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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
RU MARIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3390/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate SS - Napoli
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19492/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003587672000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7910/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta agli atti.
Visto e letto l'atto di appello di Ricorrente_1; Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto la memoria di costituzione della parte appellata Agenzia delle TR SS (DE);
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso atto di intimazione n. 07120249003587672000, fondata su più titoli, impugnata nella limitata parte in cui richiede somme in ragione della cartella n. 07120190124644457000 (recante la maggiore pretesa tra quelle intimate pari ad euro 23.676,05 a fronte del complessivo in euro 24.684,91), asseritamente non notificata, in quanto, per ciò che in questa sede principalmente rileva: “la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300004386000 (a sua volta recante l'indicazione della cartella n. 07120190124644457000) è stata (incontestatamente) notificata al ricorrente, a mezzo pec, in data 27/9/2023 Ora, com'è noto, il contribuente, a norma dell'art. 19, comma 3, proc. trib., ha il potere/dovere di impugnare l'atto (presupposto),
e cioè (di volta in volta) l'avviso di accertamento, la cartella esattoriale o l'intimazione di pagamento se (anzi: solo se) precedentemente non notificato, unitamente all'atto (successivo), come (di volta in volta) la cartella di pagamento, l'intimazione di pagamento o l'atto di esecuzione che sia espressamente fondato sullo stesso”;
-che il contribuente ha appellato, lamentando passim, e specificatamente da sub punto 8 e ss. appello, l'errore del Giudice di primo grado di aver ritenuto legittima la intimazione di pagamento nonostante la omessa prova della validità della notifica della cartella eseguita a mezzo messo, attesa l'assenza di prova del perfezionamento della fattispecie notificatore ex art. 140 cpc;
-che l'DE si è costituita per resistere;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che in effetti, sia in primo grado che in appello, la parte contribuente ha dedotto la mera illegittimità dell'intimazione, nella parte impugnata, per vizio proprio derivato dalla omessa notifica della cartella di pagamento;
-che, infatti, non ha dedotto alcuna censura avverso la detta cartella, avvalendosi della opzione di scelta di impugnare solo la intimazione consequenziale e non cumulativamente anche l'atto presupposto;
-che in tali termini di giudizio è onere della Corte (conf. Cass. 26660/2023, proprio sui tutti i temi rilevanti nel presente appello) verificare la validità della notifica della cartella, non essendo idonea, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, la previa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ad escluderne la cognizione dando per avvenuta la notificazione, atteso che la comunicazione preventiva non è atto autonomo obbligatoriamente impugnabile, sicchè non determina né irretrattabilità né surroga la notificazione dell'atto impositivo (conf. Cass. n. 27000/2024: "Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n.
46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa.");
-che effettivamente non risulta così come denunciato con forza dalla parte appellante- la prova del perfezionamento della fattispecie notificatoria perché dalla documentazione prodotta in primo grado e riproposta in appello da DE emerge: la notificazione della cartella e' avvenuta a mezzo messo e ai sensi dell'art. 140 cpc per irreperibilita' cd. relativa;
nella relata il messo ha attestato di aver provveduto alle operazioni in data 20 gennaio
•
2022;
e' documentato il deposito presso la casa comunale avvenuto solo il 22 ferraio 2022, a
•
distanza di oltre un mese dal tentativo di consegna;
e' documentato che la raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e'
•
stata spedita il 2 marzo 2022 a distanza di 8 giorni dal deposito presso la casa comunale;
e' presente copia della faccia di una busta avente come destinatario il contribuente ma
•
senza alcuna motivazione delle ragioni di mancata consegna ovvero del rilascio di avviso di tentata consegna, e di un avviso di ricevimento in bianco che non risultata collegata e collegabile alla raccomandata spedita (da entrambi i documenti non risulta il numero di raccomandata si' da poterlo collegare al numero della raccomandata spedita indicata in bolgetta depositata);
-che, quindi, valutando complessivamente le dette emergenze, effettivamente non risultata enucleabile, neppure sotto il profilo logico giuridico presuntivo (ossia ragionevole), la prova dell'avvenuta consegna o di valido tentativo di consegna della raccomandata CAD;
-che quindi trova congrua applicazione il principio nomofilattico stabilito da SS.UU.
10012/2021 secondo cui "la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" in quanto "solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la sorte della spedizione della raccomandata informativa, quindi, in ultima analisi, esprimere un -ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno legale (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario";
-che pertanto la semplice omessa prova di valida consegna o di tentativo di consegna della raccomandata CAD determina la nullità della notificazione della cartella presupposta, assorbendo le altre questioni di invalidità quali la discrasia e la distanza nel tempo delle operazioni notificatorie;
-che la mancanza di prova della notificazione in questo giudizio determina la illegittimità derivata della intimazione solo nella parte impugnata;
-che pertanto l'appello va accolto con annullamento della intimazione nella parte impugnata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado si compensano sussistendo ragioni legali rinvenibili nello ancora incerto orientamento nella giurisdizione di merito sulla natura e relative conseguenze della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria;
-che a chiarimento del dispositivo depositato va specificato che l'annullamento della intimazione, conformemente all'impugnazione proposta e a quanto innanzi, va inteso esclusivamente riguardo alla pretesa per la cartella n. 07120190124644457000, restando valida per le altre;
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto d'intimazione impugnato. Compensa le spese del doppio grado..
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
RU MARIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3390/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate SS - Napoli
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19492/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003587672000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7910/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta agli atti.
Visto e letto l'atto di appello di Ricorrente_1; Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto la memoria di costituzione della parte appellata Agenzia delle TR SS (DE);
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso atto di intimazione n. 07120249003587672000, fondata su più titoli, impugnata nella limitata parte in cui richiede somme in ragione della cartella n. 07120190124644457000 (recante la maggiore pretesa tra quelle intimate pari ad euro 23.676,05 a fronte del complessivo in euro 24.684,91), asseritamente non notificata, in quanto, per ciò che in questa sede principalmente rileva: “la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300004386000 (a sua volta recante l'indicazione della cartella n. 07120190124644457000) è stata (incontestatamente) notificata al ricorrente, a mezzo pec, in data 27/9/2023 Ora, com'è noto, il contribuente, a norma dell'art. 19, comma 3, proc. trib., ha il potere/dovere di impugnare l'atto (presupposto),
e cioè (di volta in volta) l'avviso di accertamento, la cartella esattoriale o l'intimazione di pagamento se (anzi: solo se) precedentemente non notificato, unitamente all'atto (successivo), come (di volta in volta) la cartella di pagamento, l'intimazione di pagamento o l'atto di esecuzione che sia espressamente fondato sullo stesso”;
-che il contribuente ha appellato, lamentando passim, e specificatamente da sub punto 8 e ss. appello, l'errore del Giudice di primo grado di aver ritenuto legittima la intimazione di pagamento nonostante la omessa prova della validità della notifica della cartella eseguita a mezzo messo, attesa l'assenza di prova del perfezionamento della fattispecie notificatore ex art. 140 cpc;
-che l'DE si è costituita per resistere;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che in effetti, sia in primo grado che in appello, la parte contribuente ha dedotto la mera illegittimità dell'intimazione, nella parte impugnata, per vizio proprio derivato dalla omessa notifica della cartella di pagamento;
-che, infatti, non ha dedotto alcuna censura avverso la detta cartella, avvalendosi della opzione di scelta di impugnare solo la intimazione consequenziale e non cumulativamente anche l'atto presupposto;
-che in tali termini di giudizio è onere della Corte (conf. Cass. 26660/2023, proprio sui tutti i temi rilevanti nel presente appello) verificare la validità della notifica della cartella, non essendo idonea, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, la previa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ad escluderne la cognizione dando per avvenuta la notificazione, atteso che la comunicazione preventiva non è atto autonomo obbligatoriamente impugnabile, sicchè non determina né irretrattabilità né surroga la notificazione dell'atto impositivo (conf. Cass. n. 27000/2024: "Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n.
46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa.");
-che effettivamente non risulta così come denunciato con forza dalla parte appellante- la prova del perfezionamento della fattispecie notificatoria perché dalla documentazione prodotta in primo grado e riproposta in appello da DE emerge: la notificazione della cartella e' avvenuta a mezzo messo e ai sensi dell'art. 140 cpc per irreperibilita' cd. relativa;
nella relata il messo ha attestato di aver provveduto alle operazioni in data 20 gennaio
•
2022;
e' documentato il deposito presso la casa comunale avvenuto solo il 22 ferraio 2022, a
•
distanza di oltre un mese dal tentativo di consegna;
e' documentato che la raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e'
•
stata spedita il 2 marzo 2022 a distanza di 8 giorni dal deposito presso la casa comunale;
e' presente copia della faccia di una busta avente come destinatario il contribuente ma
•
senza alcuna motivazione delle ragioni di mancata consegna ovvero del rilascio di avviso di tentata consegna, e di un avviso di ricevimento in bianco che non risultata collegata e collegabile alla raccomandata spedita (da entrambi i documenti non risulta il numero di raccomandata si' da poterlo collegare al numero della raccomandata spedita indicata in bolgetta depositata);
-che, quindi, valutando complessivamente le dette emergenze, effettivamente non risultata enucleabile, neppure sotto il profilo logico giuridico presuntivo (ossia ragionevole), la prova dell'avvenuta consegna o di valido tentativo di consegna della raccomandata CAD;
-che quindi trova congrua applicazione il principio nomofilattico stabilito da SS.UU.
10012/2021 secondo cui "la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" in quanto "solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la sorte della spedizione della raccomandata informativa, quindi, in ultima analisi, esprimere un -ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno legale (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario";
-che pertanto la semplice omessa prova di valida consegna o di tentativo di consegna della raccomandata CAD determina la nullità della notificazione della cartella presupposta, assorbendo le altre questioni di invalidità quali la discrasia e la distanza nel tempo delle operazioni notificatorie;
-che la mancanza di prova della notificazione in questo giudizio determina la illegittimità derivata della intimazione solo nella parte impugnata;
-che pertanto l'appello va accolto con annullamento della intimazione nella parte impugnata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado si compensano sussistendo ragioni legali rinvenibili nello ancora incerto orientamento nella giurisdizione di merito sulla natura e relative conseguenze della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria;
-che a chiarimento del dispositivo depositato va specificato che l'annullamento della intimazione, conformemente all'impugnazione proposta e a quanto innanzi, va inteso esclusivamente riguardo alla pretesa per la cartella n. 07120190124644457000, restando valida per le altre;
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto d'intimazione impugnato. Compensa le spese del doppio grado..