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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2795/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032485940000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Concludeva nell'ultimo atto difensivo chiedendo nuovo termine per provvedere alla notifica dell'atto introduttivo alla Regione Campania
Resistente: Concludeva nell'ultimo atto difensivo per l'inammissibilità del ricorso ex art 14 comma 6 bis
Dlgs.vo 546/92 o in subordine per il rigetto, con condanna alle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29 aprile 2025 Ricorrente_1 , impugnava la cartella di pagamento n. 10020240032485940000 - TASSA AUTOMOBILISTICA 2017 - notificata da Agenzia delle Entrate
Riscossione il 28.2.2025 ed ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la prescrizione del credito e l'intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato all'ente impositore e concludeva per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Con ordinanza del 19 novembre 2025 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Ente Impositore, Regione Campania, litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 comma 6 bis Dlgs
546/92, essendo stato eccepito un vizio della notificazione nei riguardi degli atti presupposti ( due avvisi di accertamento) di pertinenza di detti Enti, assegnando termine fino al 19 dicembre 2025 per provvedere a tale adempimento.
In data 27 gennaio 2026 il ricorrente depositava memoria nella quale chiedeva di essere rimesso in termini al fine di notificare l'atto introduttivo alla Regione Campania, non avendo provveduto all'integrazione del contraddittorio nel termine originariamente assegnato dal giudicante e contestualmente chiedeva rinvio dell'udienza.
All'odierna udienza camerale del 28 gennaio 2026 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, parte ricorrente non ha provveduto alla notifica del ricorso nei confronti della Regione Campania, ente impositore, litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo
14 comma 6 sexies Dlgs.vo 546/92.
L'omessa integrazione del contraddittorio nei termini di rito comporta l'estinzione del processo per inattività della parte, ai sensi dell'articolo 45 Dlgs.vo 546/92.
L'art 14 comma 1 dlgs.vo 546/982 stabilisce che : “Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi” e il secondo comma prevede che “Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.”
Nelle ipotesi di non completezza iniziale del contraddittorio, deve esserne disposta l'integrazione. Questo avviene con l'emanazione di una ordinanza ad hoc da parte del giudicante, non rientrando il potere de quo tra quelli attribuiti al Presidente dall'art 27 del DLGS 546/1992. Il provvedimento dispone l' integrazione del contradditorio, a cura di chi vi abbia interesse, nel termine perentorio in essa determinato, rinviando la trattazione della causa, onde consentire l'attuazione dell'incombente. Trattandosi di termine perentorio previsto a pena di estinzione del giudizio, non può essere accolta l'istanza del procuratore di parte ricorrente finalizzata ad ottenere la concessione di nuovo termine per notificare il ricorso introduttivo alla Regione
Campania
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dr Francesco Mario Fiore
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2795/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032485940000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Concludeva nell'ultimo atto difensivo chiedendo nuovo termine per provvedere alla notifica dell'atto introduttivo alla Regione Campania
Resistente: Concludeva nell'ultimo atto difensivo per l'inammissibilità del ricorso ex art 14 comma 6 bis
Dlgs.vo 546/92 o in subordine per il rigetto, con condanna alle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29 aprile 2025 Ricorrente_1 , impugnava la cartella di pagamento n. 10020240032485940000 - TASSA AUTOMOBILISTICA 2017 - notificata da Agenzia delle Entrate
Riscossione il 28.2.2025 ed ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la prescrizione del credito e l'intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato all'ente impositore e concludeva per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Con ordinanza del 19 novembre 2025 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Ente Impositore, Regione Campania, litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 comma 6 bis Dlgs
546/92, essendo stato eccepito un vizio della notificazione nei riguardi degli atti presupposti ( due avvisi di accertamento) di pertinenza di detti Enti, assegnando termine fino al 19 dicembre 2025 per provvedere a tale adempimento.
In data 27 gennaio 2026 il ricorrente depositava memoria nella quale chiedeva di essere rimesso in termini al fine di notificare l'atto introduttivo alla Regione Campania, non avendo provveduto all'integrazione del contraddittorio nel termine originariamente assegnato dal giudicante e contestualmente chiedeva rinvio dell'udienza.
All'odierna udienza camerale del 28 gennaio 2026 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, parte ricorrente non ha provveduto alla notifica del ricorso nei confronti della Regione Campania, ente impositore, litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo
14 comma 6 sexies Dlgs.vo 546/92.
L'omessa integrazione del contraddittorio nei termini di rito comporta l'estinzione del processo per inattività della parte, ai sensi dell'articolo 45 Dlgs.vo 546/92.
L'art 14 comma 1 dlgs.vo 546/982 stabilisce che : “Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi” e il secondo comma prevede che “Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.”
Nelle ipotesi di non completezza iniziale del contraddittorio, deve esserne disposta l'integrazione. Questo avviene con l'emanazione di una ordinanza ad hoc da parte del giudicante, non rientrando il potere de quo tra quelli attribuiti al Presidente dall'art 27 del DLGS 546/1992. Il provvedimento dispone l' integrazione del contradditorio, a cura di chi vi abbia interesse, nel termine perentorio in essa determinato, rinviando la trattazione della causa, onde consentire l'attuazione dell'incombente. Trattandosi di termine perentorio previsto a pena di estinzione del giudizio, non può essere accolta l'istanza del procuratore di parte ricorrente finalizzata ad ottenere la concessione di nuovo termine per notificare il ricorso introduttivo alla Regione
Campania
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dr Francesco Mario Fiore