CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5798/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas Di Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 624/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF502I402826 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF502I402826 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402835 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402835 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402835 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804530 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804530 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804530 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402838 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402838 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402838 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7318/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, la Ricorrente_1 s.a.s. di Ricorrente_3 con sede in Luogo_1 esercente “l'attività di vendita al dettaglio di autoveicoli sia nuovi che usati”, impugnava l'avviso di accertamento n.
TF502I1402826/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto, per l'anno 2016 un maggiore reddito ai fini delle imposte dirette ed ai fini IRAP per euro 760.401,00 ed ai fini IVA per euro 1.335.078,00 addebitando alla società ricorrente la somma di euro 37.773,00 per
IRAP ed euro 1.335.078,00 per IVA oltre sanzioni ed interessi. Deduceva la ricorrente che l'avviso impugnato era fondato sulle risultanze del PVC della Guardia di Finanza della Compagnia di Castellammare di Stabia che aveva utilizzato un metodo induttivo generalizzato determinando un errato calcolo del reddito imponibile e, quindi, dell'IVA contestata. Al riguardo la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: 1) assoluta nullità dell'atto impugnato perché, in violazione dell'art. 42, commi 1 del D.P.R. n. 600 del 1973, sottoscritto da funzionario privo del relativo potere o non appartenente alla carriera direttiva;
2) violazione dell'art. 7 co. 1 l. 212/2000 (Statuto del contribuente) per omessa o carente motivazione dell'atto impugnato e lesione del diritto di difesa della società anche in relazione all'autorizzazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, all'indagine finanziaria;
3) violazione dell'art.
5-ter, D. Lgs n. 218 del 1997 che regola l'obbligo di contraddittorio preventivo tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente;
4) errata valutazione delle disponibilità finanziarie della società.
Analogamente, con distinti ricorsi, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_33, tutte socie della predetta Ricorrente_3 sas, hanno impugnato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate singolarmente nei loro confronti in relazione al predetto reddito d'impresa - imponibile ai fini IRPEF- ad esse imputabile in base alla rispettiva quota di partecipazione societaria (34% Ricorrente_1, 33% Sorrentino Ricorrente_2 e 33% Ricorrente_33), oltre addizionali, formulando in buona sostanza le medesime censure prospettate dalla società.
Si costituiva nei diversi giudizi l'Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, opponendosi ai ricorsi di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
I procedimenti venivano riuniti vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.
I primi giudici ritenevano infodati tutti i motivi preliminari di ricorso e, in relazione alle censure delle ricorrenti, ripetutamente attestate su “un'errata valutazione” delle movimentazioni bancarie da parte dell'Amministrazione, ritenevano che l'Ufficio avesse provato l'esistenza di versamenti non giustificati, da considerare operazioni imponibili, cessioni di beni o prestazioni di servizio non contabilizzate e non dichiarate,
e prelevamenti non giustificati, da considerare acquisti non fatturati, determinando l'inversione dell'onere della prova incombente sul contribuente il quale deve dimostrare in maniera rigorosa per ogni singola operazione che le giustificazioni da lui addotte siano univocamente riconducibili alla singola movimentazione di conto corrente (cfr., ex multis, Cass. 25733/2019, 27642/2020, 10480/2018, 11102/2017) e ritenendo che ciò non fosse avvenuto nel caso di specie.
Presentano appello i contribuenti, che eccepiscono la nullità/illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 e degli artt. 112 e 118 c.p.c.; nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, per poi reiterare le medesime contestazioni già elevate nel primo grado di giudizio.
Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Con ordinanza interlocutoria del 14.11.2024, la Corte accoglieva l'istanza di sospensiva, stante il "periculum" come comprovato dalla documentazione prodotta dall'appellante e l'ingente valore della controversia, nonchè
l'apparente insussistenza della pretesa erariale almeno in relazione al complessivo valore dell'accertamento.
Con successiva ordinanza interlocutoria del 06.02.205, la Corte, vista la peculiarita' della controversia che avrebbe anche potuto richiedere l'ausilio di una consulenza tecnica, onerava le parti al deposito di una proposta conciliativa entro il 02/04/2025 e disponeva il rinvio a nuovo ruolo. La proposta conciliativa dell'appellante, depositata in atti in data 01.04.2025, restava senza riscontro da parte dell'Ufficio. In data 03.12.2025, parte appellante ha depositato copia della Sentenza della CGT di II grado della Campania sent. n. 5972/11/2025 relativa ad annualità 2018.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dati per accertati e noti i fatti di causa, ampiamente illustrati nelle difese delle contoparti e ricostruite dettagliatamente nella sentenza appellata, la Corte osserva in via assorbente che risulta fondato il motivo di gravame relativo all'error in iudicando dei primi giudici per non aver adeguatamente tenuto conto della prova contraria analitica versata in atti da parte appellante, ed invero nella disponibilità dell'Ufficio sin dalla fase amministrativa ed idonea a giustificare, sul piano concreto, tutti i prelevamenti e versamenti contestati, affermando i primi giudici apoditticamente che "la documentazione presentata dai ricorrenti -nel corso della verifica e in sede di osservazioni al PVC nonchè nel corso della presente impugnazione- deve ritenersi assolutamente inidonea a giustificare nei termini sopra evidenziati le movimentazioni non contabilizzate e non dichiarate come individuate e specificate dall'Ufficio negli atti impugnati", a fronte di 6 note deposito documenti corredate da corposa documentazione idonea a giustificare, anche grazie agli esempi riportati ed al file riepilogativo, tutti i versamenti e tutti i prelevamenti relativi al c/c della società “ricondotti” dall'Ufficio ai (presunti) “ricavi omessi”.
Ed infatti, con riferimento ai prelevamenti e versamenti bancari relativi al c/c n. Conto_Corrente_1 della Ricorrente_3 sas, per la vendita di auto usate e nuove, la parte ha fornito in atti copia analitica dei bonifici ed assegni, ordini di acquisto e fatture idonei a giustificare tutti i versamenti e prelevamenti bancari ricondotti del tutto erroneamente dalla GDF, e di poi, dall'Ufficio a “presunti ricavi omessi” dalla società per l'anno 2016. La parte ha altresì fornito un file riepilogativo in excel contenente la descrizione di ogni movimento bancario in entrata ed in uscita secondo l'ordine di numerazione del rilievo fatto dalla GDF, con l'indicazione del nominativo del cliente, della concessionaria cui si è rivolta per l'acquisto, la tipologia di auto acquistata e rivenduta, le somme pagate in acconto e saldo riconciliate con le fatture (allegati alle 6 note deposito documenti di I grado). La parte ha così giustificato, a parere del Collegio che ha proceduto alla verifica analitica della predetta documentazione, il totale “accertato” di € 11.643.686,20: a) tutti i prelevamenti bancari per € 5.813.468,43, rispetto a quelli indicati nell'accertamento di € 5.813.558,42, al netto di una differenza rispetto all'accertato non giustificata di soli € 89,99 (= € 5.813.558,42 - € 5.813.468,43); b) tutti i versamenti bancari per € 5.830.217,73 rispetto a quelli indicati nell'accertamento € 5.830.229,92, al netto di una differenza rispetto all'accertato rimasta non giustificata di soli € 12,19 (= € 5.830.229,92 - € 5.830.217,73).
L'esiguità degli importi non riconciliati, pari ad un totale di euro 102,18 non giustifica nemmeno parzialmente la legittimità dell'atto impugnato, vieppiù a fronte del comportamento dell'Ufficio che non ha contestato analiticamente, ma solo genericamente, gli elementi di prova contraria versata in atti idonea a giustificare, sul piano concreto, tutti i prelevamenti e versamenti contestati.
Del tutto infondata, pertanto, risulta la decisione dei primi giudici, secondo cui "Tale ricostruzione non solo non risulta adeguatamente documentata (gli atti prodotti non trovano riscontro nelle annotazioni dei libri ufficiali tra cui il libro giornale, né consistono in atti pubblici o scritture private registrate) ma appare assolutamente inidonea a giustificare le movimentazioni bancarie accertate posto che la documentazione in parola non indica né i dati identificativi dei singoli veicoli, né i dati tecnici degli stessi, né le prestazioni concretamente svolte dalla Ricorrente_3 per la “ricerca” del veicolo o per “eventuali servizi accessori” svolti. Sicché in definitiva l'accertamento sul maggior reddito della Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 rispetto a quello dichiarato e sull'IVA evasa, rapportata ad operazioni imponibili non contabilizzate e dichiarate, appare inconfutabile", in quanto la documentazione contabile ed amministrativa fornita risulta pienamente giustificativa dei prelievi e dei versamenti sui cc societari e con riferimento ai conti correnti dei soci, risultando i movimenti bancari in entrata e in uscita dai conti correnti aziendali giustificati con acconti o saldi ricevuti dagli acquirenti relativamente ad uno specifico veicolo o a servizi accessori;
quelli in entrata con acconti o saldi ricevuti dagli acquirenti riferiti ad uno specifico veicolo o a servizi accessori;
quelli in uscita per il pagamento, per conto del cliente, alla concessionaria, a fronte di fattura emessa da quest'ultima nei confronti del cliente.
Le osservazioni dell'Ufficio, integralmente recepite dai giudici di primo grado, secondo cui la documentazione prodotta non sarebbe idonea a provare i rapporti di mandato, in quanto i contratti sarebbero privi di data certa e non recherebbero alcuna indicazione circa il compenso spettante alla società mandataria, sono prive di fondamento. Il contratto di mandato, infatti, è generalmente a forma libera e può essere validamente stipulato anche verbalmente o per iscritto, salvo i casi in cui la legge richiede la forma scritta, come per gli atti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari. I contratti in esame, inoltre, prevedono la possibilità per il mandatario di pattuire la corresponsione di una provvigione, secondo accordi di volta in volta definiti, sia con il venditore sia con il mandante, con emissione di regolare fattura per gli importi percepiti. Trattasi, dunque, di una clausola accessoria, legittimamente pattuibile anche con atto separato o verbalmente. Quanto agli ulteriori rilievi formulati, il Collegio evidenzia che sono stati prodotti i mandati all'acquisto sottoscritti dai clienti, la documentazione attestante i dati identificativi (numero di telaio, numero di targa, prezzo) e tecnici
(marca, modello, allestimento, motorizzazione, dati hardware e software, numero di posti, tipo di carburazione, ecc.) dei veicoli venduti o reperiti, nonché i mezzi di pagamento utilizzati (assegni bancari con relative distinte di versamento rilasciate dagli istituti di credito e bonifici). Si tratta di documenti tutti tracciabili, la cui autenticità non è ragionevolmente contestabile, poiché un'eventuale falsificazione implicherebbe necessariamente la partecipazione di soggetti terzi estranei alla società. A fronte di tale documentazione, incombeva sull'Agenzia delle Entrate l'onere di contestare puntualmente la documentazione giustificativa relativa ai singoli rapporti dedotti, e non già di limitarsi a dedurre in modo generico una presunta carenza documentale riferita indistintamente a tutte le vendite e alle attività di ricerca dei veicoli svolte dalla società.
Con riferimento ai prelevamenti e versamenti bancari relativi a c/c personali dei soci, l'Ufficio ha ritenuto inverosimilmente che TUTTI i versamenti bancari e TUTTI i prelevamenti bancari dei soci dovessero considerarsi non giustificati e che dovessero essere “trasposti” – in via presuntiva (di secondo grado) – sui conti societari quali versamenti e prelevamenti bancari non giustificati della società, sebbene si tratti di conti che non appartengano alla società. Non può che disporsi l'annullamento della parte del recupero ascrivibile alle movimentazioni bancarie dei soci posto che, secondo costante e conforme giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 26768 del 25 novembre 2020) gli Uffici possono utilizzare nell'ambito degli accertamenti bancari sulle società (ex art. 32, DPR 600/73 e 51 DPR 633/72) i dati dei conti correnti dei soci a condizione che sussistano “elementi indiziari chiari ed evidenti” che permettano di correlare o riferire le movimentazioni dei conti correnti dei soci ad operazioni societarie, il che qui non risulta provato dall'Ufficio.
La sentenza gravata deve quindi essere riformata e, in accoglimento dell'appello, gli atti impugnati annullati.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado in considerazione della complessità della ricostruzione in fatto ed in diritto delle questioni controverse.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5798/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas Di Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 624/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF502I402826 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF502I402826 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402835 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402835 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402835 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804530 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804530 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P804530 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402838 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402838 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I402838 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7318/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, la Ricorrente_1 s.a.s. di Ricorrente_3 con sede in Luogo_1 esercente “l'attività di vendita al dettaglio di autoveicoli sia nuovi che usati”, impugnava l'avviso di accertamento n.
TF502I1402826/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, avente ad oggetto, per l'anno 2016 un maggiore reddito ai fini delle imposte dirette ed ai fini IRAP per euro 760.401,00 ed ai fini IVA per euro 1.335.078,00 addebitando alla società ricorrente la somma di euro 37.773,00 per
IRAP ed euro 1.335.078,00 per IVA oltre sanzioni ed interessi. Deduceva la ricorrente che l'avviso impugnato era fondato sulle risultanze del PVC della Guardia di Finanza della Compagnia di Castellammare di Stabia che aveva utilizzato un metodo induttivo generalizzato determinando un errato calcolo del reddito imponibile e, quindi, dell'IVA contestata. Al riguardo la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: 1) assoluta nullità dell'atto impugnato perché, in violazione dell'art. 42, commi 1 del D.P.R. n. 600 del 1973, sottoscritto da funzionario privo del relativo potere o non appartenente alla carriera direttiva;
2) violazione dell'art. 7 co. 1 l. 212/2000 (Statuto del contribuente) per omessa o carente motivazione dell'atto impugnato e lesione del diritto di difesa della società anche in relazione all'autorizzazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, all'indagine finanziaria;
3) violazione dell'art.
5-ter, D. Lgs n. 218 del 1997 che regola l'obbligo di contraddittorio preventivo tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente;
4) errata valutazione delle disponibilità finanziarie della società.
Analogamente, con distinti ricorsi, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_33, tutte socie della predetta Ricorrente_3 sas, hanno impugnato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate singolarmente nei loro confronti in relazione al predetto reddito d'impresa - imponibile ai fini IRPEF- ad esse imputabile in base alla rispettiva quota di partecipazione societaria (34% Ricorrente_1, 33% Sorrentino Ricorrente_2 e 33% Ricorrente_33), oltre addizionali, formulando in buona sostanza le medesime censure prospettate dalla società.
Si costituiva nei diversi giudizi l'Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, opponendosi ai ricorsi di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
I procedimenti venivano riuniti vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.
I primi giudici ritenevano infodati tutti i motivi preliminari di ricorso e, in relazione alle censure delle ricorrenti, ripetutamente attestate su “un'errata valutazione” delle movimentazioni bancarie da parte dell'Amministrazione, ritenevano che l'Ufficio avesse provato l'esistenza di versamenti non giustificati, da considerare operazioni imponibili, cessioni di beni o prestazioni di servizio non contabilizzate e non dichiarate,
e prelevamenti non giustificati, da considerare acquisti non fatturati, determinando l'inversione dell'onere della prova incombente sul contribuente il quale deve dimostrare in maniera rigorosa per ogni singola operazione che le giustificazioni da lui addotte siano univocamente riconducibili alla singola movimentazione di conto corrente (cfr., ex multis, Cass. 25733/2019, 27642/2020, 10480/2018, 11102/2017) e ritenendo che ciò non fosse avvenuto nel caso di specie.
Presentano appello i contribuenti, che eccepiscono la nullità/illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 e degli artt. 112 e 118 c.p.c.; nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, per poi reiterare le medesime contestazioni già elevate nel primo grado di giudizio.
Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Con ordinanza interlocutoria del 14.11.2024, la Corte accoglieva l'istanza di sospensiva, stante il "periculum" come comprovato dalla documentazione prodotta dall'appellante e l'ingente valore della controversia, nonchè
l'apparente insussistenza della pretesa erariale almeno in relazione al complessivo valore dell'accertamento.
Con successiva ordinanza interlocutoria del 06.02.205, la Corte, vista la peculiarita' della controversia che avrebbe anche potuto richiedere l'ausilio di una consulenza tecnica, onerava le parti al deposito di una proposta conciliativa entro il 02/04/2025 e disponeva il rinvio a nuovo ruolo. La proposta conciliativa dell'appellante, depositata in atti in data 01.04.2025, restava senza riscontro da parte dell'Ufficio. In data 03.12.2025, parte appellante ha depositato copia della Sentenza della CGT di II grado della Campania sent. n. 5972/11/2025 relativa ad annualità 2018.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dati per accertati e noti i fatti di causa, ampiamente illustrati nelle difese delle contoparti e ricostruite dettagliatamente nella sentenza appellata, la Corte osserva in via assorbente che risulta fondato il motivo di gravame relativo all'error in iudicando dei primi giudici per non aver adeguatamente tenuto conto della prova contraria analitica versata in atti da parte appellante, ed invero nella disponibilità dell'Ufficio sin dalla fase amministrativa ed idonea a giustificare, sul piano concreto, tutti i prelevamenti e versamenti contestati, affermando i primi giudici apoditticamente che "la documentazione presentata dai ricorrenti -nel corso della verifica e in sede di osservazioni al PVC nonchè nel corso della presente impugnazione- deve ritenersi assolutamente inidonea a giustificare nei termini sopra evidenziati le movimentazioni non contabilizzate e non dichiarate come individuate e specificate dall'Ufficio negli atti impugnati", a fronte di 6 note deposito documenti corredate da corposa documentazione idonea a giustificare, anche grazie agli esempi riportati ed al file riepilogativo, tutti i versamenti e tutti i prelevamenti relativi al c/c della società “ricondotti” dall'Ufficio ai (presunti) “ricavi omessi”.
Ed infatti, con riferimento ai prelevamenti e versamenti bancari relativi al c/c n. Conto_Corrente_1 della Ricorrente_3 sas, per la vendita di auto usate e nuove, la parte ha fornito in atti copia analitica dei bonifici ed assegni, ordini di acquisto e fatture idonei a giustificare tutti i versamenti e prelevamenti bancari ricondotti del tutto erroneamente dalla GDF, e di poi, dall'Ufficio a “presunti ricavi omessi” dalla società per l'anno 2016. La parte ha altresì fornito un file riepilogativo in excel contenente la descrizione di ogni movimento bancario in entrata ed in uscita secondo l'ordine di numerazione del rilievo fatto dalla GDF, con l'indicazione del nominativo del cliente, della concessionaria cui si è rivolta per l'acquisto, la tipologia di auto acquistata e rivenduta, le somme pagate in acconto e saldo riconciliate con le fatture (allegati alle 6 note deposito documenti di I grado). La parte ha così giustificato, a parere del Collegio che ha proceduto alla verifica analitica della predetta documentazione, il totale “accertato” di € 11.643.686,20: a) tutti i prelevamenti bancari per € 5.813.468,43, rispetto a quelli indicati nell'accertamento di € 5.813.558,42, al netto di una differenza rispetto all'accertato non giustificata di soli € 89,99 (= € 5.813.558,42 - € 5.813.468,43); b) tutti i versamenti bancari per € 5.830.217,73 rispetto a quelli indicati nell'accertamento € 5.830.229,92, al netto di una differenza rispetto all'accertato rimasta non giustificata di soli € 12,19 (= € 5.830.229,92 - € 5.830.217,73).
L'esiguità degli importi non riconciliati, pari ad un totale di euro 102,18 non giustifica nemmeno parzialmente la legittimità dell'atto impugnato, vieppiù a fronte del comportamento dell'Ufficio che non ha contestato analiticamente, ma solo genericamente, gli elementi di prova contraria versata in atti idonea a giustificare, sul piano concreto, tutti i prelevamenti e versamenti contestati.
Del tutto infondata, pertanto, risulta la decisione dei primi giudici, secondo cui "Tale ricostruzione non solo non risulta adeguatamente documentata (gli atti prodotti non trovano riscontro nelle annotazioni dei libri ufficiali tra cui il libro giornale, né consistono in atti pubblici o scritture private registrate) ma appare assolutamente inidonea a giustificare le movimentazioni bancarie accertate posto che la documentazione in parola non indica né i dati identificativi dei singoli veicoli, né i dati tecnici degli stessi, né le prestazioni concretamente svolte dalla Ricorrente_3 per la “ricerca” del veicolo o per “eventuali servizi accessori” svolti. Sicché in definitiva l'accertamento sul maggior reddito della Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 rispetto a quello dichiarato e sull'IVA evasa, rapportata ad operazioni imponibili non contabilizzate e dichiarate, appare inconfutabile", in quanto la documentazione contabile ed amministrativa fornita risulta pienamente giustificativa dei prelievi e dei versamenti sui cc societari e con riferimento ai conti correnti dei soci, risultando i movimenti bancari in entrata e in uscita dai conti correnti aziendali giustificati con acconti o saldi ricevuti dagli acquirenti relativamente ad uno specifico veicolo o a servizi accessori;
quelli in entrata con acconti o saldi ricevuti dagli acquirenti riferiti ad uno specifico veicolo o a servizi accessori;
quelli in uscita per il pagamento, per conto del cliente, alla concessionaria, a fronte di fattura emessa da quest'ultima nei confronti del cliente.
Le osservazioni dell'Ufficio, integralmente recepite dai giudici di primo grado, secondo cui la documentazione prodotta non sarebbe idonea a provare i rapporti di mandato, in quanto i contratti sarebbero privi di data certa e non recherebbero alcuna indicazione circa il compenso spettante alla società mandataria, sono prive di fondamento. Il contratto di mandato, infatti, è generalmente a forma libera e può essere validamente stipulato anche verbalmente o per iscritto, salvo i casi in cui la legge richiede la forma scritta, come per gli atti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari. I contratti in esame, inoltre, prevedono la possibilità per il mandatario di pattuire la corresponsione di una provvigione, secondo accordi di volta in volta definiti, sia con il venditore sia con il mandante, con emissione di regolare fattura per gli importi percepiti. Trattasi, dunque, di una clausola accessoria, legittimamente pattuibile anche con atto separato o verbalmente. Quanto agli ulteriori rilievi formulati, il Collegio evidenzia che sono stati prodotti i mandati all'acquisto sottoscritti dai clienti, la documentazione attestante i dati identificativi (numero di telaio, numero di targa, prezzo) e tecnici
(marca, modello, allestimento, motorizzazione, dati hardware e software, numero di posti, tipo di carburazione, ecc.) dei veicoli venduti o reperiti, nonché i mezzi di pagamento utilizzati (assegni bancari con relative distinte di versamento rilasciate dagli istituti di credito e bonifici). Si tratta di documenti tutti tracciabili, la cui autenticità non è ragionevolmente contestabile, poiché un'eventuale falsificazione implicherebbe necessariamente la partecipazione di soggetti terzi estranei alla società. A fronte di tale documentazione, incombeva sull'Agenzia delle Entrate l'onere di contestare puntualmente la documentazione giustificativa relativa ai singoli rapporti dedotti, e non già di limitarsi a dedurre in modo generico una presunta carenza documentale riferita indistintamente a tutte le vendite e alle attività di ricerca dei veicoli svolte dalla società.
Con riferimento ai prelevamenti e versamenti bancari relativi a c/c personali dei soci, l'Ufficio ha ritenuto inverosimilmente che TUTTI i versamenti bancari e TUTTI i prelevamenti bancari dei soci dovessero considerarsi non giustificati e che dovessero essere “trasposti” – in via presuntiva (di secondo grado) – sui conti societari quali versamenti e prelevamenti bancari non giustificati della società, sebbene si tratti di conti che non appartengano alla società. Non può che disporsi l'annullamento della parte del recupero ascrivibile alle movimentazioni bancarie dei soci posto che, secondo costante e conforme giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 26768 del 25 novembre 2020) gli Uffici possono utilizzare nell'ambito degli accertamenti bancari sulle società (ex art. 32, DPR 600/73 e 51 DPR 633/72) i dati dei conti correnti dei soci a condizione che sussistano “elementi indiziari chiari ed evidenti” che permettano di correlare o riferire le movimentazioni dei conti correnti dei soci ad operazioni societarie, il che qui non risulta provato dall'Ufficio.
La sentenza gravata deve quindi essere riformata e, in accoglimento dell'appello, gli atti impugnati annullati.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado in considerazione della complessità della ricostruzione in fatto ed in diritto delle questioni controverse.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado