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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/11/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3364/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTA ANTONIO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
QUALE PROCURATRICE DI (C.F. ), con il CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto di procuratrice di con il quale in CP_1 Controparte_2 data 3.10.2022 si intimava a quale soggetto garante, il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 33.164,40, oltre interessi e spese;
sulla base di decreto ingiuntivo n. 132/2001 emesso dal Tribunale di Modica il 18.06.2001 (proc. n. 555/2001 R.G.) nei confronti della società
[...] (debitrice principale), dichiarato esecutivo con provvedimento del Parte_2 14.12.2001. Citazione notificata l'8.10.2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente: dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il credito azionato parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce parte opponente, con l'unico motivo di opposizione, la nullità dell'impugnato atto di precetto per prescrizione del credito, previa sospensione cautelare del titolo esecutivo. pagina 1 di 2 All'udienza dell'1.10.2025 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali, ridotti a giorni 20, e le memorie di replica.
Orbene, l'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. in esame va accolta in quanto deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall'opponente.
Ciò in quanto, dalla documentazione prodotta in atti e dalle difese delle parti, si riscontra che il titolo esecutivo, ovvero il decreto ingiuntivo n. 132/2001 emesso dal Tribunale di Modica il 18.06.2001 (proc. n. 555/2001 R.G.) su istanza promossa all'epoca da Controparte_3 (creditore originario), è stato notificato in data 7.07.2001 alla società
[...] Parte_2
(debitrice principale) ed ai garanti , e
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3
Successivamente il predetto Istituto di credito ha proceduto con notifica di atto di precetto nei
[...] confronti di e di in data 9.10.2012. Parte_2 Parte_3
Orbene, anche a voler ritenere l'efficacia dell'interruzione della prescrizione nei confronti del coobbligato in solido (art. 1310 c.c.), detto atto interruttivo è intervenuto a prescrizione decennale già consumata, come eccepito da parte opponente.
Inoltre, parte opposta non ha dedotto né provato l'esistenza di alcun ulteriore e valido atto interruttivo, ed appare del tutto incomprensibile, oltre che non supportata da documentazione alcuna, l'asserzione per la quale il credito di cui al decreto ingiuntivo sopra riportato “è stato dedotto nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Modica al n. R.G. 875/00, promosso, inizialmente, dalla CP_3 CP_4
e proseguito dagli aventi causa e cessionari della
[...] Controparte_5
intervenuta con comparsa di costituzione del 03/02/2002. Il predetto giudizio si concludeva
[...] con la sentenza n. 527/04 emessa in data 04/10/2004 dal Tribunale di Modica”.
In seguito a operazione di cessione in blocco del 10.12.2019, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, il credito per cui è causa veniva ceduto all'attuale parte opposta, la quale provvedeva all'invio della comunicazione di avvenuta cessione da ritenersi senza utilità alcuna in considerazione dell'intervenuta prescrizione del credito. Successivamente la cessionaria del credito intimava il precetto oggetto di impugnazione.
Per quanto sopra esposto l'opposizione a precetto deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'atto di precetto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione ed annulla il precetto opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, spese che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 10/11/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3364/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUTA ANTONIO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
QUALE PROCURATRICE DI (C.F. ), con il CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto di procuratrice di con il quale in CP_1 Controparte_2 data 3.10.2022 si intimava a quale soggetto garante, il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 33.164,40, oltre interessi e spese;
sulla base di decreto ingiuntivo n. 132/2001 emesso dal Tribunale di Modica il 18.06.2001 (proc. n. 555/2001 R.G.) nei confronti della società
[...] (debitrice principale), dichiarato esecutivo con provvedimento del Parte_2 14.12.2001. Citazione notificata l'8.10.2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente: dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il credito azionato parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce parte opponente, con l'unico motivo di opposizione, la nullità dell'impugnato atto di precetto per prescrizione del credito, previa sospensione cautelare del titolo esecutivo. pagina 1 di 2 All'udienza dell'1.10.2025 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali, ridotti a giorni 20, e le memorie di replica.
Orbene, l'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. in esame va accolta in quanto deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall'opponente.
Ciò in quanto, dalla documentazione prodotta in atti e dalle difese delle parti, si riscontra che il titolo esecutivo, ovvero il decreto ingiuntivo n. 132/2001 emesso dal Tribunale di Modica il 18.06.2001 (proc. n. 555/2001 R.G.) su istanza promossa all'epoca da Controparte_3 (creditore originario), è stato notificato in data 7.07.2001 alla società
[...] Parte_2
(debitrice principale) ed ai garanti , e
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3
Successivamente il predetto Istituto di credito ha proceduto con notifica di atto di precetto nei
[...] confronti di e di in data 9.10.2012. Parte_2 Parte_3
Orbene, anche a voler ritenere l'efficacia dell'interruzione della prescrizione nei confronti del coobbligato in solido (art. 1310 c.c.), detto atto interruttivo è intervenuto a prescrizione decennale già consumata, come eccepito da parte opponente.
Inoltre, parte opposta non ha dedotto né provato l'esistenza di alcun ulteriore e valido atto interruttivo, ed appare del tutto incomprensibile, oltre che non supportata da documentazione alcuna, l'asserzione per la quale il credito di cui al decreto ingiuntivo sopra riportato “è stato dedotto nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Modica al n. R.G. 875/00, promosso, inizialmente, dalla CP_3 CP_4
e proseguito dagli aventi causa e cessionari della
[...] Controparte_5
intervenuta con comparsa di costituzione del 03/02/2002. Il predetto giudizio si concludeva
[...] con la sentenza n. 527/04 emessa in data 04/10/2004 dal Tribunale di Modica”.
In seguito a operazione di cessione in blocco del 10.12.2019, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, il credito per cui è causa veniva ceduto all'attuale parte opposta, la quale provvedeva all'invio della comunicazione di avvenuta cessione da ritenersi senza utilità alcuna in considerazione dell'intervenuta prescrizione del credito. Successivamente la cessionaria del credito intimava il precetto oggetto di impugnazione.
Per quanto sopra esposto l'opposizione a precetto deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'atto di precetto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione ed annulla il precetto opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, spese che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 10/11/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2