CASS
Sentenza 18 febbraio 2022
Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2022, n. 5825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5825 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO RD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE DI APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUELI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TI AR impugna la sentenza in data 25/02/2020 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del 20/09/2017 del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per il reato di rapina pluriaggravata, perché commesso da più persone riunite, per l'uso di un'arma e perché commesso in una privata abitazione. Deduce: 1.1. Inosservanza di norme processuali per violazione degli artt. 191, 526, comma 1, cod.proc.pen.; omessa motivazione e omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione in quanto la Corte di appello non ha dato risposta al motivo di appello con cui si lamentava la violazione di legge per l'illegittima utilizzazione del contenuto della 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5825 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 29/10/2021 denuncia della persona offesa, irritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento. Si assume la decisività della questione in quanto il ragionamento della Corte di appello è fondato proprio sull'utilizzabilità della denuncia della persona offesa. 1.2. "Quanto alle dichiarazioni della Persona Offesa": "A) Inosservanza, erronea applicazione e violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 24 Cost. e CEDU". Il ricorrente sostiene che il Tribunale e la Corte di appello avrebbero affermato la responsabilità di TI attraverso le dichiarazioni della persona offesa e dell'imputato, con un sillogismo sulla mancata confessione di quest'ultimo in violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU. "B) Travisamento della prova, mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192, comma 1 e 2 c.p.p. con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa: omessa pronuncia su un motivo di impugnazione. Secondo la difesa, nella ricostruzione dei fatti operata nella doppia sentenza conforme manca l'indicazione di alcun elemento concreto da poter essere ragionevolmente considerato quale riscontro dell'asserita attendibilità della persona offesa. Tanto che lo stesso Pubblico ministero concludeva per l'assoluzione dell'imputato. "C) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. Travisamento della prova in relazione alla ricostruzione dei luoghi. Omessa pronuncia su un motivo di impugnazione". A tal proposito il ricorrente osserva che nella doppia sentenza conforme non si è tenuto conto della prova fornita con i documenti costituiti dagli stampati di Google maps, fidandosi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. "D) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. Travisamento della prova in relazione alla ricostruzione temporale. Omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione". In questo caso la difesa sostiene che la ricostruzione temporale dei fatti, così come offerta dalla persona offesa, è contraddittoria alla luce dell'analisi del contenuto della Comunicazione Notizia di Reato del 27/06/2013 dei Carabinieri di Segrate. "E) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. Travisamento della prova in relazione alla dinamica dei fatti. Omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione". 2 A tal proposito la difesa sostiene che la dinamica così come ricostruita nella doppia sentenza conforme è soltanto una delle possibili soluzioni alla luce degli elementi fattuali raccolti in dibattimento, ma valutati in maniera illogica dai giudici di merito, sulla base della manifesta contraddittorietà del narrato della persona offesa. "F) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 603, n. 3, c.p.p.". In questo caso la difesa sostiene che i giudici di merito hanno valutato in maniera contraddittoria i rapporti tra l'imputato, la persona offesa e NA NI, sulla base di argomentazioni tra loro contrastanti. "G) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. Travisamento della prova in relazione ai rapporti tra l'odierno ricorrente, la parte offesa e la signora IN. Secondo la difesa i rapporti tra TI, TE e NI sono stati intesi in maniera illogica dai giudici di merito. 3. "Quanto al trattamento sanzionatorio". "A) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 63 c. IV c.p.". Con riguardo al trattamento sanzionatorio la difesa osserva che la Corte di appello ha operato gli aumenti della pena considerando più circostanze aggravanti, asseritamente nel rispetto dei limiti di cui all'art. 63, comma 4, cod.pen. Rileva, tuttavia, che la compresenza di "plurime ipotesi aggravate dell'art. 628 c. 3 c.p., poiché le medesime debbono ritenersi "assorbite" nella sanzione già autonomamente prevista per la rapina aggravata che -appunto- prevede un predeterminato aumento di pena per tale fattispecie rispetto all'ipotesi del delitto non circostanziato". "B) Mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) in relazione all'art. 546 lett. e) c.p.p. ed art. 63, c. IV c.p.p. Motivazione apparente: omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione". Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione circa le ragioni che hanno indotto il giudice ad applicare l'aumento facoltativo di pena previsto dall'art. 63, comma quarto, cod.pen. "C) Violazione degli artt. 546, lett. e), 133 c.p. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e9 c.p.p. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 c.p. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, c.p.". Con l'ultimo motivo di ricorso si assume che le circostanze attenuanti 3 generiche sono state negate sula base di una motivazione apparente e arbitrariamente assertiva, che non considerava la partecipazione al processo dell'imputato e la sua sottoposizione all'esame e al controesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 1.1. La prima ragione di inammissibilità va rinvenuta nella manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione, diffusamente esposta nel ricorso. Tale manifesta infondatezza risulta eclatante con riguardo al primo motivo di impugnazione, là dove la difesa denuncia l'indebita utilizzazione e acquisizione al fascicolo del dibattimento della denuncia di TE, là dove dalla lettura della doppia sentenza conforme emerge che i giudici di merito hanno utilizzato esclusivamente le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, così mancando il presupposto fattuale/processuale posto a base della doglianza. A ciò si aggiunga che dalla lettura della sentenza impugnata emerge -altresì- che la Corte di appello -con motivazione adeguata- ha dato puntuale risposta a tutti gli argomenti esposti con l'atto di appello, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e quindi alla ricostruzione dei fatti;
ai rapporti intercorrenti tra TE, TI e NI e alla versione dei fatti fornita da TI;
agli orari, alla dinamica e ai luoghi della rapina e, a tale ultimo proposito, alla validità probatoria delle stampe estratte da Google maps;
alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. Da tutto ciò la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione. 1.2. I precedenti rilievi conducono all'ulteriore ragione di inammissibilità, da individuarsi nell'aspecificità del ricorso con il quale vengono reiterate le medesime argomentazioni di merito puntualmente disattese dalla Corte di appello con motivazione sostanzialmente elusa dal ricorrente. Proprio a tale ultimo proposito va rimarcato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3. Ulteriore ragione di aspecificità si rinviene con riguardo ai paragrafi B), 4 C), D), E), F) e G) del secondo motivo e del paragrafo C) del terzo motivo, nei quali vengono congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SO e altro, non massimata). 1.4. Un'altra ragione di inammissibilità accomuna i paragrafi B), C), D), E) e G) del secondo motivo, là dove il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova. A tale riguardo va ricordato il pacifico orientamento di legittimità in forza del quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti», (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 - 01). Nel caso in esame non viene dedotta nessuna di tali condizioni, con conseguente inammissibilità dei motivi già indicati. 1.5. Alla lettera B) del motivo 2) il ricorrente denuncia la violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. dell'art. 192, cod.proc.pen. in relazione all'attendibilità della persona offesa. Anche tale deduzione è inammissibile, dovendosi ricordare che non è denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc., dep. 30/01/2020, Romeo gestioni S.p.a., Rv. 278196 - 02). 5 1.6. A questo punto va osservato come il primo motivo, tutti i paragrafi del secondo motivo e il paragrafo B) del terzo motivo si risolvano in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SO e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.7. Un'ultima ragione di inammissibilità va rilevata, infine, con riguardo alla lettera A) del terzo motivo. La Corte di appello, invero, ha fatto corretta applicazione dell'art. 2, cod.pen., atteso che al tempo di commissione del reato non era vigente l'attuale formulazione dell'art. 628, comma quarto, cod.pen., così che è stata giustamente applicata la norma più favorevole all'imputato, ossia quella risultante dalla combinazione dell'art. 629, comma 3, cod.pen. con l'art. 63, comma quarto, cod.pen., così come vigente all'epoca del fatto. Da qui la manifesta infondatezza del motivo e la sua conseguente inammissibilità. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUELI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TI AR impugna la sentenza in data 25/02/2020 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza del 20/09/2017 del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per il reato di rapina pluriaggravata, perché commesso da più persone riunite, per l'uso di un'arma e perché commesso in una privata abitazione. Deduce: 1.1. Inosservanza di norme processuali per violazione degli artt. 191, 526, comma 1, cod.proc.pen.; omessa motivazione e omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione in quanto la Corte di appello non ha dato risposta al motivo di appello con cui si lamentava la violazione di legge per l'illegittima utilizzazione del contenuto della 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5825 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 29/10/2021 denuncia della persona offesa, irritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento. Si assume la decisività della questione in quanto il ragionamento della Corte di appello è fondato proprio sull'utilizzabilità della denuncia della persona offesa. 1.2. "Quanto alle dichiarazioni della Persona Offesa": "A) Inosservanza, erronea applicazione e violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 24 Cost. e CEDU". Il ricorrente sostiene che il Tribunale e la Corte di appello avrebbero affermato la responsabilità di TI attraverso le dichiarazioni della persona offesa e dell'imputato, con un sillogismo sulla mancata confessione di quest'ultimo in violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU. "B) Travisamento della prova, mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192, comma 1 e 2 c.p.p. con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa: omessa pronuncia su un motivo di impugnazione. Secondo la difesa, nella ricostruzione dei fatti operata nella doppia sentenza conforme manca l'indicazione di alcun elemento concreto da poter essere ragionevolmente considerato quale riscontro dell'asserita attendibilità della persona offesa. Tanto che lo stesso Pubblico ministero concludeva per l'assoluzione dell'imputato. "C) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. Travisamento della prova in relazione alla ricostruzione dei luoghi. Omessa pronuncia su un motivo di impugnazione". A tal proposito il ricorrente osserva che nella doppia sentenza conforme non si è tenuto conto della prova fornita con i documenti costituiti dagli stampati di Google maps, fidandosi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. "D) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. Travisamento della prova in relazione alla ricostruzione temporale. Omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione". In questo caso la difesa sostiene che la ricostruzione temporale dei fatti, così come offerta dalla persona offesa, è contraddittoria alla luce dell'analisi del contenuto della Comunicazione Notizia di Reato del 27/06/2013 dei Carabinieri di Segrate. "E) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. Travisamento della prova in relazione alla dinamica dei fatti. Omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione". 2 A tal proposito la difesa sostiene che la dinamica così come ricostruita nella doppia sentenza conforme è soltanto una delle possibili soluzioni alla luce degli elementi fattuali raccolti in dibattimento, ma valutati in maniera illogica dai giudici di merito, sulla base della manifesta contraddittorietà del narrato della persona offesa. "F) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 603, n. 3, c.p.p.". In questo caso la difesa sostiene che i giudici di merito hanno valutato in maniera contraddittoria i rapporti tra l'imputato, la persona offesa e NA NI, sulla base di argomentazioni tra loro contrastanti. "G) Mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. Travisamento della prova in relazione ai rapporti tra l'odierno ricorrente, la parte offesa e la signora IN. Secondo la difesa i rapporti tra TI, TE e NI sono stati intesi in maniera illogica dai giudici di merito. 3. "Quanto al trattamento sanzionatorio". "A) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 63 c. IV c.p.". Con riguardo al trattamento sanzionatorio la difesa osserva che la Corte di appello ha operato gli aumenti della pena considerando più circostanze aggravanti, asseritamente nel rispetto dei limiti di cui all'art. 63, comma 4, cod.pen. Rileva, tuttavia, che la compresenza di "plurime ipotesi aggravate dell'art. 628 c. 3 c.p., poiché le medesime debbono ritenersi "assorbite" nella sanzione già autonomamente prevista per la rapina aggravata che -appunto- prevede un predeterminato aumento di pena per tale fattispecie rispetto all'ipotesi del delitto non circostanziato". "B) Mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) in relazione all'art. 546 lett. e) c.p.p. ed art. 63, c. IV c.p.p. Motivazione apparente: omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione". Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione circa le ragioni che hanno indotto il giudice ad applicare l'aumento facoltativo di pena previsto dall'art. 63, comma quarto, cod.pen. "C) Violazione degli artt. 546, lett. e), 133 c.p. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e9 c.p.p. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 c.p. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, c.p.". Con l'ultimo motivo di ricorso si assume che le circostanze attenuanti 3 generiche sono state negate sula base di una motivazione apparente e arbitrariamente assertiva, che non considerava la partecipazione al processo dell'imputato e la sua sottoposizione all'esame e al controesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 1.1. La prima ragione di inammissibilità va rinvenuta nella manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione, diffusamente esposta nel ricorso. Tale manifesta infondatezza risulta eclatante con riguardo al primo motivo di impugnazione, là dove la difesa denuncia l'indebita utilizzazione e acquisizione al fascicolo del dibattimento della denuncia di TE, là dove dalla lettura della doppia sentenza conforme emerge che i giudici di merito hanno utilizzato esclusivamente le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, così mancando il presupposto fattuale/processuale posto a base della doglianza. A ciò si aggiunga che dalla lettura della sentenza impugnata emerge -altresì- che la Corte di appello -con motivazione adeguata- ha dato puntuale risposta a tutti gli argomenti esposti con l'atto di appello, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e quindi alla ricostruzione dei fatti;
ai rapporti intercorrenti tra TE, TI e NI e alla versione dei fatti fornita da TI;
agli orari, alla dinamica e ai luoghi della rapina e, a tale ultimo proposito, alla validità probatoria delle stampe estratte da Google maps;
alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. Da tutto ciò la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione. 1.2. I precedenti rilievi conducono all'ulteriore ragione di inammissibilità, da individuarsi nell'aspecificità del ricorso con il quale vengono reiterate le medesime argomentazioni di merito puntualmente disattese dalla Corte di appello con motivazione sostanzialmente elusa dal ricorrente. Proprio a tale ultimo proposito va rimarcato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3. Ulteriore ragione di aspecificità si rinviene con riguardo ai paragrafi B), 4 C), D), E), F) e G) del secondo motivo e del paragrafo C) del terzo motivo, nei quali vengono congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SO e altro, non massimata). 1.4. Un'altra ragione di inammissibilità accomuna i paragrafi B), C), D), E) e G) del secondo motivo, là dove il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova. A tale riguardo va ricordato il pacifico orientamento di legittimità in forza del quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti», (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 - 01). Nel caso in esame non viene dedotta nessuna di tali condizioni, con conseguente inammissibilità dei motivi già indicati. 1.5. Alla lettera B) del motivo 2) il ricorrente denuncia la violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. dell'art. 192, cod.proc.pen. in relazione all'attendibilità della persona offesa. Anche tale deduzione è inammissibile, dovendosi ricordare che non è denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc., dep. 30/01/2020, Romeo gestioni S.p.a., Rv. 278196 - 02). 5 1.6. A questo punto va osservato come il primo motivo, tutti i paragrafi del secondo motivo e il paragrafo B) del terzo motivo si risolvano in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, SO e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.7. Un'ultima ragione di inammissibilità va rilevata, infine, con riguardo alla lettera A) del terzo motivo. La Corte di appello, invero, ha fatto corretta applicazione dell'art. 2, cod.pen., atteso che al tempo di commissione del reato non era vigente l'attuale formulazione dell'art. 628, comma quarto, cod.pen., così che è stata giustamente applicata la norma più favorevole all'imputato, ossia quella risultante dalla combinazione dell'art. 629, comma 3, cod.pen. con l'art. 63, comma quarto, cod.pen., così come vigente all'epoca del fatto. Da qui la manifesta infondatezza del motivo e la sua conseguente inammissibilità. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021