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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2109/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, RE
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 20494/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PR n. 07184202500026544 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1514/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_2 ha impugnato il pignoramento presso terzi notificato dall'Agenzia delle Entrate SS a mezzo pec in data 28.8.2025 per la somma di € 116.845,62 per tributi/entrate non pagati.
Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte, prospettando, altresì, il difetto di motivazione del pignoramento impugnato.
Si è costituita l'ADER, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione, anche in ragione del fatto che alcune cartelle presupposte hanno ad oggetto il mancato pagamento di contributi INPS e sanzioni amministrative.
Con la seconda eccezione, la parte resistente contesta la tardività del ricorso ex art. 617 c.p.c., nonché anche il suo difetto di legittimazione passiva.
Infine, ADER ha depositato la notifica pec di 13 cartelle, nonché delle intimazioni di pagamento n. 071 2024
90033115 08/000 e n. 071 2025 90159653 49/000, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da cui si desume il debito INPS e le contravvenzioni al codice della strada.
Si deve dichiarare, ai sensi dell'art.
3.dl.vo n. 546/1992 e art. 59 L. n. 69/2009, il difetto di giurisdizione in relazione ai contributi INPS e contravvenzioni al codice della strada come risultanti dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500000100000, notificata al ricorrente in data 4.2.2025.
Si deve affermare, invece, la giurisdizione tributaria per la parte dei debiti di natura tributaria, poiché il ricorrente afferma di averne avuto conoscenza la prima volta solo con la notifica dell'atto di pignoramento: se poi ciò corrisponda o meno al vero è oggetto del logicamente succedaneo giudizio di merito.
Nel merito il ricorso deve essere rigettato, perché agli atti, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, vi è la prova che il ricorrente ha avuto previa conoscenza degli atti presupposti fondanti il notificato pignoramento presso terzi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto ai compensi, in € 2.552,00 per la fase di studio,
€ 1.202,00 per la fase introduttiva, € 1.418,00 per la fase istruttoria, € 4.169,00 per la fase decisionale per un totale di € 9.341, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre ulteriori ed eventuali accessori con attribuzione in favore dell'avv. anticipatario Difensore_2.
P.Q.M.
a) Dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in favore del giudice ordinario, in relazione ai debiti previdenziali e derivanti da sanzioni al codice della strada, con termine per la riassunzione entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
b) Rigetta per il resto il ricorso;
c) Condanna Ricorrente_2 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e SS, delle spese processuali liquidate, quanto ai compensi, in € 9.341, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre ulteriori ed eventuali accessori con attribuzione in favore dell'avv. anticipatario Difensore_2.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, RE
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 20494/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PR n. 07184202500026544 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1514/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_2 ha impugnato il pignoramento presso terzi notificato dall'Agenzia delle Entrate SS a mezzo pec in data 28.8.2025 per la somma di € 116.845,62 per tributi/entrate non pagati.
Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte, prospettando, altresì, il difetto di motivazione del pignoramento impugnato.
Si è costituita l'ADER, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione, anche in ragione del fatto che alcune cartelle presupposte hanno ad oggetto il mancato pagamento di contributi INPS e sanzioni amministrative.
Con la seconda eccezione, la parte resistente contesta la tardività del ricorso ex art. 617 c.p.c., nonché anche il suo difetto di legittimazione passiva.
Infine, ADER ha depositato la notifica pec di 13 cartelle, nonché delle intimazioni di pagamento n. 071 2024
90033115 08/000 e n. 071 2025 90159653 49/000, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da cui si desume il debito INPS e le contravvenzioni al codice della strada.
Si deve dichiarare, ai sensi dell'art.
3.dl.vo n. 546/1992 e art. 59 L. n. 69/2009, il difetto di giurisdizione in relazione ai contributi INPS e contravvenzioni al codice della strada come risultanti dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500000100000, notificata al ricorrente in data 4.2.2025.
Si deve affermare, invece, la giurisdizione tributaria per la parte dei debiti di natura tributaria, poiché il ricorrente afferma di averne avuto conoscenza la prima volta solo con la notifica dell'atto di pignoramento: se poi ciò corrisponda o meno al vero è oggetto del logicamente succedaneo giudizio di merito.
Nel merito il ricorso deve essere rigettato, perché agli atti, come risulta dalla parte espositiva della presente sentenza, vi è la prova che il ricorrente ha avuto previa conoscenza degli atti presupposti fondanti il notificato pignoramento presso terzi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto ai compensi, in € 2.552,00 per la fase di studio,
€ 1.202,00 per la fase introduttiva, € 1.418,00 per la fase istruttoria, € 4.169,00 per la fase decisionale per un totale di € 9.341, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre ulteriori ed eventuali accessori con attribuzione in favore dell'avv. anticipatario Difensore_2.
P.Q.M.
a) Dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in favore del giudice ordinario, in relazione ai debiti previdenziali e derivanti da sanzioni al codice della strada, con termine per la riassunzione entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
b) Rigetta per il resto il ricorso;
c) Condanna Ricorrente_2 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e SS, delle spese processuali liquidate, quanto ai compensi, in € 9.341, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre ulteriori ed eventuali accessori con attribuzione in favore dell'avv. anticipatario Difensore_2.