CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220004259983000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 810/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 105/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento della cartella esattoriale n. 05720220004259983 di complessivi euro 394,83 emessa ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973,
a titolo modello 730, anno d'imposta 2016, notificata il 28.11.2023.
Parte ricorrente riferisce che nella cartella esattoriale, in epigrafe indicata, si fa riferimento ad una prodromica comunicazione ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/73 predisposta in data 04.06.2020, n.04408371781, che si assume comunicata ma che non è stata mai a lui ritualmente notificata.
Avverso la succitata cartella esattoriale il sig. Ricorrente_1 ha dedotto le seguenti censure:
NULLITA' DELLA CARTELLA PER ASSENZA DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO DATO
DALL'OMESSA/INESISTENTE NOTIFICA DELL'ATTO PRODROMICO, non essendo stata ritualmente notificata la sopra citata comunicazione relativa al cd. controllo formale della dichiarazione ex art. 36 del d.
p.r. n. 600/1973, con conseguente compromissione del contraddittorio endoprocedimentale.
NULLITA' DELLA CARTELLA PER VIOLAZIONE DELL'ART.25 DEL D.P.R. 602/73 PER LA TARDIVITA'
FORMAZIONE E NOTIFICA DEL RUOLO SOTTESO ALL'ATTO IMPUGNATO – DECADENZA DAL DIRITTO
DI RICHIEDERE LE SOMME, costituendo l'atto impugnato la prima comunicazione con la quale il ricorrente
è stato per la prima volta reso edotto della pretesa erariale relativa all'annualità 2016, rispetto alla quale deve ritenersi maturata la prescrizione o la decadenza dalla potestà impositiva.
NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI
PAGAMENTO ILLEGITTIMA PER OMESSA SPECIFICA DEL CALCOLO ANALITICO DEGLI INTERESSI
MORATORI ART.30 D.P.R. 602/73, per omessa indicazione delle modalità di calcolo e delle relative aliquote, tale da non rendere edotto il contribuente del processo di determinazione delle somme a tale titolo oggetto di pretesa erariale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La presente impugnativa risulta corredata da una serie di censure che sulla base degli atti di causa non sono da ritenersi meritevoli di accoglimento.
Privo di pregio è il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente assume la violazione dell'obbligo di notificazione al contribuente della comunicazione riguardante l'esito del controllo formale eseguito ai sensi dell'art. 36- ter D.P.R. 600/73 la quale dalla cartella esattoriale in contestazione risulterebbe, secondo quanto ivi richiamato, esser stata predisposta in data 04.06.2020, n.04408371781, ma mai comunicata o ritualmente notificata al contribuente.
A tale proposito, occorre rilevare che l'Agenzia delle entrate ha provveduto a depositare in atti la sopra citata comunicazione la quale è stata, come da documentazione in atti, esser stata notificata in data 14 ottobre
2021 tramite mail, in ossequio al disposto della invocata disposizione normativa secondo cui il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
Altrettando non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di ricorso con cui rispetto all'anno d'imposta in contestazione (2016) e alla notificazione della cartella di pagamento (28.11.2023) il credito tributario sarebbe affetto da prescrizione essendo peraltro decaduta la potestà impositiva da parte dell'ADE.
Occorre rilevarsi, a tale riguardo, l'infondatezza della censura, tenuto conto del termine di presentazione della dichiarazione (2017) e delle disposizioni ex art. 68 del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni che per il tributo in contestazione hanno disposto la proroga del termine di decadenza alla data del 31.12.2023.
Insuscettibile di accoglimento è, infine, la terza ed ultima doglianza con cui si lamenta la violazione del principio di trasparenza in merito alla determinazione degli interessi moratori richiesti con la cartella esattoriale di cui all'epigrafe i quali, poiché dovuti successivamente alla notificazione della cartella e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, non sono applicati, ma applicabili a seguito del mancato pagamento della pretesa erariale e, dunque, anche con riferimento alla fattispecie in giudizio solo correttamente menzionati per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento, attesa la loro natura di accessori solo eventuali, in disparte, tuttavia, dalla effettiva conoscibilità da parte del contribuente del tasso di interesse vigente di anno in anno poiché determinato ex lege e, quindi, noto al contribuente.
Pertanto, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.
P.Q.M.
Respinge il ricorso spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220004259983000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 810/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 105/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento della cartella esattoriale n. 05720220004259983 di complessivi euro 394,83 emessa ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973,
a titolo modello 730, anno d'imposta 2016, notificata il 28.11.2023.
Parte ricorrente riferisce che nella cartella esattoriale, in epigrafe indicata, si fa riferimento ad una prodromica comunicazione ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/73 predisposta in data 04.06.2020, n.04408371781, che si assume comunicata ma che non è stata mai a lui ritualmente notificata.
Avverso la succitata cartella esattoriale il sig. Ricorrente_1 ha dedotto le seguenti censure:
NULLITA' DELLA CARTELLA PER ASSENZA DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO DATO
DALL'OMESSA/INESISTENTE NOTIFICA DELL'ATTO PRODROMICO, non essendo stata ritualmente notificata la sopra citata comunicazione relativa al cd. controllo formale della dichiarazione ex art. 36 del d.
p.r. n. 600/1973, con conseguente compromissione del contraddittorio endoprocedimentale.
NULLITA' DELLA CARTELLA PER VIOLAZIONE DELL'ART.25 DEL D.P.R. 602/73 PER LA TARDIVITA'
FORMAZIONE E NOTIFICA DEL RUOLO SOTTESO ALL'ATTO IMPUGNATO – DECADENZA DAL DIRITTO
DI RICHIEDERE LE SOMME, costituendo l'atto impugnato la prima comunicazione con la quale il ricorrente
è stato per la prima volta reso edotto della pretesa erariale relativa all'annualità 2016, rispetto alla quale deve ritenersi maturata la prescrizione o la decadenza dalla potestà impositiva.
NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI
PAGAMENTO ILLEGITTIMA PER OMESSA SPECIFICA DEL CALCOLO ANALITICO DEGLI INTERESSI
MORATORI ART.30 D.P.R. 602/73, per omessa indicazione delle modalità di calcolo e delle relative aliquote, tale da non rendere edotto il contribuente del processo di determinazione delle somme a tale titolo oggetto di pretesa erariale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La presente impugnativa risulta corredata da una serie di censure che sulla base degli atti di causa non sono da ritenersi meritevoli di accoglimento.
Privo di pregio è il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente assume la violazione dell'obbligo di notificazione al contribuente della comunicazione riguardante l'esito del controllo formale eseguito ai sensi dell'art. 36- ter D.P.R. 600/73 la quale dalla cartella esattoriale in contestazione risulterebbe, secondo quanto ivi richiamato, esser stata predisposta in data 04.06.2020, n.04408371781, ma mai comunicata o ritualmente notificata al contribuente.
A tale proposito, occorre rilevare che l'Agenzia delle entrate ha provveduto a depositare in atti la sopra citata comunicazione la quale è stata, come da documentazione in atti, esser stata notificata in data 14 ottobre
2021 tramite mail, in ossequio al disposto della invocata disposizione normativa secondo cui il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
Altrettando non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di ricorso con cui rispetto all'anno d'imposta in contestazione (2016) e alla notificazione della cartella di pagamento (28.11.2023) il credito tributario sarebbe affetto da prescrizione essendo peraltro decaduta la potestà impositiva da parte dell'ADE.
Occorre rilevarsi, a tale riguardo, l'infondatezza della censura, tenuto conto del termine di presentazione della dichiarazione (2017) e delle disposizioni ex art. 68 del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni che per il tributo in contestazione hanno disposto la proroga del termine di decadenza alla data del 31.12.2023.
Insuscettibile di accoglimento è, infine, la terza ed ultima doglianza con cui si lamenta la violazione del principio di trasparenza in merito alla determinazione degli interessi moratori richiesti con la cartella esattoriale di cui all'epigrafe i quali, poiché dovuti successivamente alla notificazione della cartella e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, non sono applicati, ma applicabili a seguito del mancato pagamento della pretesa erariale e, dunque, anche con riferimento alla fattispecie in giudizio solo correttamente menzionati per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento, attesa la loro natura di accessori solo eventuali, in disparte, tuttavia, dalla effettiva conoscibilità da parte del contribuente del tasso di interesse vigente di anno in anno poiché determinato ex lege e, quindi, noto al contribuente.
Pertanto, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.
P.Q.M.
Respinge il ricorso spese compensate.