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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24794/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RIBOLA ANNA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PELI NICOLA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 19/12/2024, con cui Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a Ospitaletto-BS in data 5.5.07 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ospitaletto al numero 3, parte II, serie C, dell'anno 2007), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 24.12.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 8-15.5.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
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CP «1. Affido condiviso del figlio minore che manterrà la residenza prevalente con la madre come il fratello Per_1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente- presso la casa famigliare di proprietà del sig. Per_2
, sita in via Tosio n.34 int.1 (identificata catastalmente come segue: Comune di Brescia NCT, foglio Parte_1
138, particella 11 sub.13), che pertanto resterà assegnata alla madre collocataria, sig.ra , unitamente CP_1 all'arredo ivi presente, di proprietà esclusiva del sig. . Parte_1
2. Diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli ogni qual volta questi lo desidereranno, compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni e previo avviso alla madre, nonché, quanto a settimanalmente, dal mercoledì alle ore 18,00
Per_1 fino alla mattina seguente, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. Altresì, quindicinalmente, dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. Come da consuetudine familiare, trascorrerà la Vigilia con il padre e il
Per_1 giorno di Natale con la madre;
i restanti giorni di vacanza scolastica natalizia verranno trascorsi equamente dal minore con ciascun genitore, tenuto conto dei desideri del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni.
Per_1 trascorrerà alternativamente con ciascun genitore la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; i residui giorni di vacanza, alternativamente con ciascun genitore, avuto riguardo ai desideri del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi paterni. Durante le vacanze estive, trascorrerà fino a quattro settimane, anche non consecutive, con il Per_3 padre e/o con i nonni paterni, da comunicare alla madre entro il 31/05 di ogni anno. Il padre avrà altresì il diritto di trascorrere un week end lungo con il figlio indicativamente dal giovedì alla domenica, anche in periodo di
Per_1 frequenza scolastica, per un massimo di due volte l'anno, oltre ai tempi di frequentazione sopra previsti. Durante tali periodi di vacanza e i predetti week end lunghi, le abituali frequentazioni verranno sospese.
3. Obbligo del padre di concorrere al mantenimento dei figli e fino a quando non saranno Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti, nella misura di €.1.000,00 mensili ciascuno (e così complessivamente €.2.000,00 mensili), oltre rivalutazione istat, importo da accreditare alla madre collocataria entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Facendosi altresì carico, nella misura del 100%, delle spese straordinarie relative alla prole, come disciplinate dal protocollo adottato da codesto Tribunale, che si allega. Con la precisazione che le spese del Grest organizzato dall'oratorio dovranno intendersi come non necessitanti di preventivo accordo mentre le attività ricreative estive organizzate da altri enti dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
4. In considerazione della disparità tra le condizioni economiche e reddituali dei coniugi e della natura composita dell'assegno divorzile e pertanto nell'ambito di una complessiva definizione solutorio-compensativa, il sig. Parte_1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile in un'unica soluzione, alla
[...] CP_1 data di pubblicazione della sentenza divorzile, la somma di €.25.000,00 (venticinquemila//00) nonché a trasferirle, sempre a titolo di assegno divorzile una tantum, la piena proprietà degli immobili sito in NT di EG (BS) alla via Marangoni n.18, consistenti nell'appartamento con balcone e autorimessa di pertinenza in separato corpo di fabbrica, di cui oggi è titolare quale nudo proprietario e sono usufruttuari con accrescimento reciproco i suoi genitori, sig.ri Per_4
e , come da atto Notaio n.rep.99380 del 01/07/2019 (registrato a Brescia il
[...] Persona_5 Persona_6
10/7/2019 al n.4606), meglio identificati catastalmente come segue: -N.C.E.U. Comune di NT di EG BS - sez.urb. NCT foglio 36 part. 311 sub.10 partita 1611, categoria A/2 classe 2 consistenza 5 vani;
r.c. 309,87 euro (via Achille Marangoni n.18 piano 3); - N.C.E.U. Comune di NT di EG BS - sez.urb. NCT foglio 36 particella 309 sub.3 partita 1611, categoria C/6 classe 2 consistenza 16 mq;
r.c.107,42 (via Achille Marangoni n.18 piano T); Detto trasferimento immobiliare dovrà aversi presso Notaio in Brescia il prima possibile e Persona_7 comunque entro e non oltre mesi sette dalla pubblicazione della sentenza, con spese tecniche e notarili da ripartirsi nella misura del 50% tra i sig.ri e . CP_1 Parte_1
5. In caso di inadempimento dei sig.ri e all'obbligo di trasferimento immobiliare così come previsto nel Parte_1 Per_5 punto che precede, il sig. sarà tenuto al pagamento di una penale di € 220.000,00 Parte_1
(duecentoventimila//00 euro), da corrispondersi in favore della sig.ra a semplice richiesta di quest'ultima. CP_1
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6. Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver definito ogni questione correlata e conseguente al vincolo di coniugio e di null'altro avere a pretendere, l'una dall'altra, reciprocamente»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) tra i coniugi:
Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 22/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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