CASS
Sentenza 21 aprile 2021
Sentenza 21 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2021, n. 15058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15058 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: El KI EL nato il [...] avverso la sentenza del 29/06/2020 del gip Tribunale di Modena udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte, letta la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che il 29 giugno 2020 applicava nei confronti di EL El KI la pena richiesta dee parti ex articolo 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 disponendo la confisca di quanto in sequestro, ivi compresi telefoni cellulari e denaro in quanto «rispettivamente strumento legato da rapporto di pertinenzialità e prezzo del reato accertato»; letto il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato con il quale si deduce la violazione dell'articolo 240 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla confisca dei telefoni cellulari e del denaro;
letta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla disposizione sulla confisca;
osserva: il ricorso è fondato in quanto la motivazione sulla confisca, che si comprende essere stata disposta ex art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. (pur ammissibile per il reato contestato), è del tutto assente lì dove, Penale Sent. Sez. 6 Num. 15058 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI Data Udienza: 15/01/2021 sul unto al Tribunale di Modena, ufficio Gip. iso il 15 gennaio 2021 nuovo gi Ro trattandosi di misura facoltativa, era invece necessaria una specifica motivazione sia quanto alla strumentalità dei telefoni cellulari alla commissione del reato che alla natura di prezzo del reato del denaro in sequestro. Si impone, quindi, un nuovo giudizio sul punto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte, letta la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che il 29 giugno 2020 applicava nei confronti di EL El KI la pena richiesta dee parti ex articolo 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 disponendo la confisca di quanto in sequestro, ivi compresi telefoni cellulari e denaro in quanto «rispettivamente strumento legato da rapporto di pertinenzialità e prezzo del reato accertato»; letto il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato con il quale si deduce la violazione dell'articolo 240 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla confisca dei telefoni cellulari e del denaro;
letta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla disposizione sulla confisca;
osserva: il ricorso è fondato in quanto la motivazione sulla confisca, che si comprende essere stata disposta ex art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. (pur ammissibile per il reato contestato), è del tutto assente lì dove, Penale Sent. Sez. 6 Num. 15058 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI Data Udienza: 15/01/2021 sul unto al Tribunale di Modena, ufficio Gip. iso il 15 gennaio 2021 nuovo gi Ro trattandosi di misura facoltativa, era invece necessaria una specifica motivazione sia quanto alla strumentalità dei telefoni cellulari alla commissione del reato che alla natura di prezzo del reato del denaro in sequestro. Si impone, quindi, un nuovo giudizio sul punto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per