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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/11/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 54/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 6/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 54/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]di Papa Parte_1
(Rm) in Via Frascati, 25, codice fiscale rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta procura C.F._2 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 7/1/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di: “- Parte_1
ACCERTARE documentalmente il suo diritto all' assegno di assistenza (Art. 13 L. 118/71) a decorrere dall' 1/1/2024, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 1296/2023, o con decorrenza di giustizia;
-CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e/o maturandi dell' assegno di assistenza ex art. 13 Legge 118/71 a decorrere dall' 1/1/2024, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 1296/2023, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 118/71 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 6/11/2025; all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri decreto Parte_1 di omologa del 26/8/2024 - all'esito del proc. di ATPO n. 1296/2023 RG - del requisito sanitario relativo all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con decorrenza dall'1/1/2024.
2 Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 3/9/2024 e in pari data CP_1 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento né della prestazione, né degli arretrati;
veniva così CP_1 promosso l'odierno ricorso giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di
120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 26/8/2024 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1 diritto di all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con Parte_1 decorrenza dall'1/1/2024.
7. Accertato il diritto, il Tribunale condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971, maturati dall'1/1/2024, oltre interessi legali sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
3 9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 liquida nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di all'assegno mensile di assistenza ex art 13 Parte_1
L 118/1971 con decorrenza dall'1/1/2024;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei dell'assegno mensile di CP_1 assistenza ex art 13 L 118/1971, maturati dall'1/1/2024, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida nella CP_1 misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 6/11/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 6/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 54/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]di Papa Parte_1
(Rm) in Via Frascati, 25, codice fiscale rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi, codice fiscale giusta procura C.F._2 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 7/1/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di: “- Parte_1
ACCERTARE documentalmente il suo diritto all' assegno di assistenza (Art. 13 L. 118/71) a decorrere dall' 1/1/2024, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 1296/2023, o con decorrenza di giustizia;
-CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e/o maturandi dell' assegno di assistenza ex art. 13 Legge 118/71 a decorrere dall' 1/1/2024, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 1296/2023, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 118/71 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 6/11/2025; all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri decreto Parte_1 di omologa del 26/8/2024 - all'esito del proc. di ATPO n. 1296/2023 RG - del requisito sanitario relativo all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con decorrenza dall'1/1/2024.
2 Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 3/9/2024 e in pari data CP_1 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento né della prestazione, né degli arretrati;
veniva così CP_1 promosso l'odierno ricorso giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di
120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 26/8/2024 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1 diritto di all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con Parte_1 decorrenza dall'1/1/2024.
7. Accertato il diritto, il Tribunale condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971, maturati dall'1/1/2024, oltre interessi legali sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
3 9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 liquida nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di all'assegno mensile di assistenza ex art 13 Parte_1
L 118/1971 con decorrenza dall'1/1/2024;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei dell'assegno mensile di CP_1 assistenza ex art 13 L 118/1971, maturati dall'1/1/2024, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida nella CP_1 misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 6/11/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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