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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/09/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei sigg: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 944/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del pro tempore, TR P.IVA_1 CP_2 organicamente patrocinato dall' (C.F. ; fax: Controparte_3 P.IVA_2
095 7221336; pec: , presso i cui uffici in , via Vecchia Email_1 CP_3
Ognina n° 149, è ex lege domiciliato;
APPELLANTE (appellato incidentale) nei confronti di
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente a Ragusa in Controparte_4 C.F._1 via Sac. Zuccarello n. 5, e (C.F.: ) nata a [...] il Controparte_5 C.F._2
21.07.1984, residente a [...], entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F.: Persona_1
) nata a [...] il [...], entrambi ammessi al patrocinio a spese dello C.F._3
Stato giuste delibera del COA di Catania del 24/09/2024, elettivamente domiciliati in Ragusa, viale dei
Platani n. 133, presso lo studio dell'avv. Michele Savarese (C.F.: che li C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI (appellanti incidentali) di
(P.I. , Controparte_6 P.IVA_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Controparte_7
1 Cristoforo Colombo 112, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gaetana Palermo in Enna, corso Sicilia
n. 47 e rappresentata e difesa, giusta delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta datata 30.09.2021, dall'Avv. Angelo Pariani (C.F. ) con studio in Milano, Via C.F._5
C. Hajech 10;
APPELLATA
e di
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_8 P.IVA_4 organicamente patrocinato dall' (C.F. ; fax: Controparte_3 P.IVA_2
095 7221336; pec: , presso i cui uffici in , via Vecchia Email_1 CP_3
Ognina n° 149, è ex lege domiciliato;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'esito delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 9.9.2025, e delle note difensive conclusionali in atti, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.03.2021 e , hanno riassunto innanzi al Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Catania il giudizio precedentemente promosso innanzi al Tribunale di Ragusa (dichiaratosi territorialmente incompetente) nei confronti del , dell' TR Controparte_9
di Ragusa e della compagnia assicurativa dell'istituto scolastico, avente ad oggetto
[...]
l'accertamento della responsabilità delle parti convenute per i danni occorsi alla figlia minore
[...]
in data 20.02.2019 in orario scolastico e all'interno dei locali della scuola. Persona_1
In particolare, gli attori hanno dedotto che la propria figlia, dopo essersi recata presso i servizi igienici dell'istituto accompagnata dall'insegnante di sostegno, ha riportato gravi ustioni ai glutei e alle zone prossimali degli arti inferiori a causa di una sostanza acida presente sul water, sicché hanno chiesto condannarsi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni biologici e morali, quantificati in €.
82.850,00 o nella somma maggiore o minore eventualmente ritenuta equa.
Si sono costituiti in giudizio il e l'istituto scolastico convenuti, contestando la sussistenza di CP_1 qualsivoglia responsabilità del personale docente per i fatti di causa e istando, pertanto, per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, per la condanna della compagnia assicurativa a tenere indenne la scuola in caso di condanna.
Si è costituita, altresì, in giudizio la compagnia assicurativa dell'istituto scolastico, che preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo gli attori un'azione diretta nei suoi confronti, contestando poi nel merito la fondatezza della domanda attorea.
2 Disposta CTU medico-legale, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 22.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1992/2024 del 20.04.2024 (pubblicata il 22.04.2024), il Giudice monocratico della
Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3589/2021 R.G., ha così deciso:
“1) In accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la sussistenza della responsabilità ex art.
1218 c.c. del per il danno biologico patito da a seguito TR Persona_1 del sinistro del 20.02.2019; per l'effetto, condanna il al risarcimento in TR favore di e (quali titolari della responsabilità genitoriale nei Controparte_5 Controparte_4 confronti della minore ), del danno biologico, che si liquida in €.18.310,00, oltre Persona_1 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo, nonché interessi al saggio legale sul capitale rivalutato anno per anno sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno morale;
3) Rigetta le domande attoree nei confronti dell' e della TR0 compagnia assicurativa Controparte_6
[...]
4) Condanna il al pagamento in favore degli attori di metà delle spese TR processuali, che in tal misura ridotta si liquidano in €. 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da riconoscersi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione degli attori al patrocinio a spese dello Stato, compensando il restante 50% tra le parti;
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori ed il Convenuto , TR in solido;
6) Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_4 processuali in favore dell' di Ragusa, che si liquidano in €.
5.077.00 per Controparte_9 compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_4 processuali in favore di Controparte_6
che si liquidano in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura
[...] del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Angelo
Pariani”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il per i motivi di cui TR
3 si dirà appresso.
Costituitisi, i genitori della minore hanno resistito all'impugnazione, pur non Persona_1 opponendosi alle doglianze del , proponendo altresì appello incidentale per le ragioni di cui si CP_1 dirà nel prosieguo.
La compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio chiedendo la totale conferma della sentenza impugnata.
La di Ragusa, sebbene regolarmente citata, non si è costituita Controparte_8 in giudizio.
Con ordinanza del 21.11.2024, emessa nel subprocedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c. iscritto al n. 944-
1/2024 R.G., su istanza degli appellanti incidentali, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza limitatamente alla condanna alle spese di lite disposta ai punti nn. 6) e 7) del dispositivo.
All'esito delle note difensive conclusionali depositate dalle parti, per l'udienza di discussione fissata per il 9.9.2025 e sostituita, giusta ordinanza del 25.06.2025, dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , TR1 in persona del Dirigente pro tempore, non costituitasi in giudizio seppure regolarmente citata dall'Ente appellante principale.
Con il primo motivo di appello il lamenta l'omessa pronuncia del TR primo giudice in merito alla domanda riconvenzionale di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta/appellata.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Il Tribunale, pur avendo correttamente affermato la carenza di legittimazione passiva della società assicuratrice rispetto alla originaria domanda risarcitoria avanzata dai genitori, questione sulla quale si ritornerà più ampiamente a proposito del primo motivo dell'appello incidentale da questi ultimi avanzato, ha omesso di provvedere sulla domanda riconvenzionale c.d. “trasversale” espressamente, legittimamente e tempestivamente proposta dal e dall'Istituto scolastico convenuti in primo CP_1 grado nei confronti della , anch'essa Controparte_6 convenuta in giudizio (sulla natura di tale domanda riconvenzionale in senso improprio vedi: Cass. Sez.
III, 3.4.2025 n. 8847; Cass. Sez. III, 26.10.2017 n. 25415; Cass. Sez. II, 16.03.2017 n. 6846 ).
Come dedotto e documentato dalla difesa della compagnia assicuratrice (v. comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado), Controparte_6
4 assicurava mediante polizza N. IW 01382/2018/(S)01382, la Direzione con CP_8 CP_8 sede in Ragusa, Via delle Palme n. 13, nel periodo in cui si è verificato il sinistro per cui è causa (v. polizza – all.to n. 1).
Detta copertura assicurativa, fornita dalla polizza “Programma Assicurativo Ambientescuola
2018/2019 - Assicurazione multi rischi per le Scuole” (in atti), contempla svariate ipotesi, tra le quali la
“Responsabilità civile”.
Quest'ultima garanzia copre, come espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione (v. doc. 2
- alleg.to alla comparsa di costituzione della compagnia assicuratrice) a pag.
6 - art. 1 della Sezione I -
Responsabilità Civile - “Oggetto della garanzia” - A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO CP_12
) - le somme “che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
[...] legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a Terzi
(…) per lesioni personali (…) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (…).
Secondo la detta polizza per assicurato/beneficiario si intende (v. glossario pag. 7):
- “l'Istituzione scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione Scolastica;
- l' in quanto legittimata passiva;
TR3
- il . TR4
In virtù di tale disposizione contrattuale, la difesa della compagnia convenuta ha espressamente affermato, già in primo grado, di essere obbligata a tenere a indenne il responsabile civile di quanto si vedrà costretto a pagare agli attori, attuali appellanti incidentali, previo accertamento della responsabilità dell' e, per esso, del . Controparte_9 TR
Detto accertamento, invero, è stato effettuato dal Tribunale in sentenza, attraverso la documentazione allegata dagli originari attori e la CTU medico – legale redatta dalla Dott.ssa e non Persona_2
è più oggetto di alcuna contestazione sia nell'an che nel quantum, salvo le doglianze mosse esclusivamente dai genitori della minore con il terzo motivo di appello incidentale di cui si dirà appresso.
Così come richiesto dall'appellante principale, la società assicuratrice va, pertanto, condannata a manlevare e tenere indenne il dal pagamento di tutte le somme TR che l'Ente sia stato condannato a versare alla minore (e per essa ai due genitori) Persona_1 per i danni psicofisici subiti da quest'ultima in data 20.02.2019 all'interno dei locali scolastici e di tutte le spese di lite sostenute per resistere all'azione risarcitoria promossa dagli attori, ex art. 1917 comma 3
c.c.
5 Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dai genitori della minore con il Persona_1 primo motivo si ribadisce il diritto ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice negato dal Tribunale.
Secondo la difesa dei Sig.ri – , il tenore e il contenuto della polizza assicurativa, quale Per_1 CP_5 contratto a favore di terzo, consentiva loro di agire in giudizio direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice che andava condannata in solido con le altre parti convenute.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha affermato l'indiscussa natura contrattuale della responsabilità dell'Istituto Scolastico (e per esso del ) sia per i danni autocagionati che per quelli eterocagionati degli alunni, per CP_1 responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici (cfr. Cass. Sez. III,
27.05.2024 n. 14720; Cass. Sez. VI, 8.11.2021 n. 32377), anche in relazione ai materiali e ai prodotti in uso agli alunni stessi (cfr. Cass. Sez. III, 30.07.2024 n. 21368).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Sez. III,
19.01.2024 n. 2114, di recente ribadito dalla Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 -
01), “alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del
12/05/2020, Rv. 657915 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 - 01), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il "contatto sociale" che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Sez. 3,
Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 - 0l; Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01)”.
Ciò premesso, da un attento esame degli atti di causa, emerge che i due genitori hanno esperito una tipica azione risarcitoria nei confronti della scuola e del per inadempimento contrattuale, e CP_1 non quella volta alla corresponsione di un eventuale indennizzo previsto dalla polizza assicurativa asseritamente qualificata come contratto a favore di terzo, agendo direttamente anche nei confronti dell'impresa assicurativa al di fuori dei casi previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. III, 11.03.2025 n.
6496).
Con il secondo motivo dell'appello incidentale si censura il difetto di legittimazione passiva dell' affermato dal Tribunale. Controparte_9
6 Secondo la difesa degli appellanti, la Direzione Didattica dell'istituto godrebbe di autonomia gestionale e amministrativa e sarebbe dotata di personalità giuridica tale da giustificare la sua autonoma citazione in giudizio. La conseguenziale condanna alle spese di lite sarebbe errata e non giustificata.
Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Il Tribunale, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Sez. III,
27/05/2024, n. 14720; Cass. Sez. III, 31/01/2018, n. 2335), secondo il quale “la personalità giuridica degli istituti scolastici, a essi conferita dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, si riverbera esclusivamente sull'aspetto amministrativo - gestionale, per cui ha conservato la loro qualità di organi dello Stato e non genera, quindi, alcun rapporto organico con le persone che in essi prestano la loro attività quali dipendenti statali”, ha escluso la legittimazione passiva dell'Istituto scolastico, da intendersi quale titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione (cfr. Cass. Sez. Unite n. 2951/2016), evidenziando che soltanto il risponde dei comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli CP_1 insegnanti, in rapporto organico con l'amministrazione statale, sia in relazione ai danni cagionati da alunno ad altro alunno (c.d. danno eterocagionato) che a quelli cagionati dall'alunno a sé stesso (c.d. danno autocagionato).
Ciò premesso, in ragione della contestuale e unica costituzione nel giudizio di primo grado della e del , della medesima posizione processuale e difensiva, TR5 CP_1 della mancanza di alcuna eccezione circa un eventuale difetto di legittimazione passiva e di ogni altro elemento emerso nel corso del giudizio, nonché della contumacia in appello, sussistono valide e gravi ragioni, ex art. 92 comma 2 c.p.c., per compensare interamente fra gli originari attori e la
[...]
di Ragusa le spese del giudizio di primo grado. Controparte_8
Con il terzo motivo si lamenta l'omesso risarcimento da parte del Tribunale del danno morale subito dalla minore, inteso come sofferenza psichica patita a seguito del sinistro subito all'interno della scuola.
Il motivo non è fondato per le seguenti ragioni.
Il Tribunale di Catania, ai fini della determinazione e liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla minore a causa del sinistro, ha correttamente applicato le Tabelle del Tribunale di Milano del
2021 (l'ultima tabella del 2024 non era ancora stata pubblicata), sia per il riconoscimento avuto dalla
Suprema Corte, sia per l'esigenza di individuare criteri chiari e certi al fine di mirare al rispetto del principio di uguaglianza: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal
Tribunale di Milano sono munite di efficacia para - normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020);
“In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri
7 posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di
Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché' i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle” (cfr. Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020).
Sulla scorta delle considerazioni medico – legali svolte dal CTU, le cui conclusioni appaiono pienamente esaustive dei quesiti posti dal Tribunale, adeguate sul piano logico - giuridico e non oggetto di contestazione in appello, il primo giudice ha riconosciuto in favore della minore il risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. e alla sofferenza “morale” ad esso correlata.
Ha, pertanto, liquidato il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., trattandosi di lesioni micropermanenti non derivanti da circolazione stradale, secondo le citate Tabelle del Tribunale di
Milano del 2021 (per il danno non patrimoniale), le quali tengono conto, seppure con separata quantificazione, sia del danno biologico/dinamico-relazionale che della sofferenza morale soggettiva interiore (Cass. n. 27380/2022), e sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame (cfr. Cass. Sez.
VI, 11.02.2022 n. 4509; Corte App. Lecce Sez. I, 14.06.2022 n. 677 in Guida al Diritto 2022, 30).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, degli interventi chirurgici subiti, dei dolorosi trattamenti sanitari, della durata dell'invalidità temporanea e del periodo di ricovero ospedaliero (gg.
10), della giovanissima età della minore al momento del fatto de quo (anni sei alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. Civ. 22858/2020 e Cass. civ. 27380/2022 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi il danno non patrimoniale subito da in occasione del sinistro verificatosi in data 20.02.2019, è stato determinato dal Persona_1
Tribunale in complessivi euro 18.310,00 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali) di cui:
- euro 15.340,00 per il danno da invalidità permanente al 7% (di cui euro 12.272,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, comprensivo del danno estetico, ed euro 3.068,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore);
- euro 2.970,00 per il danno da invalidità temporanea
(reputandosi equo utilizzare un parametro giornaliero di euro 99,00 per ogni giorno di inabilità
8 totale, proporzionalmente ridotto per quelli di inabilità parziale, in difetto di allegate e comprovate peculiarità) di cui:
- (i) euro 1.485,00 per n. 15 giorni di invalidità temporanea assoluta;
- (ii) euro 1.485,00 per n. 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Il Tribunale ha, pertanto, riconosciuto, nel rispetto dei criteri previsti dalle già citate Tabelle milanesi, una adeguato e congruo risarcimento per la sofferenza interiore e soggettiva subita dalla minore, negando ulteriori e generici danni “morali” rimasti privi di concreti riscontri probatori.
Non sono stati dedotti né altrimenti provati ulteriori e peculiari elementi che giustifichino una personalizzazione e, quindi, una maggiorazione della liquidazione già operata dal Tribunale.
Con il quarto motivo di appello si impugna il capo relativo alle spese processuali poste totalmente a carico degli originari attori sia nei confronti della che della compagnia TR5 assicuratrice. Gli appellanti contestano, inoltre, la parziale condanna al pagamento delle spese di CTU subita in primo grado.
Le doglianze inerenti al rapporto processuale con l'Istituto scolastico sono fondate, come già evidenziato a proposito del secondo motivo di appello e, di conseguenza, la sentenza impugnata va riformata con compensazione totale delle spese tra gli originari attori e la Direzione Didattica della scuola.
Viceversa, invece, la mancanza di azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, ha giustificato la condanna alle spese subita in primo grado dagli attori.
Anche le spese di CTU sono state correttamente e solidalmente poste a carico degli attori e del convenuto (nei rapporti interni deve intendersi nella misura del 50% per ciascuna CP_1 processuale, ex art. 1298 comma 2 c.c.), in ragione dell'esito complessivo del giudizio e del contenuto della relazione medico – legale, rispetto alle originarie ed elevate pretese risarcitorie avanzate dai genitori di . Persona_1
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
9 In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva avanzata dal TR
, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di
[...] [...]
e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri Controparte_6 medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), con applicazione del parametro minimo per la sola fase di trattazione nel giudizio di appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
Le spese del presente giudizio di appello sostenute dalla società assicuratrice, in relazione alle domande formulate dagli appellanti incidentali, seguono la soccombenza di questi ultimi e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), in ragione della non particolare complessità delle questioni e delle reciproche difese svolte dalle parti. Dette spese vanno distratte in favore dell'Avv. Angelo Pariani che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
Sussistono valide e gravi ragioni, ex art. 92 comma 2 c.p.c., per compensare tra il e gli CP_1 appellanti incidentali le spese del giudizio di appello, tenuto conto che l'appello principale non riguardava la posizione dei sig.ri – che non si sono opposti alla riforma chiesta dal Per_1 CP_5
. CP_1
Lo scaglione di riferimento è compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 tenuto conto del valore effettivo della causa e del quantum risarcitorio liquidato in favore della minore.
Nulla va disposto per le spese inerenti alla Direzione Didattica appellata, rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto dal nei confronti di e , quali TR Controparte_4 Controparte_5 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore di Persona_1 [...]
e della Controparte_6 Controparte_8 di Ragusa avverso la sentenza n. 1992/2024 pubblicata il 22.04.2024, nel giudizio di primo grado iscritto al n. 3589/2021 R.G., dal Giudice della Terza Sez. Civile del Tribunale di Catania, condanna a manlevare e tenere indenne il Controparte_6
dal pagamento di tutte le somme che l'Amministrazione Statale è TR stata condannata a versare alla minore (e per essa ai due genitori) per i danni Persona_1 psicofisici subiti dalla minore in data 20.02.2019 all'interno dei locali scolastici e di tutte le spese di lite sostenute in entrambi i gradi del giudizio per resistere all'azione risarcitoria promossa dagli originari attori.
10 In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza da CP_4
e , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] Controparte_5
, compensa tra i sig.ri e la Persona_1 Parte_1 Controparte_8
di Ragusa le spese di lite del giudizio di primo grado.
[...]
Condanna al pagamento delle spese Controparte_6 processuali sostenute dal in primo grado e nel presente giudizio TR di appello che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- per il giudizio di appello in complessivi euro 4.888,00 (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria ed euro 1.911,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Condanna e , in solido, al pagamento delle spese processuali Controparte_4 Controparte_5 sostenute da nel presente giudizio di Controparte_6 appello che liquida in complessivi euro 2.906,00 (di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge. Ne dispone la distrazione in favore dell'Avv. Angelo Pariani ex art. 93 c.p.c.
Compensa interamente fra il e i sig.ri e TR Controparte_4 [...]
le spese di lite del giudizio di appello. CP_5
Nulla sulle spese inerenti alla Direzione Didattica Statale di Ragusa, rimasta contumace. CP_8
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in data 16.09.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei sigg: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 944/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del pro tempore, TR P.IVA_1 CP_2 organicamente patrocinato dall' (C.F. ; fax: Controparte_3 P.IVA_2
095 7221336; pec: , presso i cui uffici in , via Vecchia Email_1 CP_3
Ognina n° 149, è ex lege domiciliato;
APPELLANTE (appellato incidentale) nei confronti di
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente a Ragusa in Controparte_4 C.F._1 via Sac. Zuccarello n. 5, e (C.F.: ) nata a [...] il Controparte_5 C.F._2
21.07.1984, residente a [...], entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F.: Persona_1
) nata a [...] il [...], entrambi ammessi al patrocinio a spese dello C.F._3
Stato giuste delibera del COA di Catania del 24/09/2024, elettivamente domiciliati in Ragusa, viale dei
Platani n. 133, presso lo studio dell'avv. Michele Savarese (C.F.: che li C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI (appellanti incidentali) di
(P.I. , Controparte_6 P.IVA_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Controparte_7
1 Cristoforo Colombo 112, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gaetana Palermo in Enna, corso Sicilia
n. 47 e rappresentata e difesa, giusta delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta datata 30.09.2021, dall'Avv. Angelo Pariani (C.F. ) con studio in Milano, Via C.F._5
C. Hajech 10;
APPELLATA
e di
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_8 P.IVA_4 organicamente patrocinato dall' (C.F. ; fax: Controparte_3 P.IVA_2
095 7221336; pec: , presso i cui uffici in , via Vecchia Email_1 CP_3
Ognina n° 149, è ex lege domiciliato;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'esito delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 9.9.2025, e delle note difensive conclusionali in atti, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.03.2021 e , hanno riassunto innanzi al Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Catania il giudizio precedentemente promosso innanzi al Tribunale di Ragusa (dichiaratosi territorialmente incompetente) nei confronti del , dell' TR Controparte_9
di Ragusa e della compagnia assicurativa dell'istituto scolastico, avente ad oggetto
[...]
l'accertamento della responsabilità delle parti convenute per i danni occorsi alla figlia minore
[...]
in data 20.02.2019 in orario scolastico e all'interno dei locali della scuola. Persona_1
In particolare, gli attori hanno dedotto che la propria figlia, dopo essersi recata presso i servizi igienici dell'istituto accompagnata dall'insegnante di sostegno, ha riportato gravi ustioni ai glutei e alle zone prossimali degli arti inferiori a causa di una sostanza acida presente sul water, sicché hanno chiesto condannarsi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni biologici e morali, quantificati in €.
82.850,00 o nella somma maggiore o minore eventualmente ritenuta equa.
Si sono costituiti in giudizio il e l'istituto scolastico convenuti, contestando la sussistenza di CP_1 qualsivoglia responsabilità del personale docente per i fatti di causa e istando, pertanto, per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, per la condanna della compagnia assicurativa a tenere indenne la scuola in caso di condanna.
Si è costituita, altresì, in giudizio la compagnia assicurativa dell'istituto scolastico, che preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo gli attori un'azione diretta nei suoi confronti, contestando poi nel merito la fondatezza della domanda attorea.
2 Disposta CTU medico-legale, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 22.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1992/2024 del 20.04.2024 (pubblicata il 22.04.2024), il Giudice monocratico della
Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3589/2021 R.G., ha così deciso:
“1) In accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la sussistenza della responsabilità ex art.
1218 c.c. del per il danno biologico patito da a seguito TR Persona_1 del sinistro del 20.02.2019; per l'effetto, condanna il al risarcimento in TR favore di e (quali titolari della responsabilità genitoriale nei Controparte_5 Controparte_4 confronti della minore ), del danno biologico, che si liquida in €.18.310,00, oltre Persona_1 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo, nonché interessi al saggio legale sul capitale rivalutato anno per anno sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno morale;
3) Rigetta le domande attoree nei confronti dell' e della TR0 compagnia assicurativa Controparte_6
[...]
4) Condanna il al pagamento in favore degli attori di metà delle spese TR processuali, che in tal misura ridotta si liquidano in €. 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da riconoscersi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione degli attori al patrocinio a spese dello Stato, compensando il restante 50% tra le parti;
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori ed il Convenuto , TR in solido;
6) Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_4 processuali in favore dell' di Ragusa, che si liquidano in €.
5.077.00 per Controparte_9 compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_4 processuali in favore di Controparte_6
che si liquidano in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura
[...] del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Angelo
Pariani”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il per i motivi di cui TR
3 si dirà appresso.
Costituitisi, i genitori della minore hanno resistito all'impugnazione, pur non Persona_1 opponendosi alle doglianze del , proponendo altresì appello incidentale per le ragioni di cui si CP_1 dirà nel prosieguo.
La compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio chiedendo la totale conferma della sentenza impugnata.
La di Ragusa, sebbene regolarmente citata, non si è costituita Controparte_8 in giudizio.
Con ordinanza del 21.11.2024, emessa nel subprocedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c. iscritto al n. 944-
1/2024 R.G., su istanza degli appellanti incidentali, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza limitatamente alla condanna alle spese di lite disposta ai punti nn. 6) e 7) del dispositivo.
All'esito delle note difensive conclusionali depositate dalle parti, per l'udienza di discussione fissata per il 9.9.2025 e sostituita, giusta ordinanza del 25.06.2025, dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , TR1 in persona del Dirigente pro tempore, non costituitasi in giudizio seppure regolarmente citata dall'Ente appellante principale.
Con il primo motivo di appello il lamenta l'omessa pronuncia del TR primo giudice in merito alla domanda riconvenzionale di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta/appellata.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Il Tribunale, pur avendo correttamente affermato la carenza di legittimazione passiva della società assicuratrice rispetto alla originaria domanda risarcitoria avanzata dai genitori, questione sulla quale si ritornerà più ampiamente a proposito del primo motivo dell'appello incidentale da questi ultimi avanzato, ha omesso di provvedere sulla domanda riconvenzionale c.d. “trasversale” espressamente, legittimamente e tempestivamente proposta dal e dall'Istituto scolastico convenuti in primo CP_1 grado nei confronti della , anch'essa Controparte_6 convenuta in giudizio (sulla natura di tale domanda riconvenzionale in senso improprio vedi: Cass. Sez.
III, 3.4.2025 n. 8847; Cass. Sez. III, 26.10.2017 n. 25415; Cass. Sez. II, 16.03.2017 n. 6846 ).
Come dedotto e documentato dalla difesa della compagnia assicuratrice (v. comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado), Controparte_6
4 assicurava mediante polizza N. IW 01382/2018/(S)01382, la Direzione con CP_8 CP_8 sede in Ragusa, Via delle Palme n. 13, nel periodo in cui si è verificato il sinistro per cui è causa (v. polizza – all.to n. 1).
Detta copertura assicurativa, fornita dalla polizza “Programma Assicurativo Ambientescuola
2018/2019 - Assicurazione multi rischi per le Scuole” (in atti), contempla svariate ipotesi, tra le quali la
“Responsabilità civile”.
Quest'ultima garanzia copre, come espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione (v. doc. 2
- alleg.to alla comparsa di costituzione della compagnia assicuratrice) a pag.
6 - art. 1 della Sezione I -
Responsabilità Civile - “Oggetto della garanzia” - A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO CP_12
) - le somme “che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
[...] legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a Terzi
(…) per lesioni personali (…) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (…).
Secondo la detta polizza per assicurato/beneficiario si intende (v. glossario pag. 7):
- “l'Istituzione scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione Scolastica;
- l' in quanto legittimata passiva;
TR3
- il . TR4
In virtù di tale disposizione contrattuale, la difesa della compagnia convenuta ha espressamente affermato, già in primo grado, di essere obbligata a tenere a indenne il responsabile civile di quanto si vedrà costretto a pagare agli attori, attuali appellanti incidentali, previo accertamento della responsabilità dell' e, per esso, del . Controparte_9 TR
Detto accertamento, invero, è stato effettuato dal Tribunale in sentenza, attraverso la documentazione allegata dagli originari attori e la CTU medico – legale redatta dalla Dott.ssa e non Persona_2
è più oggetto di alcuna contestazione sia nell'an che nel quantum, salvo le doglianze mosse esclusivamente dai genitori della minore con il terzo motivo di appello incidentale di cui si dirà appresso.
Così come richiesto dall'appellante principale, la società assicuratrice va, pertanto, condannata a manlevare e tenere indenne il dal pagamento di tutte le somme TR che l'Ente sia stato condannato a versare alla minore (e per essa ai due genitori) Persona_1 per i danni psicofisici subiti da quest'ultima in data 20.02.2019 all'interno dei locali scolastici e di tutte le spese di lite sostenute per resistere all'azione risarcitoria promossa dagli attori, ex art. 1917 comma 3
c.c.
5 Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dai genitori della minore con il Persona_1 primo motivo si ribadisce il diritto ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice negato dal Tribunale.
Secondo la difesa dei Sig.ri – , il tenore e il contenuto della polizza assicurativa, quale Per_1 CP_5 contratto a favore di terzo, consentiva loro di agire in giudizio direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice che andava condannata in solido con le altre parti convenute.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha affermato l'indiscussa natura contrattuale della responsabilità dell'Istituto Scolastico (e per esso del ) sia per i danni autocagionati che per quelli eterocagionati degli alunni, per CP_1 responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici (cfr. Cass. Sez. III,
27.05.2024 n. 14720; Cass. Sez. VI, 8.11.2021 n. 32377), anche in relazione ai materiali e ai prodotti in uso agli alunni stessi (cfr. Cass. Sez. III, 30.07.2024 n. 21368).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Sez. III,
19.01.2024 n. 2114, di recente ribadito dalla Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 -
01), “alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del
12/05/2020, Rv. 657915 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 - 01), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il "contatto sociale" che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Sez. 3,
Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 - 0l; Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01)”.
Ciò premesso, da un attento esame degli atti di causa, emerge che i due genitori hanno esperito una tipica azione risarcitoria nei confronti della scuola e del per inadempimento contrattuale, e CP_1 non quella volta alla corresponsione di un eventuale indennizzo previsto dalla polizza assicurativa asseritamente qualificata come contratto a favore di terzo, agendo direttamente anche nei confronti dell'impresa assicurativa al di fuori dei casi previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. III, 11.03.2025 n.
6496).
Con il secondo motivo dell'appello incidentale si censura il difetto di legittimazione passiva dell' affermato dal Tribunale. Controparte_9
6 Secondo la difesa degli appellanti, la Direzione Didattica dell'istituto godrebbe di autonomia gestionale e amministrativa e sarebbe dotata di personalità giuridica tale da giustificare la sua autonoma citazione in giudizio. La conseguenziale condanna alle spese di lite sarebbe errata e non giustificata.
Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Il Tribunale, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Sez. III,
27/05/2024, n. 14720; Cass. Sez. III, 31/01/2018, n. 2335), secondo il quale “la personalità giuridica degli istituti scolastici, a essi conferita dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, si riverbera esclusivamente sull'aspetto amministrativo - gestionale, per cui ha conservato la loro qualità di organi dello Stato e non genera, quindi, alcun rapporto organico con le persone che in essi prestano la loro attività quali dipendenti statali”, ha escluso la legittimazione passiva dell'Istituto scolastico, da intendersi quale titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione (cfr. Cass. Sez. Unite n. 2951/2016), evidenziando che soltanto il risponde dei comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli CP_1 insegnanti, in rapporto organico con l'amministrazione statale, sia in relazione ai danni cagionati da alunno ad altro alunno (c.d. danno eterocagionato) che a quelli cagionati dall'alunno a sé stesso (c.d. danno autocagionato).
Ciò premesso, in ragione della contestuale e unica costituzione nel giudizio di primo grado della e del , della medesima posizione processuale e difensiva, TR5 CP_1 della mancanza di alcuna eccezione circa un eventuale difetto di legittimazione passiva e di ogni altro elemento emerso nel corso del giudizio, nonché della contumacia in appello, sussistono valide e gravi ragioni, ex art. 92 comma 2 c.p.c., per compensare interamente fra gli originari attori e la
[...]
di Ragusa le spese del giudizio di primo grado. Controparte_8
Con il terzo motivo si lamenta l'omesso risarcimento da parte del Tribunale del danno morale subito dalla minore, inteso come sofferenza psichica patita a seguito del sinistro subito all'interno della scuola.
Il motivo non è fondato per le seguenti ragioni.
Il Tribunale di Catania, ai fini della determinazione e liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla minore a causa del sinistro, ha correttamente applicato le Tabelle del Tribunale di Milano del
2021 (l'ultima tabella del 2024 non era ancora stata pubblicata), sia per il riconoscimento avuto dalla
Suprema Corte, sia per l'esigenza di individuare criteri chiari e certi al fine di mirare al rispetto del principio di uguaglianza: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal
Tribunale di Milano sono munite di efficacia para - normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020);
“In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri
7 posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di
Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché' i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle” (cfr. Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020).
Sulla scorta delle considerazioni medico – legali svolte dal CTU, le cui conclusioni appaiono pienamente esaustive dei quesiti posti dal Tribunale, adeguate sul piano logico - giuridico e non oggetto di contestazione in appello, il primo giudice ha riconosciuto in favore della minore il risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. e alla sofferenza “morale” ad esso correlata.
Ha, pertanto, liquidato il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., trattandosi di lesioni micropermanenti non derivanti da circolazione stradale, secondo le citate Tabelle del Tribunale di
Milano del 2021 (per il danno non patrimoniale), le quali tengono conto, seppure con separata quantificazione, sia del danno biologico/dinamico-relazionale che della sofferenza morale soggettiva interiore (Cass. n. 27380/2022), e sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame (cfr. Cass. Sez.
VI, 11.02.2022 n. 4509; Corte App. Lecce Sez. I, 14.06.2022 n. 677 in Guida al Diritto 2022, 30).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, degli interventi chirurgici subiti, dei dolorosi trattamenti sanitari, della durata dell'invalidità temporanea e del periodo di ricovero ospedaliero (gg.
10), della giovanissima età della minore al momento del fatto de quo (anni sei alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. Civ. 22858/2020 e Cass. civ. 27380/2022 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi il danno non patrimoniale subito da in occasione del sinistro verificatosi in data 20.02.2019, è stato determinato dal Persona_1
Tribunale in complessivi euro 18.310,00 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali) di cui:
- euro 15.340,00 per il danno da invalidità permanente al 7% (di cui euro 12.272,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, comprensivo del danno estetico, ed euro 3.068,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore);
- euro 2.970,00 per il danno da invalidità temporanea
(reputandosi equo utilizzare un parametro giornaliero di euro 99,00 per ogni giorno di inabilità
8 totale, proporzionalmente ridotto per quelli di inabilità parziale, in difetto di allegate e comprovate peculiarità) di cui:
- (i) euro 1.485,00 per n. 15 giorni di invalidità temporanea assoluta;
- (ii) euro 1.485,00 per n. 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Il Tribunale ha, pertanto, riconosciuto, nel rispetto dei criteri previsti dalle già citate Tabelle milanesi, una adeguato e congruo risarcimento per la sofferenza interiore e soggettiva subita dalla minore, negando ulteriori e generici danni “morali” rimasti privi di concreti riscontri probatori.
Non sono stati dedotti né altrimenti provati ulteriori e peculiari elementi che giustifichino una personalizzazione e, quindi, una maggiorazione della liquidazione già operata dal Tribunale.
Con il quarto motivo di appello si impugna il capo relativo alle spese processuali poste totalmente a carico degli originari attori sia nei confronti della che della compagnia TR5 assicuratrice. Gli appellanti contestano, inoltre, la parziale condanna al pagamento delle spese di CTU subita in primo grado.
Le doglianze inerenti al rapporto processuale con l'Istituto scolastico sono fondate, come già evidenziato a proposito del secondo motivo di appello e, di conseguenza, la sentenza impugnata va riformata con compensazione totale delle spese tra gli originari attori e la Direzione Didattica della scuola.
Viceversa, invece, la mancanza di azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, ha giustificato la condanna alle spese subita in primo grado dagli attori.
Anche le spese di CTU sono state correttamente e solidalmente poste a carico degli attori e del convenuto (nei rapporti interni deve intendersi nella misura del 50% per ciascuna CP_1 processuale, ex art. 1298 comma 2 c.c.), in ragione dell'esito complessivo del giudizio e del contenuto della relazione medico – legale, rispetto alle originarie ed elevate pretese risarcitorie avanzate dai genitori di . Persona_1
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
9 In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva avanzata dal TR
, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di
[...] [...]
e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri Controparte_6 medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), con applicazione del parametro minimo per la sola fase di trattazione nel giudizio di appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
Le spese del presente giudizio di appello sostenute dalla società assicuratrice, in relazione alle domande formulate dagli appellanti incidentali, seguono la soccombenza di questi ultimi e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), in ragione della non particolare complessità delle questioni e delle reciproche difese svolte dalle parti. Dette spese vanno distratte in favore dell'Avv. Angelo Pariani che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
Sussistono valide e gravi ragioni, ex art. 92 comma 2 c.p.c., per compensare tra il e gli CP_1 appellanti incidentali le spese del giudizio di appello, tenuto conto che l'appello principale non riguardava la posizione dei sig.ri – che non si sono opposti alla riforma chiesta dal Per_1 CP_5
. CP_1
Lo scaglione di riferimento è compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 tenuto conto del valore effettivo della causa e del quantum risarcitorio liquidato in favore della minore.
Nulla va disposto per le spese inerenti alla Direzione Didattica appellata, rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto dal nei confronti di e , quali TR Controparte_4 Controparte_5 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore di Persona_1 [...]
e della Controparte_6 Controparte_8 di Ragusa avverso la sentenza n. 1992/2024 pubblicata il 22.04.2024, nel giudizio di primo grado iscritto al n. 3589/2021 R.G., dal Giudice della Terza Sez. Civile del Tribunale di Catania, condanna a manlevare e tenere indenne il Controparte_6
dal pagamento di tutte le somme che l'Amministrazione Statale è TR stata condannata a versare alla minore (e per essa ai due genitori) per i danni Persona_1 psicofisici subiti dalla minore in data 20.02.2019 all'interno dei locali scolastici e di tutte le spese di lite sostenute in entrambi i gradi del giudizio per resistere all'azione risarcitoria promossa dagli originari attori.
10 In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza da CP_4
e , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...] Controparte_5
, compensa tra i sig.ri e la Persona_1 Parte_1 Controparte_8
di Ragusa le spese di lite del giudizio di primo grado.
[...]
Condanna al pagamento delle spese Controparte_6 processuali sostenute dal in primo grado e nel presente giudizio TR di appello che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- per il giudizio di appello in complessivi euro 4.888,00 (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria ed euro 1.911,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Condanna e , in solido, al pagamento delle spese processuali Controparte_4 Controparte_5 sostenute da nel presente giudizio di Controparte_6 appello che liquida in complessivi euro 2.906,00 (di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge. Ne dispone la distrazione in favore dell'Avv. Angelo Pariani ex art. 93 c.p.c.
Compensa interamente fra il e i sig.ri e TR Controparte_4 [...]
le spese di lite del giudizio di appello. CP_5
Nulla sulle spese inerenti alla Direzione Didattica Statale di Ragusa, rimasta contumace. CP_8
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in data 16.09.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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