Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15077 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 5077 /03 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AN SAGGIO R.G. 17954/00 30608 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 3986 Consigliere Dott. Mario ADAMO Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 01/04/03 SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA TAURINO LUIGI, elettivamente འprene l'ewv. les dessive Nia гавішіо баня м.ло [PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE | SABATA SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUSEPPE CENTOLA e PIETRO PIACQUADIO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, JARBOUA NEJIB BEN MABROUK;
-
- intimati -
2003 avverso la sentenza n. 216/99 del Tribunale di 853 MONTEPULCIANO, depositata il 10/08/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo TA Luigi, premesso che in data 11-11-1993 in Chianciano l'autovettura da lui condotta e di proprietà di RA AN era stata investita sul lato sinistro dall'autovettura condotta dal proprietario JA JI BE MA, cittadino algerino, assicurato per la responsabilità civile presso la Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. e che a seguito di tale sinistro l'istante aveva riportato lesioni personali, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Montepulciano il JA JI BE MA nonché detta società di assicurazione per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni in suo favore. L'adito Giudice di Pace, dichiarata la contumacia del JA JI BE MA, con sentenza n. 41/98, rigettava la domanda. Proponeva appello il TA e il Tribunale di Montepulciano, costituitasi la sola Reale Mutua di Assicurazioni e contumace JA JI BE MA, con la decisione in esame, dichiarava la nullità della notificazione della citazione di primo grado nei confronti del JA nonché della sentenza del Giudice di Pace di Montepulciano, disponendo la rimessione delle parti innanzi al giudice di primo grado. Affermava, in particolare, il giudice di secondo grado che “ il litisconsorte JA JI BE MA, nell'informativa di reato acquisita al fascicolo di primo grado nonché nel referto ospedaliero in allegato, risultava residente in [...]delle Pieve, Via Palazzo Baglioni n° 67 e che invece la notifica dell'atto di citazione di primo grado risulta richiesta dall'attore odierno appellante dapprima in Chianciano Terme, Via Emilia n° 19, indi ex art. 143 c.p.c.". Ricorre per cassazione, con un unico motivo il TA;
non hanno svolto attività difensiva gli intimati JA JI BE MA e Reale Mutua di Assicurazioni. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 161 c.p.c., nonché “travisamento dei fatti e motivazione insufficiente", in quanto la nullità della notifica in questione “non era comunque rilevabile d'Ufficio dal giudice di secondo grado"; si aggiunge che il Tribunale ha omesso di rilevare che il JA JI BE MA solo a decorrere dal 10-5-1994, successivamente quindi alla data dell'incidente, aveva trasferito la propria residenza dal Comune di Città delle Pieve al Comune di Chianciano Terme e che "in ogni caso l'Assistente Unep del Tribunale di Montepulciano ha certificato nella relata del 24-11-1995 che il Comune di Chianciano costituiva il luogo di ultima residenza nota e che la notifica veniva effettuata ex art. 143 c.p.c. mediante deposito nella Cassa del Comune Chianciano, in quanto non si conoscono né la residenza, né il domicilio, né la dimora attuale del destinatario". In definitiva si sostiene che "poiché l'eventuale nullità della notifica resta coperto dal giudicato formatosi per la mancata impugnativa del capo della sentenza con cui il giudice di primo grado ebbe dichiarare la contumace della parte convenuta, non può che essere censurata e cassata la impugnata sentenza”. Il ricorso è fondato. Deve rilevarsi, infatti, che erroneamente il Tribunale, quale giudice di secondo grado, ha dichiarato di ufficio la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non essendo state la stessa eccepita nella fase dell'impugnazione mediante appello incidentale dal convenuto JA JI BE MA, cui risulta ritualmente notificato, ex art. 143 c.p.c., l'atto del gravame: ciò in quanto l'art. 161 c.p.c., nel prevedere che “la nullità delle sentenze soggette ad appello o al ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti che secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione", ha introdotto la regola della conversione della nullità delle sentenze in motivi di impugnazione. Detto principio si applica, per costante giurisprudenza di legittimità, anche alle nullità, quale quella in esame, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Ne consegue che sulla questione della validità di detta notifica risulta formatosi il giudicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Montepulciano in diversa composizione. : In Roma, il 1-4-2003 Il Presidente L'estensore Amper Вс CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE ed - 9 OTT. 2003 Luisa SI Mise M CANCEL CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 8.01.04 serie 4 al n. 234 versate € 139,44 apposta in calce alla copia autentica (30/5/2002) (art. 278 T.U. n°115 del for