CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 785/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
BUONO MASSIMO, Giudice
ARMENANTE ANNAMARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6642/2024 spedito il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Contrada Olmo 46 83050 Volturara Irpina AV
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 199/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 28/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00015578 21 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 199/2024 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO (CGTPG) DI AVELLINO, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento per IMU 2014 di cui in epigrafe.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dal primo giudice: “avverso la cartella esattoriale in epigrafe indicata, ascritta ad omesso versamento dell'Imu per l'annualità 2014 Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di giustizia tributaria assumendo la non debenza del tributo (trattandosi di abitazione principale) o, comunque, la sua prescrizione. L'ente impositore e l'Agente della Riscossione non si sono costituiti in giudizio”.
A sostegno del proprio convincimento, la CGTPG nella suddetta composizione ha osservato, in particolare:
- che “a mente dell'art.19, comma terzo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, la cartella esattoriale, quando fa seguito ad un precedente avviso di accertamento notificato ed a suo tempo non impugnato, si esaurisce in un'intimazione di pagamento del debito tributario in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, talchè può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri (quali ad esempio, vizi di regolarità formale della cartella: difetto di motivazione et similia) oppure per fatti estintivi della pretesa tributaria successivi alla formazione del titolo (decadenza per tardiva iscrizione nei ruoli esattoriali, prescrizione del credito maturata dopo l'avviso di accertamento), mentre non sono deducibili avverso la cartella motivi afferenti pretese invalidità dell'avviso di accertamento oppure questione afferenti il merito, cioè a dire il rapporto da cui trae scaturigine la pretesa tributaria (orientamento consolidato: Cass., 10 aprile 2013 n.8704; Cass., 13 ottobre 2011 n.21082; Cass., 29 luglio 2011 n.16641)”;
- che, “nella specie, in applicazione dell'illustrato principio, le ragioni addotte a suffragio del ricorso non possono essere vagliate da questo Giudice: il ricorrente, invero, senza sollevare contestazione alcuna in ordine alla esistenza ed alla conoscenza del prodromico avviso di accertamento (dettagliatamente indicato nella cartella esattoriale in parola) muove censure concernenti la debenza del tributo, le quali dovevano invece costituire motivo di ricorso avverso l'avviso di accertamento. Nè risulta maturato il termine di prescrizione successivamente all'avviso di accertamento”.
Il contribuente ha proposto tempestivo appello ex art. 52 D. Lgs. n. 546/1992 avverso la suddetta sentenza, formulando, in particolare:
- “A)- Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'errore commesso dal giudice di primo grado, con riguardo alla eccepita prescrizione, generando con ciò anche il difetto di motivazione della stessa sentenza”, e sul punto evidenziando “quanto in ricorso evidenziato in ordine alla prescrizione dell'accertamento n. 1544 notificata in data 21/01/2020 - per IMU anno 2014 - ( è lo stesso ufficio a riportare la notifica in data 21 gennaio 2020) - ( prescritto per richiesta ultra quinquennale già all'origine) e anche opposto, con ricorso agli atti del Comune con protocollo 0001175 del 18/02/2020, mai riscontrato, ed allegato in copia materialmente al ricorso”;
- “B)- Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'errore commesso clal giudice di primo grado, con riguardo alla richiesta che trattasi di prima casa e quindi esente pagamento IMU introdotta proprio per l'anno 2014 con legge n. 147 / 2013”;
- “C)-Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'errore commesso dal giudice di primo grado, con riguardo all'atto - N. 1544 in quanto subito contestato con mio ricorso agli atti del Comune con protocollo - n. 0001175 del 18/02/2020 ore 10:20:26 Mitt.: Ricorrente_1 - che riallego in copia”;
- “D)- Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'errore commesso dal giudice di primo grado, con riferimento alla costituzione del difensore dell'Agenzia Entrate Riscossione nella persona dell'avv.
Nominativo_1 e del Comune di Volturara Irpina, che nello svolgimento del Processo, risulta " NON SI SONO COSTITUITI IN GIUDIZIO" nonché nella seconda parte dei "
MOTIVI DELLA DECISIONE
" nell'affermazione che l'avviso di accertamento non è stato prodotto ricorso”, laddove “è stato prodotto ricorso avverso l'avviso di accertamento agli atti del Comune con protocollo n. 0001175 in data
18/02/2020 ed è stato allegato pure in copia al ricorso oggetto di sentenza. Quindi mancanza proprio di realtà dei fatti, negare un atto indicato in ricorso e pure allegato”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo “che, in accoglimento del presente appello, venga totalmente riformata la sentenza n. 199/2024 depositata il 28/02/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria Provinciale di Avellino - Sez.
3 - R.G. 840/2023, con l'accoglimento delle mie difese redatte in buona fede e in base alla mia personale convinzione e conoscenza - sono operaio edile - sulla fondatezza delle argomentazioni sostenute, anche con riferimento alla mia richiesta di annullamento agli atti del Comune protocollo n. 0001175 del 18/02/2020 e riferito all'atto n. 1544 di accertamento in quanto prescritto e subito contestato con la suddetta missiva, mai contraddetta dall'Ufficio tributi, e anche per il principio di parità delle parti e del giusto processo - I' ufficio era a conoscenza della missiva prot. 0001175 del 18/02/2020 - Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”.
L'ADER si è costituita con controdeduzioni depositate in data 5.11.2024 con le quali ha rilevato, in particolare:
- che “l'odierno appellante ritiene l'intervenuta prescrizione tra l'anno di imposizione del tributo IMU 2014
e la notifica dell'atto di accertamento notificato dal Comune di Volturara Irpina in data 21/01/2020 deducendo di aver contestato la circostanza in autotutela;
- che “tale doglianza va fatta valere esclusivamente avverso l'Ente Impositore attenendo esclusivamente all'operato di quest'ultimo”, laddove “sul Comune di Volturara Irpina incombe l'onus probandi della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento”, nel mentre che “la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l'impugnazione concerne vizi propri del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo.
L'ente impositore non risulta evocato nel presente giudizio di appello determinando quindi l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 53 comma 2 D.lgs. n. 546/1992”, “per mero tuziorismo” ad ogni modo evidenziandosi “l'acquiescenza mostrata dal contribuente giacchè la missiva in autotutela dell'odierno appellante si limita ad eccepire l'avvenuto pagamento del tributo in oggetto ma, in tutta evidenza, la quota
IMU 2014 posta in riscossione attiene al saldo richiesto per gli immobili non rientranti nella cd “esenzione prima casa” su cui dovrebbe prendere posizione l'Ente Impositore, rimasto contumace in primo grado, seppur ritualmente chiamato in causa”, laddove “trattandosi di saldo esso viene evidentemente liquidato in data successiva alla conclusione dell'anno solare di imposizione del tributo e pertanto la prescrizione non dovrebbe ritenersi maturata anche per questo secondo motivo”;
- che “in relazione all'operato dell'Agente della Riscossione si evidenzia che la cartella di pagamento n.
01220230001557821000 è stata notificata mediante consegna a mani di familiare convivente in data 11/05/2023 a mezzo racc. n. 69534150316-2 come da documenti in atti”;
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di: “1) rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato;
2) nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata in applicazione dell'art. 39 d.lgs. n.
112 del 1999 tenere indenne l'Agente della Riscossione da qualunque spesa che dovrà ricadere sull'Ente impositore;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, e va pertanto respinto, risultando ampiamente condivisibili le considerazioni poste dal giudice “a quo” a base del proprio convincimento, come pure le sopra riportate argomentazioni difensive di parte appellata.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando -, totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole e più <>, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una < originalità>> espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico” (nello stesso senso, cfr. anche
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018; Cass., Sez. L , Sentenza n. 21037 del 23/08/2018).
Ad ogni modo, le deduzioni dell'appellante risultano infondate specie alla luce delle seguenti considerazioni, anche integrative della motivazione della sentenza impugnata (come consentito al giudice di appello - cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010) e tali da sanarne eventuali carenze
(cumulando l'appello il rescindente con il rescissorio - cfr. sempre Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010 appena cit.).
Va in primo luogo osservato che è irrilevante la circostanza che, nello “svolgimento del processo”, il primo giudice abbia errato nell'affermare la mancata costituzione di parte resistente, giacchè di tanto avrebbe potuto dolersi solo tale parte e non anche il ricorrente, il quale non ha risentito negativamente sul piano concreto in alcun modo di tale svista.
Nel merito, del pari irrilevante è che il ricorrente avesse presentato ricorso in autotutela “agli atti del
Comune con protocollo 0001175 del 18/02/2020” avverso l'avviso di accertamento prodromico asseritamente notificatogli in data 21.1.2020 atteso che, in mancanza di accoglimento di tale ricorso amministrativo in autotutela, sarebbe stato necessario proporre ricorso giudiziario (al quale ultimo il primo giudice deve intendersi abbia fatto correttamente riferimento), ricorso giudiziario che effettivamente non risulta essere stato ritualmente proposto nei termini di Legge, con conseguente c.d. “cristallizzazione” della pretesa contenuta nell'atto presupposto e con impossibilità di proporre eccezioni (ivi comprese quelle relativa alla debenza del tributo ovvero alla asserita pregressa prescrizione) che avrebbero potuto trovare spazio esclusivamente in tale appropriata sede impugnatoria. Né la prescrizione si è verificata nel tempo intercorrente tra la notifica (con effetti interruttivi) dell'avviso di accertamento in data 21.1.2020 e la notifica nel maggio del 2023 della cartella di pagamento ora impugnata, peraltro dovendosi tenere conto anche della sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione per l'emergenza “COVID-19”.
Del tutto correttamente e condivisibilmente, pertanto, il primo giudice, premesso che “a mente dell'art.19, comma terzo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, la cartella esattoriale, quando fa seguito ad un precedente avviso di accertamento notificato ed a suo tempo non impugnato…può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri (quali ad esempio, vizi di regolarità formale della cartella: difetto di motivazione et similia) oppure per fatti estintivi della pretesa tributaria successivi alla formazione del titolo (decadenza per tardiva iscrizione nei ruoli esattoriali, prescrizione del credito maturata dopo l'avviso di accertamento), mentre non sono deducibili avverso la cartella motivi afferenti pretese invalidità dell'avviso di accertamento oppure questione afferenti il merito, cioè a dire il rapporto da cui trae scaturigine la pretesa tributaria (orientamento consolidato:
Cass., 10 aprile 2013 n.8704; Cass., 13 ottobre 2011 n.21082; Cass., 29 luglio 2011 n.16641)”, ha ritenuto che, in considerazione del consolidamento dell'atto presupposto per mancata rituale impugnazione giudiziaria dello stesso, nonchè dell'assenza di vizi propri della conseguente cartella, il ricorso attoreo non fosse accoglibile, non risultando nemmeno “maturato il termine di prescrizione successivamente all'avviso di accertamento”.
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, il gravame va quindi respinto, con conferma della gravata decisione.
Le spese di lite del presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della presente vicenda processuale, che la parte appellante in buona fede non ha potuto presumibilmente adeguatamente valutare giuridicamente in ragione della propria asserita ed incontestata qualità di operaio edile.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa per intero tra le parti le spese processuali del presente grado.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
BUONO MASSIMO, Giudice
ARMENANTE ANNAMARIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6642/2024 spedito il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Contrada Olmo 46 83050 Volturara Irpina AV
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 199/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 28/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 00015578 21 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 199/2024 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO (CGTPG) DI AVELLINO, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento per IMU 2014 di cui in epigrafe.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dal primo giudice: “avverso la cartella esattoriale in epigrafe indicata, ascritta ad omesso versamento dell'Imu per l'annualità 2014 Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di giustizia tributaria assumendo la non debenza del tributo (trattandosi di abitazione principale) o, comunque, la sua prescrizione. L'ente impositore e l'Agente della Riscossione non si sono costituiti in giudizio”.
A sostegno del proprio convincimento, la CGTPG nella suddetta composizione ha osservato, in particolare:
- che “a mente dell'art.19, comma terzo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, la cartella esattoriale, quando fa seguito ad un precedente avviso di accertamento notificato ed a suo tempo non impugnato, si esaurisce in un'intimazione di pagamento del debito tributario in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, talchè può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri (quali ad esempio, vizi di regolarità formale della cartella: difetto di motivazione et similia) oppure per fatti estintivi della pretesa tributaria successivi alla formazione del titolo (decadenza per tardiva iscrizione nei ruoli esattoriali, prescrizione del credito maturata dopo l'avviso di accertamento), mentre non sono deducibili avverso la cartella motivi afferenti pretese invalidità dell'avviso di accertamento oppure questione afferenti il merito, cioè a dire il rapporto da cui trae scaturigine la pretesa tributaria (orientamento consolidato: Cass., 10 aprile 2013 n.8704; Cass., 13 ottobre 2011 n.21082; Cass., 29 luglio 2011 n.16641)”;
- che, “nella specie, in applicazione dell'illustrato principio, le ragioni addotte a suffragio del ricorso non possono essere vagliate da questo Giudice: il ricorrente, invero, senza sollevare contestazione alcuna in ordine alla esistenza ed alla conoscenza del prodromico avviso di accertamento (dettagliatamente indicato nella cartella esattoriale in parola) muove censure concernenti la debenza del tributo, le quali dovevano invece costituire motivo di ricorso avverso l'avviso di accertamento. Nè risulta maturato il termine di prescrizione successivamente all'avviso di accertamento”.
Il contribuente ha proposto tempestivo appello ex art. 52 D. Lgs. n. 546/1992 avverso la suddetta sentenza, formulando, in particolare:
- “A)- Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'errore commesso dal giudice di primo grado, con riguardo alla eccepita prescrizione, generando con ciò anche il difetto di motivazione della stessa sentenza”, e sul punto evidenziando “quanto in ricorso evidenziato in ordine alla prescrizione dell'accertamento n. 1544 notificata in data 21/01/2020 - per IMU anno 2014 - ( è lo stesso ufficio a riportare la notifica in data 21 gennaio 2020) - ( prescritto per richiesta ultra quinquennale già all'origine) e anche opposto, con ricorso agli atti del Comune con protocollo 0001175 del 18/02/2020, mai riscontrato, ed allegato in copia materialmente al ricorso”;
- “B)- Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'errore commesso clal giudice di primo grado, con riguardo alla richiesta che trattasi di prima casa e quindi esente pagamento IMU introdotta proprio per l'anno 2014 con legge n. 147 / 2013”;
- “C)-Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'errore commesso dal giudice di primo grado, con riguardo all'atto - N. 1544 in quanto subito contestato con mio ricorso agli atti del Comune con protocollo - n. 0001175 del 18/02/2020 ore 10:20:26 Mitt.: Ricorrente_1 - che riallego in copia”;
- “D)- Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'errore commesso dal giudice di primo grado, con riferimento alla costituzione del difensore dell'Agenzia Entrate Riscossione nella persona dell'avv.
Nominativo_1 e del Comune di Volturara Irpina, che nello svolgimento del Processo, risulta " NON SI SONO COSTITUITI IN GIUDIZIO" nonché nella seconda parte dei "
MOTIVI DELLA DECISIONE
" nell'affermazione che l'avviso di accertamento non è stato prodotto ricorso”, laddove “è stato prodotto ricorso avverso l'avviso di accertamento agli atti del Comune con protocollo n. 0001175 in data
18/02/2020 ed è stato allegato pure in copia al ricorso oggetto di sentenza. Quindi mancanza proprio di realtà dei fatti, negare un atto indicato in ricorso e pure allegato”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo “che, in accoglimento del presente appello, venga totalmente riformata la sentenza n. 199/2024 depositata il 28/02/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria Provinciale di Avellino - Sez.
3 - R.G. 840/2023, con l'accoglimento delle mie difese redatte in buona fede e in base alla mia personale convinzione e conoscenza - sono operaio edile - sulla fondatezza delle argomentazioni sostenute, anche con riferimento alla mia richiesta di annullamento agli atti del Comune protocollo n. 0001175 del 18/02/2020 e riferito all'atto n. 1544 di accertamento in quanto prescritto e subito contestato con la suddetta missiva, mai contraddetta dall'Ufficio tributi, e anche per il principio di parità delle parti e del giusto processo - I' ufficio era a conoscenza della missiva prot. 0001175 del 18/02/2020 - Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”.
L'ADER si è costituita con controdeduzioni depositate in data 5.11.2024 con le quali ha rilevato, in particolare:
- che “l'odierno appellante ritiene l'intervenuta prescrizione tra l'anno di imposizione del tributo IMU 2014
e la notifica dell'atto di accertamento notificato dal Comune di Volturara Irpina in data 21/01/2020 deducendo di aver contestato la circostanza in autotutela;
- che “tale doglianza va fatta valere esclusivamente avverso l'Ente Impositore attenendo esclusivamente all'operato di quest'ultimo”, laddove “sul Comune di Volturara Irpina incombe l'onus probandi della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento”, nel mentre che “la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l'impugnazione concerne vizi propri del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo.
L'ente impositore non risulta evocato nel presente giudizio di appello determinando quindi l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 53 comma 2 D.lgs. n. 546/1992”, “per mero tuziorismo” ad ogni modo evidenziandosi “l'acquiescenza mostrata dal contribuente giacchè la missiva in autotutela dell'odierno appellante si limita ad eccepire l'avvenuto pagamento del tributo in oggetto ma, in tutta evidenza, la quota
IMU 2014 posta in riscossione attiene al saldo richiesto per gli immobili non rientranti nella cd “esenzione prima casa” su cui dovrebbe prendere posizione l'Ente Impositore, rimasto contumace in primo grado, seppur ritualmente chiamato in causa”, laddove “trattandosi di saldo esso viene evidentemente liquidato in data successiva alla conclusione dell'anno solare di imposizione del tributo e pertanto la prescrizione non dovrebbe ritenersi maturata anche per questo secondo motivo”;
- che “in relazione all'operato dell'Agente della Riscossione si evidenzia che la cartella di pagamento n.
01220230001557821000 è stata notificata mediante consegna a mani di familiare convivente in data 11/05/2023 a mezzo racc. n. 69534150316-2 come da documenti in atti”;
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di: “1) rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato;
2) nella denegata ipotesi di riforma della sentenza appellata in applicazione dell'art. 39 d.lgs. n.
112 del 1999 tenere indenne l'Agente della Riscossione da qualunque spesa che dovrà ricadere sull'Ente impositore;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, e va pertanto respinto, risultando ampiamente condivisibili le considerazioni poste dal giudice “a quo” a base del proprio convincimento, come pure le sopra riportate argomentazioni difensive di parte appellata.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando -, totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole e più <>, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una < originalità>> espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico” (nello stesso senso, cfr. anche
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018; Cass., Sez. L , Sentenza n. 21037 del 23/08/2018).
Ad ogni modo, le deduzioni dell'appellante risultano infondate specie alla luce delle seguenti considerazioni, anche integrative della motivazione della sentenza impugnata (come consentito al giudice di appello - cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010) e tali da sanarne eventuali carenze
(cumulando l'appello il rescindente con il rescissorio - cfr. sempre Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010 appena cit.).
Va in primo luogo osservato che è irrilevante la circostanza che, nello “svolgimento del processo”, il primo giudice abbia errato nell'affermare la mancata costituzione di parte resistente, giacchè di tanto avrebbe potuto dolersi solo tale parte e non anche il ricorrente, il quale non ha risentito negativamente sul piano concreto in alcun modo di tale svista.
Nel merito, del pari irrilevante è che il ricorrente avesse presentato ricorso in autotutela “agli atti del
Comune con protocollo 0001175 del 18/02/2020” avverso l'avviso di accertamento prodromico asseritamente notificatogli in data 21.1.2020 atteso che, in mancanza di accoglimento di tale ricorso amministrativo in autotutela, sarebbe stato necessario proporre ricorso giudiziario (al quale ultimo il primo giudice deve intendersi abbia fatto correttamente riferimento), ricorso giudiziario che effettivamente non risulta essere stato ritualmente proposto nei termini di Legge, con conseguente c.d. “cristallizzazione” della pretesa contenuta nell'atto presupposto e con impossibilità di proporre eccezioni (ivi comprese quelle relativa alla debenza del tributo ovvero alla asserita pregressa prescrizione) che avrebbero potuto trovare spazio esclusivamente in tale appropriata sede impugnatoria. Né la prescrizione si è verificata nel tempo intercorrente tra la notifica (con effetti interruttivi) dell'avviso di accertamento in data 21.1.2020 e la notifica nel maggio del 2023 della cartella di pagamento ora impugnata, peraltro dovendosi tenere conto anche della sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione per l'emergenza “COVID-19”.
Del tutto correttamente e condivisibilmente, pertanto, il primo giudice, premesso che “a mente dell'art.19, comma terzo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, la cartella esattoriale, quando fa seguito ad un precedente avviso di accertamento notificato ed a suo tempo non impugnato…può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri (quali ad esempio, vizi di regolarità formale della cartella: difetto di motivazione et similia) oppure per fatti estintivi della pretesa tributaria successivi alla formazione del titolo (decadenza per tardiva iscrizione nei ruoli esattoriali, prescrizione del credito maturata dopo l'avviso di accertamento), mentre non sono deducibili avverso la cartella motivi afferenti pretese invalidità dell'avviso di accertamento oppure questione afferenti il merito, cioè a dire il rapporto da cui trae scaturigine la pretesa tributaria (orientamento consolidato:
Cass., 10 aprile 2013 n.8704; Cass., 13 ottobre 2011 n.21082; Cass., 29 luglio 2011 n.16641)”, ha ritenuto che, in considerazione del consolidamento dell'atto presupposto per mancata rituale impugnazione giudiziaria dello stesso, nonchè dell'assenza di vizi propri della conseguente cartella, il ricorso attoreo non fosse accoglibile, non risultando nemmeno “maturato il termine di prescrizione successivamente all'avviso di accertamento”.
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, il gravame va quindi respinto, con conferma della gravata decisione.
Le spese di lite del presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della presente vicenda processuale, che la parte appellante in buona fede non ha potuto presumibilmente adeguatamente valutare giuridicamente in ragione della propria asserita ed incontestata qualità di operaio edile.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa per intero tra le parti le spese processuali del presente grado.