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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 05/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
RU GI IC, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1397/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 Srl - P.IVA_1 Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12779/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 8 e pubblicata il 01/12/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700471 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700471 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700471 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700658 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700658 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700658 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z701106 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z701106 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z701106 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito della verifica condotta dal 30.1.2014 al 27.11.2014 dalla Guardia di Finanza - Compagnia Riposto nei confronti della Res._1 srl - esercente l'attività di “Cura e Manutenzione del Paesaggio Compresi Parchi e Giardini” - con riferimento agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, venivano emessi, in relazione ai tre predetti anni, gli avvisi di accertamento nn. TYS03Z700471, TYS03Z700658 e TYS03Z701106, notificati soltanto al curatore fallimentare della Res._1 srl, nelle more dichiarata fallita, segnatamente con sentenza del Tribunale di Catania pubblicata il 23.10.2014.
Venuti a conoscenza di tale circostanza da parte del curatore fallimentare, così come della determinazione della curatela di non opporre i predetti avvisi, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 - il primo, quale amministratore della Res._1 srl negli anni 2011, 2012 e 2013 nonché ex socio della stessa fino al 3.4.2012 ed il secondo quale amministratore della predetta società negli anni 2013 e 2014 e socio a far data dal 3.4.2012 - impugnavano gli avvisi di accertamento suddetti lamentando, tra i vari motivi di ricorso, la giuridica inesistenza della notifica degli avvisi medesimi e la conseguente decadenza dell'Agenzia delle Entrate dai poteri impositivi.
Disposta la riunione dei ricorsi, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 12779/8/15 del 24.11.2016, depositata l'1.12.2016, annullava gli avvisi impugnati, premettendo che, nell'ipotesi in cui l'accertamento tributario inerisca a pretese impositive i cui presupposti si sono verificati prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo in cui tale dichiarazione è intervenuta, l'accertamento “deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, il quale, a seguito della dichiarazione di fallimenti, non è comunque privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai rilievi anche sanzionatori che conseguono alla definitività dell'atto impositivo” ed evidenziando che nella specie la notificazione degli avvisi di accertamento agli amministratori e soci della Res._1 srl negli anni oggetto di accertamento non era stata effettuata e che la stessa non poteva essere supplita dalla comunicazione del curatore fallimentare con la quale veniva rappresentato che non avrebbe provveduto ad impugnare quegli avvisi di accertamento.
Avverso tale decisione muoveva gravame l'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi AdE) e questa Corte, con sentenza n. 1375/5/2018 del 13.12.2018, depositata il 5.3.2019, lo rigettava, premettendo che “il fallito conserva la capacità processuale tributaria in caso di inattività degli organi fallimentari” e quindi confermando “la motivazione dei primi giudici i quali, una volta verificato che gli atti impugnati non sono stati notificati agli appellati nella qualità di ex amministratori e soci negli anni di imposta in esame e che gli stessi atti rappresentano il presupposto di una distribuzione degli utili ai soci, già accertata dall'Ufficio per l'anno d'imposta 2011 e che rappresentano altresì il presupposto dell'azione di responsabilità azionata dalla curatela nei confronti degli amministratori con atto di citazione notificato il 5.11.2015, hanno accolto il ricorso e annullato gli avvisi di accertamento”.
AdE ricorreva per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza della Sezione Tributaria n. 21333/2024 del 30.07.2024, rigettava sia il primo motivo del ricorso principale (col quale AdE contestava la legittimazione all'impugnazione degli avvisi di accertamento da parte degli ex amministratori della società medio tempore fallita) sia l'unico motivo del ricorso incidentale (col quale si lamentava la mancata rilevazione, da parte del giudice del gravame, della sussistenza di un giudicato interno sul profilo, non reso oggetto di specifica impugnazione, relativo all'omessa notifica agli ex amministratori degli avvisi di accertamento, profilo su cui, tuttavia, la Commissione Tributaria Provinciale aveva basato la statuizione di annullamento), mentre, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, innanzi tutto offriva i principi di diritto che seguono:
• “In tema di fallimento, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della declaratoria fallimentare, la <> assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita, quindi dei suoi amministratori, ad impugnarlo ”;
• “In tema di fallimento, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore, e non anche nei riguardi del contribuente, non comporta la nullità o inesistenza dell'atto impositivo, tantomeno la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo;
dalla notifica dell'avviso esclusivamente all'indirizzo dell'organo concorsuale deriva, piuttosto, l'inefficacia ed inopponibilità di esso al soggetto fallito, quindi anche ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell'ente, i quali al pari di quest'ultimo rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l'atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza”; quindi, rilevato che gli ex amministratori e soci della società fallita erano insorti avverso gli avvisi di accertamento nell'inerzia della curatela fallimentare nel frangente in cui di tali atti impositivi avevano avuto contezza, censurava l'operato del giudice del gravame che, al pari del primo giudice, piuttosto che stigmatizzare in senso irrimedibile la decadenza del potere accertativo, concludendo per l'“inesigibilità dei crediti”, avrebbe dovuto sindacare il merito della pretesa veicolata dagli avvisi di accertamento, sul piano della fondatezza.
Conseguentemente, la Suprema Corte cassava a sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame, il quale ora si impone in ragione della riassunzione tempestivamente effettuata dall'Ricorrente_1 e dal Ricorrente_2, con puntuale devoluzione delle questioni ed eccezioni rimaste assorbite nel primo grado di giudizio.
Nel giudizio riassunto si costituiva, controdenducendo, AdE.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla eccepita “Nullità degli avvisi di accertamento n. TYS03Z700471 e TYS03Z7011106 per difetto di valida sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio, ovvero per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973”, preme evidenziare che AdE ha prodotto – a nulla rileva se tardivamente nel primo grado di giudizio, posto che la costante interpretazione dell'art. 58 d.lgs 546/1992 applicabile ratione temporis è stata nel senso che “Nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, mentre tale acquisizione resta preclusa se rimane intimata la parte che ha tardivamente ed irritualmente prodotto in primo grado i documenti, benché la controparte abbia interloquito sugli stessi” (in tal senso, cass. civ., sezione V, sentenza n. 9635 del 10.4.2024) - la delega di firma rilasciata dal direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania (la dottoressa Nominativo_1 , nello specifico) al dottore Nominativo_2 , firmatario dell'avviso di accertamento n. TYS03Z700471 emesso in data 4.2.2015, ed al dottore Nominativo_3, firmatario dell'avviso di accertamento n. TYS03Z7011106 emesso in data 5.3.2015; segnatamente e rispettivamente, l'atto dispositivo n. 32/2013 prot. 1607/COMINT/2 aprile 2013 e l'atto dispositivo n. 8/2014 del 13.1.2014, a nulla rilevando che tali atti dispositivi non rechino i dati anagrafici del delegante e del delegato e neppure la durata della delega, avendo la Suprema Corte ripetutamente affermato che la delega di firma, proprio perché tale e non delega di funzioni, è valida anche in assenza di indicazione del nominativo del soggetto delegato e che alcuna norma prescrive l'indicazione del relativo termine di validità, ancor meno a pena di nullità (in tal senso, tra le molte, cass. civ., sezione tributaria, sentenza n. 8814 del 29.3.2019, per la quale: “La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto” e, ancora più recentemente, sezione tributaria, ordinanza n. 20093 del 18.7.2025, per la quale: “La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo non assolto l'onere incombente all'Amministrazione finanziaria, in presenza di contestazione, mediante la produzione in giudizio di un ordine di servizio meramente confermativo di disposizioni organizzative precedenti, senza produrre quella, tra queste, contenente l'attribuzione del potere di sottoscrivere ad una determinata persona o comunque a chi occupa una determinata posizione nell'organigramma dell'ufficio)”.
Per quanto attiene alla eccepita “Illegittimità degli accertamenti impugnati per violazione degli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/72, nonché per violazione dell'art. 12 della L 212/2000, della C.M. n. 124 del 7.5.97 e della Circ. G.d.F. n. 1 del 29/12/2008”, va evidenziato che i ricorrenti lamentavano, nello specifico:
• “la violazione dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/72, ovvero la mancanza delle autorizzazioni normativamente prescritte in caso di accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali e/o adibiti ad abitazione. Infatti, le operazioni di verifica hanno avuto avvio con l'accesso nella sede legale della società e nell'abitazione dell'amministratore Ricorrente_2”; al riguardo va rilevato che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, le operazioni di verifica non sono state condotte presso la sede legale della Res._1 srl, quella di cui al Indirizzo_1 di Calatabiano - in quanto all'epoca già destinata ad abitazione privata di tale Nominativo_4 - e neppure presso l'abitazione del Ricorrente_2, all'inizio della verifica amministratore e rappresentante legale della società - quella di cui al Indirizzo_2 della medesima via, ove il predetto Ricorrente_2 dichiarava di ricevere tutte le comunicazioni riguardanti la società - quanto, piuttosto, mediante acquisizione di documentazione sia presso lo studio del ragioniere Nominativo_5, indicato dal Ricorrente_2, all'atto dell'inizio della verifica, quale depositario della documentazione della società, sia presso lo studio del dottore Nominativo_6, che risultava, ufficialmente, il detentore della contabilità della Res._1 srl;
• “la violazione dell'art. 12 co. 2 della Legge n. 212/2000, ovvero la mancata comunicazione al contribuente in sede di avvio della verifica delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda”; al riguardo, in disparte la considerazione che i ricorrenti non hanno prodotto il processo verbale di verifica al quale viene fatto riferimento nel processo verbale di constatazione, così non consentendo di constatare se effettivamente le ragioni della verifica ed il relativo oggetto non fossero state comunicate al Ricorrente_2, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che: “In tema di accertamento, ove non siano state indicate al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa è iniziata, motivando gli accessi con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 12, comma 2, della l. n. 212 del 2000, atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio derivato alla sua difesa dalla denunciata violazione” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 28692 del 9.11.2018);
• “la violazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/72, ovvero la mancanza della autorizzazione normativamente richiesta per l'attivazione della procedura di indagine bancaria avviata nei confronti della società, degli amministratori, dei soci e delle persone affini agli stessi”; al riguardo va rilevato, emergendo in maniera inequivocabile dal processo verbale di constatazione, come dette autorizzazioni siano state concesse dal Comandate Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, giusta protocollo n. 0279578/14 del 26.5.2014);
• “la violazione dell'art. 32 co. 1 n. 2 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 51 co. 1 n. 2 del D.P.R. n. 600/73, ovvero la violazione del diritto al contraddittorio e l'illegittimità delle indagini finanziarie, determinata:
dall'inadeguatezza del termine concesso al contribuente per giustificare la grande mole dei movimenti finanziari risultanti nei conti correnti della società accertata e personali per cui è stata richiesta la giustificazione (più di 10.000 operazioni), alla luce anche della difficoltà di reperire la documentazione bancaria relativa agli anni passati considerato il periodo feriale, coincidente in gran parte con la pausa estiva (23.07.2014 - 25.08.2014), in palese violazione del principio di collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria;
dunque gli odierni appellati non sono stati posti nelle condizioni effettive di poter giustificare adeguatamente le movimentazioni rilevate dai militari, vedendosi leso il diritto di contraddittorio e, dunque, di difesa costituzionalmente garantito;
dalla violazione dell'art. 12 co. 4 della Legge n. 212/2000 per mancata redazione e notifica ai soggetti cui sono state dirette le indagini finanziarie (amministratori e soci) del processo verbale di verifica dove i militari dovevano dare atto delle osservazioni e dei rilievi emersi a seguito di tali indagini;
infatti i militari si sono limitati semplicemente a richiedere le giustificazioni ai movimenti finanziari sui conti correnti intestati alla società, agli amministratori, ai soci e a persone affini agli stessi, senza però dare riscontro a quest'ultimi, unici soggetti in grado di replicare agli stessi rilievi emersi dalle stesse indagini, di contraddire o corroborare con prove documentali quanto indicato nelle giustificazioni addotte [..].
dall'illegittima imputazione delle movimentazioni finanziarie risultanti nei conti correnti degli amministratori, dei soci e delle persone affini a quest'ultimi per mancata prova da parte dell'organo accertatore della diretta riferibilità di tali conti correnti alla società accertata. [..] Tra l'altro si rappresenta che i sig. Ricorrente_1 e Nominativo_7, oltre ad aver amministrato la società accertata, esercitavano negli anni oggetto di accertamento altre attività di impresa;
pertanto, è pacifica l'assenza di diretta imputabilità delle operazioni eseguite nei loro conti correnti personali ad operazioni della società accertata”.
Al riguardo deve rilevarsi, innanzi tutto, che i soggetti chiamati a giustificare le movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita ben avrebbero potuto chiedere, come non risultano avere fatto, una proroga del termine loro accordato e comunque, se quello dato in origine fosse effettivamente stato troppo breve, ben avrebbero potuto giustificare quelle operazioni nel corso e nei tempi del giudizio. Dal processo verbale di constatazione emerge, poi, che i versamenti ed i prelevamenti ritenuti non giustificati all'esito delle osservazioni e dei rilievi della parte sono quelli rilevati in sette dei ventisette rapporti finanziari intestati alla Res._1 srl nonché ai soci e/o amministratori della predetta società succedutisi nel tempo - Ricorrente_2 (operazioni extra-conto presso il Banca_1 spa e presso Poste Italiane spa), Nominativo_10 (operazioni extra-conto presso Banca_2 spa), Ricorrente_1 (due distinti conti correnti presso la Banca_3 , quattro distinti conti correnti presso il Banca_1 spa ed operazioni extra-conto sia presso Banca_1 spa che presso Poste Italiane spa) e Nominativo_7 (conto corrente presso Banca_4 spa, conto corrente presso Banca_1 spa e sei distinti conti correnti presso Banca_1 spa) - dando atto, nella parte dei prospetti delle movimentazioni titolata “Note militari operanti”, della mancata giustificazione della motivazione o della ragione per la quale la giustificazione non era stata accolta, nella maggiore parte delle ipotesi perché non documentata.
Ebbene, per quanto attiene alla posizione dell'Ricorrente_1, uno dei conti correnti acceso presso la Banca_3 le cui movimentazioni sono state ritenute non giustificate, il n. 06611339025, risulta essere intestato soltanto alla madre Nominativo_9 mentre uno dei conti correnti acceso presso il Banca_1 spa le cui movimentazioni sono state ritenute non giustificate, il n. 161379000, risulta essere intestato soltanto alla moglie Nominativo_10 ed in merito ritiene questa Corte di dovere fare proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale: “la sussistenza dello stretto vincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata della riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indicazione di altri elementi il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettuale del contribuente accertato” (in tal senso, tra le ultime, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 7583 del 21.3.2025). Considerato che i predetti “altri elementi” non sono stati allegati dai verificatori, prima, e neppure dagli accertatori, dopo, i maggiori imponibili determinati con riferimento agli anni 2011 e 2012 sulla base delle movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita non giustificate devono essere Conto_Corrente_1decurtati, pertanto, delle movimentazioni del conto corrente n. riferibile a Nominativo_9 Conto_Corrente_2 Nominativo_10 e di quelle del conto corrente n. riferibile a .
Deve rilevarsi, in ultimo, sempre sulla questione delle indagini finanziarie, che è stato soltanto addotto ma non altrettanto dimostrato che l'Ricorrente_1 ed il Nom._7 avessero esercitato, negli anni oggetto di accertamento, altre attività di impresa, con precisa indicazione della relativa durata di tali esercizi, sicché non può affatto ritenersi che le movimentazioni bancarie da costoro non giustificate possano in ipotesi riferirsi all'esercizio dell'attività di impresa diversa da quella della Res._1 srl. Per quanto attiene alla “Violazione del diritto al contraddittorio garantito dall'art. 12 co. 7 della Legge 212/2000, nonché dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea UE con la causa C-349/07 del 18.12.2008” eccepita dai ricorrenti sotto un duplice profilo – vale a dire, la mancata notifica agli stessi del processo verbale di constatazione redatto a chiusura delle operazioni ed il mancato rispetto del termine dei 60 giorni previsto per il deposito di memorie illustrative – deve evidenziarsi al momento della chiusura della verifica, in data 1.12.2014, la Res._1 srl era stata dichiarata fallita, nello specifico con sentenza del 23.10.2014, sicché l'unico soggetto al quale il processo verbale di constatazione doveva essere notificato era il curatore fallimentare della società anzidetta, al quale, appunto, è stato notificato lo stesso 1.12.2014. Sempre al curatore fallimentare, unico soggetto legittimato a riceverla, è stata notificata, poi, in data 16.1.2015, la riapertura del processo verbale di constatazione resasi necessaria per la parziale correzione di alcuni elenchi allegati e dei dati dagli stessi desunti. Ed è evidente come soltanto il curatore fallimentare avrebbe potuto dolersi, se mai avesse provveduto ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Res._1 srl, del mancato rispetto del termine dilatorio e non altrettanto gli odierni ricorrenti, ai quali, non spettando la notifica del processo verbale di constatazione, di certo non avrebbero potuto presentare, con riferimento ad esso, nei 60 giorni dalla notifica, memorie illustrative. E comunque, pacifico che l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2011 è stato notificato il 23.4.2015, quindi con rispetto del termine dilatorio in questione, ed in disparte la considerazione che gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2012 e 2013 sono stato notificati il 13.3.2015, quindi con mancato rispetto del termine dilatorio di appena quattro giorni, deve rilevarsi che AdE ha motivato l'urgenza che le consentiva di non rispettare il termine dilatorio anzidetto, rappresentata dal “fondato timore di perdita del credito erariale per scadenza dei termini di legge per l'insinuazione al passivo della procedura fallimentare ai danni della società accertata”, timore certamente legittimo, sol se si consideri che l'adunanza dei creditori per l'insinuazione al passivo è stata fissata per il 9.6.2015 e che per potervi partecipare proficuamente AdE aveva necessità di ottenere quanto prima un titolo che in tal senso la legittimasse.
Per quanto attiene all'eccepito “Difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, ovvero violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/73, dell'art. 54 D.P.R n. 633/1972, dell'art. 7 L. 212/2000, nonché dell'art. 3 L. 241/90”, deve evidenziarsi che alcuna norma impone l'allegazione, agli avvisi di accertamento firmati su delega del direttore provinciale, della delega di firma, essendo legittimata AdE, piuttosto, a fronte di contestazione, a dimostrarne l'esistenza nel corso del giudizio, proprio come avvenuto nella specie. Del pari, considerato che il processo verbale di constatazione è stato regolarmente notificato alla società, all'epoca nelle mani del curatore fallimentare, deve convenirsi sul fatto che non vi era alcuna necessità di allegarlo agli avvisi di accertamento impugnati che allo stesso facevano riferimento, avvisi che, come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia emessa nell'ambito del presente contenzioso, giammai sarebbero stati opponibili agli odierni ricorrenti in assenza di notificazione nei loro riguardi, che ben avrebbe potuto essere fatta - lo si sconosce, ma non lo si può affatto escludere - allegando il processo verbale di constatazione del quale non avevano avuto legale conoscenza. Avendo l'Ric._1 ed il Ric._2, però, deciso di impugnare comunque gli avvisi di accertamento dagli stessi informalmente conosciuti, deve convenirsi sul fatto che non possono lamentarsi del fatto che agli stessi non fosse stato allegato il processo verbale di constatazione, che, peraltro, contraddittoriamente assumono di non conoscere, posto che nelle successive difese ai contenuti ed alle pagine dello stesso fanno costante e puntuale riferimento.
Venendo alla “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto privo della “prova della pretesa fiscale”, i motivi di ricorso differiscono in relazione ai tre anni di imposta accertati.
Per quanto riguarda l'anno di imposta 2011, AdE, facendo propri i rilievi dei verificatori: recuperava l'IVA detratta risultante dalla relativa dichiarazione annuale presentata dalla società accertata per mancata conservazione delle fatture di acquisto;
sempre per la mancata conservazione delle stesse fatture riteneva indeducibili, ai fini IRES ed IRAP, i costi registrati in contabilità; riteneva indeducibili, ai fini IRES ed IRAP, i costi relativi ad ammortamenti e svalutazione per la mancata esibizione del registro dei beni ammortizzabili;
contestava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
in ultimo, determinava una maggiore base imponibile ai fini delle II.DD., IVA e IRAP sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie delle quali si è dato in precedenza conto.
Ebbene, al riguardo deve evidenziarsi che AdE non replica in alcun modo alle difese a tenore delle quali al punto 17 della pagina 4 del processo verbale di constatazione viene indicata, tra la documentazione esibita in data 6.2.2014 dal ragioniere Nominativo_5 : “Cartella intestata
<> contenente fatture di acquisto del 2011” ed in alcuna altra parte del processo verbale di constatazione si precisa che tale documentazione fosse incompleta rispetto a quanto riportato nella dichiarazione annuale. Peraltro, non può non evidenziarsi come al punto 18 della pagina 4 del processo verbale di constatazione risulta indicata, tra la documentazione esibita sempre dal Nom._5 con riferimento all'anno 2012, la carpetta intestata “Fatture 2012” contenente “alcune fatture acquisto 2012”, ciò lasciando desumere, a contrariis, che quelle esibite con riferimento all'anno 2011 fossero tutte. Consegue, a quanto esposto, che non poteva essere recuperata l'IVA detratta risultante dalla dichiarazione annuale (ad accezione di quella per complessivi 43.264,54 € riferibile alle fatture per operazioni inesistenti delle quali si darà conto nel prosieguo) e che ai fini IRES ed IRAP devono dedursi i costi registrati in contabilità (tra questi non compresi quelli portati dalle sei fatture per operazioni inesistenti delle quali si darà conto nel prosieguo).
Il fatto che in sede di verifica sia stata esibita la “Lista risultati calcolo ammortamenti anno 2011” e la
“situazione riepilogativa dei cespiti attivi – Esercizio 2011” legittima, invece, in assenza del registro dei beni ammortizzabili, l'indeducibilità dei costi relativi ad ammortamenti e svalutazione.
Per quanto attiene alle fatture riferibili alla società Società_1 srl per l'ammontare complessivo di € 254.002,54 – inequivocabilmente riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti, all'uopo bastando rilevare che la predetta società di fatto ha cessato di operare nel 2008, che l'amministratore della stessa ha riferito di non avere mai sentito parlare della Res._1 srl e, soprattutto, che dette fatture non risultano essere state pagate nel 2011 e neppure negli anni successivi – deve rilevarsi, emergendo dal processo verbale di constatazione, in risposta ai rilievi della parte a tenore dei quali tali fatture non sono state utilizzate per dedurre costi ai fini delle imposte dirette né sarebbe stata data “prova certa” della detrazione ai fini IVA:
innanzi tutto, che il complessivo importo delle fatture anzidette non è stato segnalato per il recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette;
quindi, che i dati delle liquidazioni riportati nel “Conto Erario c/IVA” coincidono con quelli riportati nel Quadro VH della dichiarazione annuale IVA presentata dalla società, ciò consentendo di affermare che l'imposta relativa a tali fatture è stata indebitamente detratta nella liquidazione del mese di dicembre 2011 e poi riportata anche nella dichiarazione IVA relativa a tale anno di imposta.
Per quanto riguarda l'anno di imposta 2012, AdE: disconosceva l'IVA risultante dalle fatture acquisto regolarmente registrate con un imponibile IVA pari ad 204.508,47 €; determinava una maggiore base imponibile ai fini delle II.DD., IVA e IRAP sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie delle quali si è dato in precedenza conto. Ebbene, al riguardo non può non rilevarsi come gli stessi verificatori diano atto della presenza, in relazione al predetto anno di imposta, di costi registrati in contabilità regolarmente documentati per 204.508,47 €, tanto che gli accertatori hanno poi tenuto conto del predetto dato al fine della determinazione dei costi sostenuti dalla Res._1 srl, sicché l'IVA risultante da tali fatture non può essere disconosciuta.
Per quanto riguarda l'anno di imposta 2013, AdE: disconosceva l'IVA relativa ai costi documentati e non rilevati contabilmente ma riferibili alle fatture prodotte in sede di verifica per l'importo di 4.997,57 €; determinava una maggiore base imponibile ai fini delle II.DD., IVA e IRAP sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie delle quali si è dato in precedenza conto. Ebbene, premesso che né dall'avviso di accertamento emesso con riferimento al predetto anno di imposta e neppure dal processo verbale di constatazione e dalla relativa riapertura emerge il disconoscimento dell'IVA sopra lamentato, deve evidenziarsi come di tale doglianza neppure vi sia traccia nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 5545/2015 RGR, sicché la stessa è stata tardivamente sollevata nelle controdeduzioni spiegate dall'Ric._1 e dal Ric._2 nel giudizio di gravame e quindi riproposta in sede di riassunzione. L'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2013, quindi, che neppure sconta i rilievi sulle indagini finanziarie che questa Corte ha inteso fare propri, relativi soltanto alla rideterminazione del maggiore imponibile per gli anni 2011 e 2012, va confermato nella sua interezza.
Con riferimento, in ultimo, al motivo di ricorso afferente alla “Inesistenza ed infondatezza del presupposto impositivo”, deve rilevarsi come con lo stesso vengano in sostanza riproposte le censure analiticamente sollevate nei motivi di ricorso in precedenza vagliati.
L'accoglimento delle ragioni dell'Ric._1 e del Ric._2, benché parziale, legittima la compensazione, tra le parti, delle spese di tutti i gradi di giudizio celebrati, compreso quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, così provvede:
conferma l'avviso di accertamento emesso con riferimento all'anno di imposta 2013;
per quanto attiene agli avvisi di accertamento emessi con riferimento agli anni di imposta 2011 e 2012, dispone la rideterminazione delle imposte dovute e delle correlate sanzioni nei termini meglio indicati in parte motiva;
compensa, tra le parti, le spese di tutti i gradi di giudizio celebrati.
Catania, 10 dicembre 2025
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
PE OM RU
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
RU GI IC, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1397/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 Srl - P.IVA_1 Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12779/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 8 e pubblicata il 01/12/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700471 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700471 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700471 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700658 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700658 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z700658 IRAP 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z701106 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z701106 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03Z701106 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito della verifica condotta dal 30.1.2014 al 27.11.2014 dalla Guardia di Finanza - Compagnia Riposto nei confronti della Res._1 srl - esercente l'attività di “Cura e Manutenzione del Paesaggio Compresi Parchi e Giardini” - con riferimento agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, venivano emessi, in relazione ai tre predetti anni, gli avvisi di accertamento nn. TYS03Z700471, TYS03Z700658 e TYS03Z701106, notificati soltanto al curatore fallimentare della Res._1 srl, nelle more dichiarata fallita, segnatamente con sentenza del Tribunale di Catania pubblicata il 23.10.2014.
Venuti a conoscenza di tale circostanza da parte del curatore fallimentare, così come della determinazione della curatela di non opporre i predetti avvisi, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 - il primo, quale amministratore della Res._1 srl negli anni 2011, 2012 e 2013 nonché ex socio della stessa fino al 3.4.2012 ed il secondo quale amministratore della predetta società negli anni 2013 e 2014 e socio a far data dal 3.4.2012 - impugnavano gli avvisi di accertamento suddetti lamentando, tra i vari motivi di ricorso, la giuridica inesistenza della notifica degli avvisi medesimi e la conseguente decadenza dell'Agenzia delle Entrate dai poteri impositivi.
Disposta la riunione dei ricorsi, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 12779/8/15 del 24.11.2016, depositata l'1.12.2016, annullava gli avvisi impugnati, premettendo che, nell'ipotesi in cui l'accertamento tributario inerisca a pretese impositive i cui presupposti si sono verificati prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo in cui tale dichiarazione è intervenuta, l'accertamento “deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, il quale, a seguito della dichiarazione di fallimenti, non è comunque privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai rilievi anche sanzionatori che conseguono alla definitività dell'atto impositivo” ed evidenziando che nella specie la notificazione degli avvisi di accertamento agli amministratori e soci della Res._1 srl negli anni oggetto di accertamento non era stata effettuata e che la stessa non poteva essere supplita dalla comunicazione del curatore fallimentare con la quale veniva rappresentato che non avrebbe provveduto ad impugnare quegli avvisi di accertamento.
Avverso tale decisione muoveva gravame l'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi AdE) e questa Corte, con sentenza n. 1375/5/2018 del 13.12.2018, depositata il 5.3.2019, lo rigettava, premettendo che “il fallito conserva la capacità processuale tributaria in caso di inattività degli organi fallimentari” e quindi confermando “la motivazione dei primi giudici i quali, una volta verificato che gli atti impugnati non sono stati notificati agli appellati nella qualità di ex amministratori e soci negli anni di imposta in esame e che gli stessi atti rappresentano il presupposto di una distribuzione degli utili ai soci, già accertata dall'Ufficio per l'anno d'imposta 2011 e che rappresentano altresì il presupposto dell'azione di responsabilità azionata dalla curatela nei confronti degli amministratori con atto di citazione notificato il 5.11.2015, hanno accolto il ricorso e annullato gli avvisi di accertamento”.
AdE ricorreva per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza della Sezione Tributaria n. 21333/2024 del 30.07.2024, rigettava sia il primo motivo del ricorso principale (col quale AdE contestava la legittimazione all'impugnazione degli avvisi di accertamento da parte degli ex amministratori della società medio tempore fallita) sia l'unico motivo del ricorso incidentale (col quale si lamentava la mancata rilevazione, da parte del giudice del gravame, della sussistenza di un giudicato interno sul profilo, non reso oggetto di specifica impugnazione, relativo all'omessa notifica agli ex amministratori degli avvisi di accertamento, profilo su cui, tuttavia, la Commissione Tributaria Provinciale aveva basato la statuizione di annullamento), mentre, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, innanzi tutto offriva i principi di diritto che seguono:
• “In tema di fallimento, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della declaratoria fallimentare, la <
• “In tema di fallimento, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore, e non anche nei riguardi del contribuente, non comporta la nullità o inesistenza dell'atto impositivo, tantomeno la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo;
dalla notifica dell'avviso esclusivamente all'indirizzo dell'organo concorsuale deriva, piuttosto, l'inefficacia ed inopponibilità di esso al soggetto fallito, quindi anche ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell'ente, i quali al pari di quest'ultimo rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l'atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza”; quindi, rilevato che gli ex amministratori e soci della società fallita erano insorti avverso gli avvisi di accertamento nell'inerzia della curatela fallimentare nel frangente in cui di tali atti impositivi avevano avuto contezza, censurava l'operato del giudice del gravame che, al pari del primo giudice, piuttosto che stigmatizzare in senso irrimedibile la decadenza del potere accertativo, concludendo per l'“inesigibilità dei crediti”, avrebbe dovuto sindacare il merito della pretesa veicolata dagli avvisi di accertamento, sul piano della fondatezza.
Conseguentemente, la Suprema Corte cassava a sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame, il quale ora si impone in ragione della riassunzione tempestivamente effettuata dall'Ricorrente_1 e dal Ricorrente_2, con puntuale devoluzione delle questioni ed eccezioni rimaste assorbite nel primo grado di giudizio.
Nel giudizio riassunto si costituiva, controdenducendo, AdE.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla eccepita “Nullità degli avvisi di accertamento n. TYS03Z700471 e TYS03Z7011106 per difetto di valida sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio, ovvero per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973”, preme evidenziare che AdE ha prodotto – a nulla rileva se tardivamente nel primo grado di giudizio, posto che la costante interpretazione dell'art. 58 d.lgs 546/1992 applicabile ratione temporis è stata nel senso che “Nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, mentre tale acquisizione resta preclusa se rimane intimata la parte che ha tardivamente ed irritualmente prodotto in primo grado i documenti, benché la controparte abbia interloquito sugli stessi” (in tal senso, cass. civ., sezione V, sentenza n. 9635 del 10.4.2024) - la delega di firma rilasciata dal direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania (la dottoressa Nominativo_1 , nello specifico) al dottore Nominativo_2 , firmatario dell'avviso di accertamento n. TYS03Z700471 emesso in data 4.2.2015, ed al dottore Nominativo_3, firmatario dell'avviso di accertamento n. TYS03Z7011106 emesso in data 5.3.2015; segnatamente e rispettivamente, l'atto dispositivo n. 32/2013 prot. 1607/COMINT/2 aprile 2013 e l'atto dispositivo n. 8/2014 del 13.1.2014, a nulla rilevando che tali atti dispositivi non rechino i dati anagrafici del delegante e del delegato e neppure la durata della delega, avendo la Suprema Corte ripetutamente affermato che la delega di firma, proprio perché tale e non delega di funzioni, è valida anche in assenza di indicazione del nominativo del soggetto delegato e che alcuna norma prescrive l'indicazione del relativo termine di validità, ancor meno a pena di nullità (in tal senso, tra le molte, cass. civ., sezione tributaria, sentenza n. 8814 del 29.3.2019, per la quale: “La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto” e, ancora più recentemente, sezione tributaria, ordinanza n. 20093 del 18.7.2025, per la quale: “La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo non assolto l'onere incombente all'Amministrazione finanziaria, in presenza di contestazione, mediante la produzione in giudizio di un ordine di servizio meramente confermativo di disposizioni organizzative precedenti, senza produrre quella, tra queste, contenente l'attribuzione del potere di sottoscrivere ad una determinata persona o comunque a chi occupa una determinata posizione nell'organigramma dell'ufficio)”.
Per quanto attiene alla eccepita “Illegittimità degli accertamenti impugnati per violazione degli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/72, nonché per violazione dell'art. 12 della L 212/2000, della C.M. n. 124 del 7.5.97 e della Circ. G.d.F. n. 1 del 29/12/2008”, va evidenziato che i ricorrenti lamentavano, nello specifico:
• “la violazione dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/72, ovvero la mancanza delle autorizzazioni normativamente prescritte in caso di accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali e/o adibiti ad abitazione. Infatti, le operazioni di verifica hanno avuto avvio con l'accesso nella sede legale della società e nell'abitazione dell'amministratore Ricorrente_2”; al riguardo va rilevato che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, le operazioni di verifica non sono state condotte presso la sede legale della Res._1 srl, quella di cui al Indirizzo_1 di Calatabiano - in quanto all'epoca già destinata ad abitazione privata di tale Nominativo_4 - e neppure presso l'abitazione del Ricorrente_2, all'inizio della verifica amministratore e rappresentante legale della società - quella di cui al Indirizzo_2 della medesima via, ove il predetto Ricorrente_2 dichiarava di ricevere tutte le comunicazioni riguardanti la società - quanto, piuttosto, mediante acquisizione di documentazione sia presso lo studio del ragioniere Nominativo_5, indicato dal Ricorrente_2, all'atto dell'inizio della verifica, quale depositario della documentazione della società, sia presso lo studio del dottore Nominativo_6, che risultava, ufficialmente, il detentore della contabilità della Res._1 srl;
• “la violazione dell'art. 12 co. 2 della Legge n. 212/2000, ovvero la mancata comunicazione al contribuente in sede di avvio della verifica delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda”; al riguardo, in disparte la considerazione che i ricorrenti non hanno prodotto il processo verbale di verifica al quale viene fatto riferimento nel processo verbale di constatazione, così non consentendo di constatare se effettivamente le ragioni della verifica ed il relativo oggetto non fossero state comunicate al Ricorrente_2, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che: “In tema di accertamento, ove non siano state indicate al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa è iniziata, motivando gli accessi con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 12, comma 2, della l. n. 212 del 2000, atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio derivato alla sua difesa dalla denunciata violazione” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 28692 del 9.11.2018);
• “la violazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/72, ovvero la mancanza della autorizzazione normativamente richiesta per l'attivazione della procedura di indagine bancaria avviata nei confronti della società, degli amministratori, dei soci e delle persone affini agli stessi”; al riguardo va rilevato, emergendo in maniera inequivocabile dal processo verbale di constatazione, come dette autorizzazioni siano state concesse dal Comandate Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, giusta protocollo n. 0279578/14 del 26.5.2014);
• “la violazione dell'art. 32 co. 1 n. 2 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 51 co. 1 n. 2 del D.P.R. n. 600/73, ovvero la violazione del diritto al contraddittorio e l'illegittimità delle indagini finanziarie, determinata:
dall'inadeguatezza del termine concesso al contribuente per giustificare la grande mole dei movimenti finanziari risultanti nei conti correnti della società accertata e personali per cui è stata richiesta la giustificazione (più di 10.000 operazioni), alla luce anche della difficoltà di reperire la documentazione bancaria relativa agli anni passati considerato il periodo feriale, coincidente in gran parte con la pausa estiva (23.07.2014 - 25.08.2014), in palese violazione del principio di collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria;
dunque gli odierni appellati non sono stati posti nelle condizioni effettive di poter giustificare adeguatamente le movimentazioni rilevate dai militari, vedendosi leso il diritto di contraddittorio e, dunque, di difesa costituzionalmente garantito;
dalla violazione dell'art. 12 co. 4 della Legge n. 212/2000 per mancata redazione e notifica ai soggetti cui sono state dirette le indagini finanziarie (amministratori e soci) del processo verbale di verifica dove i militari dovevano dare atto delle osservazioni e dei rilievi emersi a seguito di tali indagini;
infatti i militari si sono limitati semplicemente a richiedere le giustificazioni ai movimenti finanziari sui conti correnti intestati alla società, agli amministratori, ai soci e a persone affini agli stessi, senza però dare riscontro a quest'ultimi, unici soggetti in grado di replicare agli stessi rilievi emersi dalle stesse indagini, di contraddire o corroborare con prove documentali quanto indicato nelle giustificazioni addotte [..].
dall'illegittima imputazione delle movimentazioni finanziarie risultanti nei conti correnti degli amministratori, dei soci e delle persone affini a quest'ultimi per mancata prova da parte dell'organo accertatore della diretta riferibilità di tali conti correnti alla società accertata. [..] Tra l'altro si rappresenta che i sig. Ricorrente_1 e Nominativo_7, oltre ad aver amministrato la società accertata, esercitavano negli anni oggetto di accertamento altre attività di impresa;
pertanto, è pacifica l'assenza di diretta imputabilità delle operazioni eseguite nei loro conti correnti personali ad operazioni della società accertata”.
Al riguardo deve rilevarsi, innanzi tutto, che i soggetti chiamati a giustificare le movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita ben avrebbero potuto chiedere, come non risultano avere fatto, una proroga del termine loro accordato e comunque, se quello dato in origine fosse effettivamente stato troppo breve, ben avrebbero potuto giustificare quelle operazioni nel corso e nei tempi del giudizio. Dal processo verbale di constatazione emerge, poi, che i versamenti ed i prelevamenti ritenuti non giustificati all'esito delle osservazioni e dei rilievi della parte sono quelli rilevati in sette dei ventisette rapporti finanziari intestati alla Res._1 srl nonché ai soci e/o amministratori della predetta società succedutisi nel tempo - Ricorrente_2 (operazioni extra-conto presso il Banca_1 spa e presso Poste Italiane spa), Nominativo_10 (operazioni extra-conto presso Banca_2 spa), Ricorrente_1 (due distinti conti correnti presso la Banca_3 , quattro distinti conti correnti presso il Banca_1 spa ed operazioni extra-conto sia presso Banca_1 spa che presso Poste Italiane spa) e Nominativo_7 (conto corrente presso Banca_4 spa, conto corrente presso Banca_1 spa e sei distinti conti correnti presso Banca_1 spa) - dando atto, nella parte dei prospetti delle movimentazioni titolata “Note militari operanti”, della mancata giustificazione della motivazione o della ragione per la quale la giustificazione non era stata accolta, nella maggiore parte delle ipotesi perché non documentata.
Ebbene, per quanto attiene alla posizione dell'Ricorrente_1, uno dei conti correnti acceso presso la Banca_3 le cui movimentazioni sono state ritenute non giustificate, il n. 06611339025, risulta essere intestato soltanto alla madre Nominativo_9 mentre uno dei conti correnti acceso presso il Banca_1 spa le cui movimentazioni sono state ritenute non giustificate, il n. 161379000, risulta essere intestato soltanto alla moglie Nominativo_10 ed in merito ritiene questa Corte di dovere fare proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale: “la sussistenza dello stretto vincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficiente per assurgere a prova presuntiva qualificata della riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indicazione di altri elementi il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettuale del contribuente accertato” (in tal senso, tra le ultime, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 7583 del 21.3.2025). Considerato che i predetti “altri elementi” non sono stati allegati dai verificatori, prima, e neppure dagli accertatori, dopo, i maggiori imponibili determinati con riferimento agli anni 2011 e 2012 sulla base delle movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita non giustificate devono essere Conto_Corrente_1decurtati, pertanto, delle movimentazioni del conto corrente n. riferibile a Nominativo_9 Conto_Corrente_2 Nominativo_10 e di quelle del conto corrente n. riferibile a .
Deve rilevarsi, in ultimo, sempre sulla questione delle indagini finanziarie, che è stato soltanto addotto ma non altrettanto dimostrato che l'Ricorrente_1 ed il Nom._7 avessero esercitato, negli anni oggetto di accertamento, altre attività di impresa, con precisa indicazione della relativa durata di tali esercizi, sicché non può affatto ritenersi che le movimentazioni bancarie da costoro non giustificate possano in ipotesi riferirsi all'esercizio dell'attività di impresa diversa da quella della Res._1 srl. Per quanto attiene alla “Violazione del diritto al contraddittorio garantito dall'art. 12 co. 7 della Legge 212/2000, nonché dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea UE con la causa C-349/07 del 18.12.2008” eccepita dai ricorrenti sotto un duplice profilo – vale a dire, la mancata notifica agli stessi del processo verbale di constatazione redatto a chiusura delle operazioni ed il mancato rispetto del termine dei 60 giorni previsto per il deposito di memorie illustrative – deve evidenziarsi al momento della chiusura della verifica, in data 1.12.2014, la Res._1 srl era stata dichiarata fallita, nello specifico con sentenza del 23.10.2014, sicché l'unico soggetto al quale il processo verbale di constatazione doveva essere notificato era il curatore fallimentare della società anzidetta, al quale, appunto, è stato notificato lo stesso 1.12.2014. Sempre al curatore fallimentare, unico soggetto legittimato a riceverla, è stata notificata, poi, in data 16.1.2015, la riapertura del processo verbale di constatazione resasi necessaria per la parziale correzione di alcuni elenchi allegati e dei dati dagli stessi desunti. Ed è evidente come soltanto il curatore fallimentare avrebbe potuto dolersi, se mai avesse provveduto ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Res._1 srl, del mancato rispetto del termine dilatorio e non altrettanto gli odierni ricorrenti, ai quali, non spettando la notifica del processo verbale di constatazione, di certo non avrebbero potuto presentare, con riferimento ad esso, nei 60 giorni dalla notifica, memorie illustrative. E comunque, pacifico che l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2011 è stato notificato il 23.4.2015, quindi con rispetto del termine dilatorio in questione, ed in disparte la considerazione che gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2012 e 2013 sono stato notificati il 13.3.2015, quindi con mancato rispetto del termine dilatorio di appena quattro giorni, deve rilevarsi che AdE ha motivato l'urgenza che le consentiva di non rispettare il termine dilatorio anzidetto, rappresentata dal “fondato timore di perdita del credito erariale per scadenza dei termini di legge per l'insinuazione al passivo della procedura fallimentare ai danni della società accertata”, timore certamente legittimo, sol se si consideri che l'adunanza dei creditori per l'insinuazione al passivo è stata fissata per il 9.6.2015 e che per potervi partecipare proficuamente AdE aveva necessità di ottenere quanto prima un titolo che in tal senso la legittimasse.
Per quanto attiene all'eccepito “Difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, ovvero violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/73, dell'art. 54 D.P.R n. 633/1972, dell'art. 7 L. 212/2000, nonché dell'art. 3 L. 241/90”, deve evidenziarsi che alcuna norma impone l'allegazione, agli avvisi di accertamento firmati su delega del direttore provinciale, della delega di firma, essendo legittimata AdE, piuttosto, a fronte di contestazione, a dimostrarne l'esistenza nel corso del giudizio, proprio come avvenuto nella specie. Del pari, considerato che il processo verbale di constatazione è stato regolarmente notificato alla società, all'epoca nelle mani del curatore fallimentare, deve convenirsi sul fatto che non vi era alcuna necessità di allegarlo agli avvisi di accertamento impugnati che allo stesso facevano riferimento, avvisi che, come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia emessa nell'ambito del presente contenzioso, giammai sarebbero stati opponibili agli odierni ricorrenti in assenza di notificazione nei loro riguardi, che ben avrebbe potuto essere fatta - lo si sconosce, ma non lo si può affatto escludere - allegando il processo verbale di constatazione del quale non avevano avuto legale conoscenza. Avendo l'Ric._1 ed il Ric._2, però, deciso di impugnare comunque gli avvisi di accertamento dagli stessi informalmente conosciuti, deve convenirsi sul fatto che non possono lamentarsi del fatto che agli stessi non fosse stato allegato il processo verbale di constatazione, che, peraltro, contraddittoriamente assumono di non conoscere, posto che nelle successive difese ai contenuti ed alle pagine dello stesso fanno costante e puntuale riferimento.
Venendo alla “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto privo della “prova della pretesa fiscale”, i motivi di ricorso differiscono in relazione ai tre anni di imposta accertati.
Per quanto riguarda l'anno di imposta 2011, AdE, facendo propri i rilievi dei verificatori: recuperava l'IVA detratta risultante dalla relativa dichiarazione annuale presentata dalla società accertata per mancata conservazione delle fatture di acquisto;
sempre per la mancata conservazione delle stesse fatture riteneva indeducibili, ai fini IRES ed IRAP, i costi registrati in contabilità; riteneva indeducibili, ai fini IRES ed IRAP, i costi relativi ad ammortamenti e svalutazione per la mancata esibizione del registro dei beni ammortizzabili;
contestava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
in ultimo, determinava una maggiore base imponibile ai fini delle II.DD., IVA e IRAP sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie delle quali si è dato in precedenza conto.
Ebbene, al riguardo deve evidenziarsi che AdE non replica in alcun modo alle difese a tenore delle quali al punto 17 della pagina 4 del processo verbale di constatazione viene indicata, tra la documentazione esibita in data 6.2.2014 dal ragioniere Nominativo_5 : “Cartella intestata
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Il fatto che in sede di verifica sia stata esibita la “Lista risultati calcolo ammortamenti anno 2011” e la
“situazione riepilogativa dei cespiti attivi – Esercizio 2011” legittima, invece, in assenza del registro dei beni ammortizzabili, l'indeducibilità dei costi relativi ad ammortamenti e svalutazione.
Per quanto attiene alle fatture riferibili alla società Società_1 srl per l'ammontare complessivo di € 254.002,54 – inequivocabilmente riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti, all'uopo bastando rilevare che la predetta società di fatto ha cessato di operare nel 2008, che l'amministratore della stessa ha riferito di non avere mai sentito parlare della Res._1 srl e, soprattutto, che dette fatture non risultano essere state pagate nel 2011 e neppure negli anni successivi – deve rilevarsi, emergendo dal processo verbale di constatazione, in risposta ai rilievi della parte a tenore dei quali tali fatture non sono state utilizzate per dedurre costi ai fini delle imposte dirette né sarebbe stata data “prova certa” della detrazione ai fini IVA:
innanzi tutto, che il complessivo importo delle fatture anzidette non è stato segnalato per il recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette;
quindi, che i dati delle liquidazioni riportati nel “Conto Erario c/IVA” coincidono con quelli riportati nel Quadro VH della dichiarazione annuale IVA presentata dalla società, ciò consentendo di affermare che l'imposta relativa a tali fatture è stata indebitamente detratta nella liquidazione del mese di dicembre 2011 e poi riportata anche nella dichiarazione IVA relativa a tale anno di imposta.
Per quanto riguarda l'anno di imposta 2012, AdE: disconosceva l'IVA risultante dalle fatture acquisto regolarmente registrate con un imponibile IVA pari ad 204.508,47 €; determinava una maggiore base imponibile ai fini delle II.DD., IVA e IRAP sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie delle quali si è dato in precedenza conto. Ebbene, al riguardo non può non rilevarsi come gli stessi verificatori diano atto della presenza, in relazione al predetto anno di imposta, di costi registrati in contabilità regolarmente documentati per 204.508,47 €, tanto che gli accertatori hanno poi tenuto conto del predetto dato al fine della determinazione dei costi sostenuti dalla Res._1 srl, sicché l'IVA risultante da tali fatture non può essere disconosciuta.
Per quanto riguarda l'anno di imposta 2013, AdE: disconosceva l'IVA relativa ai costi documentati e non rilevati contabilmente ma riferibili alle fatture prodotte in sede di verifica per l'importo di 4.997,57 €; determinava una maggiore base imponibile ai fini delle II.DD., IVA e IRAP sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie delle quali si è dato in precedenza conto. Ebbene, premesso che né dall'avviso di accertamento emesso con riferimento al predetto anno di imposta e neppure dal processo verbale di constatazione e dalla relativa riapertura emerge il disconoscimento dell'IVA sopra lamentato, deve evidenziarsi come di tale doglianza neppure vi sia traccia nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 5545/2015 RGR, sicché la stessa è stata tardivamente sollevata nelle controdeduzioni spiegate dall'Ric._1 e dal Ric._2 nel giudizio di gravame e quindi riproposta in sede di riassunzione. L'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2013, quindi, che neppure sconta i rilievi sulle indagini finanziarie che questa Corte ha inteso fare propri, relativi soltanto alla rideterminazione del maggiore imponibile per gli anni 2011 e 2012, va confermato nella sua interezza.
Con riferimento, in ultimo, al motivo di ricorso afferente alla “Inesistenza ed infondatezza del presupposto impositivo”, deve rilevarsi come con lo stesso vengano in sostanza riproposte le censure analiticamente sollevate nei motivi di ricorso in precedenza vagliati.
L'accoglimento delle ragioni dell'Ric._1 e del Ric._2, benché parziale, legittima la compensazione, tra le parti, delle spese di tutti i gradi di giudizio celebrati, compreso quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, così provvede:
conferma l'avviso di accertamento emesso con riferimento all'anno di imposta 2013;
per quanto attiene agli avvisi di accertamento emessi con riferimento agli anni di imposta 2011 e 2012, dispone la rideterminazione delle imposte dovute e delle correlate sanzioni nei termini meglio indicati in parte motiva;
compensa, tra le parti, le spese di tutti i gradi di giudizio celebrati.
Catania, 10 dicembre 2025
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
PE OM RU