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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. DAPRILE Pt_1 P.IVA_1
BA e dall'Avv. TEDONE RAFFAELE
appellante
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
HE NO e dall'Avv. MICCOLI FRANCESCO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha opposto dinanzi al Tribunale del lavoro di Trani gli avvisi di addebito n. Controparte_1
34320200000001057000 e n. 34320200000000956000, notificati dall in data 17.1.2020, Pt_1 emessi sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2014000756/T01 del
3.9.2018, chiedendo: “ACCERTARE e DICHIARARE intercorso regolare rapporto di lavoro, come da scritturazioni aziendali, tra la ditta e i seguenti lavoratori Controparte_1 Parte_2
Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per
Persona_5 Parte_3 Parte_4 Persona_7
,
[...] Persona_8 Parte_5 Persona_9 Persona_10
ACCERTARE e DICHIARARE che il Persona_11 Persona_12 Persona_13 signor ha sempre registrato e denunciato all le effettive giornate lavorative eseguite Controparte_1 Pt_1 dai citati lavoratori dipendenti, con riconoscimento di tutti i benefici di legge;
ACCERTARE e
DICHIARARE che il signor per nessun lavoratore ha registrato e denunciato giornate Controparte_1 lavorative non eseguite;
ACCERTARE e DICHIARARE illegittimi e/o nulli l'AVVISI DI ADDEBITO N.
34320200000001957000 formato il 9 gennaio 2020 e notificato in data 17 gennaio 2020, nonché l'AVVISO
DI ADDEBITO N. 343202000000056000, formato il 9 gennaio 2020 e notificato il 17 gennaio 2020, per i motivi esposti in narrativa e quindi dichiarare non dovute le somme richieste indebitamente;
CONDANNARE l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione del sottoscritto Pt_1 procuratore anticipante”.
1.1. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che: - con il verbale unico del 3.9.2018 gli ispettori dell' avevano accertato, in relazione al periodo 1.1.2013-31.12.2017, una situazione non Pt_1 conforme a quella dichiarata dalla sua ditta individuale nelle denunce aziendali del 9.1.2014 e del
27.1.2015, in relazione, in particolare, al fabbisogno di manodopera ed all'assunzione di operai agricoli a tempo determinato;
- in forza di tanto, era stata irrogata la sanzione della perdita dei benefici ex art. 9-ter, comma 3, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996, con annullamento dei rapporti di lavoro e delle giornate denunciate per numerosi braccianti agricoli;
- l'accertamento era avvenuto in violazione degli artt. 3, l. n. 638/1983, 33, l. n. 183/2010, 6-7-12 del Codice di comportamento degli ispettori del 15.1.2014, atteso che il personale ispettivo non aveva mai effettuato un sopralluogo sui fondi, procedendo sulla base della sola documentazione acquisita presso la sede legale dell'impresa e delle dichiarazioni dei lavoratori;
- dette dichiarazioni erano state verbalizzate presso la Caserma dei Carabinieri di San FE di Puglia e la sede di Pt_1
PO, senza che ne venisse data lettura agli interessati prima della sottoscrizione, in un contesto minaccioso o intimidatorio;
- per tali ragioni, anche il disconoscimento dei rapporti di lavoro di n. 21 rapporti di lavoro agricolo era viziato, difettando ogni prova concreta e certa del credito contributivo azionato dall'Ente, fondato su accertamenti sommari e irritualmente effettuati.
2. Con sentenza definitiva in data 25.1.2024, l'adito Tribunale, nel contraddittorio con l
[...]
, ha accolto l'opposizione, sulla scorta delle seguenti considerazioni: CP_2
- i verbalizzanti non hanno mai effettuato sopralluoghi sui terreni condotti dalla ditta opponente, mentre i lavoratori erano intenti a svolgere, a seconda del periodo, attività di defogliazione e diradamento, irrorazione delle piante, potatura verde e sistemazione del frutto sulla pianta e raccolta, in violazione dell'art. 33, l. n. 183/2010;
- gli ispettori si sono limitati a prendere visione della documentazione in possesso del consulente del lavoro e ad esaminare un campione di lavoratori dipendenti, senza effettuare un primo accesso sui campi ove viene svolta l'attività lavorativa, come prescritto dagli artt. 3, l. n.
638/1983, 6 e 12 del Codice di comportamento degli ispettori;
pag. 2/17 - durante il primo ed unico accesso ispettivo, eseguito presso la sede legale della ditta, non veniva sentito alcun dipendente, atteso che all'audizione di un campione di lavoratori si provvedeva al di fuori dall'ambiente di lavoro, presso la caserma dei Carabinieri di San FE di Puglia;
- ai lavoratori ascoltati non veniva data lettura delle dichiarazioni verbalizzate, come confermato dai testimoni escussi;
- e hanno pure riferito di condotte intimidatorie e Testimone_1 Persona_2 minacciose dei verbalizzanti;
- il verbale ispettivo e gli annessi allegati non sono stati confermati dall'ispettore verbalizzante,
il quale, sebbene più volte citato, non ha reso la dichiarazione testimoniale;
Tes_2
- la pretesa dell' è illegittima, sia per mancanza di prova del credito contributivo azionato Pt_1
(non avendo nemmeno i lavoratori dichiarato giornate lavorative non eseguite), sia perché il tutto
è fondato sulla base di accertamenti sommari e irritualmente effettuati.
3. Avverso detta pronuncia, l' con ricorso depositato in data 16.3.2024, ha proposto appello, Pt_1 affidato a quattro motivi.
3.1. Con il primo, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., unitamente all'erroneità della pronuncia su un punto decisivo della controversia.
Opina che il primo giudice non avrebbe considerato i fatti allegati e provati dall' trascurando Pt_1 di valutare la non contestazione specifica, da parte di – il quale si sarebbe limitato a CP_1 censurare le modalità di espletamento dell'accertamento ispettivo – delle circostanze fattuali emerse nel corso ed a seguito dello stesso.
Rammenta che in materia di sgravi contributivi spetta a chi invoca il beneficio allegare e dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla fruizione dell'agevolazione.
3.2. Con il secondo, critica la decisione di prime cure per aver attribuito rilevanza a meri vizi formali relativi all'operato degli ispettori, da far valere, al più, con il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nei più ristretti termini di cui all'art. 617 c.p.c.
3.3. Con il terzo motivo, si duole del fatto che il Tribunale abbia apprezzato l'illegittimità del verbale di accertamento ispettivo quale atto amministrativo, in violazione dell'art. 2, l. n.
2248/1865, all. E), trascurando di considerare che oggetto del giudizio era piuttosto il rapporto sostanziale sottostante al provvedimento, ossia il rapporto giuridico previdenziale;
in altri termini, il giudicante non avrebbe potuto esimersi dal valutare la fondatezza dei rilievi sollevati con il verbale di accertamento e, quindi, la sussistenza del credito contributivo riveniente dall'accertamento impugnato.
Aggiunge che, ad ogni buon conto, nel corso dell'accertamento ispettivo erano stati effettuati plurimi sopralluoghi presso la sede della ditta individuale, sottolineando che il verbale, per la sua natura di atto pubblico, anche nelle parti non assistite da fede privilegiata, è comunque dotato di un grado di attendibilità tale da poter essere infirmato solo mediante specifica prova contraria. pag. 3/17 3.4. Con il quarto motivo, censura l'omessa valutazione da parte del giudice a quo del contenuto del verbale ispettivo e delle dichiarazioni dei lavoratori, particolarmente attendibili in quanto rese in un contesto di prossimità temporale rispetto ai fatti contestati ed in assenza di interesse a una loro rappresentazione non veritiera.
Per altro verso, rimarca l'assoluta inattendibilità delle deposizioni dei testimoni escussi in giudizio, perché integranti una ritrattazione delle dichiarazioni, sicuramente più genuine, rese nell'immediatezza in sede ispettiva.
Evidenzia che, sintomaticamente, nessuno dei lavoratori ascoltati aveva riferito di aver reagito giudizialmente avverso il disconoscimento del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze di
. CP_1
Ripercorre le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori e dallo stesso datore di lavoro, sostenendo la loro idoneità, unitamente ai riscontri documentali, ad avvalorare pienamente la tesi CP_ degli ispettori circa l'incongruità delle giornate di lavoro denunciate dalla e, quindi, la fondatezza della pretesa contributiva dell' . CP_2
4. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito con apposita memoria, CP_1 insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
4.1. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 25.9.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
5. L'appello è fondato e va accolto.
5.1. Preliminarmente, occorre chiarire che non ha contestato la regolarità formale degli CP_1 avvisi di addebito notificatigli dall , ma ha fondato il ricorso in opposizione su vizi di CP_2 illegittimità del verbale di accertamento ad essi sotteso quale atto prodromico;
inoltre, nell'eccepire la violazione degli artt. 3, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983, 33, l. n.
183/2010, 6-12 del Codice di comportamento degli ispettori, ha evidentemente inteso stigmatizzare l'inidoneità dell'accertamento, così come concretamente operato, a dimostrare gli addebiti contestati all'azienda ispezionata e, conseguentemente, a sorreggere anche nel merito la fondatezza della pretesa contributiva azionata dall'Istituto.
5.2. Sotto altro profilo, occorre ribadire che mediante il giudizio di opposizione ad avviso di addebito è ben possibile far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito previdenziale, instaurandosi per tal via un giudizio di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 19523/2018; Cass., n. 8198/2023).
Né la natura del giudizio muta o viene alterata per il sol fatto che con l'opposizione ad avviso di addebito si introducano vizi di atti prodromici e/o presupposti – come, nella specie, il verbale di accertamento – atteso che l'opposizione al provvedimento sanzionatorio non configura pag. 4/17 un'impugnazione dell'atto amministrativo, introducendo, bensì, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa che devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa;
cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto ed estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo del merito della pretesa fatta valere dall'amministrazione (cfr. Cass., n. 5433/2021; Cass., n. 12503/2018; Cass., Sez. Un., n.
1786/2010).
6. Le restanti censure possono essere congiuntamente trattate, in quanto tra loro strettamente connesse.
6.1. Con precipuo riguardo alla valenza probatoria delle risultanze ispettive, va ricordato il consolidato principio per cui i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Come stabilito sin da Cass., n. 6565/2007, il verbale di accertamento può assumere un valore probatorio ripartito fra tre livelli di attendibilità: a) fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fa fede, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fino a prova contraria, che può essere fornita – ferma restando la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale – qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) costituisce, comunque, elemento di prova che il giudice deve valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (in termini, cfr. anche da ultimo Cass., n. 23800/2014; Cass., n. 12817/2017; Cass., n. 23252/2024).
6.2. In applicazione dei surrichiamati principi, al cospetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, questa Corte ritiene di non poter condividere le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
6.3. Sotto un primo profilo, va detto che dalla documentazione in atti non sono apprezzabili vizi tali da inficiare l'accertamento ispettivo cristallizzato nel verbale del 3.9.2018 (in atti).
pag. 5/17 Invero, le disposizioni di legge richiamate dalla parte privata e che sarebbero state, a suo dire, disattese dai verbalizzanti, a ben vedere, si limitano ad attribuire ai funzionari ispettivi facoltà e poteri strumentali ai loro compiti di vigilanza e verifica in materia di lavoro e previdenza.
L'art. 33, co. 1, l. n. 183/2010, citato dall'opponente, rinvia in proposito alle leggi che disciplinano modi e tempi dell'accesso ispettivo sui luoghi di lavoro e, nell'intervenire sul previgente testo dell'art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, relativo ai poteri del personale ispettivo delle
Direzioni del lavoro, si limita a menzionare, tra i contenuti del verbale di primo accesso,
l'«identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego».
A sua volta, l'art. 3, co. 1, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983 – richiamato anche dal primo giudice – prevede che «…ai funzionari dell' dell Controparte_4 [...] contro gli sul lavoro, dell' per Controparte_5 CP_6 Controparte_7
i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri: a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni».
Dunque, il tenore testuale della normativa – volta, all'evidenza, a conferire agli ispettori pieni poteri di verifica sui rapporti di lavoro, al fine di acquisire notizie attinenti alla loro sussistenza, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi ed all'erogazione delle prestazioni a carico dell'Istituto di previdenza (così Cass., n. 11934/2019) – non consente di inferire in via interpretativa che l'accesso ispettivo debba svolgersi necessariamente – anche o solo – sul luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, neppure al limitato fine di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori, e, tantomeno, che da tale specifica modalità di accesso dipenda direttamente la validità dell'accertamento.
D'altro canto, risulta dagli atti che il primo accesso ispettivo è nella specie avvenuto presso la sede legale della ditta in San FE di Puglia, ove non erano presenti i braccianti CP_1 agricoli, poi ascoltati a campione fuori dal posto di lavoro;
senonchè, lo stesso art. 12 del Codice di comportamento degli Ispettori del 15.1.2014, citato dal Tribunale, dopo la previsione che le dichiarazioni dei lavoratori devono “di norma” essere acquisite durante il primo accesso (comma
1), specifica espressamente che “il personale ispettivo valuta l'opportunità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro” (comma 2).
pag. 6/17 7. Orbene, dalla documentazione in atti e, in particolare, dal verbale unico di accertamento e notificazione per cui è causa, risulta che:
- la ditta individuale “ é iscritta alla CCIAA di Foggia (FG-242770, P.IVA Controparte_1
), con data di inizio attività con dipendenti dal 22.3.2014 ed attività agricola P.IVA_2 primaria di “Commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli”;
- lo stesso ha presentato, in data 9.1.2014, una prima D.A., dichiarando un fabbisogno di CP_1 manodopera di n. 3600 giornate annue, e, in data 27.1.2015, una seconda D.A., dichiarando un fabbisogno di manodopera di n. 4385 giornate annue;
ha, quindi, assunto e denunciato alle sue dipendenze operai agricoli a tempo determinato (OTD) in numero di 95 nell'anno 2013 per n.
3581 giornate, 99 nel 2014 per n. 4384 giornate, 133 nel 2015 per n. 4640 giornate, 143 nel 2016 per n. 4968 giornate e 157 nel 2017 per n. 7351 giornate;
- il titolare dell'azienda, sentito nel corso dell'accertamento ispettivo, ha dichiarato: «sono titolare dell'omonima azienda agricola dal 2005. Con sede legale in via Ugo Foscolo n…presso il mio domicilio. Ho terreni di proprietà estesi per circa 17 ettari […] tali terreni erano in precedenza in comodato gratuito da parte dei miei genitori e , nonché di mio nonno. Persona_14 Persona_15 Persona_16
Nel corso degli anni acquisto a blocco da vari produttori, sia le pesche che l'uva, nonché le albicocche e anche le olive da olio. Ho un magazzino in affitto dove effettuo lo scarico e carico della merce, vi è un piazzale con pesa, dove faccio il centro raccolta dei prodotti, dove vendo ai commercianti. Noi non facciamo lavori in senso stretto di magazzino, facendo tutte le lavorazioni in campagna. Non abbiamo magazzini coperti e non abbiamo celle frigorifere, il prodotto viene venduto in giornata stessa o al massimo il giorno dopo. Per ogni operazione di vendita e raccolta vi è un documento fiscale accompagnatorio. Preciso che ho anche acquistato merce già raccolta da altri produttori, che io rivendo, parliamo di circa ¼ del fatturato non oltre, comunque devo controllare il fatturato […] ho in media 20/25 operai al mese. In genere io corrispondo le retribuzioni sia in contanti che con assegno, io retribuisco in genere il sabato […] gli operai fanno una quindicina di giorni al mese per una paga giornaliera di circa € 55,00 netti»;
- gli ispettori hanno, quindi, proceduto a convocare un campione di soggetti denunciati come lavoratori dipendenti e ad incrociare le dichiarazioni rese con quelle rilasciate da lavoratori che avevano effettivamente prestato attività lavorativa per la ditta ispezionata, oltre che con le dichiarazioni dello stesso , ponendo il tutto a confronto con le registrazioni contenute nel CP_1
Libro Unico del lavoro e con la documentazione aziendale acquisita nel corso dell'accertamento;
è così emerso che molti dei lavoratori ascoltati, pur dovendo riferire su fatti avvenuti non lontani nel tempo, nell'evidente difficoltà di descrivere e giustificare prestazioni di lavoro mai rese, hanno fornito una serie di informazioni contraddittorie e incongruenti rispetto ai periodi di lavoro, alle presenze registrate, ai luoghi di lavoro, alle tipologie di lavoro prestato, ai colleghi, all'orario alla retribuzione ricevuta, dimostrando spesso financo di ignorare di essere stati occupati – rectius, “formalmente” assunti e denunciati – alle dipendenze della ditta;
CP_1
pag. 7/17 - sulla scorta di tanto, sono stati disconosciuti n. 21 rapporti di lavoro denunciati dalla ditta
, analiticamente riportati anno per anno nel prospetto riepilogativo allegato al verbale, CP_1 con irrogazione anche della sanzione ex art. 9-ter, co. 3, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996, in relazione a 2° trimestre 2013, 4° trimestre 2014, 2° trimestre 2016, con recupero dei benefici per complessivi € 135.791,49.
7.1. La lettura del contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati in sede ispettiva avvalora pienamente l'operato dell'Istituto, che ha disconosciuto i rapporti di lavoro di coloro che non avevano saputo riferire circostanze credibili circa le caratteristiche delle prestazioni agricole asseritamente svolte, erano incorsi in insanabili contraddizioni o avevano apertamente ammesso di non aver in effetti mai lavorato per . CP_1
7.2. A tanto l'odierno appellato ha opposto la non conformità delle dichiarazioni rese agli ispettori alla regola del “letto, confermato e sottoscritto” (di cui al già citato art. 12, co. 5, Codice di comportamento ispettori), tesi, questa, condivisa dal primo giudice, sulla base degli esiti della prova testimoniale e, in particolare, del contenuto delle deposizioni dei testi Tes_1
, , e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Persona_2
Trattasi, tuttavia, di una ricostruzione che non può essere condivisa, atteso che dall'esame dei verbali delle dichiarazioni rese da tutti i lavoratori ascoltati dagli ispettori, compresi quelli poi escussi come testimoni in giudizio, risulta in calce l'attestazione, avente efficacia fidefaciente, nella misura in cui investe fatti e circostanze avvenute alla presenza dei verbalizzanti, della sottoscrizione della dichiarazione da parte del propalante a seguito di rilettura della verbalizzazione (cfr. formula “letto confermato e sottoscritto” o “L.C.S.” in calce a ciascun verbale).
A conclusioni analoghe deve pervenirsi circa il tenore del colloquio che sarebbe intercorso tra i verbalizzanti e la propalante come riferito da quest'ultima e, de relato, dal Persona_2 padre , entrambi escussi come testi all'udienza del 10.2.2022 (secondo cui la Persona_17 teste si sarebbe sentita “minacciata di finire in carcere e di togliermi il bambino se non avessi detto la verità ovvero che pretendevano che io dicessi di non aver lavorato per il signor ”); anche in tal caso, CP_1 trattasi di circostanze incompatibili con il relativo verbale, che riporta tutte le dichiarazioni rese dalla senza alcuna interruzione, alla presenza dei verbalizzanti, con l'espressa Per_2 precisazione che “la dichiarazione l'ho lasciata senza nessuna pressione e di mia spontanea volontà”, e che fa fede, fino a querela di falso, del fatto che tali dichiarazioni – dal punto di vista storico- naturalistico, ed a prescindere dalla veridicità intrinseca – siano state comunque effettivamente rilasciate dall'interessata.
7.3. Tanto detto, sgombrato il campo dai dubbi di utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, ritiene questa Corte che queste ultime, sul piano probatorio, debbano certamente prevalere sulle deposizioni dei testi escussi in giudizio, in applicazione del principio, consolidato in giurisprudenza, per cui il giudice «alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze pag. 8/17 istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione» (così, da ultimo, Cass., n. 10634/2025; conf. Cass., n. 17049/2008; Cass., n.
3525/2005).
Infatti, la versione dei fatti resa agli ispettori può stimarsi maggiormente credibile, per l'immediatezza e la spontaneità del suo esplicarsi, in un momento di maggiore freschezza del ricordo e in assenza di ipotizzabili condizionamenti datoriali, suscettibili di alterare la genuinità dei contributi dichiarativi;
peraltro, se le rimeditate dichiarazioni, rese a distanza di tempo in sede giudiziale, appaiono già di per sé meno attendibili, per l'eventualità di alterazioni nel ricordo o consapevoli aggiustamenti, rispetto a quelle d'impeto raccolte in fase ispettiva, non può non tenersi conto, ai fini della valutazione degli indici di attendibilità soggettiva, che alcuni dei lavoratori sentiti come testimoni sono stati cancellati dagli elenchi bracciantili ed hanno visto disconosciuto il loro rapporto di lavoro proprio per effetto dell'accertamento ispettivo e del contenuto delle propalazioni rese in quella sede (e, sintomaticamente, “ritrattate” in giudizio).
8. Posta tale premessa, il quadro istruttorio, che ad avviso di questa Corte conforta solidamente la tesi dell' previdenziale, può essere così ricostruito: CP_2
8.1. ha dichiarato in sede ispettiva, in data 17 aprile 2018, quanto segue: Testimone_1
“…nel 2017 e nei tre anni precedenti ho lavorato per l'azienda di San FE, ho Controparte_1 lavorato da febbraio a dicembre 2017, in genere ho lavorato sempre nello stesso periodo. La paga inizialmente di 45 euro poi è passata a 50 euro successivamente. Per questa azienda ho lavorato in agro di San
FE, ER, PO e Canosa di P. In genere ho lavorato tutti gli anni per 150 giornate di Per_ lavoro all'incirca: in questo periodo lavoravano con me poi ricordo i nomi di e Testimone_3
tutti di San FE. La squadra di lavoro cambiava in base alle lavorazioni: per la potatura Tes_3 ho lavorato sempre da solo in quanto mi occupo degli innesti, al diradamento il numero degli operai della squadra di lavoro variava, anche fino a dieci persone, comunque non so indicare altri nomi. Quando ho lavorato da non ho mai visto lavorare delle donne in campagna nella mia squadra”; nella Controparte_1 deposizione resa in qualità di testimone all'udienza del 10.2.2022 ha invece riferito: “…quando ho lavorato da non ho mai visto lavorare delle donne in campagna nella mia squadra. Preciso Controparte_1 che nella mia squadra non c'erano donne, in quanto eravamo adibiti a lavoro più pesanti. In particolare, zappatura e disponevamo i camion per il riempimento successivo degli stessi. Pertanto, posso dire che c'erano donne nel magazzino e anche portavo le mie figlie a lavorare”; tuttavia, l'inedito dato della presenza di personale di sesso femminile al lavoro nel magazzino – tra cui le figlie del propalante, da lui inspiegabilmente non menzionate in sede ispettiva – è totalmente sconfessato dalle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro, avendo , come poc'anzi riportato, pacificamente riferito agli CP_1 ispettori che la sua azienda non esegue lavorazioni in magazzino, bensì solo in campagna, e, più pag. 9/17 precisamente, di non disporre di alcun magazzino coperto, bensì solo di un locale in affitto con piazzale antistante utilizzato esclusivamente per il carico e lo scarico della merce e per la vendita della stessa ai commercianti. A ciò si aggiunga che la versione del teste si pone in stridente contrasto con quella dei testi e (v. infra), i quali hanno riferito di come le donne Tes_3 Tes_4 lavorassero sui fondi e non in magazzino.
8.2. (n. San FE di Puglia, 29.4.1977), dopo aver affermato dinanzi agli Testimone_3 ispettori che «…lavoro per questa ditta da una decina di anni. Attualmente la squadra che sta lavorando è composta da una decina di persone, che, come lavoro, si stanno occupando di legare gli innesti e della potatura delle olive, attività svolta solo da operai uomini […] Tra gli operai che lavorano con me più spesso ricordo , , , e Testimone_4 Parte_6 Persona_19 Testimone_5 Persona_20
, che hanno iniziato l'anno scorso, che lavora sia in campagna, sia in Persona_21 Persona_22 magazzino al controllo della merce. Ogni tanto ho visto saltuariamente lavorare un certo Tes_1
nel periodo della raccolta delle pesche […]», nel corso della sua escussione come teste,
[...] all'udienza del 12.5.2022, ha, invece, confermato di aver visto lavorare i braccianti disconosciuti dall' , ed in particolare le donne, in specifici periodi lavorativi e lavorazioni, benchè non li CP_2 avesse mai menzionati in sede ispettiva, pur essendo un lavoratore di lungo corso della ditta
. CP_1
Le dichiarazioni sul punto del teste si appalesano vieppiù inattendibili, sia perché accompagnate da un significativo “…se mal non ricordo”, sia perché in contrasto con plurimi elementi ricavabili dagli atti e dotati di maggiore pregnanza e obiettività.
8.2.1. In particolare, con riferimento alla posizione di , il teste ha Parte_2 genericamente confermato la prestazione di attività lavorativa nel dicembre 2013 e da luglio a dicembre 2014 con mansioni di defogliazione, acinellatura, diradamento e alla raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive, e ciò benchè la stessa , in data 4 marzo 2016, abbia Tes_1 dichiarato agli ispettori circostanze dissonanti del seguente tenore: «due anni fa ho lavorato con mia Per_ sorella per la ditta di S. FE. Ho lavorato solo nel periodo estivo, da giugno a Controparte_1 metà settembre sia nel 2013 che nel 2014 […] Comunque, negli anni 2013-14 e 15 ho sempre lavorato da giugno ad agosto per 102 giornate ad anno per un totale di 306 giornate». A ciò si aggiunga che la
, in sede ispettiva, non è stata in grado di rammentare alcun altro operaio agricolo alle Tes_1 Per_ dipendenze di , a parte sua sorella , né l'ammontare della retribuzione percepita, e CP_1 neppure di circostanziare in alcun modo le lavorazioni in concreto svolte.
8.2.2. Quanto alla posizione di , il teste ha genericamente confermato la Persona_5 prestazione di attività lavorativa nel dicembre 2013 e da luglio a dicembre 2014 con mansioni di defogliazione, acinellatura, diradamento e alla raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive;
senonchè, la , sentita in sede ispettiva in data 4 marzo 2016, ha descritto l'attività Tes_1 asseritamente prestata per la ditta in termini diversi, riferendo di essersi occupata CP_1
pag. 10/17 dell'imballaggio delle pesche in magazzino (dichiarazione, questa, incompatibile con quanto riferito dallo stesso datore di lavoro, v. sopra) e, marginalmente, dell' , e non ha saputo Pt_7 rammentare alcun altro operaio agricolo alle dipendenze di . CP_1
8.2.3. Quanto a , la conferma dell'attività lavorativa prestata in agricoltura nel Persona_1 periodo maggio-luglio 2013 confligge irrimediabilmente con le dichiarazioni rese dalla Per_1 agli ispettori in data 11 novembre 2014 di non aver affatto lavorato per nel periodo CP_1 oggetto di accertamento, bensì esclusivamente prima del 2007 (“Conosco ho Parte_8 lavorato nel passato…negli anni prima 2007”).
8.2.4. Analogo discorso deve valere per che, come già accennato, in sede Persona_2 ispettiva – fermo restando quanto già innanzi chiarito in relazione al relativo verbale – ha apertamente ammesso di non aver mai effettivamente lavorato presso la ditta Alicino e di non saper, perciò, rispondere ad alcuna domanda riguardante il rapporto di lavoro: «A questo punto voglio essere sincera: per motivi di necessità mi sono fatta assumere da e da senza essere mai CP_1 Per_23 andata a lavorare da loro;
quindi, non so rispondere a qualsiasi domanda sul rapporto di lavoro. Confermo di non aver mai lavorato negli anni 2013/2014»). Vero è che la sentita come testimone Per_2 all'udienza del 10.2.2022, ha completamente modificato la sua versione, sostenendo di aver
«lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola durante i mesi di settembre - ottobre a novembre 2013 CP_1
e i mesi di giugno – luglio – agosto e settembre 2014 quale bracciante agricola […] addetta a tagliare le foglie, acinellatura, al disallineamento e alla raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive», ma, per le ragioni già esposte, tale tardiva ritrattazione non può stimarsi credibile.
8.2.5. Quanto a (l'unica tra i braccianti agricoli disconosciuti dall Persona_3 Pt_1 insorta giudizialmente avverso la cancellazione delle giornate denunciate dalla ditta Alicino e ad aver conseguito una sentenza favorevole del Tribunale del lavoro di Foggia, di cui non è attestato il passaggio in cosa giudicata), la generica conferma da parte del teste di attività lavorativa espletata nei mesi da giugno a novembre degli anni 2013 e 2014, in relazione ad attività di tiro dei tralci, raccolta legna, defogliazione, acinellatura, diradamento e raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive, è depotenziata dalla non coincidenza con le mansioni dichiarate dalla stessa in sede ispettiva («…nel 2014 e 2013 […] ho fatto lo stesso lavoro di preparazione delle cassette Per_3 con spugnette e plastica nella raccolta dell'uva fino a novembre. Non ho fatto altri lavori»). A ciò si aggiunga che la stessa smentisce indirettamente la deposizione di dichiarando Per_3 Tes_3 agli ispettori di non conoscere , invece citata dal teste, e riferisce circostanze Persona_5 inconciliabili con quelle descritte in sede ispettiva dalle sorelle (in particolare, Tes_1
ha dichiarato di essere condotta sui terreni insieme alla sorella «con i Persona_5 Pt_2 mezzi aziendali, o meglio con l'auto del titolare», laddove la ha sostenuto che « mi Per_3 CP_1 veniva a prendere da casa e mi portava in campagna. Ero l'unica dipendente che viaggiava con lui»).
pag. 11/17 8.2.6. Quanto a la conferma dell'attività lavorativa svolta da ottobre a Controparte_8 dicembre 2014 con mansioni di taglio e imballo uva e raccolta delle olive non collima con le dichiarazioni rese dallo stesso agli ispettori in data 16 aprile 2018, allorchè ha Parte_4 sostenuto di aver lavorato per soltanto negli anni 2011 e 2012 («Nel 2011 ho lavorato con CP_1
, me lo ricordo benissimo in quanto ho lavorato per un centinaio di giornate […] Conosco Controparte_1 bene questo in quanto è procugino di mio padre. Credo di aver lavorato questa ditta anche nel 2012. CP_1 poi non ho più lavorato con lui»). A ciò si aggiunga che lo stesso in sede ispettiva aveva Tes_3 omesso di menzionare tra gli operai che avevano lavorato per nel periodo in Parte_4 CP_1 contestazione.
8.2.7. Quanto a , l'apodittica conferma dell'attività lavorativa Persona_7 svolta da agosto a ottobre 2014 con mansioni di addetta alla defogliazione, acinellatura, taglio ed imballo di uva appare recessiva rispetto alle lacune, incertezze e contraddizioni in cui è incorsa la stessa lavoratrice allorquando è stata ascoltata in sede ispettiva il 16 marzo 2016; ella, infatti, con riferimento all'anno 2014 non è stata in grado di indicare neppure sommariamente il periodo in cui aveva lavorato, né il nome della ditta, né la retribuzione percepita;
non ha saputo riferire dove fossero ubicati, almeno approssimativamente, i terreni, né indicare il numero degli operai presenti sui fondi o identificare alcuno di essi;
inoltre, ha sostenuto di essersi occupata soltanto dell'acinino e della raccolta dell'uva, senza saper dire se si trattasse di uva da vino o da tavola;
infine, ha dichiarato di recarsi sui terreni a bordo dell'auto del titolare, in compagnia di altri operai, in contrasto con quanto riferito dalla . Per_3
8.2.8. Quanto a la conferma dell'attività lavorativa svolta da febbraio ad aprile Persona_8
2014 è sconfessata dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede ispettiva in Per_8 data 11 novembre 2015; ella, infatti, ha affermato di non aver più lavorato in agricoltura dopo l'anno 2013, per poi ricordare di aver lavorato anche nel 2014, ma, comunque, non oltre il mese di febbraio («Non ho avuto altri rapporti di lavoro dopo questo periodo. Anzi, preciso che ho lavorato anche
a gennaio e febbraio 2014, prima che nascesse la bambina»); inoltre, ella ha riferito di essersi occupata della raccolta dei rami tagliati dai potatori e dell'accatastamento della legna, ossia di compiti del tutto diversi ed eterogenei da quelli oggetto di conferma da parte del teste;
infine, si è mostrata completamente incapace di ricordare i nomi di altri colleghi, come pure il numero di giornate lavorate.
8.2.9. Quanto a , la conferma dell'attività lavorativa svolta da febbraio ad aprile Parte_5
2014 con mansioni di addetta alla defogliazione, acinellatura e lavori vari di stagione non collima con quanto dichiarato agli ispettori in data 12 novembre 2015 proprio dalla , ossia di Parte_5 essersi occupata esclusivamente della raccolta delle pesche. A ciò si aggiunga che la Parte_5 menziona come sua collega di lavoro la , che, invece, come visto, non la ricorda e, Per_8
pag. 12/17 discostandosi dalle versioni di e , nega l'esistenza di mezzi aziendali, Per_3 Tes_1 sostenendo che gli operai si recavano sui fondi con le rispettive autovetture.
8.2.10. Quanto a che, a dire del teste, avrebbe lavorato per nel mese Persona_9 CP_1 di maggio del 2016 per la coltivazione e la raccolta delle pesche, è sufficiente rilevare che la stessa ha dichiarato agli ispettori, in data 17 aprile 2018, di aver lavorato per un massimo Persona_9 di 3 o 4 giornate all'anno negli ultimi 5 anni e di non ricordare neppure il nome delle ditte da cui era stata assunta, e, tantomeno, i nominativi di altri braccianti agricoli suoi colleghi di lavoro;
del resto, è sintomatico che neppure l'abbia mai menzionata nel corso della sua audizione in Tes_3 sede ispettiva.
8.2.11. Sostanzialmente sovrapponibile appare la posizione di , che, a fronte Persona_10 della generica conferma da parte del teste in ordine all'attività lavorativa che avrebbe prestato nel maggio 2016, ha dichiarato agli ispettori, in data 17 aprile 2018, di aver lavorato con solo CP_1 per 3 o 4 giorni;
peraltro, la sostiene di aver trovato il lavoro presso la ditta Alicino per Per_10 Per_1 il tramite del“la signora e la signora che causalmente si trovano oggi in sala d'aspetto con Per_12 Per_1 me […] la signora ha lavorato alle pesche insieme a me”: tali riferimenti appaiono riconducibili a
, che, dopo aver menzionato la agli ispettori quale sua collega di lavoro Persona_12 Per_10
(cfr. verbale del 17 aprile 2018), non la indica, invece, come tale in occasione della deposizione in giudizio (cfr. verbale udienza del 10.11.2022: “posso confermare di aver lavorato per l'azienda CP_1 nel mese di maggio 2016 per la raccolta delle pesche inserita in una squadra […] di cui ricordo il sig.
”), e , che non parla della nemmeno in sede ispettiva. Per_19 Persona_11 Per_10
8.2.12. Analogamente, , di cui il teste ha genericamente confermato l'attività Persona_11 lavorativa svolta nel maggio 2016 con mansioni di addetta alla coltivazione e alla raccolta delle pesche, ha riferito agli ispettori, in data 17 aprile 2018, di aver lavorato per soltanto 4 CP_1 giorni, peraltro “facendo l'acinino”; a tale grave ed insanabile contraddizione deve aggiungersi l'estrema vaghezza delle propalazioni della , che ha dichiarato in sede ispettiva: “mi recavo Per_11 al lavoro con una macchina di una persona che non conosco e che non so descrivere, non so indicare altro”.
8.2.13. Quanto, poi, a , in relazione alla quale il teste ha confermato l'attività di Persona_12 Per_1 coltivazione e raccolta delle pesche nel mese di maggio 2016, deve osservarsi che la : - ascoltata in sede ispettiva ha riferito di essersi occupata solo per un paio di giorni della raccolta, peraltro nel mese di giugno, e non già nel mese di maggio, nel corso del quale avrebbe, invece, lavorato per altra ditta (“Nel 2016 ho lavorato per un paio di giorni con per la raccolta Controparte_1 delle pesche, nel mese di giugno, credo che la varietà si chiamasse francoise. Hanno lavorato con me Per_10
e , casualmente presenti oggi qui in sala di attesa. Poi ho lavorato per la ditta Francesco Persona_11
Dell'olio da maggio sino a ottobre-novembre, sia alle pesche che alla raccolta dell'uva”); - escussa come teste all'udienza del 10.11.2022, ha affermato di non ricordare alcunchè delle domande postele nella ridetta circostanza dagli ispettori e delle risposte date, precisando di non aver sottoscritto pag. 13/17 alcun verbale contenente le sue dichiarazioni;
- è appena il caso di rimarcare che, invece, il Per_1 verbale di acquisizione delle dichiarazioni della risulta debitamente sottoscritto e che non è visibile alcuna significativa discrasia tra la firma ivi contenuta e quella apposta dalla teste in calce al verbale di udienza.
8.2.14. Infine, quanto a , in relazione alla quale il teste ha confermato l'attività di Persona_13 coltivazione e raccolta delle pesche nel mese di maggio 2016, non può sottacersi che la stessa ha dichiarato agli ispettori, in data 19 aprile 2018, di non aver mai lavorato per Per_13 CP_1 nel 2016 e di non conoscerlo neppure («…nel 2016 ho lavorato per circa una settimana per un certo
[…] Io non ho mai avuto a che fare con la ditta né conosco questo Persona_24 Controparte_1 signore. Si trattò di un lavoro molto breve di tre o quattro giornate per il quale sono stata sempre pagata dal sig. in contanti. […] Anche i documenti per l'assunzione li ho consegnati sempre a questo Per_24
). Per_24
8.3. Dal canto suo, il teste (n. San FE di Puglia, 7.9.1964), escusso Testimone_3 all'udienza del 10.11.2022, nel riferire dell'attività lavorativa da lui prestata per circa tre o quattro anni alle dipendenze della ditta e della composizione della squadra di operai, non ha CP_1 fatto menzione di alcuno dei braccianti disconosciuti dall a nulla rilevando il generico Pt_1 riferimento a «un ragazzo di nome , posto che a venire in rilievo è, piuttosto, la Persona_9 posizione dell'operaia Va, d'altra parte, evidenziato che lo stesso teste ha Persona_9 precisato di non aver mai visto donne lavorare in campagna, bensì solo “al punto di ritrovo del magazzino”; riferimento, questo, che, per la sua palese genericità e vaghezza, non è idoneo ad avvalorare la genuinità dei rapporti di lavoro del personale di sesso femminile, vieppiù alla luce della insanabile contraddizione tra la sua versione e quelle dei testi (cl. '77) e (v. Tes_3 Tes_4 infra), i quali hanno, invece, riferito di come le donne lavorassero sui fondi e non presso il magazzino.
8.4. Il teste , escusso all'udienza del 12.5.2022, ha dichiarato di lavorare per Testimone_4 la ditta da circa una quindicina d'anni ed ha genericamente confermato le capitolazioni CP_1 istruttorie del ricorso introduttivo in ordine alle attività ed ai periodi di lavoro di , Persona_5
, , , Parte_2 Persona_4 Parte_4 Persona_7
e , soggiungendo, peraltro, di non poter essere preciso, atteso il Persona_8 Parte_5 lungo tempo trascorso dall'epoca dei fatti.
Tuttavia, fermo restando quanto già innanzi evidenziato a proposito del contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle lavoratrici disconosciute dall' , nelle parti in cui si CP_2 pongono in aperto ed evidente contrasto con il contenuto dei capitoli di prova pure apoditticamente confermati dai testi, va ulteriormente evidenziato che:
pag. 14/17 8.4.1. , , , e non hanno mai Parte_2 Persona_5 Persona_7 Per_8 Parte_5 rammentato, nel corso delle loro audizioni in sede ispettiva, la presenza di tra i colleghi Tes_4 di lavoro;
8.4.2. , che a dire del teste avrebbe prestato attività lavorativa da giugno a Persona_4 dicembre 2013 e da luglio a dicembre 2014 come addetta alla defogliazione, acinellatura, diradamento e raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive, ha dichiarato agli ispettori, in data 8 marzo 2016, di non aver affatto lavorato nel 2013 e di aver lavorato nel 2014 e nel 2015 alle dipendenze di una non meglio individuata società, di cui avrebbe fatto parte anche – e, CP_1 dunque, non della ditta individuale ispezionata –, peraltro per periodi non coincidenti – da maggio a novembre – ed occupandosi di lavorazioni più limitate («Nel 2013 non ho lavorato e ho ripreso a lavorare nel 2014 e nel 2015 per una società i cui soci sono […] e Controparte_9 CP_1
. In questa azienda ho lavorato in due anni, da maggio a novembre sia nel 2014 che nel 2015…ho
[...] raccolto pesche da maggio a luglio e poi facevo l'acinino da luglio a settembre, poi ho raccolto uva da tavola da settembre a ottobre. Durante quest'ultimo periodo mi correggo non ho fatto la raccolta, ho sempre fatto
l' a luglio e agosto e poi a settembre e fino a ottobre, ho fatto la raccolta delle pesche [...] Preciso che io Pt_7 non ho mai lavorato nei magazzini […] ho sempre lavorato nei terreni»). A ciò si aggiunga che la non è stata in grado di indicare neppure orientativamente i terreni su cui avrebbe Per_4 lavorato, né alcun nominativo tra quelli dei 6/7 operai agricoli con cui avrebbe abitualmente viaggiato a bordo di un furgone aziendale per raggiungere i fondi;
tali dichiarazioni, oltre che alquanto vaghe e generiche, si appalesano dissonanti con quelle delle altre lavoratrici ascoltate in sede ispettiva, che hanno riferito per lo più di spostamenti sull'auto del titolare della ditta ovvero con mezzi personali e non hanno parlato di un ruolo in capo a tale Controparte_9
8.4.3. Anche , che, a dire del teste, avrebbe prestato attività lavorativa da Parte_4 giugno a novembre 2014 come addetta alla defogliazione, acinellatura, diradamento e alla raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive, ha reso agli ispettori, in data 4 marzo 2016, dichiarazioni palesemente dissonanti, riferendo di aver lavorato per raccogliendo le CP_1 pesche con la scala da giugno a settembre e togliendo gli acini acerbi all'uva da tavola, oltre a tagliare e incassettare uva bianca sotto i tendoni da novembre a dicembre;
in un secondo momento, ella ha aggiunto di aver raccolto pesche anche nel mese di ottobre, senza saperne indicare la qualità; in tale contesto, la si è rivelata pure del tutto incapace di Parte_4 ricordare i nomi di altri lavoratori presenti sui fondi, come pure dei due autisti alla guida del furgone aziendale con cui ha sostenuto di essere stata condotta al lavoro, oltre che di specificare su quali terreni coltivati a vigneto avesse lavorato.
8.5. Da ultimo, il teste , escusso all'udienza del 6.4.2023, ha confermato le Persona_22 capitolazioni istruttorie del ricorso introduttivo in ordine alle attività ed ai periodi di lavoro di
, e , Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13
pag. 15/17 sostenendo di esserne a conoscenza per aver anch'egli lavorato alle dipendenze di nel CP_1 mese di maggio 2016, per poi soggiungere immediatamente che nessuna della predette lavoratrici faceva parte della sua squadra, così lasciando insorgere seri dubbi circa la personale, diretta e specifica conoscenza dei fatti riferiti.
Ad ogni buon conto, sempre fermo restando quanto innanzi evidenziato a proposito del contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle lavoratrici disconosciute dall , CP_2 nelle parti in cui si pongono in aperte ed evidente contrasto con il contenuto dei capitoli di prova confermati dai testi, va ulteriormente evidenziato che:
8.5.1. Lo stesso ascoltato dagli ispettori in data 18 maggio 2018, non ha affatto Per_22 Per_1 menzionato , , e tra gli operai agricoli alle Persona_9 Per_10 Per_11 Per_13 dipendenze di (“Tra gli operai storici del sig. ricordo il sig. CP_1 CP_1 Testimone_3 Tes_4
, , […] La signora è stata assunta dopo di me e
[...] Persona_25 Persona_19 Parte_9 svolge le mie stesse mansioni insieme al sig. , il quale ha cominciato come bracciante e poi è Controparte_10 stato addetto alle mie stesse mansioni”).
8.5.2. , sentita dagli ispettori in data 19 aprile 2018, ha dichiarato recisamente di Persona_13 non aver lavorato nell'anno 2016 alle dipendenze di e di non conoscerlo affatto (“Nel CP_1
2016 ho lavorato per la Royal Fruit di Fragasso, sempre nel magazzino, all'imballaggio […] Negli ultimi tre anni non ho mai lavorato in campagna, se non per la ditta Royal Fruit, dove a volte si andava in campagna.
[…] Ricordo che nel 2016 ho lavorato per circa una settimana per un certo […] Io non ho Persona_24 mai avuto a che fare con la ditta né conosco questo signore. Si trattò di un lavoro molto Controparte_1 breve di tre o quattro giornate per il quale sono stata sempre pagata dal sig. in contanti. […] Per_24
Questo mi conteggiava il salario ad ora pagando circa 7,5 oppure 8 euro all'ora. Anche i documenti Per_24 per l'assunzione li ho consegnati sempre a questo ). Per_24
8.5.3. Il dubbio circa la diretta conoscenza dei fatti controversi da parte del teste è ulteriormente avvalorato dalla circostanza, riferita dallo stesso in sede ispettiva, per cui egli, proprio a Per_22 partire dall'annualità 2016, non aveva più lavorato sui campi, aggregato alle squadre di operai, bensì aveva iniziato a collaborare con nella scelta e selezione del prodotto («Sono assunto CP_1 alle dipendenze della ditta del sig. sin dal 2014, mese di maggio. Preciso però che sono Controparte_1 assunto annualmente con contratto stagionale, l'ultima assunzione è partita lo scorso 3 gennaio 2018. Nei primi due anni le mie mansioni sono state di bracciante agricolo, mentre dal 2016 collaboro con il sig.
come addetto alla selezione del prodotto quando arriva nell'opificio o anche recandomi nei terreni per CP_1 la ricerca del prodotto che soddisfi la richiesta dei clienti. La mattina comincio alle 6:30 e mi reco presso la sede dell'azienda, dopodiché mi sposto anche sui terreni. Attualmente sto seguendo 7-8 appezzamenti dove si sta raccogliendo oppure che sono prossimi alla raccolta»); ne consegue che, a maggior ragione, il teste non potrebbe aver assistito in prima persona e con continuità all'espletamento delle attività agricole nell'anno 2016 da parte delle lavoratrici sopra indicate. pag. 16/17 9. Ritiene, in definitiva, questa Corte che, all'esito dell'analitico esame del complessivo materiale probatorio acquisito agli atti e per le ragioni che sono state sin qui delineate, la tesi dell CP_2 circa la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati dalla ditta Alicino ed oggetto di disconoscimento sia stata pienamente avvalorata;
in altre parole, l' ha fornito prova adeguata Pt_1 della fondatezza delle contestazioni mosse ad con il verbale di accertamento del 3.9.2018, CP_1 anche indipendentemente dal rilievo, esplicitato nell'odierno gravame, secondo cui, vertendosi in materia di perdita gli sgravi contributivi, incomberebbe sulla parte privata la dimostrazione della sussistenza dei presupposti per il godimento dei benefici (giusta Cass., n. 21898/2010; conf.
Cass., n. 6671/2012; Cass., n. 1157/2018).
Non può, dunque, condividersi sotto alcun aspetto la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, nel senso dell'illegittimità della pretesa posta a base dei due avvisi di addebito n.
34320200000001057000 e n. 34320200000000956000 notificati ad dall' CP_1 Pt_1
10. Sulla scorta delle dirimenti considerazioni sin qui svolte, l'appello va accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata ogni domanda proposta da con il ricorso in CP_1 opposizione di primo grado.
11. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza della parte privata e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e delle attività difensive e fasi processuali in concreto svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' in persona del l.r.p.t., con ricorso Pt_1 depositato in data 16.3.2024, avverso la sentenza resa in data 25.1.2024 dal Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta ogni domanda proposta in primo grado da;
CP_1
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell' delle spese del doppio grado del Pt_1 giudizio, che liquida in complessivi € 6.200,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 25.9.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. DAPRILE Pt_1 P.IVA_1
BA e dall'Avv. TEDONE RAFFAELE
appellante
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
HE NO e dall'Avv. MICCOLI FRANCESCO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha opposto dinanzi al Tribunale del lavoro di Trani gli avvisi di addebito n. Controparte_1
34320200000001057000 e n. 34320200000000956000, notificati dall in data 17.1.2020, Pt_1 emessi sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2014000756/T01 del
3.9.2018, chiedendo: “ACCERTARE e DICHIARARE intercorso regolare rapporto di lavoro, come da scritturazioni aziendali, tra la ditta e i seguenti lavoratori Controparte_1 Parte_2
Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per
Persona_5 Parte_3 Parte_4 Persona_7
,
[...] Persona_8 Parte_5 Persona_9 Persona_10
ACCERTARE e DICHIARARE che il Persona_11 Persona_12 Persona_13 signor ha sempre registrato e denunciato all le effettive giornate lavorative eseguite Controparte_1 Pt_1 dai citati lavoratori dipendenti, con riconoscimento di tutti i benefici di legge;
ACCERTARE e
DICHIARARE che il signor per nessun lavoratore ha registrato e denunciato giornate Controparte_1 lavorative non eseguite;
ACCERTARE e DICHIARARE illegittimi e/o nulli l'AVVISI DI ADDEBITO N.
34320200000001957000 formato il 9 gennaio 2020 e notificato in data 17 gennaio 2020, nonché l'AVVISO
DI ADDEBITO N. 343202000000056000, formato il 9 gennaio 2020 e notificato il 17 gennaio 2020, per i motivi esposti in narrativa e quindi dichiarare non dovute le somme richieste indebitamente;
CONDANNARE l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione del sottoscritto Pt_1 procuratore anticipante”.
1.1. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che: - con il verbale unico del 3.9.2018 gli ispettori dell' avevano accertato, in relazione al periodo 1.1.2013-31.12.2017, una situazione non Pt_1 conforme a quella dichiarata dalla sua ditta individuale nelle denunce aziendali del 9.1.2014 e del
27.1.2015, in relazione, in particolare, al fabbisogno di manodopera ed all'assunzione di operai agricoli a tempo determinato;
- in forza di tanto, era stata irrogata la sanzione della perdita dei benefici ex art. 9-ter, comma 3, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996, con annullamento dei rapporti di lavoro e delle giornate denunciate per numerosi braccianti agricoli;
- l'accertamento era avvenuto in violazione degli artt. 3, l. n. 638/1983, 33, l. n. 183/2010, 6-7-12 del Codice di comportamento degli ispettori del 15.1.2014, atteso che il personale ispettivo non aveva mai effettuato un sopralluogo sui fondi, procedendo sulla base della sola documentazione acquisita presso la sede legale dell'impresa e delle dichiarazioni dei lavoratori;
- dette dichiarazioni erano state verbalizzate presso la Caserma dei Carabinieri di San FE di Puglia e la sede di Pt_1
PO, senza che ne venisse data lettura agli interessati prima della sottoscrizione, in un contesto minaccioso o intimidatorio;
- per tali ragioni, anche il disconoscimento dei rapporti di lavoro di n. 21 rapporti di lavoro agricolo era viziato, difettando ogni prova concreta e certa del credito contributivo azionato dall'Ente, fondato su accertamenti sommari e irritualmente effettuati.
2. Con sentenza definitiva in data 25.1.2024, l'adito Tribunale, nel contraddittorio con l
[...]
, ha accolto l'opposizione, sulla scorta delle seguenti considerazioni: CP_2
- i verbalizzanti non hanno mai effettuato sopralluoghi sui terreni condotti dalla ditta opponente, mentre i lavoratori erano intenti a svolgere, a seconda del periodo, attività di defogliazione e diradamento, irrorazione delle piante, potatura verde e sistemazione del frutto sulla pianta e raccolta, in violazione dell'art. 33, l. n. 183/2010;
- gli ispettori si sono limitati a prendere visione della documentazione in possesso del consulente del lavoro e ad esaminare un campione di lavoratori dipendenti, senza effettuare un primo accesso sui campi ove viene svolta l'attività lavorativa, come prescritto dagli artt. 3, l. n.
638/1983, 6 e 12 del Codice di comportamento degli ispettori;
pag. 2/17 - durante il primo ed unico accesso ispettivo, eseguito presso la sede legale della ditta, non veniva sentito alcun dipendente, atteso che all'audizione di un campione di lavoratori si provvedeva al di fuori dall'ambiente di lavoro, presso la caserma dei Carabinieri di San FE di Puglia;
- ai lavoratori ascoltati non veniva data lettura delle dichiarazioni verbalizzate, come confermato dai testimoni escussi;
- e hanno pure riferito di condotte intimidatorie e Testimone_1 Persona_2 minacciose dei verbalizzanti;
- il verbale ispettivo e gli annessi allegati non sono stati confermati dall'ispettore verbalizzante,
il quale, sebbene più volte citato, non ha reso la dichiarazione testimoniale;
Tes_2
- la pretesa dell' è illegittima, sia per mancanza di prova del credito contributivo azionato Pt_1
(non avendo nemmeno i lavoratori dichiarato giornate lavorative non eseguite), sia perché il tutto
è fondato sulla base di accertamenti sommari e irritualmente effettuati.
3. Avverso detta pronuncia, l' con ricorso depositato in data 16.3.2024, ha proposto appello, Pt_1 affidato a quattro motivi.
3.1. Con il primo, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., unitamente all'erroneità della pronuncia su un punto decisivo della controversia.
Opina che il primo giudice non avrebbe considerato i fatti allegati e provati dall' trascurando Pt_1 di valutare la non contestazione specifica, da parte di – il quale si sarebbe limitato a CP_1 censurare le modalità di espletamento dell'accertamento ispettivo – delle circostanze fattuali emerse nel corso ed a seguito dello stesso.
Rammenta che in materia di sgravi contributivi spetta a chi invoca il beneficio allegare e dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla fruizione dell'agevolazione.
3.2. Con il secondo, critica la decisione di prime cure per aver attribuito rilevanza a meri vizi formali relativi all'operato degli ispettori, da far valere, al più, con il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nei più ristretti termini di cui all'art. 617 c.p.c.
3.3. Con il terzo motivo, si duole del fatto che il Tribunale abbia apprezzato l'illegittimità del verbale di accertamento ispettivo quale atto amministrativo, in violazione dell'art. 2, l. n.
2248/1865, all. E), trascurando di considerare che oggetto del giudizio era piuttosto il rapporto sostanziale sottostante al provvedimento, ossia il rapporto giuridico previdenziale;
in altri termini, il giudicante non avrebbe potuto esimersi dal valutare la fondatezza dei rilievi sollevati con il verbale di accertamento e, quindi, la sussistenza del credito contributivo riveniente dall'accertamento impugnato.
Aggiunge che, ad ogni buon conto, nel corso dell'accertamento ispettivo erano stati effettuati plurimi sopralluoghi presso la sede della ditta individuale, sottolineando che il verbale, per la sua natura di atto pubblico, anche nelle parti non assistite da fede privilegiata, è comunque dotato di un grado di attendibilità tale da poter essere infirmato solo mediante specifica prova contraria. pag. 3/17 3.4. Con il quarto motivo, censura l'omessa valutazione da parte del giudice a quo del contenuto del verbale ispettivo e delle dichiarazioni dei lavoratori, particolarmente attendibili in quanto rese in un contesto di prossimità temporale rispetto ai fatti contestati ed in assenza di interesse a una loro rappresentazione non veritiera.
Per altro verso, rimarca l'assoluta inattendibilità delle deposizioni dei testimoni escussi in giudizio, perché integranti una ritrattazione delle dichiarazioni, sicuramente più genuine, rese nell'immediatezza in sede ispettiva.
Evidenzia che, sintomaticamente, nessuno dei lavoratori ascoltati aveva riferito di aver reagito giudizialmente avverso il disconoscimento del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze di
. CP_1
Ripercorre le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori e dallo stesso datore di lavoro, sostenendo la loro idoneità, unitamente ai riscontri documentali, ad avvalorare pienamente la tesi CP_ degli ispettori circa l'incongruità delle giornate di lavoro denunciate dalla e, quindi, la fondatezza della pretesa contributiva dell' . CP_2
4. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito con apposita memoria, CP_1 insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
4.1. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 25.9.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
5. L'appello è fondato e va accolto.
5.1. Preliminarmente, occorre chiarire che non ha contestato la regolarità formale degli CP_1 avvisi di addebito notificatigli dall , ma ha fondato il ricorso in opposizione su vizi di CP_2 illegittimità del verbale di accertamento ad essi sotteso quale atto prodromico;
inoltre, nell'eccepire la violazione degli artt. 3, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983, 33, l. n.
183/2010, 6-12 del Codice di comportamento degli ispettori, ha evidentemente inteso stigmatizzare l'inidoneità dell'accertamento, così come concretamente operato, a dimostrare gli addebiti contestati all'azienda ispezionata e, conseguentemente, a sorreggere anche nel merito la fondatezza della pretesa contributiva azionata dall'Istituto.
5.2. Sotto altro profilo, occorre ribadire che mediante il giudizio di opposizione ad avviso di addebito è ben possibile far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito previdenziale, instaurandosi per tal via un giudizio di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 19523/2018; Cass., n. 8198/2023).
Né la natura del giudizio muta o viene alterata per il sol fatto che con l'opposizione ad avviso di addebito si introducano vizi di atti prodromici e/o presupposti – come, nella specie, il verbale di accertamento – atteso che l'opposizione al provvedimento sanzionatorio non configura pag. 4/17 un'impugnazione dell'atto amministrativo, introducendo, bensì, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa che devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa;
cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto ed estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo del merito della pretesa fatta valere dall'amministrazione (cfr. Cass., n. 5433/2021; Cass., n. 12503/2018; Cass., Sez. Un., n.
1786/2010).
6. Le restanti censure possono essere congiuntamente trattate, in quanto tra loro strettamente connesse.
6.1. Con precipuo riguardo alla valenza probatoria delle risultanze ispettive, va ricordato il consolidato principio per cui i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Come stabilito sin da Cass., n. 6565/2007, il verbale di accertamento può assumere un valore probatorio ripartito fra tre livelli di attendibilità: a) fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fa fede, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fino a prova contraria, che può essere fornita – ferma restando la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale – qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) costituisce, comunque, elemento di prova che il giudice deve valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (in termini, cfr. anche da ultimo Cass., n. 23800/2014; Cass., n. 12817/2017; Cass., n. 23252/2024).
6.2. In applicazione dei surrichiamati principi, al cospetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, questa Corte ritiene di non poter condividere le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
6.3. Sotto un primo profilo, va detto che dalla documentazione in atti non sono apprezzabili vizi tali da inficiare l'accertamento ispettivo cristallizzato nel verbale del 3.9.2018 (in atti).
pag. 5/17 Invero, le disposizioni di legge richiamate dalla parte privata e che sarebbero state, a suo dire, disattese dai verbalizzanti, a ben vedere, si limitano ad attribuire ai funzionari ispettivi facoltà e poteri strumentali ai loro compiti di vigilanza e verifica in materia di lavoro e previdenza.
L'art. 33, co. 1, l. n. 183/2010, citato dall'opponente, rinvia in proposito alle leggi che disciplinano modi e tempi dell'accesso ispettivo sui luoghi di lavoro e, nell'intervenire sul previgente testo dell'art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, relativo ai poteri del personale ispettivo delle
Direzioni del lavoro, si limita a menzionare, tra i contenuti del verbale di primo accesso,
l'«identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego».
A sua volta, l'art. 3, co. 1, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983 – richiamato anche dal primo giudice – prevede che «…ai funzionari dell' dell Controparte_4 [...] contro gli sul lavoro, dell' per Controparte_5 CP_6 Controparte_7
i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri: a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni».
Dunque, il tenore testuale della normativa – volta, all'evidenza, a conferire agli ispettori pieni poteri di verifica sui rapporti di lavoro, al fine di acquisire notizie attinenti alla loro sussistenza, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi ed all'erogazione delle prestazioni a carico dell'Istituto di previdenza (così Cass., n. 11934/2019) – non consente di inferire in via interpretativa che l'accesso ispettivo debba svolgersi necessariamente – anche o solo – sul luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, neppure al limitato fine di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori, e, tantomeno, che da tale specifica modalità di accesso dipenda direttamente la validità dell'accertamento.
D'altro canto, risulta dagli atti che il primo accesso ispettivo è nella specie avvenuto presso la sede legale della ditta in San FE di Puglia, ove non erano presenti i braccianti CP_1 agricoli, poi ascoltati a campione fuori dal posto di lavoro;
senonchè, lo stesso art. 12 del Codice di comportamento degli Ispettori del 15.1.2014, citato dal Tribunale, dopo la previsione che le dichiarazioni dei lavoratori devono “di norma” essere acquisite durante il primo accesso (comma
1), specifica espressamente che “il personale ispettivo valuta l'opportunità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro” (comma 2).
pag. 6/17 7. Orbene, dalla documentazione in atti e, in particolare, dal verbale unico di accertamento e notificazione per cui è causa, risulta che:
- la ditta individuale “ é iscritta alla CCIAA di Foggia (FG-242770, P.IVA Controparte_1
), con data di inizio attività con dipendenti dal 22.3.2014 ed attività agricola P.IVA_2 primaria di “Commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli”;
- lo stesso ha presentato, in data 9.1.2014, una prima D.A., dichiarando un fabbisogno di CP_1 manodopera di n. 3600 giornate annue, e, in data 27.1.2015, una seconda D.A., dichiarando un fabbisogno di manodopera di n. 4385 giornate annue;
ha, quindi, assunto e denunciato alle sue dipendenze operai agricoli a tempo determinato (OTD) in numero di 95 nell'anno 2013 per n.
3581 giornate, 99 nel 2014 per n. 4384 giornate, 133 nel 2015 per n. 4640 giornate, 143 nel 2016 per n. 4968 giornate e 157 nel 2017 per n. 7351 giornate;
- il titolare dell'azienda, sentito nel corso dell'accertamento ispettivo, ha dichiarato: «sono titolare dell'omonima azienda agricola dal 2005. Con sede legale in via Ugo Foscolo n…presso il mio domicilio. Ho terreni di proprietà estesi per circa 17 ettari […] tali terreni erano in precedenza in comodato gratuito da parte dei miei genitori e , nonché di mio nonno. Persona_14 Persona_15 Persona_16
Nel corso degli anni acquisto a blocco da vari produttori, sia le pesche che l'uva, nonché le albicocche e anche le olive da olio. Ho un magazzino in affitto dove effettuo lo scarico e carico della merce, vi è un piazzale con pesa, dove faccio il centro raccolta dei prodotti, dove vendo ai commercianti. Noi non facciamo lavori in senso stretto di magazzino, facendo tutte le lavorazioni in campagna. Non abbiamo magazzini coperti e non abbiamo celle frigorifere, il prodotto viene venduto in giornata stessa o al massimo il giorno dopo. Per ogni operazione di vendita e raccolta vi è un documento fiscale accompagnatorio. Preciso che ho anche acquistato merce già raccolta da altri produttori, che io rivendo, parliamo di circa ¼ del fatturato non oltre, comunque devo controllare il fatturato […] ho in media 20/25 operai al mese. In genere io corrispondo le retribuzioni sia in contanti che con assegno, io retribuisco in genere il sabato […] gli operai fanno una quindicina di giorni al mese per una paga giornaliera di circa € 55,00 netti»;
- gli ispettori hanno, quindi, proceduto a convocare un campione di soggetti denunciati come lavoratori dipendenti e ad incrociare le dichiarazioni rese con quelle rilasciate da lavoratori che avevano effettivamente prestato attività lavorativa per la ditta ispezionata, oltre che con le dichiarazioni dello stesso , ponendo il tutto a confronto con le registrazioni contenute nel CP_1
Libro Unico del lavoro e con la documentazione aziendale acquisita nel corso dell'accertamento;
è così emerso che molti dei lavoratori ascoltati, pur dovendo riferire su fatti avvenuti non lontani nel tempo, nell'evidente difficoltà di descrivere e giustificare prestazioni di lavoro mai rese, hanno fornito una serie di informazioni contraddittorie e incongruenti rispetto ai periodi di lavoro, alle presenze registrate, ai luoghi di lavoro, alle tipologie di lavoro prestato, ai colleghi, all'orario alla retribuzione ricevuta, dimostrando spesso financo di ignorare di essere stati occupati – rectius, “formalmente” assunti e denunciati – alle dipendenze della ditta;
CP_1
pag. 7/17 - sulla scorta di tanto, sono stati disconosciuti n. 21 rapporti di lavoro denunciati dalla ditta
, analiticamente riportati anno per anno nel prospetto riepilogativo allegato al verbale, CP_1 con irrogazione anche della sanzione ex art. 9-ter, co. 3, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996, in relazione a 2° trimestre 2013, 4° trimestre 2014, 2° trimestre 2016, con recupero dei benefici per complessivi € 135.791,49.
7.1. La lettura del contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati in sede ispettiva avvalora pienamente l'operato dell'Istituto, che ha disconosciuto i rapporti di lavoro di coloro che non avevano saputo riferire circostanze credibili circa le caratteristiche delle prestazioni agricole asseritamente svolte, erano incorsi in insanabili contraddizioni o avevano apertamente ammesso di non aver in effetti mai lavorato per . CP_1
7.2. A tanto l'odierno appellato ha opposto la non conformità delle dichiarazioni rese agli ispettori alla regola del “letto, confermato e sottoscritto” (di cui al già citato art. 12, co. 5, Codice di comportamento ispettori), tesi, questa, condivisa dal primo giudice, sulla base degli esiti della prova testimoniale e, in particolare, del contenuto delle deposizioni dei testi Tes_1
, , e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Persona_2
Trattasi, tuttavia, di una ricostruzione che non può essere condivisa, atteso che dall'esame dei verbali delle dichiarazioni rese da tutti i lavoratori ascoltati dagli ispettori, compresi quelli poi escussi come testimoni in giudizio, risulta in calce l'attestazione, avente efficacia fidefaciente, nella misura in cui investe fatti e circostanze avvenute alla presenza dei verbalizzanti, della sottoscrizione della dichiarazione da parte del propalante a seguito di rilettura della verbalizzazione (cfr. formula “letto confermato e sottoscritto” o “L.C.S.” in calce a ciascun verbale).
A conclusioni analoghe deve pervenirsi circa il tenore del colloquio che sarebbe intercorso tra i verbalizzanti e la propalante come riferito da quest'ultima e, de relato, dal Persona_2 padre , entrambi escussi come testi all'udienza del 10.2.2022 (secondo cui la Persona_17 teste si sarebbe sentita “minacciata di finire in carcere e di togliermi il bambino se non avessi detto la verità ovvero che pretendevano che io dicessi di non aver lavorato per il signor ”); anche in tal caso, CP_1 trattasi di circostanze incompatibili con il relativo verbale, che riporta tutte le dichiarazioni rese dalla senza alcuna interruzione, alla presenza dei verbalizzanti, con l'espressa Per_2 precisazione che “la dichiarazione l'ho lasciata senza nessuna pressione e di mia spontanea volontà”, e che fa fede, fino a querela di falso, del fatto che tali dichiarazioni – dal punto di vista storico- naturalistico, ed a prescindere dalla veridicità intrinseca – siano state comunque effettivamente rilasciate dall'interessata.
7.3. Tanto detto, sgombrato il campo dai dubbi di utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, ritiene questa Corte che queste ultime, sul piano probatorio, debbano certamente prevalere sulle deposizioni dei testi escussi in giudizio, in applicazione del principio, consolidato in giurisprudenza, per cui il giudice «alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze pag. 8/17 istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione» (così, da ultimo, Cass., n. 10634/2025; conf. Cass., n. 17049/2008; Cass., n.
3525/2005).
Infatti, la versione dei fatti resa agli ispettori può stimarsi maggiormente credibile, per l'immediatezza e la spontaneità del suo esplicarsi, in un momento di maggiore freschezza del ricordo e in assenza di ipotizzabili condizionamenti datoriali, suscettibili di alterare la genuinità dei contributi dichiarativi;
peraltro, se le rimeditate dichiarazioni, rese a distanza di tempo in sede giudiziale, appaiono già di per sé meno attendibili, per l'eventualità di alterazioni nel ricordo o consapevoli aggiustamenti, rispetto a quelle d'impeto raccolte in fase ispettiva, non può non tenersi conto, ai fini della valutazione degli indici di attendibilità soggettiva, che alcuni dei lavoratori sentiti come testimoni sono stati cancellati dagli elenchi bracciantili ed hanno visto disconosciuto il loro rapporto di lavoro proprio per effetto dell'accertamento ispettivo e del contenuto delle propalazioni rese in quella sede (e, sintomaticamente, “ritrattate” in giudizio).
8. Posta tale premessa, il quadro istruttorio, che ad avviso di questa Corte conforta solidamente la tesi dell' previdenziale, può essere così ricostruito: CP_2
8.1. ha dichiarato in sede ispettiva, in data 17 aprile 2018, quanto segue: Testimone_1
“…nel 2017 e nei tre anni precedenti ho lavorato per l'azienda di San FE, ho Controparte_1 lavorato da febbraio a dicembre 2017, in genere ho lavorato sempre nello stesso periodo. La paga inizialmente di 45 euro poi è passata a 50 euro successivamente. Per questa azienda ho lavorato in agro di San
FE, ER, PO e Canosa di P. In genere ho lavorato tutti gli anni per 150 giornate di Per_ lavoro all'incirca: in questo periodo lavoravano con me poi ricordo i nomi di e Testimone_3
tutti di San FE. La squadra di lavoro cambiava in base alle lavorazioni: per la potatura Tes_3 ho lavorato sempre da solo in quanto mi occupo degli innesti, al diradamento il numero degli operai della squadra di lavoro variava, anche fino a dieci persone, comunque non so indicare altri nomi. Quando ho lavorato da non ho mai visto lavorare delle donne in campagna nella mia squadra”; nella Controparte_1 deposizione resa in qualità di testimone all'udienza del 10.2.2022 ha invece riferito: “…quando ho lavorato da non ho mai visto lavorare delle donne in campagna nella mia squadra. Preciso Controparte_1 che nella mia squadra non c'erano donne, in quanto eravamo adibiti a lavoro più pesanti. In particolare, zappatura e disponevamo i camion per il riempimento successivo degli stessi. Pertanto, posso dire che c'erano donne nel magazzino e anche portavo le mie figlie a lavorare”; tuttavia, l'inedito dato della presenza di personale di sesso femminile al lavoro nel magazzino – tra cui le figlie del propalante, da lui inspiegabilmente non menzionate in sede ispettiva – è totalmente sconfessato dalle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro, avendo , come poc'anzi riportato, pacificamente riferito agli CP_1 ispettori che la sua azienda non esegue lavorazioni in magazzino, bensì solo in campagna, e, più pag. 9/17 precisamente, di non disporre di alcun magazzino coperto, bensì solo di un locale in affitto con piazzale antistante utilizzato esclusivamente per il carico e lo scarico della merce e per la vendita della stessa ai commercianti. A ciò si aggiunga che la versione del teste si pone in stridente contrasto con quella dei testi e (v. infra), i quali hanno riferito di come le donne Tes_3 Tes_4 lavorassero sui fondi e non in magazzino.
8.2. (n. San FE di Puglia, 29.4.1977), dopo aver affermato dinanzi agli Testimone_3 ispettori che «…lavoro per questa ditta da una decina di anni. Attualmente la squadra che sta lavorando è composta da una decina di persone, che, come lavoro, si stanno occupando di legare gli innesti e della potatura delle olive, attività svolta solo da operai uomini […] Tra gli operai che lavorano con me più spesso ricordo , , , e Testimone_4 Parte_6 Persona_19 Testimone_5 Persona_20
, che hanno iniziato l'anno scorso, che lavora sia in campagna, sia in Persona_21 Persona_22 magazzino al controllo della merce. Ogni tanto ho visto saltuariamente lavorare un certo Tes_1
nel periodo della raccolta delle pesche […]», nel corso della sua escussione come teste,
[...] all'udienza del 12.5.2022, ha, invece, confermato di aver visto lavorare i braccianti disconosciuti dall' , ed in particolare le donne, in specifici periodi lavorativi e lavorazioni, benchè non li CP_2 avesse mai menzionati in sede ispettiva, pur essendo un lavoratore di lungo corso della ditta
. CP_1
Le dichiarazioni sul punto del teste si appalesano vieppiù inattendibili, sia perché accompagnate da un significativo “…se mal non ricordo”, sia perché in contrasto con plurimi elementi ricavabili dagli atti e dotati di maggiore pregnanza e obiettività.
8.2.1. In particolare, con riferimento alla posizione di , il teste ha Parte_2 genericamente confermato la prestazione di attività lavorativa nel dicembre 2013 e da luglio a dicembre 2014 con mansioni di defogliazione, acinellatura, diradamento e alla raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive, e ciò benchè la stessa , in data 4 marzo 2016, abbia Tes_1 dichiarato agli ispettori circostanze dissonanti del seguente tenore: «due anni fa ho lavorato con mia Per_ sorella per la ditta di S. FE. Ho lavorato solo nel periodo estivo, da giugno a Controparte_1 metà settembre sia nel 2013 che nel 2014 […] Comunque, negli anni 2013-14 e 15 ho sempre lavorato da giugno ad agosto per 102 giornate ad anno per un totale di 306 giornate». A ciò si aggiunga che la
, in sede ispettiva, non è stata in grado di rammentare alcun altro operaio agricolo alle Tes_1 Per_ dipendenze di , a parte sua sorella , né l'ammontare della retribuzione percepita, e CP_1 neppure di circostanziare in alcun modo le lavorazioni in concreto svolte.
8.2.2. Quanto alla posizione di , il teste ha genericamente confermato la Persona_5 prestazione di attività lavorativa nel dicembre 2013 e da luglio a dicembre 2014 con mansioni di defogliazione, acinellatura, diradamento e alla raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive;
senonchè, la , sentita in sede ispettiva in data 4 marzo 2016, ha descritto l'attività Tes_1 asseritamente prestata per la ditta in termini diversi, riferendo di essersi occupata CP_1
pag. 10/17 dell'imballaggio delle pesche in magazzino (dichiarazione, questa, incompatibile con quanto riferito dallo stesso datore di lavoro, v. sopra) e, marginalmente, dell' , e non ha saputo Pt_7 rammentare alcun altro operaio agricolo alle dipendenze di . CP_1
8.2.3. Quanto a , la conferma dell'attività lavorativa prestata in agricoltura nel Persona_1 periodo maggio-luglio 2013 confligge irrimediabilmente con le dichiarazioni rese dalla Per_1 agli ispettori in data 11 novembre 2014 di non aver affatto lavorato per nel periodo CP_1 oggetto di accertamento, bensì esclusivamente prima del 2007 (“Conosco ho Parte_8 lavorato nel passato…negli anni prima 2007”).
8.2.4. Analogo discorso deve valere per che, come già accennato, in sede Persona_2 ispettiva – fermo restando quanto già innanzi chiarito in relazione al relativo verbale – ha apertamente ammesso di non aver mai effettivamente lavorato presso la ditta Alicino e di non saper, perciò, rispondere ad alcuna domanda riguardante il rapporto di lavoro: «A questo punto voglio essere sincera: per motivi di necessità mi sono fatta assumere da e da senza essere mai CP_1 Per_23 andata a lavorare da loro;
quindi, non so rispondere a qualsiasi domanda sul rapporto di lavoro. Confermo di non aver mai lavorato negli anni 2013/2014»). Vero è che la sentita come testimone Per_2 all'udienza del 10.2.2022, ha completamente modificato la sua versione, sostenendo di aver
«lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola durante i mesi di settembre - ottobre a novembre 2013 CP_1
e i mesi di giugno – luglio – agosto e settembre 2014 quale bracciante agricola […] addetta a tagliare le foglie, acinellatura, al disallineamento e alla raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive», ma, per le ragioni già esposte, tale tardiva ritrattazione non può stimarsi credibile.
8.2.5. Quanto a (l'unica tra i braccianti agricoli disconosciuti dall Persona_3 Pt_1 insorta giudizialmente avverso la cancellazione delle giornate denunciate dalla ditta Alicino e ad aver conseguito una sentenza favorevole del Tribunale del lavoro di Foggia, di cui non è attestato il passaggio in cosa giudicata), la generica conferma da parte del teste di attività lavorativa espletata nei mesi da giugno a novembre degli anni 2013 e 2014, in relazione ad attività di tiro dei tralci, raccolta legna, defogliazione, acinellatura, diradamento e raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive, è depotenziata dalla non coincidenza con le mansioni dichiarate dalla stessa in sede ispettiva («…nel 2014 e 2013 […] ho fatto lo stesso lavoro di preparazione delle cassette Per_3 con spugnette e plastica nella raccolta dell'uva fino a novembre. Non ho fatto altri lavori»). A ciò si aggiunga che la stessa smentisce indirettamente la deposizione di dichiarando Per_3 Tes_3 agli ispettori di non conoscere , invece citata dal teste, e riferisce circostanze Persona_5 inconciliabili con quelle descritte in sede ispettiva dalle sorelle (in particolare, Tes_1
ha dichiarato di essere condotta sui terreni insieme alla sorella «con i Persona_5 Pt_2 mezzi aziendali, o meglio con l'auto del titolare», laddove la ha sostenuto che « mi Per_3 CP_1 veniva a prendere da casa e mi portava in campagna. Ero l'unica dipendente che viaggiava con lui»).
pag. 11/17 8.2.6. Quanto a la conferma dell'attività lavorativa svolta da ottobre a Controparte_8 dicembre 2014 con mansioni di taglio e imballo uva e raccolta delle olive non collima con le dichiarazioni rese dallo stesso agli ispettori in data 16 aprile 2018, allorchè ha Parte_4 sostenuto di aver lavorato per soltanto negli anni 2011 e 2012 («Nel 2011 ho lavorato con CP_1
, me lo ricordo benissimo in quanto ho lavorato per un centinaio di giornate […] Conosco Controparte_1 bene questo in quanto è procugino di mio padre. Credo di aver lavorato questa ditta anche nel 2012. CP_1 poi non ho più lavorato con lui»). A ciò si aggiunga che lo stesso in sede ispettiva aveva Tes_3 omesso di menzionare tra gli operai che avevano lavorato per nel periodo in Parte_4 CP_1 contestazione.
8.2.7. Quanto a , l'apodittica conferma dell'attività lavorativa Persona_7 svolta da agosto a ottobre 2014 con mansioni di addetta alla defogliazione, acinellatura, taglio ed imballo di uva appare recessiva rispetto alle lacune, incertezze e contraddizioni in cui è incorsa la stessa lavoratrice allorquando è stata ascoltata in sede ispettiva il 16 marzo 2016; ella, infatti, con riferimento all'anno 2014 non è stata in grado di indicare neppure sommariamente il periodo in cui aveva lavorato, né il nome della ditta, né la retribuzione percepita;
non ha saputo riferire dove fossero ubicati, almeno approssimativamente, i terreni, né indicare il numero degli operai presenti sui fondi o identificare alcuno di essi;
inoltre, ha sostenuto di essersi occupata soltanto dell'acinino e della raccolta dell'uva, senza saper dire se si trattasse di uva da vino o da tavola;
infine, ha dichiarato di recarsi sui terreni a bordo dell'auto del titolare, in compagnia di altri operai, in contrasto con quanto riferito dalla . Per_3
8.2.8. Quanto a la conferma dell'attività lavorativa svolta da febbraio ad aprile Persona_8
2014 è sconfessata dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede ispettiva in Per_8 data 11 novembre 2015; ella, infatti, ha affermato di non aver più lavorato in agricoltura dopo l'anno 2013, per poi ricordare di aver lavorato anche nel 2014, ma, comunque, non oltre il mese di febbraio («Non ho avuto altri rapporti di lavoro dopo questo periodo. Anzi, preciso che ho lavorato anche
a gennaio e febbraio 2014, prima che nascesse la bambina»); inoltre, ella ha riferito di essersi occupata della raccolta dei rami tagliati dai potatori e dell'accatastamento della legna, ossia di compiti del tutto diversi ed eterogenei da quelli oggetto di conferma da parte del teste;
infine, si è mostrata completamente incapace di ricordare i nomi di altri colleghi, come pure il numero di giornate lavorate.
8.2.9. Quanto a , la conferma dell'attività lavorativa svolta da febbraio ad aprile Parte_5
2014 con mansioni di addetta alla defogliazione, acinellatura e lavori vari di stagione non collima con quanto dichiarato agli ispettori in data 12 novembre 2015 proprio dalla , ossia di Parte_5 essersi occupata esclusivamente della raccolta delle pesche. A ciò si aggiunga che la Parte_5 menziona come sua collega di lavoro la , che, invece, come visto, non la ricorda e, Per_8
pag. 12/17 discostandosi dalle versioni di e , nega l'esistenza di mezzi aziendali, Per_3 Tes_1 sostenendo che gli operai si recavano sui fondi con le rispettive autovetture.
8.2.10. Quanto a che, a dire del teste, avrebbe lavorato per nel mese Persona_9 CP_1 di maggio del 2016 per la coltivazione e la raccolta delle pesche, è sufficiente rilevare che la stessa ha dichiarato agli ispettori, in data 17 aprile 2018, di aver lavorato per un massimo Persona_9 di 3 o 4 giornate all'anno negli ultimi 5 anni e di non ricordare neppure il nome delle ditte da cui era stata assunta, e, tantomeno, i nominativi di altri braccianti agricoli suoi colleghi di lavoro;
del resto, è sintomatico che neppure l'abbia mai menzionata nel corso della sua audizione in Tes_3 sede ispettiva.
8.2.11. Sostanzialmente sovrapponibile appare la posizione di , che, a fronte Persona_10 della generica conferma da parte del teste in ordine all'attività lavorativa che avrebbe prestato nel maggio 2016, ha dichiarato agli ispettori, in data 17 aprile 2018, di aver lavorato con solo CP_1 per 3 o 4 giorni;
peraltro, la sostiene di aver trovato il lavoro presso la ditta Alicino per Per_10 Per_1 il tramite del“la signora e la signora che causalmente si trovano oggi in sala d'aspetto con Per_12 Per_1 me […] la signora ha lavorato alle pesche insieme a me”: tali riferimenti appaiono riconducibili a
, che, dopo aver menzionato la agli ispettori quale sua collega di lavoro Persona_12 Per_10
(cfr. verbale del 17 aprile 2018), non la indica, invece, come tale in occasione della deposizione in giudizio (cfr. verbale udienza del 10.11.2022: “posso confermare di aver lavorato per l'azienda CP_1 nel mese di maggio 2016 per la raccolta delle pesche inserita in una squadra […] di cui ricordo il sig.
”), e , che non parla della nemmeno in sede ispettiva. Per_19 Persona_11 Per_10
8.2.12. Analogamente, , di cui il teste ha genericamente confermato l'attività Persona_11 lavorativa svolta nel maggio 2016 con mansioni di addetta alla coltivazione e alla raccolta delle pesche, ha riferito agli ispettori, in data 17 aprile 2018, di aver lavorato per soltanto 4 CP_1 giorni, peraltro “facendo l'acinino”; a tale grave ed insanabile contraddizione deve aggiungersi l'estrema vaghezza delle propalazioni della , che ha dichiarato in sede ispettiva: “mi recavo Per_11 al lavoro con una macchina di una persona che non conosco e che non so descrivere, non so indicare altro”.
8.2.13. Quanto, poi, a , in relazione alla quale il teste ha confermato l'attività di Persona_12 Per_1 coltivazione e raccolta delle pesche nel mese di maggio 2016, deve osservarsi che la : - ascoltata in sede ispettiva ha riferito di essersi occupata solo per un paio di giorni della raccolta, peraltro nel mese di giugno, e non già nel mese di maggio, nel corso del quale avrebbe, invece, lavorato per altra ditta (“Nel 2016 ho lavorato per un paio di giorni con per la raccolta Controparte_1 delle pesche, nel mese di giugno, credo che la varietà si chiamasse francoise. Hanno lavorato con me Per_10
e , casualmente presenti oggi qui in sala di attesa. Poi ho lavorato per la ditta Francesco Persona_11
Dell'olio da maggio sino a ottobre-novembre, sia alle pesche che alla raccolta dell'uva”); - escussa come teste all'udienza del 10.11.2022, ha affermato di non ricordare alcunchè delle domande postele nella ridetta circostanza dagli ispettori e delle risposte date, precisando di non aver sottoscritto pag. 13/17 alcun verbale contenente le sue dichiarazioni;
- è appena il caso di rimarcare che, invece, il Per_1 verbale di acquisizione delle dichiarazioni della risulta debitamente sottoscritto e che non è visibile alcuna significativa discrasia tra la firma ivi contenuta e quella apposta dalla teste in calce al verbale di udienza.
8.2.14. Infine, quanto a , in relazione alla quale il teste ha confermato l'attività di Persona_13 coltivazione e raccolta delle pesche nel mese di maggio 2016, non può sottacersi che la stessa ha dichiarato agli ispettori, in data 19 aprile 2018, di non aver mai lavorato per Per_13 CP_1 nel 2016 e di non conoscerlo neppure («…nel 2016 ho lavorato per circa una settimana per un certo
[…] Io non ho mai avuto a che fare con la ditta né conosco questo Persona_24 Controparte_1 signore. Si trattò di un lavoro molto breve di tre o quattro giornate per il quale sono stata sempre pagata dal sig. in contanti. […] Anche i documenti per l'assunzione li ho consegnati sempre a questo Per_24
). Per_24
8.3. Dal canto suo, il teste (n. San FE di Puglia, 7.9.1964), escusso Testimone_3 all'udienza del 10.11.2022, nel riferire dell'attività lavorativa da lui prestata per circa tre o quattro anni alle dipendenze della ditta e della composizione della squadra di operai, non ha CP_1 fatto menzione di alcuno dei braccianti disconosciuti dall a nulla rilevando il generico Pt_1 riferimento a «un ragazzo di nome , posto che a venire in rilievo è, piuttosto, la Persona_9 posizione dell'operaia Va, d'altra parte, evidenziato che lo stesso teste ha Persona_9 precisato di non aver mai visto donne lavorare in campagna, bensì solo “al punto di ritrovo del magazzino”; riferimento, questo, che, per la sua palese genericità e vaghezza, non è idoneo ad avvalorare la genuinità dei rapporti di lavoro del personale di sesso femminile, vieppiù alla luce della insanabile contraddizione tra la sua versione e quelle dei testi (cl. '77) e (v. Tes_3 Tes_4 infra), i quali hanno, invece, riferito di come le donne lavorassero sui fondi e non presso il magazzino.
8.4. Il teste , escusso all'udienza del 12.5.2022, ha dichiarato di lavorare per Testimone_4 la ditta da circa una quindicina d'anni ed ha genericamente confermato le capitolazioni CP_1 istruttorie del ricorso introduttivo in ordine alle attività ed ai periodi di lavoro di , Persona_5
, , , Parte_2 Persona_4 Parte_4 Persona_7
e , soggiungendo, peraltro, di non poter essere preciso, atteso il Persona_8 Parte_5 lungo tempo trascorso dall'epoca dei fatti.
Tuttavia, fermo restando quanto già innanzi evidenziato a proposito del contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle lavoratrici disconosciute dall' , nelle parti in cui si CP_2 pongono in aperto ed evidente contrasto con il contenuto dei capitoli di prova pure apoditticamente confermati dai testi, va ulteriormente evidenziato che:
pag. 14/17 8.4.1. , , , e non hanno mai Parte_2 Persona_5 Persona_7 Per_8 Parte_5 rammentato, nel corso delle loro audizioni in sede ispettiva, la presenza di tra i colleghi Tes_4 di lavoro;
8.4.2. , che a dire del teste avrebbe prestato attività lavorativa da giugno a Persona_4 dicembre 2013 e da luglio a dicembre 2014 come addetta alla defogliazione, acinellatura, diradamento e raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive, ha dichiarato agli ispettori, in data 8 marzo 2016, di non aver affatto lavorato nel 2013 e di aver lavorato nel 2014 e nel 2015 alle dipendenze di una non meglio individuata società, di cui avrebbe fatto parte anche – e, CP_1 dunque, non della ditta individuale ispezionata –, peraltro per periodi non coincidenti – da maggio a novembre – ed occupandosi di lavorazioni più limitate («Nel 2013 non ho lavorato e ho ripreso a lavorare nel 2014 e nel 2015 per una società i cui soci sono […] e Controparte_9 CP_1
. In questa azienda ho lavorato in due anni, da maggio a novembre sia nel 2014 che nel 2015…ho
[...] raccolto pesche da maggio a luglio e poi facevo l'acinino da luglio a settembre, poi ho raccolto uva da tavola da settembre a ottobre. Durante quest'ultimo periodo mi correggo non ho fatto la raccolta, ho sempre fatto
l' a luglio e agosto e poi a settembre e fino a ottobre, ho fatto la raccolta delle pesche [...] Preciso che io Pt_7 non ho mai lavorato nei magazzini […] ho sempre lavorato nei terreni»). A ciò si aggiunga che la non è stata in grado di indicare neppure orientativamente i terreni su cui avrebbe Per_4 lavorato, né alcun nominativo tra quelli dei 6/7 operai agricoli con cui avrebbe abitualmente viaggiato a bordo di un furgone aziendale per raggiungere i fondi;
tali dichiarazioni, oltre che alquanto vaghe e generiche, si appalesano dissonanti con quelle delle altre lavoratrici ascoltate in sede ispettiva, che hanno riferito per lo più di spostamenti sull'auto del titolare della ditta ovvero con mezzi personali e non hanno parlato di un ruolo in capo a tale Controparte_9
8.4.3. Anche , che, a dire del teste, avrebbe prestato attività lavorativa da Parte_4 giugno a novembre 2014 come addetta alla defogliazione, acinellatura, diradamento e alla raccolta delle pesche, dell'uva e delle olive, ha reso agli ispettori, in data 4 marzo 2016, dichiarazioni palesemente dissonanti, riferendo di aver lavorato per raccogliendo le CP_1 pesche con la scala da giugno a settembre e togliendo gli acini acerbi all'uva da tavola, oltre a tagliare e incassettare uva bianca sotto i tendoni da novembre a dicembre;
in un secondo momento, ella ha aggiunto di aver raccolto pesche anche nel mese di ottobre, senza saperne indicare la qualità; in tale contesto, la si è rivelata pure del tutto incapace di Parte_4 ricordare i nomi di altri lavoratori presenti sui fondi, come pure dei due autisti alla guida del furgone aziendale con cui ha sostenuto di essere stata condotta al lavoro, oltre che di specificare su quali terreni coltivati a vigneto avesse lavorato.
8.5. Da ultimo, il teste , escusso all'udienza del 6.4.2023, ha confermato le Persona_22 capitolazioni istruttorie del ricorso introduttivo in ordine alle attività ed ai periodi di lavoro di
, e , Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13
pag. 15/17 sostenendo di esserne a conoscenza per aver anch'egli lavorato alle dipendenze di nel CP_1 mese di maggio 2016, per poi soggiungere immediatamente che nessuna della predette lavoratrici faceva parte della sua squadra, così lasciando insorgere seri dubbi circa la personale, diretta e specifica conoscenza dei fatti riferiti.
Ad ogni buon conto, sempre fermo restando quanto innanzi evidenziato a proposito del contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle lavoratrici disconosciute dall , CP_2 nelle parti in cui si pongono in aperte ed evidente contrasto con il contenuto dei capitoli di prova confermati dai testi, va ulteriormente evidenziato che:
8.5.1. Lo stesso ascoltato dagli ispettori in data 18 maggio 2018, non ha affatto Per_22 Per_1 menzionato , , e tra gli operai agricoli alle Persona_9 Per_10 Per_11 Per_13 dipendenze di (“Tra gli operai storici del sig. ricordo il sig. CP_1 CP_1 Testimone_3 Tes_4
, , […] La signora è stata assunta dopo di me e
[...] Persona_25 Persona_19 Parte_9 svolge le mie stesse mansioni insieme al sig. , il quale ha cominciato come bracciante e poi è Controparte_10 stato addetto alle mie stesse mansioni”).
8.5.2. , sentita dagli ispettori in data 19 aprile 2018, ha dichiarato recisamente di Persona_13 non aver lavorato nell'anno 2016 alle dipendenze di e di non conoscerlo affatto (“Nel CP_1
2016 ho lavorato per la Royal Fruit di Fragasso, sempre nel magazzino, all'imballaggio […] Negli ultimi tre anni non ho mai lavorato in campagna, se non per la ditta Royal Fruit, dove a volte si andava in campagna.
[…] Ricordo che nel 2016 ho lavorato per circa una settimana per un certo […] Io non ho Persona_24 mai avuto a che fare con la ditta né conosco questo signore. Si trattò di un lavoro molto Controparte_1 breve di tre o quattro giornate per il quale sono stata sempre pagata dal sig. in contanti. […] Per_24
Questo mi conteggiava il salario ad ora pagando circa 7,5 oppure 8 euro all'ora. Anche i documenti Per_24 per l'assunzione li ho consegnati sempre a questo ). Per_24
8.5.3. Il dubbio circa la diretta conoscenza dei fatti controversi da parte del teste è ulteriormente avvalorato dalla circostanza, riferita dallo stesso in sede ispettiva, per cui egli, proprio a Per_22 partire dall'annualità 2016, non aveva più lavorato sui campi, aggregato alle squadre di operai, bensì aveva iniziato a collaborare con nella scelta e selezione del prodotto («Sono assunto CP_1 alle dipendenze della ditta del sig. sin dal 2014, mese di maggio. Preciso però che sono Controparte_1 assunto annualmente con contratto stagionale, l'ultima assunzione è partita lo scorso 3 gennaio 2018. Nei primi due anni le mie mansioni sono state di bracciante agricolo, mentre dal 2016 collaboro con il sig.
come addetto alla selezione del prodotto quando arriva nell'opificio o anche recandomi nei terreni per CP_1 la ricerca del prodotto che soddisfi la richiesta dei clienti. La mattina comincio alle 6:30 e mi reco presso la sede dell'azienda, dopodiché mi sposto anche sui terreni. Attualmente sto seguendo 7-8 appezzamenti dove si sta raccogliendo oppure che sono prossimi alla raccolta»); ne consegue che, a maggior ragione, il teste non potrebbe aver assistito in prima persona e con continuità all'espletamento delle attività agricole nell'anno 2016 da parte delle lavoratrici sopra indicate. pag. 16/17 9. Ritiene, in definitiva, questa Corte che, all'esito dell'analitico esame del complessivo materiale probatorio acquisito agli atti e per le ragioni che sono state sin qui delineate, la tesi dell CP_2 circa la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati dalla ditta Alicino ed oggetto di disconoscimento sia stata pienamente avvalorata;
in altre parole, l' ha fornito prova adeguata Pt_1 della fondatezza delle contestazioni mosse ad con il verbale di accertamento del 3.9.2018, CP_1 anche indipendentemente dal rilievo, esplicitato nell'odierno gravame, secondo cui, vertendosi in materia di perdita gli sgravi contributivi, incomberebbe sulla parte privata la dimostrazione della sussistenza dei presupposti per il godimento dei benefici (giusta Cass., n. 21898/2010; conf.
Cass., n. 6671/2012; Cass., n. 1157/2018).
Non può, dunque, condividersi sotto alcun aspetto la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, nel senso dell'illegittimità della pretesa posta a base dei due avvisi di addebito n.
34320200000001057000 e n. 34320200000000956000 notificati ad dall' CP_1 Pt_1
10. Sulla scorta delle dirimenti considerazioni sin qui svolte, l'appello va accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata ogni domanda proposta da con il ricorso in CP_1 opposizione di primo grado.
11. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza della parte privata e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e delle attività difensive e fasi processuali in concreto svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' in persona del l.r.p.t., con ricorso Pt_1 depositato in data 16.3.2024, avverso la sentenza resa in data 25.1.2024 dal Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta ogni domanda proposta in primo grado da;
CP_1
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell' delle spese del doppio grado del Pt_1 giudizio, che liquida in complessivi € 6.200,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 25.9.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
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