TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 325
TAR
Sentenza 14 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. n. 5/2024

    Il Giudice rileva che l'art. 3 della L.R. n. 5/2024 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 28/2025. Pertanto, il provvedimento di sospensione basato su tale norma è illegittimo.

  • Inammissibile
    Natura endoprocedimentale e non lesiva dell'atto impugnato

    Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile in quanto la nota impugnata è un atto endoprocedimentale privo di lesività, essendo funzionale alla ripresa dell'iter autorizzativo a favore della ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 della L.R. n. 20/2024

    Il Giudice accoglie il ricorso ritenendo fondata la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 della L.R. n. 20/2024, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 184/2025. L'inidoneità dell'area non può comportare un divieto assoluto e aprioristico, ma richiede una verifica concreta nel procedimento amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 325
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 325
    Data del deposito : 14 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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