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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
29/09/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 10018/2022 e 10020/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
e (Avv. Rocco Lentini) Parte_1 Parte_2
ricorrenti
CONTRO
(Avv. Antonino Colomba) Controparte_1
Controparte_2
(Avv. Ivan Canelli)
[...]
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la a versare a Parte_3 Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO,
nell'interesse di e , il ristoro della posizione Parte_1 Parte_2
contributiva ex art. 8 del Regolamento per la gestione delle morosità conseguente al ritardato versamento dei contributi loro rispettivamente dovuti, pari per ad € 2,18 e per ad € 1,71; Parte_1 Parte_2
◊ dichiara cessata, per il resto, la materia del contendere;
◊ condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_3
favore del ricorrente , liquidate in complessivi € 1300,00 oltre Parte_1
spese generali, IVA e CPA;
◊ condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_3
favore dell'Erario per la ricorrente , liquidate in complessivi € Parte_2
250,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
◊ condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_3
favore del resistente liquidate in complessivi € 1.550,00 oltre spese CP_2
generali, IVA e CPA;
◊ pone a carico della le spese della CTU come Parte_3
liquidate con separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorsi depositati il 12/10/2022 i ricorrenti, premesso di aver lavorato per la e di avere aderito al Fondo di previdenza Parte_3
complementare “ , lamentavano il parziale omesso versamento, per CP_2
a decorrere dall'01/07/2015 e per a decorrere Parte_1 Parte_2
dall'11/08/2020, della quota di accantonamento del TFR che il datore doveva conferire al Fondo e convenivano perciò in giudizio la C.O.T. e il “ per CP_2
sentir accertare la suddetta inadempienza ed ottenere la condanna della al Pt_3
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro versamento, in favore del Fondo, delle somme ancora dovute, rispettivamente indicate in € 3492,30 e in € 1294,34 o comunque come determinate a seguito della espletanda C.T.U., oltre accessori di legge e col favore delle spese di lite.
Nei due giudizi si costituiva il confermando le lamentate CP_2
omissioni emergenti dalla posizione previdenziale dei ricorrenti e chiedendo che,
in accoglimento delle domande spiegate, la condanna della società resistente –
per la dovuta somma ad di € 3016,89 per il periodo III trimestre Parte_1
2015 – III trimestre 2020 oltre quella maturata successivamente al 30/09/2020 e a di € 325,57 per il periodo IV trimestre 2019 – III trimestre 2020 Parte_2
oltre quella maturata successivamente al 30/09/2020, - fosse disposta direttamente in favore del Fondo unitamente agli interessi di mora ed alla rivalutazione previsti dall'art. 8, comma 9, del relativo Statuto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e nel corso del relativo espletamento, con le note depositate il
03/10/2022, il riferiva: “Entrambe le posizioni previdenziali, relative al CP_2
SI. e alla SI.ra , sono state regolarizzate dalla Parte_1 Parte_2
con riferimento alle contribuzioni omesse – come si Parte_3
evince dagli estratti conto contributivi aggiornati relativi a ciascun aderente/odierno ricorrente (all. n. 1 e all. n. 2). La società resistente ha infatti provveduto ad effettuare sulle suddette posizioni i versamenti a titolo di quote
TFR omesse, i quali sono stati correttamente ricevuti dal Fondo – che ha poi provveduto ad abbinarli alle posizioni previdenziali del SI. e della SI.ra Pt_1
”; e concludeva invocando la condanna della C.O.T. a versarle solo gli Pt_2
importi dovuti al Fondo a titolo di “ristori posizione”, pari per l'uno ad € 2,18 e per l'altra ad € 1,71.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro All'esito del deposito della CTU, si costituiva in giudizio la Parte_3
, ribadendo di aver debitamente versato al con bonifici del
[...] CP_2
28/02/2023, tutte le somme destinate alla previdenza complementare dei ricorrenti oggetto di causa;
chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., le due cause riunite sono decise con il deposito nel fascicolo telematico della presente sentenza.
◊
Il ricorso è fondato sulla scorta della medesima linea argomentativa esposta da questo Tribunale, in diversa composizione, in analoghe fattispecie, e ad essa ci si richiama per relationem ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
(ex multis, Trib. Palermo, 29/10/2020, n. 3193).
1. Si osserva dunque che la legittimazione del lavoratore a richiedere le somme da versarsi al Fondo ed il suo interesse attuale e concreto scaturiscono, anzitutto,
dalla circostanza – affermata nella prevalente giurisprudenza di merito - che “il
rapporto previdenziale complementare – differentemente dal sistema
pensionistico obbligatorio – non risponde al principio di automaticità della
prestazione; ciò significa che al lavoratore verrà erogata la prestazione
esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate. In secondo
luogo, è opportuno precisare che in caso di mancato versamento, ai sensi della
disciplina dettata dal D.lgs. 252/2005, i fondi di previdenza complementare non
sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute. Inoltre, una
omissione nei versamenti produce la conseguenza che ove dovesse essere
richiesta un'anticipazione, l'importo erogato sarebbe calcolato sulla base dei
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro reali accantonamenti di fatto pregiudicando un credito che, ove i versamenti,
fossero stati integrali e puntuali, sarebbe stato certamente, sarebbe stato
certamente superiore e idoneo a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore”
(così ex plurimis Trib. Salerno, 05/12/2019, n. 2808).
A ciò si aggiunga che “L'azione surrogatoria disciplinata dall'art. 2900 c.c.
integra un'ipotesi di sostituzione processuale, in forza della quale il lavoratore,
quale creditore del Fondo di previdenza complementare per la futura
prestazione pensionistica, per impedire effetti pregiudizievoli che possano
derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le
opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, non avendo
legittimazione attiva per il recupero delle somme accantonate per tfr dal datore
di lavoro e non versate al Fondo medesimo, esercita i diritti e le azioni ad esso
spettanti, suo debitore, verso i terzi.” (così ex plurimis Trib. Novara, 02/07/2019,
n. 157).
Dunque, in presenza di una omissione contributiva (in funzione di accantonamento del TFR) perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore, che nasce proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dai principi appena richiamati deve, pertanto, riconoscersi in capo ai ricorrenti la legittimazione a richiedere alla società convenuta le somme da versarsi al fondo
“FON.TE” – Fondo di Previdenza Complementare per i Dipendenti del Terziario.
2. I ricorrenti hanno specificamente lamentato l'omissione contributiva a decorrere per dall'01/07/2015 e per Parte_1 Parte_2
dall'11/08/2020.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Sia il Fondo che il nominato CTU hanno confermato il ritardato versamento della contribuzione nei suddetti periodi. La relazione peritale, in particolare, ha provveduto a quantificare per ambedue i ricorrenti tutti gli importi non versati, ivi inclusi quelli che non risultavano ancora denunciati e che comunque erano ricavabili dalle buste paga disponibili, stimando in € 3116,27 l'ammontare dei contributi non versati sulla posizione del ricorrente e in € 956,41 Pt_1
l'ammontare dei contributi non versati sulla posizione della ricorrente . Pt_2
Considerato che il ha confermato, nelle note conclusive depositate CP_2
l'11/10/2024, ed ha ribadito in quelle successive del 19/09/2025 che “Le posizioni previdenziali dei due ricorrenti … sono state regolarizzate dalla Parte_3
con riferimento alle contribuzioni omesse oggetto di giudizio – come
[...]
si evince dagli estratti conto contributivi aggiornati relativi a ciascun aderente/odierno ricorrente (Cfr. all. n. 1 e all. n. 2 note difensive per l'udienza
del 14.10.2024)”, e ciò sulla scorta dei pagamenti documentati dalla datrice e dei quali non è mai stato informato il C.T.U., può dirsi conseguentemente cessata, in
parte qua, la materia del contendere, dovendosi ad oggi esclusivamente provvedere al residuo versamento da parte dell'azienda del “ristoro posizione”
conseguente al ritardato versamento dei contributi e degli interessi di mora maturati.
3. La fondatezza del ricorso e l'adempimento solo in corso di causa del debito contributivo fa sì che le spese siano liquidate a favore del ricorrente
[...]
e dell'Erario per nonché del FON.TE, avuto riguardo ai Pt_1 Parte_2
valori (prossimi ai minimi) stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore corrispondente ai crediti risultati dovuti a ciascun ricorrente, e tenendo conto della riunione dei due procedimenti nella fase istruttoria e decisoria.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 30/09/2025.
- 7 -
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
29/09/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 10018/2022 e 10020/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
e (Avv. Rocco Lentini) Parte_1 Parte_2
ricorrenti
CONTRO
(Avv. Antonino Colomba) Controparte_1
Controparte_2
(Avv. Ivan Canelli)
[...]
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la a versare a Parte_3 Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO,
nell'interesse di e , il ristoro della posizione Parte_1 Parte_2
contributiva ex art. 8 del Regolamento per la gestione delle morosità conseguente al ritardato versamento dei contributi loro rispettivamente dovuti, pari per ad € 2,18 e per ad € 1,71; Parte_1 Parte_2
◊ dichiara cessata, per il resto, la materia del contendere;
◊ condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_3
favore del ricorrente , liquidate in complessivi € 1300,00 oltre Parte_1
spese generali, IVA e CPA;
◊ condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_3
favore dell'Erario per la ricorrente , liquidate in complessivi € Parte_2
250,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
◊ condanna la alla rifusione delle spese di lite in Parte_3
favore del resistente liquidate in complessivi € 1.550,00 oltre spese CP_2
generali, IVA e CPA;
◊ pone a carico della le spese della CTU come Parte_3
liquidate con separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorsi depositati il 12/10/2022 i ricorrenti, premesso di aver lavorato per la e di avere aderito al Fondo di previdenza Parte_3
complementare “ , lamentavano il parziale omesso versamento, per CP_2
a decorrere dall'01/07/2015 e per a decorrere Parte_1 Parte_2
dall'11/08/2020, della quota di accantonamento del TFR che il datore doveva conferire al Fondo e convenivano perciò in giudizio la C.O.T. e il “ per CP_2
sentir accertare la suddetta inadempienza ed ottenere la condanna della al Pt_3
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro versamento, in favore del Fondo, delle somme ancora dovute, rispettivamente indicate in € 3492,30 e in € 1294,34 o comunque come determinate a seguito della espletanda C.T.U., oltre accessori di legge e col favore delle spese di lite.
Nei due giudizi si costituiva il confermando le lamentate CP_2
omissioni emergenti dalla posizione previdenziale dei ricorrenti e chiedendo che,
in accoglimento delle domande spiegate, la condanna della società resistente –
per la dovuta somma ad di € 3016,89 per il periodo III trimestre Parte_1
2015 – III trimestre 2020 oltre quella maturata successivamente al 30/09/2020 e a di € 325,57 per il periodo IV trimestre 2019 – III trimestre 2020 Parte_2
oltre quella maturata successivamente al 30/09/2020, - fosse disposta direttamente in favore del Fondo unitamente agli interessi di mora ed alla rivalutazione previsti dall'art. 8, comma 9, del relativo Statuto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e nel corso del relativo espletamento, con le note depositate il
03/10/2022, il riferiva: “Entrambe le posizioni previdenziali, relative al CP_2
SI. e alla SI.ra , sono state regolarizzate dalla Parte_1 Parte_2
con riferimento alle contribuzioni omesse – come si Parte_3
evince dagli estratti conto contributivi aggiornati relativi a ciascun aderente/odierno ricorrente (all. n. 1 e all. n. 2). La società resistente ha infatti provveduto ad effettuare sulle suddette posizioni i versamenti a titolo di quote
TFR omesse, i quali sono stati correttamente ricevuti dal Fondo – che ha poi provveduto ad abbinarli alle posizioni previdenziali del SI. e della SI.ra Pt_1
”; e concludeva invocando la condanna della C.O.T. a versarle solo gli Pt_2
importi dovuti al Fondo a titolo di “ristori posizione”, pari per l'uno ad € 2,18 e per l'altra ad € 1,71.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro All'esito del deposito della CTU, si costituiva in giudizio la Parte_3
, ribadendo di aver debitamente versato al con bonifici del
[...] CP_2
28/02/2023, tutte le somme destinate alla previdenza complementare dei ricorrenti oggetto di causa;
chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., le due cause riunite sono decise con il deposito nel fascicolo telematico della presente sentenza.
◊
Il ricorso è fondato sulla scorta della medesima linea argomentativa esposta da questo Tribunale, in diversa composizione, in analoghe fattispecie, e ad essa ci si richiama per relationem ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
(ex multis, Trib. Palermo, 29/10/2020, n. 3193).
1. Si osserva dunque che la legittimazione del lavoratore a richiedere le somme da versarsi al Fondo ed il suo interesse attuale e concreto scaturiscono, anzitutto,
dalla circostanza – affermata nella prevalente giurisprudenza di merito - che “il
rapporto previdenziale complementare – differentemente dal sistema
pensionistico obbligatorio – non risponde al principio di automaticità della
prestazione; ciò significa che al lavoratore verrà erogata la prestazione
esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate. In secondo
luogo, è opportuno precisare che in caso di mancato versamento, ai sensi della
disciplina dettata dal D.lgs. 252/2005, i fondi di previdenza complementare non
sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute. Inoltre, una
omissione nei versamenti produce la conseguenza che ove dovesse essere
richiesta un'anticipazione, l'importo erogato sarebbe calcolato sulla base dei
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro reali accantonamenti di fatto pregiudicando un credito che, ove i versamenti,
fossero stati integrali e puntuali, sarebbe stato certamente, sarebbe stato
certamente superiore e idoneo a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore”
(così ex plurimis Trib. Salerno, 05/12/2019, n. 2808).
A ciò si aggiunga che “L'azione surrogatoria disciplinata dall'art. 2900 c.c.
integra un'ipotesi di sostituzione processuale, in forza della quale il lavoratore,
quale creditore del Fondo di previdenza complementare per la futura
prestazione pensionistica, per impedire effetti pregiudizievoli che possano
derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le
opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, non avendo
legittimazione attiva per il recupero delle somme accantonate per tfr dal datore
di lavoro e non versate al Fondo medesimo, esercita i diritti e le azioni ad esso
spettanti, suo debitore, verso i terzi.” (così ex plurimis Trib. Novara, 02/07/2019,
n. 157).
Dunque, in presenza di una omissione contributiva (in funzione di accantonamento del TFR) perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore, che nasce proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dai principi appena richiamati deve, pertanto, riconoscersi in capo ai ricorrenti la legittimazione a richiedere alla società convenuta le somme da versarsi al fondo
“FON.TE” – Fondo di Previdenza Complementare per i Dipendenti del Terziario.
2. I ricorrenti hanno specificamente lamentato l'omissione contributiva a decorrere per dall'01/07/2015 e per Parte_1 Parte_2
dall'11/08/2020.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Sia il Fondo che il nominato CTU hanno confermato il ritardato versamento della contribuzione nei suddetti periodi. La relazione peritale, in particolare, ha provveduto a quantificare per ambedue i ricorrenti tutti gli importi non versati, ivi inclusi quelli che non risultavano ancora denunciati e che comunque erano ricavabili dalle buste paga disponibili, stimando in € 3116,27 l'ammontare dei contributi non versati sulla posizione del ricorrente e in € 956,41 Pt_1
l'ammontare dei contributi non versati sulla posizione della ricorrente . Pt_2
Considerato che il ha confermato, nelle note conclusive depositate CP_2
l'11/10/2024, ed ha ribadito in quelle successive del 19/09/2025 che “Le posizioni previdenziali dei due ricorrenti … sono state regolarizzate dalla Parte_3
con riferimento alle contribuzioni omesse oggetto di giudizio – come
[...]
si evince dagli estratti conto contributivi aggiornati relativi a ciascun aderente/odierno ricorrente (Cfr. all. n. 1 e all. n. 2 note difensive per l'udienza
del 14.10.2024)”, e ciò sulla scorta dei pagamenti documentati dalla datrice e dei quali non è mai stato informato il C.T.U., può dirsi conseguentemente cessata, in
parte qua, la materia del contendere, dovendosi ad oggi esclusivamente provvedere al residuo versamento da parte dell'azienda del “ristoro posizione”
conseguente al ritardato versamento dei contributi e degli interessi di mora maturati.
3. La fondatezza del ricorso e l'adempimento solo in corso di causa del debito contributivo fa sì che le spese siano liquidate a favore del ricorrente
[...]
e dell'Erario per nonché del FON.TE, avuto riguardo ai Pt_1 Parte_2
valori (prossimi ai minimi) stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore corrispondente ai crediti risultati dovuti a ciascun ricorrente, e tenendo conto della riunione dei due procedimenti nella fase istruttoria e decisoria.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 30/09/2025.
- 7 -
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro