Articolo 3 della Legge 20 dicembre 1954, n. 1245
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 gennaio 1955
Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 900 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 617 .
Il Ministro per il tesoro provvedera' ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1955