TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 326
TAR
Sentenza 14 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità costituzionale art. 3 L.R. n. 5/2024

    Il Tribunale ritiene la censura fondata in quanto la legge regionale n. 5/2024, e in particolare l'art. 3, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 28/2025, che ha evidenziato il contrasto con la normativa statale in materia di energie rinnovabili e gli obiettivi di decarbonizzazione. Pertanto, il provvedimento impugnato, adottato in applicazione di tale disciplina, è illegittimo.

  • Inammissibile
    Atto endoprocedimentale privo di lesività

    Il Tribunale accoglie l'eccezione della Regione Sardegna, dichiarando inammissibile il ricorso per motivi aggiunti in quanto la nota impugnata è un atto endoprocedimentale, funzionale alla ripresa dell'iter autorizzativo e privo di qualsivoglia lesività autonoma.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale art. 1, comma 5 L.R. n. 20/2024

    Il Tribunale accoglie il ricorso, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 5 della L.R. n. 20/2024. La Corte ha stabilito che la "non idoneità" di un'area non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico, ma richiede una verifica concreta nel procedimento amministrativo. Il provvedimento di improcedibilità, basato su tale norma incostituzionale, è pertanto illegittimo e deve essere annullato, con obbligo per la Regione di riavviare il procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 326
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 326
    Data del deposito : 14 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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