CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 27005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27005 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI nel procedimento a carico di: EM NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2022 del TRIBUNALE di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Tomaso EPIDENDIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di revocare beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, concesso a CE LE, con le sentenze emesse dallo stesso ufficio giudiziario: 1) in data 20 dicembre 2016, irrevocabile il 22 marzo 2017, per i reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7, codice della strada (pena di anni 1 mesi 2 di reclusione) Penale Sent. Sez. 1 Num. 27005 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 2) in data 21 novembre 2016, irrevocabile il 15 febbraio 2017, per reati di cui gli artt. 337, 582, 585 e 635 cod. pen. (pena di anni 1 di reclusione). A ragione osserva che, nonostante la condanna sub 2) sia divenuta irrevocabile nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sub 1) ed abbia inflitto una pena che cumulata alla precedente supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., la revoca non può comunque essere disposta trovando applicazione il principio giurisprudenziale in forza del quale una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca del medesimo beneficio disposto con una condanna precedente salvo che la seconda sospensione non sia stata, a sua volta, revocata per effetto di una successiva ed ulteriore condanna, perché solo in tale ultimo caso viene meno la condizione che garantisce il mantenimento de beneficio fruito fino ad allora in riferimento alla prima condanna (Sez. 1, n. 21300 del 13.7.2016, Rv., 270576). In ogni caso, stante il contenuto della domanda introdotta dal pubblico ministero non poteva verificarsi se il giudicante avesse concesso i benefici in presenza di condizioni ostative che, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 168, ultimo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., potevano, in ipotesi, dare luogo ad altro tipo di revoca. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Tivoli che denuncia, sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 164 e 168 del Codice penale. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto del dato pacifico che le due condanne con cui era stato concesso il beneficio della pena sospesa avevano inflitto a LE pene che, cumulate tra loro, superano i due anni di reclusione. In tale ipotesi non trova applicazione il principio richiamato nel provvedimento impugnato, ma la disposizione di cui all'art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. che prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena concessa al condannato che riporta, nel quinquennio, una nuova condanna per delitto commesso anteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza sempreché la pena complessivamente inflittagli supera il limite di due anni di cui all'art. 163 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. 1. È assorbente il rilievo che il Tribunale di Tivoli, con la condanna sub 1), divenuta irrevocabile dopo quella sub 2), ha reiterato la elargizione del benefico e 2 che le pene inflitte con le sentenze sub 1) e 2), cumulate tra loro, eccedono il limite previsto dall'articolo 163 cod. pen. Stante il chiaro disposto dell'art. 168, primo e secondo comma n. 2), cod. pen. ("Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato ... riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163") e dell'art. 163 cod. pen. ("Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni ... il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione"), il consolidato principio di diritto richiamato nel provvedimento impugnato - secondo il quale "una condanna condizionalmente sospesa non può dar causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa in una precedente condanna" - trova applicazione solo laddove le pene delle sentenze che hanno applicato il beneficio, tra loro cumulate, non superano il limite di due anni. Sarebbe infatti contraddittorio concedere la sospensione condizionale, esprimendo fiducia sul futuro comportamento dell'imputato, se tale seconda sentenza producesse l'opposto effetto di provocare l'esecuzione della precedente condanna, sanzione logicamente connessa alla constatazione che il condannato non meritava la fiducia accordatagli" (Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008, Grasso Rv. 241832 - 01; Sez. 1, 21 marzo 2007, n. 14018, Campanaro, Rv. 236379; Sez. I, 5 giugno 2003, n. 29021, Corona, Rv. 224898; Sez. 1, 10 novembre 2000, n. 3416, Lo Faro, Rv. 218445;). 2. Nella diversa ipotesi in cui il limite dell'art. 163 è superato trova applicazione la revoca obbligatoria prevista dall'art. 168, secondo comma n. 2) cod. pen. purché, come è incontestato nel caso in esame, la seconda condanna per delitto anteriormente commesso intervenga nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio per la prima volta. La condanna a pena condizionalmente sospesa costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente anche quando la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1 n. 44985 del 13/05/2014, P.M. in proc. Vadalà, Rv. 261127 - 01). 3 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice dell'esecuzione che, attenendosi ai principi di diritto enucleati, dovrà nuovamente verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a CE LE.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG Tomaso EPIDENDIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di revocare beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, concesso a CE LE, con le sentenze emesse dallo stesso ufficio giudiziario: 1) in data 20 dicembre 2016, irrevocabile il 22 marzo 2017, per i reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7, codice della strada (pena di anni 1 mesi 2 di reclusione) Penale Sent. Sez. 1 Num. 27005 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 2) in data 21 novembre 2016, irrevocabile il 15 febbraio 2017, per reati di cui gli artt. 337, 582, 585 e 635 cod. pen. (pena di anni 1 di reclusione). A ragione osserva che, nonostante la condanna sub 2) sia divenuta irrevocabile nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sub 1) ed abbia inflitto una pena che cumulata alla precedente supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., la revoca non può comunque essere disposta trovando applicazione il principio giurisprudenziale in forza del quale una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca del medesimo beneficio disposto con una condanna precedente salvo che la seconda sospensione non sia stata, a sua volta, revocata per effetto di una successiva ed ulteriore condanna, perché solo in tale ultimo caso viene meno la condizione che garantisce il mantenimento de beneficio fruito fino ad allora in riferimento alla prima condanna (Sez. 1, n. 21300 del 13.7.2016, Rv., 270576). In ogni caso, stante il contenuto della domanda introdotta dal pubblico ministero non poteva verificarsi se il giudicante avesse concesso i benefici in presenza di condizioni ostative che, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 168, ultimo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., potevano, in ipotesi, dare luogo ad altro tipo di revoca. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Tivoli che denuncia, sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 164 e 168 del Codice penale. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto del dato pacifico che le due condanne con cui era stato concesso il beneficio della pena sospesa avevano inflitto a LE pene che, cumulate tra loro, superano i due anni di reclusione. In tale ipotesi non trova applicazione il principio richiamato nel provvedimento impugnato, ma la disposizione di cui all'art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. che prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena concessa al condannato che riporta, nel quinquennio, una nuova condanna per delitto commesso anteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza sempreché la pena complessivamente inflittagli supera il limite di due anni di cui all'art. 163 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. 1. È assorbente il rilievo che il Tribunale di Tivoli, con la condanna sub 1), divenuta irrevocabile dopo quella sub 2), ha reiterato la elargizione del benefico e 2 che le pene inflitte con le sentenze sub 1) e 2), cumulate tra loro, eccedono il limite previsto dall'articolo 163 cod. pen. Stante il chiaro disposto dell'art. 168, primo e secondo comma n. 2), cod. pen. ("Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato ... riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163") e dell'art. 163 cod. pen. ("Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni ... il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione"), il consolidato principio di diritto richiamato nel provvedimento impugnato - secondo il quale "una condanna condizionalmente sospesa non può dar causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa in una precedente condanna" - trova applicazione solo laddove le pene delle sentenze che hanno applicato il beneficio, tra loro cumulate, non superano il limite di due anni. Sarebbe infatti contraddittorio concedere la sospensione condizionale, esprimendo fiducia sul futuro comportamento dell'imputato, se tale seconda sentenza producesse l'opposto effetto di provocare l'esecuzione della precedente condanna, sanzione logicamente connessa alla constatazione che il condannato non meritava la fiducia accordatagli" (Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008, Grasso Rv. 241832 - 01; Sez. 1, 21 marzo 2007, n. 14018, Campanaro, Rv. 236379; Sez. I, 5 giugno 2003, n. 29021, Corona, Rv. 224898; Sez. 1, 10 novembre 2000, n. 3416, Lo Faro, Rv. 218445;). 2. Nella diversa ipotesi in cui il limite dell'art. 163 è superato trova applicazione la revoca obbligatoria prevista dall'art. 168, secondo comma n. 2) cod. pen. purché, come è incontestato nel caso in esame, la seconda condanna per delitto anteriormente commesso intervenga nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio per la prima volta. La condanna a pena condizionalmente sospesa costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente anche quando la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1 n. 44985 del 13/05/2014, P.M. in proc. Vadalà, Rv. 261127 - 01). 3 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice dell'esecuzione che, attenendosi ai principi di diritto enucleati, dovrà nuovamente verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a CE LE.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente