individuale, la somma di € 53.748,77, CP_1 oltre IVA e oltre interessi di mora dallo domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento con distrazione in favore del procuratore. A sostegno della opposizione deduceva l'infondatezza della pretesa azionata e la nullità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 1123/2020 per carenza dei requisiti di esigibilità del credito azionato. Affermava infatti che il credito non fosse esigibile poiché derivante dal contratto di appalto rep. n. 3/2015 del
1 02.07.2015 per l'esecuzione dei lavori di “riqualificazione energetica dell'edificio adibito a casa comunale”, il cui progetto esecutivo era stato approvato con delibera di giunta Comunale n. 49 del 25.10.2013 per un importo di € 770.956,92, finanziato con i fondi FERS Campania 2007/2013 – Decreto Dirigenziale n. 998 del 31.10.2014. Specificava che i lavori posti a base d'asta relativi al suddetto progetto di riqualificazione - determinati nella misura di € 513.735,36 ed oneri per la sicurezza di € 24.190,13 – fossero stati aggiudicati alla ditta Controparte_1 cui seguiva la stipula del contratto di appalto, nel quale all'art. 11 comma 5 rubricato “Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo”, il pagamento veniva subordinato alla ultimazione dei lavori ed all'accredito delle somme da parte della
Circostanza conosciuta ed accettata dall'appaltatore, come Controparte_2 evincibile dall'art. 12 rubricato “Ritardo nei pagamenti” con esonero di responsabilità verso la stazione appaltante. Deduceva pertanto l'inesigibilità del credito, non avendo ancora ricevuto l'ultimo versamento per i lavori oggetto del progetto di riqualificazione da parte della Concludeva, quindi, Controparte_2 per l'accoglimento della spiegata opposizione e per l'effetto la revoca/o annullamento del Decreto Ingiuntivo n. 1123/2020, con vittoria di spese e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni “da lite temeraria” da liquidarsi nella somma di € 5.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa. Con comparsa di risposta depositata il 24.02.2021, si costituiva
[...]
, titolare dell'omonima ditta individuale, affermando la fondatezza ed CP_1 esigibilità del proprio credito, eccependo la nullità della clausola prevista all'art. 11 del contratto di appalto sottoscritto il 02.07.2015 rep. 3/2015 con il Comune opponente, ed in forza dei c.d. certificati di pagamento (come testualmente prescritto sia dall'articolo 143 del DPR 207 del 2010 sia dallo stesso codice degli appalti). In particolare, affermava l'operatività del termine di trenta giorni dalla scadenza del certificato di cui all'art. 143 co. 1 DPR 207/2010, ampiamente scaduti nel caso di specie alla luce dei certificati di pagamento emessi rispettivamente: • Certificato di pagamento n.1 in data 13.10.2015 • Certificato di Pagamento n.2 in data 12.11.2015 • Certificato Stato Finale in data 25.03.2016. Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese. Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione. In primo luogo, va evidenziato che, in materia di onere della prova in relazione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il
2 contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015). Il creditore che agisce deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto. Orbene, nel caso in esame, parte opponente non solo non ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, ma ha anche confermato la regolarità delle prestazioni eseguite in proprio favore dalla società opposta in virtù del contratto di appalto stipulato né ha contestato la correttezza del quantum richiesto a titolo di corrispettivo. Ha invece dedotto l'inesigibilità del pagamento in quanto subordinato alla condizione sospensiva, non avveratasi, dell'accredito delle somme da parte della prevista dall'art. 11 del contratto stesso, Controparte_2 ove al comma 5, si legge “il Pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e ad avvenuto accredito della somma da parte della . La redazione del conto finale avviene entro 90 Controparte_2 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile”. Di tale clausola l'opposta ha eccepito la nullità per contrarietà a norme imperative, quale appunto la normativa in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Ciò detto, l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 11 del regolamento contrattuale, non appare fondata. La Suprema Corte ha infatti chiarito che in tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida ex art. 4, terzo comma, della l.n. 741 del 1981 ("ratione temporis" applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle
3 somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (Cass. Civ. n. 2509/2018).
Tuttavia, in applicazione dei principi che governano il riparto dell'onere della prova, si ritiene che parte opponente non abbia provato i fatti impeditivi della pretesa creditoria. Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dal la Parte_1 clausola di cui all'art. 11 del contratto di appalto va qualificata come termine finale per l'adempimento, non già in termini di condizione sospensiva, difettando il requisito della incertezza dell'evento dedotto. Si rammenta infatti che in tema di obbligazioni da contratto, il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione. Ricorre l'ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente e, come tale, può riguardare sia l'efficacia iniziale che quella finale di un negozio giuridico o di un'obbligazione o di un credito di una parte. Nell'ipotesi di condizione, invece, si versa nell'incertezza dell'evento futuro dal cui verificarsi dipende il sorgere (condizione sospensiva) o il permanere (condizione risolutiva) dell'efficacia di un contratto o di un'obbligazione ad esso inerente'. (Cfr. Cass. civ., sez. II, 22/03/2001, n.4124). Fatta tale doverosa premessa, come anticipato, ritiene questo Giudice che, in forza del riparto probatorio gravante sulle parti, l'opposta, attrice in senso sostanziale abbia provato il titolo negoziale, quale appunto il contratto, e l'adempimento non essendo contestata l'esecuzione dei lavori e la loro conclusione. Di contro l'opponente, convenuta in senso sostanziale, pur essendone onerata, non ha provato i fatti modificativi od estintivi della pretesa, nel caso di specie il fatto che non si fosse verificato l'evento oggetto del termine finale di cui all'art. 11 del regolamento contrattuale. Né può ritenersi sufficiente, la generica difesa approntata da parte opposta, concernente il mancato accredito delle somme finanziate da parte della CP_2
circostanza peraltro smentita dalla documentazione in atti.
[...]
Difatti, sulla scorta del principio di vicinanza alla prova, anche la prova di fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. Civ. n. 9757/2024).
4 Tale regola appare ancor più pregnante laddove i fatti impeditivi della pretesa azionata dalla controparte richiedano la dimostrazione anche di una condotta diligente. Per quanto attiene al caso di specie, al fine di provare i fatti impeditivi della pretesa creditoria, il avrebbe dovuto quantomeno provare di aver Pt_1 correttamente e tempestivamente rendicontato le attività eseguite dall'appaltatore, conclusesi nel lontano 2016, al fine di ottenere l'ultima tranche del finanziamento, per poi effettuare i pagamenti in favore dell'appaltatore, anche alla luce dei rapporti interni con la nei quali non poteva certo entrare l'opposta. CP_2
Prova che non è stata data. In conclusione, l'opposizione va rigettata per le motivazioni in premessa ed il decreto ingiuntivo confermato. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi
[...] previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 147/2022, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta dal e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 1123/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 05.06.2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna il alla refusione delle spese processuali Parte_1 in favore di , titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Santa Maria Capua Vetere, 22 luglio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5852/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CIALELLA FRANCESCO presso il quale è elettivamente domiciliato VIA MONTANO DE ROSSI -CAIANELLO;
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. CALIENDO MARIO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COLLETTA, 12 80100 NAPOLI presso il difensore avv. Caliendo Mario
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.02.2025 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.7.2020, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1123/2020,
[...] emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 05.06.2020, notificato il 17.06.2020 con il quale veniva ingiunto di pagare in favore di
[...]
, titolare dell'omonima ditta individuale, la somma di € 53.748,77, CP_1 oltre IVA e oltre interessi di mora dallo domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento con distrazione in favore del procuratore. A sostegno della opposizione deduceva l'infondatezza della pretesa azionata e la nullità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 1123/2020 per carenza dei requisiti di esigibilità del credito azionato. Affermava infatti che il credito non fosse esigibile poiché derivante dal contratto di appalto rep. n. 3/2015 del
1 02.07.2015 per l'esecuzione dei lavori di “riqualificazione energetica dell'edificio adibito a casa comunale”, il cui progetto esecutivo era stato approvato con delibera di giunta Comunale n. 49 del 25.10.2013 per un importo di € 770.956,92, finanziato con i fondi FERS Campania 2007/2013 – Decreto Dirigenziale n. 998 del 31.10.2014. Specificava che i lavori posti a base d'asta relativi al suddetto progetto di riqualificazione - determinati nella misura di € 513.735,36 ed oneri per la sicurezza di € 24.190,13 – fossero stati aggiudicati alla ditta Controparte_1 cui seguiva la stipula del contratto di appalto, nel quale all'art. 11 comma 5 rubricato “Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo”, il pagamento veniva subordinato alla ultimazione dei lavori ed all'accredito delle somme da parte della
Circostanza conosciuta ed accettata dall'appaltatore, come Controparte_2 evincibile dall'art. 12 rubricato “Ritardo nei pagamenti” con esonero di responsabilità verso la stazione appaltante. Deduceva pertanto l'inesigibilità del credito, non avendo ancora ricevuto l'ultimo versamento per i lavori oggetto del progetto di riqualificazione da parte della Concludeva, quindi, Controparte_2 per l'accoglimento della spiegata opposizione e per l'effetto la revoca/o annullamento del Decreto Ingiuntivo n. 1123/2020, con vittoria di spese e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni “da lite temeraria” da liquidarsi nella somma di € 5.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa. Con comparsa di risposta depositata il 24.02.2021, si costituiva
[...]
, titolare dell'omonima ditta individuale, affermando la fondatezza ed CP_1 esigibilità del proprio credito, eccependo la nullità della clausola prevista all'art. 11 del contratto di appalto sottoscritto il 02.07.2015 rep. 3/2015 con il Comune opponente, ed in forza dei c.d. certificati di pagamento (come testualmente prescritto sia dall'articolo 143 del DPR 207 del 2010 sia dallo stesso codice degli appalti). In particolare, affermava l'operatività del termine di trenta giorni dalla scadenza del certificato di cui all'art. 143 co. 1 DPR 207/2010, ampiamente scaduti nel caso di specie alla luce dei certificati di pagamento emessi rispettivamente: • Certificato di pagamento n.1 in data 13.10.2015 • Certificato di Pagamento n.2 in data 12.11.2015 • Certificato Stato Finale in data 25.03.2016. Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese. Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione. In primo luogo, va evidenziato che, in materia di onere della prova in relazione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il
2 contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015). Il creditore che agisce deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto. Orbene, nel caso in esame, parte opponente non solo non ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, ma ha anche confermato la regolarità delle prestazioni eseguite in proprio favore dalla società opposta in virtù del contratto di appalto stipulato né ha contestato la correttezza del quantum richiesto a titolo di corrispettivo. Ha invece dedotto l'inesigibilità del pagamento in quanto subordinato alla condizione sospensiva, non avveratasi, dell'accredito delle somme da parte della prevista dall'art. 11 del contratto stesso, Controparte_2 ove al comma 5, si legge “il Pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e ad avvenuto accredito della somma da parte della . La redazione del conto finale avviene entro 90 Controparte_2 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile”. Di tale clausola l'opposta ha eccepito la nullità per contrarietà a norme imperative, quale appunto la normativa in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Ciò detto, l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 11 del regolamento contrattuale, non appare fondata. La Suprema Corte ha infatti chiarito che in tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida ex art. 4, terzo comma, della l.n. 741 del 1981 ("ratione temporis" applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle
3 somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (Cass. Civ. n. 2509/2018).
Tuttavia, in applicazione dei principi che governano il riparto dell'onere della prova, si ritiene che parte opponente non abbia provato i fatti impeditivi della pretesa creditoria. Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dal la Parte_1 clausola di cui all'art. 11 del contratto di appalto va qualificata come termine finale per l'adempimento, non già in termini di condizione sospensiva, difettando il requisito della incertezza dell'evento dedotto. Si rammenta infatti che in tema di obbligazioni da contratto, il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione. Ricorre l'ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente e, come tale, può riguardare sia l'efficacia iniziale che quella finale di un negozio giuridico o di un'obbligazione o di un credito di una parte. Nell'ipotesi di condizione, invece, si versa nell'incertezza dell'evento futuro dal cui verificarsi dipende il sorgere (condizione sospensiva) o il permanere (condizione risolutiva) dell'efficacia di un contratto o di un'obbligazione ad esso inerente'. (Cfr. Cass. civ., sez. II, 22/03/2001, n.4124). Fatta tale doverosa premessa, come anticipato, ritiene questo Giudice che, in forza del riparto probatorio gravante sulle parti, l'opposta, attrice in senso sostanziale abbia provato il titolo negoziale, quale appunto il contratto, e l'adempimento non essendo contestata l'esecuzione dei lavori e la loro conclusione. Di contro l'opponente, convenuta in senso sostanziale, pur essendone onerata, non ha provato i fatti modificativi od estintivi della pretesa, nel caso di specie il fatto che non si fosse verificato l'evento oggetto del termine finale di cui all'art. 11 del regolamento contrattuale. Né può ritenersi sufficiente, la generica difesa approntata da parte opposta, concernente il mancato accredito delle somme finanziate da parte della CP_2
circostanza peraltro smentita dalla documentazione in atti.
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Difatti, sulla scorta del principio di vicinanza alla prova, anche la prova di fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. Civ. n. 9757/2024).
4 Tale regola appare ancor più pregnante laddove i fatti impeditivi della pretesa azionata dalla controparte richiedano la dimostrazione anche di una condotta diligente. Per quanto attiene al caso di specie, al fine di provare i fatti impeditivi della pretesa creditoria, il avrebbe dovuto quantomeno provare di aver Pt_1 correttamente e tempestivamente rendicontato le attività eseguite dall'appaltatore, conclusesi nel lontano 2016, al fine di ottenere l'ultima tranche del finanziamento, per poi effettuare i pagamenti in favore dell'appaltatore, anche alla luce dei rapporti interni con la nei quali non poteva certo entrare l'opposta. CP_2
Prova che non è stata data. In conclusione, l'opposizione va rigettata per le motivazioni in premessa ed il decreto ingiuntivo confermato. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi
[...] previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 147/2022, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta dal e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 1123/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 05.06.2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna il alla refusione delle spese processuali Parte_1 in favore di , titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Santa Maria Capua Vetere, 22 luglio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
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