Ordinanza cautelare 1 agosto 2022
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04249/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI PL, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Rotoli, Enrico Battagliese, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Rotoli in Milano, piazza Umanitaria n.2;
contro
Comune di Lonate Pozzolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del 14.7.2022:
del provvedimento Prot. n. 1075/22 del 21 gennaio 2022 Repertorio n. 19288/2021 di diniego definitivo alla istanza di sanatoria n. 159/2021, del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/90 prot. n. 28444 int. 28447/21 (doc.2), degli atti ivi richiamati e di ogni ulteriore atto, presupposto e/o connesso anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lonate Pozzolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., la dott.ssa NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di Lonate Pozzolo, in via del Gregge n.7/A (contraddistinto in catasto al foglio n. 24/LO mappali n. 8515-10002-91569), costituito da un capannone industriale con annessa abitazione, realizzato in forza del Nulla Osta n. 85/1959 del 1°ottobre 1959, oltre ad un’area di pertinenza.
Al fine di effettuare opere di manutenzione e ristrutturazione ha presentato una prima CILA in data 24 aprile 2018, una nuova CILA sostitutiva il 5 marzo 2019.
Espone di aver ritenuto di rinunciare alle suddette istanze, “al dichiarato fine di agevolare una definizione condivisa della situazione”.
In tale fase, il Comune ha accertato, all’esito di un sopralluogo, che sull’immobile erano state realizzate opere in assenza di titolo abilitativo, rilevando la presenza di 8 elementi abusivi:
“1. realizzazione di recinzione in autobloccanti lungo i confini con la proprietà ovest;
2. chiusura, nella pavimentazione sotto la tettoia, di un “buco” che il Sig. PL AN ha dichiarato essere in uso con la precedente attività di carrozzeria, dismessa da anni;
3. modifica del portone di ingresso del capannone;
4. realizzazione, all’interno del laboratorio (capannone), di campiture con strutture metalliche verticali ed orizzontali; quelle verticali sono state ancorate alla pavimentazione con dei plinti annegati nella pavimentazione;
5. realizzazione, lungo la parete che confina con il locale “camera” dell’abitazione, di un piccolo locale con tramezzatura interna;
6. sostituzione della copertura in fibrocemento del capannone;
7. sopraelevazione (di circa 40-50 cm) della copertura della porzione di immobile a destinazione residenziale;
8. demolizione, all’interno dell’abitazione, di una tramezza tra due vani”, per cui veniva intimata la rimozione e il ripristino delle predette opere nonché della tettoia”.
Veniva quindi emessa l’ordinanza n. 9 del 21/05/2021, con cui si disponeva la demolizione delle suddette opere abusive, facendo presente che era « comunque fatta salva, per gli interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda, la possibilità di ottenere: - il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.P.r. n° 380/01; - accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 181 comma 1 quater del D.Lgs n° 42/04 ».
In data 7 settembre 2021 il ricorrente ha presentato al Comune l’istanza di permesso di costruire in sanatoria e contestualmente la richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Dopo il preavviso di rigetto del 5 gennaio 2022, per la non conformità degli elaborati con i titoli legittimanti reperiti, veniva adottato il provvedimento rigetto Prot. n. 0001075/22 del 21 gennaio 2022 per la “ non conformità rispetto allo stato legittimo dell’immobile risultante dal Nulla Osta n. 85/1959”.
Con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, viene impugnato il diniego, articolando le seguenti censure:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge (legge n. 241/1990 in particolare art. 3); eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, del difetto e/o carenza di istruttoria, contraddittorietà del provvedimento e del relativo procedimento, genericità, indeterminatezza; violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità: secondo la tesi di parte ricorrente il diniego non contiene una precisa motivazione in riferimento alle osservazioni e alla integrazione documentale prodotta a fronte del preavviso di diniego;
2) Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990, art. 36 dpr n. 380/2001) – eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, contraddittorietà del provvedimento e del relativo procedimento; violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, in quanto nel diniego manca una specifica motivazione sulle ragioni del rigetto, limitandosi l’Amministrazione ad affermare che l’istanza “ sarebbe inaccoglibile in quanto non sarebbe dimostrata la legittimità del manufatto rispetto ai titoli edilizi reperiti dal Comune»;
3) Violazione e/o falsa applicazione di legge (d.p.r. n. 380/2001 artt. 31 e 36) – eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà del provvedimento e del relativo procedimento; violazione dei principii di buon andamento, buona fede e di imparzialità dell’amministrazione, perplessità, sviamento di potere, arbitrarietà, manifesta ingiustizia, genericità, indeterminatezza: sostiene parte ricorrente di aver presentato “ soluzioni a sanatoria ” per le singole opere, che tuttavia non sarebbero state vagliate, privando in tal modo il proprietario di comprendere le ragioni ostative alla sanatoria;
4) Violazione e/o falsa applicazione di legge (d.p.r. n. 380/2001 artt. 9bis, 31 e 36), eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà del provvedimento e del relativo procedimento; violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, perplessità, sviamento di potere, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il Comune avrebbe applicato erroneamente l’art. 9 bis del T.U. dell’edilizia, disposizione, secondo il ricorrente non pertinente, in quanto il procedimento va inquadrato nella disciplina della sanatoria, presentata a seguito dell’ordinanza di demolizione.
Il Comune di Lonate Pozzolo si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti notificati in data 18.6.2022 e depositati il 14.7.2022 il ricorrente ha dedotto nuove censure nei confronti del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria, già impugnato con il ricorso introduttivo:
5) Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990) - eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, illogicità e perplessità, irragionevolezza e/o irrazionalità, sviamento di potere; violazione dei principi di divieto di integrazione della motivazione, di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità: sostiene parte ricorrente che l’unico motivo ostativo alla sanatoria è la lunghezza del capannone, elemento tuttavia che non sarebbe stato riportato né nella comunicazione di preavviso di rigetto, né nella motivazione del diniego, ma sarebbe solo emerso negli atti difensivi;
6) Violazione di legge (artt. 2 e/o 3 legge n. 241/1990) eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, contraddittorietà del provvedimento e delle valutazioni, erroneo apprezzamento e/o travisamento dei fatti, illogicità e perplessità, irragionevolezza e/o irrazionalità, non congruità, genericità, equivocità, sviamento di potere; violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità: secondo la tesi del ricorrente l’amministrazione avrebbe omesso di rendere noto e contestare il profilo più rilevante del rigetto della domanda di sanatorio, cioè la non conformità con il nulla osta per l’elemento della lunghezza del capannone:
7) Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 7 e/o 10 legge n.241/1990 art. 27, 31 e/o 34 d.p.r. n. 380/2001) eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza e/o omissione di istruttoria carenza e/o difetto di motivazione, contraddittorietà del provvedimento e delle valutazioni, erroneo e/o mancato apprezzamento e/o travisamento dei fatti, illogicità e perplessità, irragionevolezza
e/o irrazionalità, non congruità, equivocità, genericità, sviamento di potere, ingiustizia manifesta; violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità: il Comune non avrebbe effettuato le puntuali verifiche sulla misurazione del capannone;
8) Violazione di legge (art. 10 l. n. 675/1967 ) eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di istruttoria e/o di motivazione, erroneo e/o mancato apprezzamento e/o travisamento dei fatti, illogicità e perplessità, irragionevolezza e/o irrazionalità, arbitrarietà, equivocità, sviamento di potere, ingiustizia manifesta; violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità: in questo motivo il ricorrente sostiene che essendo il capannone edificato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 675/1967 (1° settembre 1967), il Comune avrebbe dovuto accertare se il titolo edilizio fosse atto obbligatorio e necessario; in caso contrario non potrebbe “assumere quel parametro di regolarità” il nulla osta.
Anche rispetto ai motivi aggiunti la difesa del Comune ha chiesto il rigetto, contestando la fondatezza delle censure.
All’udienza di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il ricorso e i motivi aggiunti (non impugnatori), hanno quale oggetto il provvedimento di rigetto alla domanda di sanatoria presentata dal ricorrente avente ad oggetto le opere di cui l’Amministrazione ha ordinato la demolizione, interessanti il capannone realizzato in forza del Nulla Osta n. 85/1959 del 1°ottobre 1959.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, la ragione principale del rigetto risiede nella mancata dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile oggetto di sanatoria, avendo l’Amministrazione rilevato che “ La rappresentazione grafica dello stato autorizzato identificato nella Tavola n.002 “Piante, sezione, prospetti e particolari opere autorizzate con precedenti pratiche o altre autorizzazioni” non trova corrispondenza con i titoli abilitativi esistenti agli atti d’ufficio e precisamente il Nulla osta n° 85/1959 del 10.10.1959, Concessione Edilizia 56/1983 del 03.03.1984 e Condono edilizio n° 961/86 del 07.04.1998”.
Secondo il Comune la Tavola del Nulla Osta n. 85/59 del 1° ottobre 1959 indica una lunghezza lineare del laboratorio pari a 15,00 metri mentre il ricorrente nella relazione tecnico-illustrativa allegata all’istanza di sanatoria indica la lunghezza in 16,00 metri.
Va poi precisato che il condono edilizio n. 961/86 del 7 aprile 1998 riguardava la sanatoria della sola unità immobiliare residenziale, non il capannone artigianale.
2) Alla luce della ricostruzione in fatto, possono essere scrutinati i motivi di ricorso.
2.1 Le prime due censure vengono esaminate congiuntamente, in quanto in entrambe viene lamentato il difetto di motivazione, in quanto nel diniego l’Amministrazione non avrebbe rappresentato le ragioni del rigetto, in riferimento alle osservazioni e alla integrazione documentale prodotta dal ricorrente dopo il preavviso di diniego.
Le censure non sono fondate.
Nel preavviso di rigetto l’Amministrazione ha indicato con chiarezza la ragione del diniego alla domanda di sanatoria, cioè la circostanza che “La rappresentazione grafica dello stato autorizzato identificato nella Tavola n.002 “Piante, sezione, prospetti e particolari opere autorizzate con precedenti pratiche o altre autorizzazioni” non trova corrispondenza con i titoli abilitativi esistenti agli atti d’ufficio ”.
Il ricorrente né in sede procedimentale né in questo giudizio, ha dimostrato che la lunghezza assentita del capannone fosse di 16 mt, limitandosi ad affermazioni puramente teoriche nelle controdeduzioni e riproducendo una Tavola in cui la lunghezza del capannone è di 15 mt (cfr. doc. nn 9 e 9 bis del Comune).
2.2 Nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 31 e 36 del D.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di potere sotto molteplici profili, in quanto l’Amministrazione non avrebbe vagliato le “ soluzioni a sanatoria ” presentate per le singole opere, privando in tal modo il proprietario di comprendere le ragioni ostative alla sanatoria.
Anche questa censura non può trovare accoglimento.
Come già detto, il diniego è motivato per il fatto che il capannone, in base ai titoli edilizi rilasciati, doveva avere una misura di 15 mt, mentre ha una misura maggiore, per cui non vi era corrispondenza tra il titolo e lo stato di fatto.
Né, come ritiene il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe potuto esaminare le differenti “ soluzioni a sanatoria ”, atteso che si tratta di opere interessanti il medesimo immobile, per cui l'Amministrazione comunale correttamente ha esaminato contestualmente e unitariamente gli interventi abusivamente realizzati, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza consolidata non sono ammesse artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa (in tal senso ex multis T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. V, 23/09/2024, n.2594).
2.3 Nel quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 9 bis, 31 e 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 oltre a vari profili di eccesso di potere.
Il Comune avrebbe applicato erroneamente l’art. 9 bis del T.U. dell’edilizia, disposizione, secondo il ricorrente non pertinente, in quanto il procedimento va inquadrato nella disciplina della sanatoria, presentata a seguito dell’ordinanza di demolizione.
Anche questa censura è infondata, oltre che in parte anche ripetitiva.
L’art. 9 bis, co. 1 bis così recita: « Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali ».
Risulta quindi corretto il richiamo alla disposizione che si limita a definire i requisiti per qualificare lo stato legittimo dell’immobile, che nel caso in esame è solo quello del nulla osta.
3) Nei motivi aggiunti vengono proposte altre censure, (rubricate con i numeri 5, 6, 7 e 8), in cui in parte sono riproposti i profili di eccesso di potere sopra esaminati, in parte nuovi profili di illegittimità, che vengono di seguito esaminati.
3.1 Nella quinta censura il sig. PE lamenta il difetto di motivazione, poiché l’Amministrazione avrebbe integrato la motivazione del diniego con gli scritti difensivi, indicando solo in questi la ragione del rigetto e non nel preavviso di rigetto.
La censura è manifestamente infondata alla luce della documentazione in atti: nel preavviso di diniego viene indicato che “ non risulta dimostrato lo stato legittimo dell’immobile ” e si fa riferimento proprio alla rappresentazione del capannone della Tavola 2; parte ricorrente ammette di aver avuto una serie di interlocuzioni con l’Ufficio tecnico proprio sulla questione dello stato di fatto dell’immobile e della sua rappresentazione grafica.
Il procedimento è stato caratterizzato da un ampio contraddittorio, durante il quale la proprietà ha potuto ben comprendere, già prima del provvedimento definitivo, la ragione del rigetto.
3.2 Nella sesta censura afferma il ricorrente che il Comune avrebbe errato “ nell’asserire che il “vizio” (i.e. la maggiore lunghezza del capannone) è emerso dalla disamina della Tavola n. 002 allegata all’istanza di permesso in sanatoria ”.
Sostiene infatti il ricorrente che “ la esatta dimensione del capannone – oggi contestata come illegittima – risulta evidente sia dall’istanza di condono presentata dall’allora proprietà nel lontano 1985 ed oggetto di provvedimento espresso di condono nel 1998, sia dall’autorizzazione paesaggistica del 2018 a firma, tra l’altro, del medesimo dirigente comunale (si vedano i documenti 9, 10 ed 11)”.
Anche questa censura non può trovare accoglimento.
La difesa comunale ha evidenziato che il condono edilizio n. 961/86 del 7.4.1998 ha riguardato la
sanatoria della sola unità immobiliare residenziale, non il capannone artigianale (docc. 3 e 3 bis), del quale non veniva neppure riportata la lunghezza.
Né può avere rilevanza l’autorizzazione paesaggistica del 2018, in quanto relativa ad opere diverse da quelle oggetto della domanda di sanatoria respinta con il diniego in esame.
3.3 Nel motivo successivo parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare lo stato dei luoghi, attraverso un sopralluogo.
Questa tesi contrasta con il principio secondo cui è il richiedente la sanatoria che deve provare la conformità edilizio-urbanistica, che nel caso in esame non è stata dimostrata: parte ricorrente non ha mai prodotto alcun elemento di prova sulla lunghezza del capannone, limitandosi a presentare sempre la stessa raffigurazione nelle tavole prodotte.
3.4 Anche l’ultimo motivo – in cui parte ricorrente afferma che essendo il capannone edificato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 675/1967, il Comune avrebbe dovuto accertare se il titolo edilizio fosse atto obbligatorio e necessario; in caso contrario non potrebbe “ assumere quel parametro di regolarità” – è assolutamente infondato.
Il Comune aveva l’obbligo di verificare la conformità delle opere al nulla osta già rilasciato, indipendentemente dalla eventuale facoltà di richiedere il suddetto titolo.
La proprietà ha infatti scelto al momento della realizzazione del capannone, di richiedere il titolo, per cui, anche nell’ipotesi in cui non fosse stato necessario, oggi il nulla osta è efficace e non può essere “non considerato”, come ritiene parte ricorrente.
4) Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio possono essere compensate, per la natura della peculiarità del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST CA, Presidente
NA NI, Consigliere, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NI | ST CA |
IL SEGRETARIO