Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 174
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso per vizio procedimentale - mancanza notifica cartelle presupposte

    L'agente della riscossione ha provato documentalmente l'avvenuta notifica delle cartelle tramite posta elettronica certificata.

  • Inammissibile
    Nullità avviso per mancanza contraddittorio preventivo

    Il motivo è inammissibile perché tale contestazione avrebbe dovuto essere sollevata con tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento.

  • Inammissibile
    Nullità avviso per mancanza motivazione sull'an e sul quantum debeatur

    Il motivo è inammissibile perché tale contestazione avrebbe dovuto essere sollevata con tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento.

  • Inammissibile
    Nullità avviso per mancanza motivazione sulla decorrenza degli interessi e criteri di calcolo

    Il motivo è inammissibile perché tale contestazione avrebbe dovuto essere sollevata con tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 174
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 174
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo