Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 785
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata successivamente all'avviso di accertamento e che le questioni relative alla debenza del tributo dovessero essere sollevate in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento, non della cartella esattoriale. La Corte di secondo grado ha confermato questo principio, aggiungendo che la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento ha cristallizzato la pretesa.

  • Rigettato
    La casa è abitazione principale ed è esente IMU

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che le questioni relative alla debenza del tributo dovessero essere sollevate in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento, non della cartella esattoriale. La Corte di secondo grado ha confermato questo principio, aggiungendo che la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento ha cristallizzato la pretesa.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per errore del giudice di primo grado

    La Corte ha ritenuto che la mancata costituzione del resistente fosse irrilevante ai fini del ricorrente. Ha inoltre confermato la correttezza della decisione di primo grado riguardo all'improponibilità delle eccezioni di merito e prescrizione avverso la cartella esattoriale in assenza di impugnazione dell'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 785
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 785
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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