Art. 2.
Coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di eta', non si sono avvalsi, entro il diciannovesimo anno, della facolta' di effettuare le dichiarazioni previste dall' articolo 3, numeri 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555 , possono rendere tali dichiarazioni entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di eta', non si sono avvalsi, entro il diciannovesimo anno, della facolta' di effettuare le dichiarazioni previste dall' articolo 3, numeri 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555 , possono rendere tali dichiarazioni entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.