TAR Milano, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 4249
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Ordinanza cautelare 1 agosto 2022
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge (legge n. 241/1990 art. 3); eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, del difetto e/o carenza di istruttoria, contraddittorietà del provvedimento e del relativo procedimento, genericità, indeterminatezza; violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità

    Nel preavviso di rigetto l’Amministrazione ha indicato con chiarezza la ragione del diniego alla domanda di sanatoria, cioè la circostanza che la rappresentazione grafica dello stato autorizzato non trova corrispondenza con i titoli abilitativi esistenti agli atti d’ufficio. Il ricorrente né in sede procedimentale né in questo giudizio, ha dimostrato che la lunghezza assentita del capannone fosse di 16 mt, limitandosi ad affermazioni puramente teoriche nelle controdeduzioni e riproducendo una Tavola in cui la lunghezza del capannone è di 15 mt.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990, art. 36 dpr n. 380/2001) – eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, contraddittorietà del provvedimento e del relativo procedimento; violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione

    Nel preavviso di rigetto l’Amministrazione ha indicato con chiarezza la ragione del diniego alla domanda di sanatoria, cioè la circostanza che la rappresentazione grafica dello stato autorizzato non trova corrispondenza con i titoli abilitativi esistenti agli atti d’ufficio. Il ricorrente né in sede procedimentale né in questo giudizio, ha dimostrato che la lunghezza assentita del capannone fosse di 16 mt, limitandosi ad affermazioni puramente teoriche nelle controdeduzioni e riproducendo una Tavola in cui la lunghezza del capannone è di 15 mt.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge (d.p.r. n. 380/2001 artt. 31 e 36) – eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà del provvedimento e del relativo procedimento; violazione dei principii di buon andamento, buona fede e di imparzialità dell’amministrazione, perplessità, sviamento di potere, arbitrarietà, manifesta ingiustizia, genericità, indeterminatezza

    Il diniego è motivato per il fatto che il capannone, in base ai titoli edilizi rilasciati, doveva avere una misura di 15 mt, mentre ha una misura maggiore, per cui non vi era corrispondenza tra il titolo e lo stato di fatto. Né, come ritiene il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe potuto esaminare le differenti “soluzioni a sanatoria”, atteso che si tratta di opere interessanti il medesimo immobile, per cui l'Amministrazione comunale correttamente ha esaminato contestualmente e unitariamente gli interventi abusivamente realizzati.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge (d.p.r. n. 380/2001 artt. 9bis, 31 e 36), eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà del provvedimento e del relativo procedimento; violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, perplessità, sviamento di potere, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    L’art. 9 bis, co. 1 bis così recita: «Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali». Risulta quindi corretto il richiamo alla disposizione che si limita a definire i requisiti per qualificare lo stato legittimo dell’immobile, che nel caso in esame è solo quello del nulla osta.

  • Rigettato
    Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990) - eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, illogicità e perplessità, irragionevolezza e/o irrazionalità, sviamento di potere; violazione dei principi di divieto di integrazione della motivazione, di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità

    Nel preavviso di diniego viene indicato che “non risulta dimostrato lo stato legittimo dell’immobile” e si fa riferimento proprio alla rappresentazione del capannone della Tavola 2; parte ricorrente ammette di aver avuto una serie di interlocuzioni con l’Ufficio tecnico proprio sulla questione dello stato di fatto dell’immobile e della sua rappresentazione grafica. Il procedimento è stato caratterizzato da un ampio contraddittorio, durante il quale la proprietà ha potuto ben comprendere, già prima del provvedimento definitivo, la ragione del rigetto.

  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 2 e/o 3 legge n. 241/1990) eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, contraddittorietà del provvedimento e delle valutazioni, erroneo apprezzamento e/o travisamento dei fatti, illogicità e perplessità, irragionevolezza e/o irrazionalità, non congruità, genericità, equivocità, sviamento di potere; violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità

    Nel preavviso di diniego viene indicato che “non risulta dimostrato lo stato legittimo dell’immobile” e si fa riferimento proprio alla rappresentazione del capannone della Tavola 2; parte ricorrente ammette di aver avuto una serie di interlocuzioni con l’Ufficio tecnico proprio sulla questione dello stato di fatto dell’immobile e della sua rappresentazione grafica. Il procedimento è stato caratterizzato da un ampio contraddittorio, durante il quale la proprietà ha potuto ben comprendere, già prima del provvedimento definitivo, la ragione del rigetto.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 7 e/o 10 legge n.241/1990 art. 27, 31 e/o 34 d.p.r. n. 380/2001) eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza e/o omissione di istruttoria carenza e/o difetto di motivazione, contraddittorietà del provvedimento e delle valutazioni, erroneo e/o mancato apprezzamento e/o travisamento dei fatti, illogicità e perplessità, irragionevolezza e/o irrazionalità, non congruità, equivocità, genericità, sviamento di potere, ingiustizia manifesta; violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità

    Questa tesi contrasta con il principio secondo cui è il richiedente la sanatoria che deve provare la conformità edilizio-urbanistica, che nel caso in esame non è stata dimostrata: parte ricorrente non ha mai prodotto alcun elemento di prova sulla lunghezza del capannone, limitandosi a presentare sempre la stessa raffigurazione nelle tavole prodotte.

  • Rigettato
    Violazione di legge (art. 10 l. n. 675/1967 ) eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di istruttoria e/o di motivazione, erroneo e/o mancato apprezzamento e/o travisamento dei fatti, illogicità e perplessità, irragionevolezza e/o irrazionalità, arbitrarietà, equivocità, sviamento di potere, ingiustizia manifesta; violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità

    Il Comune aveva l’obbligo di verificare la conformità delle opere al nulla osta già rilasciato, indipendentemente dalla eventuale facoltà di richiedere il suddetto titolo. La proprietà ha infatti scelto al momento della realizzazione del capannone, di richiedere il titolo, per cui, anche nell’ipotesi in cui non fosse stato necessario, oggi il nulla osta è efficace e non può essere “non considerato”, come ritiene parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 4249
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 4249
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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