Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 181
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per assenza del contraddittorio preventivo dato dall'omessa/inesistente notifica dell'atto prodromico

    L'Agenzia delle Entrate ha depositato la comunicazione, risultata notificata via mail in data successiva a quella indicata dal ricorrente, ma comunque in ossequio alla normativa vigente che prevede la possibilità di comunicazioni scritte o telematiche.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per tardività formazione e notifica del ruolo sotteso all'atto impugnato – Decadenza dal diritto di richiedere le somme

    La censura è infondata poiché, considerando il termine di presentazione della dichiarazione e le disposizioni di proroga dei termini di decadenza (D.L. 18/2020), il termine di decadenza è stato prorogato al 31.12.2023.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione della cartella di pagamento illegittima per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori

    Gli interessi moratori non sono stati iscritti a ruolo dall'ente impositore e sono applicabili solo in caso di mancato pagamento della pretesa erariale. La loro menzione nella cartella ha natura avvertitoria e il tasso di interesse è determinato ex lege, quindi noto al contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 181
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 181
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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