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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 833/2025 avente ad oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9.09.1989, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, presso il cui studio in Palermo, alla via XX Settembre n. 69, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro tempore CP_2
, in persona del Controparte_3 direttore pro tempore
, in persona del Controparte_4 direttore pro tempore
, in persona Controparte_5 del dirigente scolastico pro tempore
Tutti rappresentati e difesi dai funzionari dott.ri ST Capponi e
ST AR e dott.sse Maria Chiara CO e LO CI e con questi elettivamente domiciliati presso l' in , alla CP_6 CP_4 via Forte Marghera n. 191
1 RESISTENTI
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, nel termine di 30 giorni dall'udienza del 27.11.2025 trattata con la modalità della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso contenente istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato il
22.04.2025, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale, previa disapplicazione e/o annullamento degli atti impugnati, lo ricollochi nel medesimo posto di lavoro, anche ai fini della c ontinuità didattica e dei punteggi, in qualità di docente supplente assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per un posto di
“sostegno psicofisico” dal 9.09.2024 al 30.06.2025 per 18 ore settimanali presso l'I.S. Vendramin Corner, e condanni le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica consistente nelle retribuzioni non percepite e nel punteggio di 12 punti.
Più specificamente, a sostegno del ricorso, dopo aver premesso di essere un docente assunto con contratto a termine in possesso del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Spagna, ha dedotto: di aver presentato istanza di riconoscimento del titolo presso il CP_1 competente;
che sulla base di tale titolo era stipu lato un contratto a tempo determinato con scadenza al 30.06.2025 per 18 ore settimanali;
che il , senza motivazione adeguata e senza considerare che CP_1 la questione della spendibilità del titolo era stata rimessa alla Corte di
Giustizia UE, ha negato il riconoscimento del titolo estero;
che avverso tale diniego ha proposto ricorso al TAR Lazio, che con ordinanza cautelare ha sospeso il rigetto, salvaguardando il contratto di lavoro;
Contr che l' ottemperava al provvedimento del TAR, mentre l'istituto scolastico non lo ricollocava nella propria posizione contrattuale,
2 nonostante istanza di rettifica in autotutela, il che ha leso anche la posizione di tutela dell'alunno disabile affidato al docente.
Ciò posto in punto di fatto, sul piano giuridico ha dedotto: l'illegittimità del comportamento dei resistenti per violazione e falsa applicazione dell'Ordinanza Ministeriale supplenze n. 88/2024, art. 7, comma 4, lett.
e in quanto la sospensione del rigetto da parte del TAR ha ripristinato la posizione di riserva che consentiva la stipula del contratto ma l'istituto non ha provveduto alla reintegra;
l'illegittimità dell'atto di risoluzione del rapporto contrattuale per difetto di motivazione e violazione de l principio del legittimo affidamento, non contenendo adeguata motivazione né indica l'interesse pubblico prevalente che giustificherebbe la mancata reintegra, in violazione dell'art. 21-nonies
L. 241/1990; l'illegittimità degli atti impugnati per mancanza di valutazione rigorosa sull'asserita inconciliabilità dei programmi formativi tra Italia e Spagna, nonostante la giurisprudenza (Consiglio di
Stato, Corte di Giustizia UE) abbia chiarito che è sufficiente la mera equivalenza dei titoli e che l'amministrazione deve valutare caso per caso, eventualmente imponendo misure compensative;
l'illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge e irrazionalità manifesta:
l'art. 6, comma 2, OM n. 88/2024 elenca tassativamente le cause ostative alla permanenza in GPS, tra cui non rientra la posizione del ricorrente, mentre la comunicazione di revoca non si fonda su alcuna di tali cause.
In conseguenza di ciò ha chiesto, in via cautelare, la sospensione e/o annullamento degli atti impugnati, con reintegra nel posto di lavoro e ripristino della continuità didattica e dei punteggi;
nel merito,
l'annullamento degli atti impugnati, la rettifica della posizione in graduatoria e la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni, comprensivi delle retribuzioni non percepite e del punteggio decurtato;
con vittoria di spese.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito
l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.
3 Più specificamente, hanno eccepito: l'inammissibilità del ricorso, non essendo il ricorrente titolare di una posizione giuridica soggettiva attuale e tutelabile, in quanto l'ordinanza del TAR Lazio ha natura cautelare e non definitiva, limitandosi a sospen dere il provvedimento impugnato e a disporre il riesame dell'istanza di riconoscimento del titolo estero;
ciò considerato anche che l''Amministrazione ha ottemperato correttamente all'ordinanza cautelare, reinserendo con riserva il ricorrente nelle graduatorie e consentendogli di accettare eventuali incarichi temporanei;
l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire, in quanto l'annullamento della risoluzione del contratto non produrrebbe alcun vantaggio concreto, essendo il contratto stesso già scadu to
(30/06/2025) e il ricorrente reinserito con riserva nelle graduatorie, con la conseguenza che potrà partecipare alle convocazioni per l'anno scolastico successivo, sempre che il contenzioso amministrativo si concluda a lui favorevole;
che, in ogni caso, il punteggio maturato non potrà essere utilizzato per il biennio 2024 -2026, ma solo a partire dal successivo aggiornamento delle graduatorie (2026 -2028), e inoltre la normativa sopravvenuta (decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 e relativi decreti attuativi) consente ai docenti con titolo estero e contenzioso pendente di accedere a percorsi abilitanti, previa rinuncia all'istanza di riconoscimento, ottenendo così il titolo abilitante in tempi rapidi.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che la continuità didattica invocata dal ricorrente non può essere posta a fondamento della propria posizione giuridica soggettiva, trattandosi di interesse legittimo della collettività e, in particolare, degli alunni e delle loro famiglie e considerato che il ricorrente ha prestato servizio per un periodo limitato (circa due mesi e mezzo), mentre la docente subentrata ha garantito la continuità didattica per il resto dell'anno scolastico, né
è stata fornita prova che la famiglia dell'alunno abbia interesse specifico alla reintegra del ricorrente.
Infine, ha eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria, evidenziando che la posizione giuridica del ricorrente non si è perfezionata, l'Amministrazione ha agito legittimamente;
in ogni caso,
4 eventuali somme percepite dal ricorrente per altri incarichi o a titolo di indennità di disoccupazione (Naspi) dovrebbero essere detratte da un eventuale risarcimento (aliunde perceptum).
In conseguenza di ciò ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso nel merito, con vittoria di spese.
In data 13.05.2025 era trattato il subprocedimento cautelare che si definiva con un provvedimento di non luogo a provvedere. In particolare, con riferimento alla domanda cautelare, era escluso il requisito del periculum in mora quanto al ripristino del contratto “atteso il contenuto lasso temporale intercorrente tra la data attuale e la prevista data di scadenza del contratto (30.6.2025), pari a un mese e mezzo, e ritenuta, quanto all' ulteriore profilo di urgenza riguardante il punteggio, la necessità di approfondimento, con verifica in particolare circa le tempistiche della relativa rilevanza (se unicamente in sede di aggiornamento delle graduatorie nel 2026 o anche in data antecedente)”.
All'udienza successiva le parti insistevano per la discussione e il procedimento era rinviato per discussione e decisione con termine per note.
LA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
In via di estrema sintesi il ricorrente, dopo aver introdotto un giudizio innanzi al Giudice Amministrativo, con il quale ha impugnato il provvedimento amministrativo del 29.10.2024 di mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero - in seguito al quale con provvedimenti del 12.11.2024 e del 15.11.2024 l'Amministrazione scolastica ha poi proceduto allo scioglimento del contratto di conferimento di incarico di docenza a tempo determinato inizialmente stipulato con lo stesso con decorrenza dal 9.09.2024 e scadenza al
30.06.2025 - ha introdotto il presente giudizio, lamenta ndo, per un verso, il mancato reinserimento con riserva nelle GPS e, per altro verso, formulando una domanda di reintegrazione in forma specifica nel contratto inizialmente in essere e comunque di risarcimento danni, danni consistenti nella mancata percezi one delle retribuzioni che
5 avrebbe conseguito se il contratto fosse rimasto valido ed efficace e nella perdita del punteggio che avrebbe conseguito in virtù di ciò.
In considerazione del fatto che il procedimento cautelare è stato introdotto e definito quando l'anno scolastico 2024/25 volgeva al termine e che quest'ultimo è terminato al momento della decisione del merito del ricorso, il ricorrente ha in questa sede so stanzialmente insistito nell'accoglimento delle domande risarcitorie;
in ogni caso, deve escludersi la possibilità di una tutela reintegratoria in forma specifica, considerato che l'anno scolastico 2024/2025 è terminato al momento della decisione.
2. Ciò posto, deve escludersi che il ricorrente sia titolare di una posizione suscettibile di fondare la tutela risarcitoria azionata in questa sede.
Infatti, come risulta documentalmente provato, il provvedimento amministrativo di mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero è stato impugnato al TAR Lazio, innanzi al quale il giudizio risulta tuttora pendente e non definito (cfr. documentazi one allegata dal alle note di trattazione scritta) ed è quindi tuttora sub CP_1 iudice e in attesa di una pronuncia del giudice dotato di giurisdizione sulla legittimità di tale atto e degli atti consequenziali;
decisione che potrebbe essere favorevole o sfavorevole al ricorrente, tanto più che l'ordinanza di accoglimento della sospensiva emessa dal TAR ha osservato che “sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato rischia di compromettere l'accesso della ricorrente alle graduatorie per le supplenze per la materia sostegno” e ne ha disposto la sospensiva “… anche ai fini del riesame dell'istanza di parte ricorrente”.
Con riferimento a tale profilo, deve osservarsi che il ha CP_1 documentato, all'atto della costituzione in giudizio, di aver provveduto al reinserimento con riserva del nominativo del ricorrente nelle GPS il
17.03.2025. Inoltre, sul punto deve anche o sservarsi che dallo stato matricolare depositato dal risulta che il ricorrente nel CP_1
6 gennaio 2025 era destinatario di due contratti di docenza breve e saltuario, seppure per la durata di pochi giorni.
Deve escludersi che il provvedimento di sospensione emesso dal TAR ai soli fini cautelari, che ha consentito il reinserimento del nominativo del ricorrente con riserva in graduatoria, sia idoneo a fondare la domanda risarcitoria formulata in questa sede, t rattandosi, per un verso, di un provvedimento cautelare emesso sulla base di una cognizione sommaria degli atti, e, per altro verso, di un provvedimento che dovrà essere assorbito dalla decisione emessa a definizione del giudizio di merito, che potrà esser e anche di segno opposto rispetto all'ordinanza cautelare emessa.
L'introduzione di un precedente giudizio innanzi al Giudice
Amministrativo con il quale si è impugnato in via principale il diniego del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, nonché gli atti connessi e consequenziali a quest'ultimo preclude in radice la possibilità di esercitare, in questa sede, un sindacato, anche in via di disapplicazione incidentale, del suddetto provvedimento, atteso che esso risulta già sub iudice e un'eventuale decisione sul punto di questo giudice potrebbe condurre anche a un conflitto di giudicati rispetto alla decisione del G.A.
Una diversa soluzione, infatti, finirebbe con il consentire che in una vicenda sostanzialmente unitaria il Giudice Ordinario e il Giudice
Amministrativo si pronuncino con esiti potenzialmente opposti o divergenti, - potendosi valutare, almeno astrattamente e a titolo meramente esemplificativo, come legittimi in questa sede gli atti amministrativi che il TAR potrebbe dichiarare illegittimi e viceversa -, con il rischio concreto, quindi, di decisioni giudiziali contrastanti.
In altri termini, la natura meramente cautelare del provvedimento emesso dal G.A. e posto alla base del presente ricorso non consente di ritenere sussistente una posizione giuridica piena suscettibile di tutela risarcitoria innanzi al Giudice del Lavoro ad ito come richiesto dal ricorrente;
né è possibile sindacare, neanche in via incidentale, la legittimità dell'atto impugnato, poiché si è già agito innanzi al G.A. che
7 è quindi l'unico giudice deputato a pronunciarsi sulla legittimità dei suddetti atti.
Diverso, ovviamente, avrebbe potuto essere l'esito del presente procedimento qualora il ricorrente avesse atteso la definizione, eventualmente favorevole, del giudizio di merito innanzi al G.A., potendo in quel caso proporre una domanda risarcitoria.
Deve escludersi, pertanto, che la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente possa essere qualificata come di diritto soggettivo allo stato azionabile innanzi al G.O., trattandosi di un interesse legittimo non ancora però perfezionato, atteso che il riconoscimento di quest'ultimo presuppone l'accertamento con pronuncia giudiziale di merito della illegittimità degli atti impugnati e in particolare del diniego di riconoscimento del titolo conseguito all'estero che ha condotto alla scelta dell'Amministrazione, vincolata rispetto al suddetto provvedimento, di risolvere il contratto del ricorrente;
pronuncia non intervenuta e che il ricorrente non ha chiesto di attendere ai fini della decisione del presente giudizio, e ciò neanche nelle note conclusive e di trattazione scritta, nelle quali le parti erano state espressamente onerate, con decreto del 12.11.2025 a controdedurre specificamente.
Alla luce di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni valutazione sull'esame degli altri profili ed eccezioni sollevate dalle parti.
3. La particolarità della fattispecie, la parziale controvertibilità della questione, e il fatto che l'esito del presente giudizio avrebbe potuto essere diverso qualora, nelle more della decisione, il TAR si fosse già pronunciato dichiarando l'illegittimità d ell'atto impugnato, giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 833/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa le spese processuali tra le parti.
8 Venezia, 1.12.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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