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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MASSARO NG e dell'avv. DI DOMENICO PI ( ) C.F._2 Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASSARO NG;
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MASSARO Parte_2 C.F._3
NG e dell'avv. DI DOMENICO PI ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASSARO
NG (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MASSARO Parte_3 C.F._4
NG e dell'avv. DI DOMENICO PI ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASSARO
NG (c.f. , con il patrocinio dell'avv. MASSARO Parte_4 C.F._5
NG e dell'avv. DI DOMENICO PI ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASSARO
NG (c.f. )), con il patrocinio dell'avv. MASSARO Parte_5 C.F._6
NG e dell'avv. DI DOMENICO PI ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASSARO
NG
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORTILLARO Controparte_1 P.IVA_1 PI e dell'avv. MARESCA ARTURO ( ) VIALE EUROPA N. 180 C.F._7 C/O AVV. MORTILLARO PI LUCCA;
Parte_6 ( ) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 00161 ROMA;
, elettivamente C.F._8 domiciliato in VIA BURLAMACCHI 32 55100 LUCCApresso il difensore avv. MORTILLARO PI
Parte resistente
C.F. ) CP_1 P.IVA_2 Contumace
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 4.02.2025, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (tutti assunti in periodi diversi presso l'azienda TA PA , ora Parte_4 Parte_5
trasferiti ad dal 1.12.2012 e attualmente in pensione) adivano il CP_1 Controparte_1
Tribunale di Firenze in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti voci retributive 1. Indennità di turno di cui all'acc. nazionale 21.5.1981/ punto 5/a e acc. naz.le 17.6.1982 e ss.
2. Indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21.5.1981 e successive modifiche;
3. Indennità di turno 18 metri di cui all'Acc. Aziendale del 14.02.1986, art. 10, Acc. Aziendale 28.06.1991 e successive modifiche;
4. Premio evitati sinistri ex art. 13 CCNL 23.07.1976, acc. Aziendale
28.06.1991 d2.4 e acc. Aziendale 11.12.2014, art. 9);
5. Indennità vendita e informazioni - accordo 25.07.1996 settore movimento lett. I) n. 3 n. 5 (indennità per vendita titoli di viaggio e per attività di informazione);
6. Indennità di presenza giornaliera, ex c.c.nl. 21.5.1981/ punto 4,
CCNL 17.06.1982 e Acc. Aziendale 05.03.1982. 7. Indennità di mansione (controllo/conducente) di cui agli Accordi Az.li marzo '82 (Maggio/Giugno '82 , 14/6/84 tabella C/D, 28/6/91 punto
D.
2.2 e succ. modifiche).
8. Indennità forfettaria ritardi di cui all'art. 8 dell'acc. Aziendale
11.12.2014 e succ. modifiche.
9. Compenso biglietti a bordo – (compenso per la vendita dei titoli a bordo) ex Accordo Aziendale 5.03.1982, Accordo Aziendale del 19.09.1995 Accordo
Aziendale del 25/07/1996 Art. 2, settore movimento lett. I) e art. 3 n. 5 e Accordo Aziendale del
11.12.2014 art. 4 . 10. Indennità mansione varie/impiegati – Accordi Aziendali maggio/giugno
1982 Accordo 14 giugno 1984 tabella D Accordo Aziendale 18 dicembre 1987, punto14.2,
Accordo Aziendale 28 giungo 1991 D.
2.2 Accordo Aziendale 18 luglio 2001
Il tutto previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6C) del CCNL 23.07.1976, e/o del punto 5 dell'Accordo Nazionale 21.05.1981 e/o degli artt. 10 e a1 del CCNL 12.03.1980 con le modifiche di cui all'Accordo Nazionale 27.11.2000 e/o di tutti gli accordi aziendali nella parte in cui escludano la computabilità delle indennità indicate nella retribuzione spettante per i giorni di ferie
Chiedevano inoltre di condannare la datrice al pagamento per i titoli indicati: Controparte_1 quanto a € 4.230,60 in relazione al mancato computo delle voci variabili Parte_1 della retribuzione descritte ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
quanto a € 2.107,81 in relazione al mancato computo delle voci variabili Parte_2 della retribuzione descritte ai numeri 1, 2, 4, e 7;
quanto a € 2.669,54 in relazione al mancato computo delle voci variabili della Parte_3 retribuzione descritte ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
quanto a € 1.263,41 in relazione al mancato computo delle voci variabili della Parte_4
2 retribuzione descritte ai numeri 1, 4, 7 e 10; quanto a € 2.130,61 in relazione al mancato computo delle voci variabili della Parte_5 retribuzione descritte ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi, , oltre al rimborso delle spese di lite e di redazione dei conteggi.
Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la chiamata in causa di Controparte_1
precedente datrice di lavoro dei ricorrenti, al fine di esercitare la manleva in caso di CP_1 condanna dal pagamento delle differenze retributive maturate prima del passaggio di titolarità del rapporto. Contestava, nel merito, l'esistenza dei diritti azionati ed eccepiva la prescrizione di quelli maturati prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
Autorizzata la chiamata in causa di la stessa, pur ritualmente citata, non si costituiva ed CP_1 era dichiarata contumace.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi in forma scritta.
E' pacifico che la contrattazione collettiva applicabile al rapporto dei ricorrenti preveda che nella retribuzione feriale non siano computate le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Il quadro normativo e la sua corretta interpretazione
È, principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1 riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
3 a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
In definitiva qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione che ha chiarito come le sentenze della Corte di Giustizia UE abbiano efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, di talchè “i giudici di merito non
4 possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se
l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021) così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13932 del 20/05/2024 in motivazione.
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti.
La fattispecie concreta
Ciò chiarito in astratto si osserva che è pacifico che la quantificazione della retribuzione dei ricorrenti durante il periodo feriale , effettuata in applicazione delle norme collettive applicabili al rapporto, non ricomprenda le voci variabili della retribuzione indicate in ricorso.
Deva inoltre puntualizzarsi che l'esistenza delle voci retributive di cui è causa ( e quindi la circostanza che siano previste dalla contrattazione applicabile al rapporto) non è in contestazione.
Ugualmente il titolo che le giustifica, analiticamente allegato dai ricorrenti, non risulta specificamente contestato.
Applicando i principi di diritto surrichiamati al caso di specie ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale di tutte le voci retributive indicate dai ricorrenti.
Le seguenti indennità sono connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte: l'indennità di mansione (7) , l'indennità di presenza giornaliera (6) e l'indennità mansioni varie impiegati sono collegate alla mera presenza in servizio , l'indennità turno 18 mt (3) e il premio evitati sinistri
5 (4) sono volti a remunerare la professionalità del dipendente , l'indennità vendita e informazioni
(5) e il compenso biglietti a bordo (9) risultano volte a remunerare prestazioni accessorie alla mansione principale contrattualmente imposte.
L' indennità forfettaria ritardi (8), l'indennità di turno (1) e l'indennità lavoro domenicale (2) sono invece previste per compensare modalità imposte di attuazione della prestazione professionale aventi ciascuna carattere ampiamente prevedibile e abituale, ( cfr Corte di giustizia, quarta sezione, 13 dicembre 2018, C-385/17, Sig. c. Pt_7 CP_2 Parte_8 come risulta dalle incontestate allegazioni effettuate in ricorso.
[...]
Le suddette voci sono prive del carattere dell'occasionalità Deve infatti preliminarmente chiarirsi che il carattere dell'occasionalità non è connesso alla natura astrattamente eventuale dell'indennità ma deve essere valutato secondo un giudizio ancorato al concreto atteggiarsi del rapporto, di talchè l'occasionalità si riscontra solo ove la voce retributiva venga, di fatto, riconosciuta in maniera episodica e non prevedibile. ( cfr sentenza della CGUE del 22.5.2014
Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12, in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi).
Con riguardo alla posizione del ricorrente dalla lettura dei conteggi prodotti (cfr doc 53) Pt_4 emerge con chiarezza che l'indennità di turno, il premio evitati sinistri e l'indennità di mansione sono state conteggiate nel calcolo della retribuzione feriale solo fino all'anno 2010 e cioè fino a quando le stesse sono presenti nelle buste paga prodotte. Per il periodo successivo, il suddetto passato a mansioni impiegatizie, ha inserito nel conteggio esclusivamente l'indennità di Pt_4 mansioni varie impiegati.
Ugualmente è a dirsi per il ricorrente il quale risulta aver richiesto le sole indennità Pt_2 presenti nelle buste paga regolarmente prodotte in atti.
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge, comunque, che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità a ciascuno dei ricorrenti, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Quanto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva che
6 - i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non fanno alcun riferimento a valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione).
- anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendono evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione hanno un'incidenza non trascurabile sul reddito non elevato percepito dal singolo lavoratore.
Irrilevante appare poi la circostanza che i ricorrenti abbiano effettivamente usufruito delle ferie atteso che i principi espressi dalla Corte di giustizia e richiamati dalla Cassazione hanno come obiettivo quello di eliminare ogni ostacolo, anche solo potenziale, all'effettivo godimento delle ferie “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che
“quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent.
CGUE 13 dicembre 2018. contro § 44) Ciò Parte_9 Controparte_3 impone al giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale in modo “che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE cit., § 52). Inconferente rispetto all'oggetto del Parte_9 giudizio appare l'istituto della quattordicesima, retribuzione aggiuntiva in nessun modo
7 riconducibile alla retribuzione feriale , essendo ricollegata dal CCNL alla mera presenza in servizio nell'anno di riferimento (la stessa è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) e non al godimento delle ferie
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre
2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda .
Le richieste dei ricorrenti risultano quindi accoglibili, in quanto circoscritte nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il 18.7.2012 ( cfr conteggi allegati al ricorso).
I ricorrenti hanno quindi diritto al pagamento di una retribuzione media comprensiva di tutte le indennità rivendicate per il numero dei giorni annui di ferie coperti dalla tutela prevista dalla normativa euro unitaria e , quindi, pari a 24.
Come motivato dalla Corte di Appello di Firenze in un precedente reso su fattispecie analoga e qui richiamato ai sensi dell'art 118 disp att cpc “ si ritiene invece che il numero dei giorni annui di ferie, da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute, in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio, sia pari a 24. Le quattro settimane di ferie annue, assistite dalla garanzia del diritto eurounitario, devono infatti essere intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. 56. Sul punto infatti merita rammentare come la direttiva 2003/88 disciplini gli istituti: a) del riposo giornaliero, di cui all'art. 3, secondo cui “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”; b) del riposo settimanale, all'art. 5, che dispone che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni [...] Pt_1 18 lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo
8 giornaliero previste all'art. 3”; c) infine delle ferie, di cui all'art. 7, già più volte citato, secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie
Annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. 57. Assunto questo dato, ritiene allora il collegio che, nelle quattro settimane di ferie non possano considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni della settimana. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza deve essere usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie) e nel contempo deve essere compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).( così c Corte di appello
Firenze sent. del 9 gennaio 2025 cit).
Rispetto alla quantificazione si osserva che le differenze dovute devono essere calcolate sommando i compensi percepiti per i titoli suindicati nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo.
Si ritiene che il divisore debba essere dato dai giorni di servizio effettivo ( desumibili dalle buste paga in atti) in quanto le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo.
La somma così ottenuta deve essere moltiplicata per il numero di giorni di ferie effettivamente godute dal lavoratore nel limite di 24.
La quantificazione del dovuto è stata effettuata da questo giudice moltiplicando per 24 ( e non per l'eventuale numero superiore di ferie godute nel singolo anno, come effettuato dai ricorrenti) il dato unitario annuo già posto a base dei conteggi prodotti in atti.
Ne consegue che ha diritto al pagamento di € 3991,68 , Parte_1 Parte_2
€1951,89, € 2488.66, € 1166,21 e € 1989,99 per i Parte_3 Parte_4 Parte_5 titoli indicati, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
titolare del rapporto alla data finale del periodo di cui alla domanda (31 Controparte_1 ottobre 2021 per i ricorrenti e 30 giugno 2021 per il ricorrente 31 Parte_1 Pt_2 Parte_3 dicembre 2020 per il ricorrente e 29 febbraio 2020 per il ricorrente è Pt_4 Pt_5 responsabile dell'intera obbligazione retributiva accertata, con diritto di rivalsa ( azionato in via riconvenzionale trasversale) nei confronti della cessionaria per la somma maturata CP_1 anteriormente alla successione nel rapporto avvenuta il 1 dicembre 2012 .
9 Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato, tenuto conto dei valori minimi previsti dal Dm 55/14 ( in ragione del carattere seriale della controversia) e dell' aumento previsto dall' art 4 comma 2 Del citato D.M.
I ricorrenti hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per la quantificazione del credito, pari per ognuno ad € 150.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento della somma di € 3991,68 in favore di Controparte_1 Parte_1
, di €1951,89 in favore di , di € 2488.66 in favore di
[...] Parte_2 Parte_3
, di € 1166,21 in favore di e € 1989,99 in favore di il tutto
[...] Parte_4 Parte_5 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Condanna a rimborsare ad quanto versato in favore di ciascun CP_1 Controparte_1 ricorrente in adempimento dell'obbligo sopra indicato, limitatamente alle giornate di ferie godute anteriormente al 1 dicembre 2012.
Condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a rimborsare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 150 e a rifondere agli stessi le spese di lite , che si liquidano ( questa volta in solido tra i ricorrenti) in € 259 per cu e complessivi € 3750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MASSARO NG e dell'avv. DI DOMENICO PI ( ) C.F._2 Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASSARO NG;
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MASSARO Parte_2 C.F._3
NG e dell'avv. DI DOMENICO PI ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASSARO
NG (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MASSARO Parte_3 C.F._4
NG e dell'avv. DI DOMENICO PI ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASSARO
NG (c.f. , con il patrocinio dell'avv. MASSARO Parte_4 C.F._5
NG e dell'avv. DI DOMENICO PI ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASSARO
NG (c.f. )), con il patrocinio dell'avv. MASSARO Parte_5 C.F._6
NG e dell'avv. DI DOMENICO PI ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MASSARO
NG
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORTILLARO Controparte_1 P.IVA_1 PI e dell'avv. MARESCA ARTURO ( ) VIALE EUROPA N. 180 C.F._7 C/O AVV. MORTILLARO PI LUCCA;
Parte_6 ( ) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 00161 ROMA;
, elettivamente C.F._8 domiciliato in VIA BURLAMACCHI 32 55100 LUCCApresso il difensore avv. MORTILLARO PI
Parte resistente
C.F. ) CP_1 P.IVA_2 Contumace
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 4.02.2025, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (tutti assunti in periodi diversi presso l'azienda TA PA , ora Parte_4 Parte_5
trasferiti ad dal 1.12.2012 e attualmente in pensione) adivano il CP_1 Controparte_1
Tribunale di Firenze in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti voci retributive 1. Indennità di turno di cui all'acc. nazionale 21.5.1981/ punto 5/a e acc. naz.le 17.6.1982 e ss.
2. Indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21.5.1981 e successive modifiche;
3. Indennità di turno 18 metri di cui all'Acc. Aziendale del 14.02.1986, art. 10, Acc. Aziendale 28.06.1991 e successive modifiche;
4. Premio evitati sinistri ex art. 13 CCNL 23.07.1976, acc. Aziendale
28.06.1991 d2.4 e acc. Aziendale 11.12.2014, art. 9);
5. Indennità vendita e informazioni - accordo 25.07.1996 settore movimento lett. I) n. 3 n. 5 (indennità per vendita titoli di viaggio e per attività di informazione);
6. Indennità di presenza giornaliera, ex c.c.nl. 21.5.1981/ punto 4,
CCNL 17.06.1982 e Acc. Aziendale 05.03.1982. 7. Indennità di mansione (controllo/conducente) di cui agli Accordi Az.li marzo '82 (Maggio/Giugno '82 , 14/6/84 tabella C/D, 28/6/91 punto
D.
2.2 e succ. modifiche).
8. Indennità forfettaria ritardi di cui all'art. 8 dell'acc. Aziendale
11.12.2014 e succ. modifiche.
9. Compenso biglietti a bordo – (compenso per la vendita dei titoli a bordo) ex Accordo Aziendale 5.03.1982, Accordo Aziendale del 19.09.1995 Accordo
Aziendale del 25/07/1996 Art. 2, settore movimento lett. I) e art. 3 n. 5 e Accordo Aziendale del
11.12.2014 art. 4 . 10. Indennità mansione varie/impiegati – Accordi Aziendali maggio/giugno
1982 Accordo 14 giugno 1984 tabella D Accordo Aziendale 18 dicembre 1987, punto14.2,
Accordo Aziendale 28 giungo 1991 D.
2.2 Accordo Aziendale 18 luglio 2001
Il tutto previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6C) del CCNL 23.07.1976, e/o del punto 5 dell'Accordo Nazionale 21.05.1981 e/o degli artt. 10 e a1 del CCNL 12.03.1980 con le modifiche di cui all'Accordo Nazionale 27.11.2000 e/o di tutti gli accordi aziendali nella parte in cui escludano la computabilità delle indennità indicate nella retribuzione spettante per i giorni di ferie
Chiedevano inoltre di condannare la datrice al pagamento per i titoli indicati: Controparte_1 quanto a € 4.230,60 in relazione al mancato computo delle voci variabili Parte_1 della retribuzione descritte ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
quanto a € 2.107,81 in relazione al mancato computo delle voci variabili Parte_2 della retribuzione descritte ai numeri 1, 2, 4, e 7;
quanto a € 2.669,54 in relazione al mancato computo delle voci variabili della Parte_3 retribuzione descritte ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
quanto a € 1.263,41 in relazione al mancato computo delle voci variabili della Parte_4
2 retribuzione descritte ai numeri 1, 4, 7 e 10; quanto a € 2.130,61 in relazione al mancato computo delle voci variabili della Parte_5 retribuzione descritte ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi, , oltre al rimborso delle spese di lite e di redazione dei conteggi.
Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la chiamata in causa di Controparte_1
precedente datrice di lavoro dei ricorrenti, al fine di esercitare la manleva in caso di CP_1 condanna dal pagamento delle differenze retributive maturate prima del passaggio di titolarità del rapporto. Contestava, nel merito, l'esistenza dei diritti azionati ed eccepiva la prescrizione di quelli maturati prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
Autorizzata la chiamata in causa di la stessa, pur ritualmente citata, non si costituiva ed CP_1 era dichiarata contumace.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi in forma scritta.
E' pacifico che la contrattazione collettiva applicabile al rapporto dei ricorrenti preveda che nella retribuzione feriale non siano computate le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Il quadro normativo e la sua corretta interpretazione
È, principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1 riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
3 a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
In definitiva qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione che ha chiarito come le sentenze della Corte di Giustizia UE abbiano efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, di talchè “i giudici di merito non
4 possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se
l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021) così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13932 del 20/05/2024 in motivazione.
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti.
La fattispecie concreta
Ciò chiarito in astratto si osserva che è pacifico che la quantificazione della retribuzione dei ricorrenti durante il periodo feriale , effettuata in applicazione delle norme collettive applicabili al rapporto, non ricomprenda le voci variabili della retribuzione indicate in ricorso.
Deva inoltre puntualizzarsi che l'esistenza delle voci retributive di cui è causa ( e quindi la circostanza che siano previste dalla contrattazione applicabile al rapporto) non è in contestazione.
Ugualmente il titolo che le giustifica, analiticamente allegato dai ricorrenti, non risulta specificamente contestato.
Applicando i principi di diritto surrichiamati al caso di specie ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale di tutte le voci retributive indicate dai ricorrenti.
Le seguenti indennità sono connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte: l'indennità di mansione (7) , l'indennità di presenza giornaliera (6) e l'indennità mansioni varie impiegati sono collegate alla mera presenza in servizio , l'indennità turno 18 mt (3) e il premio evitati sinistri
5 (4) sono volti a remunerare la professionalità del dipendente , l'indennità vendita e informazioni
(5) e il compenso biglietti a bordo (9) risultano volte a remunerare prestazioni accessorie alla mansione principale contrattualmente imposte.
L' indennità forfettaria ritardi (8), l'indennità di turno (1) e l'indennità lavoro domenicale (2) sono invece previste per compensare modalità imposte di attuazione della prestazione professionale aventi ciascuna carattere ampiamente prevedibile e abituale, ( cfr Corte di giustizia, quarta sezione, 13 dicembre 2018, C-385/17, Sig. c. Pt_7 CP_2 Parte_8 come risulta dalle incontestate allegazioni effettuate in ricorso.
[...]
Le suddette voci sono prive del carattere dell'occasionalità Deve infatti preliminarmente chiarirsi che il carattere dell'occasionalità non è connesso alla natura astrattamente eventuale dell'indennità ma deve essere valutato secondo un giudizio ancorato al concreto atteggiarsi del rapporto, di talchè l'occasionalità si riscontra solo ove la voce retributiva venga, di fatto, riconosciuta in maniera episodica e non prevedibile. ( cfr sentenza della CGUE del 22.5.2014
Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12, in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi).
Con riguardo alla posizione del ricorrente dalla lettura dei conteggi prodotti (cfr doc 53) Pt_4 emerge con chiarezza che l'indennità di turno, il premio evitati sinistri e l'indennità di mansione sono state conteggiate nel calcolo della retribuzione feriale solo fino all'anno 2010 e cioè fino a quando le stesse sono presenti nelle buste paga prodotte. Per il periodo successivo, il suddetto passato a mansioni impiegatizie, ha inserito nel conteggio esclusivamente l'indennità di Pt_4 mansioni varie impiegati.
Ugualmente è a dirsi per il ricorrente il quale risulta aver richiesto le sole indennità Pt_2 presenti nelle buste paga regolarmente prodotte in atti.
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge, comunque, che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità a ciascuno dei ricorrenti, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Quanto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva che
6 - i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non fanno alcun riferimento a valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione).
- anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendono evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione hanno un'incidenza non trascurabile sul reddito non elevato percepito dal singolo lavoratore.
Irrilevante appare poi la circostanza che i ricorrenti abbiano effettivamente usufruito delle ferie atteso che i principi espressi dalla Corte di giustizia e richiamati dalla Cassazione hanno come obiettivo quello di eliminare ogni ostacolo, anche solo potenziale, all'effettivo godimento delle ferie “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che
“quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent.
CGUE 13 dicembre 2018. contro § 44) Ciò Parte_9 Controparte_3 impone al giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale in modo “che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE cit., § 52). Inconferente rispetto all'oggetto del Parte_9 giudizio appare l'istituto della quattordicesima, retribuzione aggiuntiva in nessun modo
7 riconducibile alla retribuzione feriale , essendo ricollegata dal CCNL alla mera presenza in servizio nell'anno di riferimento (la stessa è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) e non al godimento delle ferie
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre
2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda .
Le richieste dei ricorrenti risultano quindi accoglibili, in quanto circoscritte nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il 18.7.2012 ( cfr conteggi allegati al ricorso).
I ricorrenti hanno quindi diritto al pagamento di una retribuzione media comprensiva di tutte le indennità rivendicate per il numero dei giorni annui di ferie coperti dalla tutela prevista dalla normativa euro unitaria e , quindi, pari a 24.
Come motivato dalla Corte di Appello di Firenze in un precedente reso su fattispecie analoga e qui richiamato ai sensi dell'art 118 disp att cpc “ si ritiene invece che il numero dei giorni annui di ferie, da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute, in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio, sia pari a 24. Le quattro settimane di ferie annue, assistite dalla garanzia del diritto eurounitario, devono infatti essere intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. 56. Sul punto infatti merita rammentare come la direttiva 2003/88 disciplini gli istituti: a) del riposo giornaliero, di cui all'art. 3, secondo cui “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”; b) del riposo settimanale, all'art. 5, che dispone che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni [...] Pt_1 18 lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo
8 giornaliero previste all'art. 3”; c) infine delle ferie, di cui all'art. 7, già più volte citato, secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie
Annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. 57. Assunto questo dato, ritiene allora il collegio che, nelle quattro settimane di ferie non possano considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni della settimana. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza deve essere usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie) e nel contempo deve essere compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).( così c Corte di appello
Firenze sent. del 9 gennaio 2025 cit).
Rispetto alla quantificazione si osserva che le differenze dovute devono essere calcolate sommando i compensi percepiti per i titoli suindicati nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo.
Si ritiene che il divisore debba essere dato dai giorni di servizio effettivo ( desumibili dalle buste paga in atti) in quanto le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo.
La somma così ottenuta deve essere moltiplicata per il numero di giorni di ferie effettivamente godute dal lavoratore nel limite di 24.
La quantificazione del dovuto è stata effettuata da questo giudice moltiplicando per 24 ( e non per l'eventuale numero superiore di ferie godute nel singolo anno, come effettuato dai ricorrenti) il dato unitario annuo già posto a base dei conteggi prodotti in atti.
Ne consegue che ha diritto al pagamento di € 3991,68 , Parte_1 Parte_2
€1951,89, € 2488.66, € 1166,21 e € 1989,99 per i Parte_3 Parte_4 Parte_5 titoli indicati, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
titolare del rapporto alla data finale del periodo di cui alla domanda (31 Controparte_1 ottobre 2021 per i ricorrenti e 30 giugno 2021 per il ricorrente 31 Parte_1 Pt_2 Parte_3 dicembre 2020 per il ricorrente e 29 febbraio 2020 per il ricorrente è Pt_4 Pt_5 responsabile dell'intera obbligazione retributiva accertata, con diritto di rivalsa ( azionato in via riconvenzionale trasversale) nei confronti della cessionaria per la somma maturata CP_1 anteriormente alla successione nel rapporto avvenuta il 1 dicembre 2012 .
9 Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato, tenuto conto dei valori minimi previsti dal Dm 55/14 ( in ragione del carattere seriale della controversia) e dell' aumento previsto dall' art 4 comma 2 Del citato D.M.
I ricorrenti hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per la quantificazione del credito, pari per ognuno ad € 150.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento della somma di € 3991,68 in favore di Controparte_1 Parte_1
, di €1951,89 in favore di , di € 2488.66 in favore di
[...] Parte_2 Parte_3
, di € 1166,21 in favore di e € 1989,99 in favore di il tutto
[...] Parte_4 Parte_5 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Condanna a rimborsare ad quanto versato in favore di ciascun CP_1 Controparte_1 ricorrente in adempimento dell'obbligo sopra indicato, limitatamente alle giornate di ferie godute anteriormente al 1 dicembre 2012.
Condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a rimborsare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 150 e a rifondere agli stessi le spese di lite , che si liquidano ( questa volta in solido tra i ricorrenti) in € 259 per cu e complessivi € 3750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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