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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RD NI, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2345/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202500002389000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nei confronti agente della riscossione che si è costituito.
Con il primo motivo di ricorso viene opposta la nullità dell'atto impugnato per vizio procedimentale dipendente dalla mancanza di una valida notifica delle cartelle di pagamento che ne costituivano atti presupposto.
Il motivo è privo di fondamento perché l'agente della riscossione ha documentalmente provato l'avvenuta notifica delle cartelle con posta elettronica certificata.
Con il secondo, terzo e quarto motivo si denunzia la nullità dell'atto impugnato per mancanza di un contraddittorio preventivo prima dell'iscrizione a ruolo, in violazione dell'art. 6, co. 5, l. 2000, n. 212, per mancanza di motivazione sull'an e sul quantum debeatur, sulla decorrenza degli interessi e sui relativi criteri di calcolo.
I motivi sono inammissibili perché avrebbero potuto essere dedotti soltanto con tempestiva impugnazione delle cartelle.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.700,00, oltre accessori di legge, in favore dell'agente della riscossione.
Agrigento 12.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
AL IS SA AN LA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RD NI, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2345/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202500002389000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nei confronti agente della riscossione che si è costituito.
Con il primo motivo di ricorso viene opposta la nullità dell'atto impugnato per vizio procedimentale dipendente dalla mancanza di una valida notifica delle cartelle di pagamento che ne costituivano atti presupposto.
Il motivo è privo di fondamento perché l'agente della riscossione ha documentalmente provato l'avvenuta notifica delle cartelle con posta elettronica certificata.
Con il secondo, terzo e quarto motivo si denunzia la nullità dell'atto impugnato per mancanza di un contraddittorio preventivo prima dell'iscrizione a ruolo, in violazione dell'art. 6, co. 5, l. 2000, n. 212, per mancanza di motivazione sull'an e sul quantum debeatur, sulla decorrenza degli interessi e sui relativi criteri di calcolo.
I motivi sono inammissibili perché avrebbero potuto essere dedotti soltanto con tempestiva impugnazione delle cartelle.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.700,00, oltre accessori di legge, in favore dell'agente della riscossione.
Agrigento 12.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
AL IS SA AN LA