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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 724/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4765/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 982/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 03/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007952277 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 02.11.2023, Rga n. 4765, l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, impugnava la sentenza n. 982/06/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa depositata il 03/04/2023, non notificata, ritenendola ingiusta.
Deduce parte appellante che a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA anni imposta 2017, l'Ufficio riscontrava, che la società Resistente_1 srl, a fronte di un'IVA dichiarata a debito per il IV trimestre 2017, pari a €. 8.859,56 come da copia della dichiarazione in questione già depositata in atti, la contribuente non aveva provveduto ad effettuare alcun pagamento e che, pertanto, a fronte dei riscontrati omessi versamenti periodici, inviava alla Società la Comunicazione 54-bis, n. 0077852418401 elaborata il
22/05/2018 con la quale si informava la contribuente, ai fini della compliance, la possibilità di potere regolarizzare la propria posizione, versando la somma di € 8.511.42.
La contribuente, prima della emissione della impugnata cartella, aveva tuttavia provveduto ad effettuare versamenti rateali dell'IVA richiesta, con le relative sanzioni ed interessi, per un complessivo importo di €.
7.667,60. Restava, quindi, da versare ancora la differenza di €. 1.617,44 per IVA. Tale importo veniva iscritto a ruolo e, in data 02/01/2020, l'Agente della Riscossione notificava la Cartella di Pagamento n.
29820190007952277 con la quale si intimava il pagamento di €. 1.617,44 per IVA non riscossa;
€.
2.300,44 per sanzioni ed €. 254,69 per interessi. A seguito della notifica di detta cartella, controparte presentava istanza di sgravio per avere effettuato un ulteriore versamento ma non abbinato e, quindi, non risultante in cartella. L'Ufficio, riscontrato parte del versamento eseguito, il 13.02.2012 effettuava uno sgravio parziale, con un residuo debito di €. 959,00 di imposta IVA da versare, oltre sanzioni ed interessi.
La contribuente Società, non ritenendo corretta la liquidazione finale del debito ancora non saldato, in data 27/02/2020 presentava istanza di reclamo/mediazione ex art. 17 bis del D.Lgs 546/2 che l'Ufficio respingeva.
Impugnata la cartella La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracus, con sentenza n. 982/06/2023, depositata il 03/04/2023, ha accolto il ricorso di parte, con la seguente motivazione: “Parte ricorrente ha prodotto in atti la documentazione del cassetto fiscale per l'anno 2018, dal quale si evince chiaramente l'entità dei versamenti effettuati in adempimento al piano di rateazione relativo all'Iva della liquidazione periodica del dicembre 2017. Orbene, il raffronto di tale documentazione con l'indicazione degli importi contenuti nella cartella di pagamento impugnata rende evidente l'illegittimità della pretesa impositiva, in quanto questa si rivela insussistente, per avere la società integralmente assolto il proprio debito. Spese compensate”.
E, ritenendo, errata detta pronuncia chiede la riforma per errore di fatto commesso dal Collegio giudicante di primo grado.
Si costituiva con proprie controdeduzioni la società appellate chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato. La Corte di primo grado non si è basata solo sulle affermazioni di parte avversa.
Infatti dalla documentazione prodotta riproducente il cassetto fiscale tratto dal sito della stessa Agenzia, documentazione non contestata nemmeno per implicito, emergeva chiaramente che nessuna somma era ancora dovuta dall'appellata società.
Corretta, pertanto, deve ritenersi la pronuncia di primo grado.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado. Condanna
l'appellante Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore della resistente società Resistente_1 srl, che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre oneri di legge se dovuti, con distrazione al procuratore anticipante.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4765/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 982/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 03/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007952277 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 02.11.2023, Rga n. 4765, l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, impugnava la sentenza n. 982/06/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa depositata il 03/04/2023, non notificata, ritenendola ingiusta.
Deduce parte appellante che a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA anni imposta 2017, l'Ufficio riscontrava, che la società Resistente_1 srl, a fronte di un'IVA dichiarata a debito per il IV trimestre 2017, pari a €. 8.859,56 come da copia della dichiarazione in questione già depositata in atti, la contribuente non aveva provveduto ad effettuare alcun pagamento e che, pertanto, a fronte dei riscontrati omessi versamenti periodici, inviava alla Società la Comunicazione 54-bis, n. 0077852418401 elaborata il
22/05/2018 con la quale si informava la contribuente, ai fini della compliance, la possibilità di potere regolarizzare la propria posizione, versando la somma di € 8.511.42.
La contribuente, prima della emissione della impugnata cartella, aveva tuttavia provveduto ad effettuare versamenti rateali dell'IVA richiesta, con le relative sanzioni ed interessi, per un complessivo importo di €.
7.667,60. Restava, quindi, da versare ancora la differenza di €. 1.617,44 per IVA. Tale importo veniva iscritto a ruolo e, in data 02/01/2020, l'Agente della Riscossione notificava la Cartella di Pagamento n.
29820190007952277 con la quale si intimava il pagamento di €. 1.617,44 per IVA non riscossa;
€.
2.300,44 per sanzioni ed €. 254,69 per interessi. A seguito della notifica di detta cartella, controparte presentava istanza di sgravio per avere effettuato un ulteriore versamento ma non abbinato e, quindi, non risultante in cartella. L'Ufficio, riscontrato parte del versamento eseguito, il 13.02.2012 effettuava uno sgravio parziale, con un residuo debito di €. 959,00 di imposta IVA da versare, oltre sanzioni ed interessi.
La contribuente Società, non ritenendo corretta la liquidazione finale del debito ancora non saldato, in data 27/02/2020 presentava istanza di reclamo/mediazione ex art. 17 bis del D.Lgs 546/2 che l'Ufficio respingeva.
Impugnata la cartella La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracus, con sentenza n. 982/06/2023, depositata il 03/04/2023, ha accolto il ricorso di parte, con la seguente motivazione: “Parte ricorrente ha prodotto in atti la documentazione del cassetto fiscale per l'anno 2018, dal quale si evince chiaramente l'entità dei versamenti effettuati in adempimento al piano di rateazione relativo all'Iva della liquidazione periodica del dicembre 2017. Orbene, il raffronto di tale documentazione con l'indicazione degli importi contenuti nella cartella di pagamento impugnata rende evidente l'illegittimità della pretesa impositiva, in quanto questa si rivela insussistente, per avere la società integralmente assolto il proprio debito. Spese compensate”.
E, ritenendo, errata detta pronuncia chiede la riforma per errore di fatto commesso dal Collegio giudicante di primo grado.
Si costituiva con proprie controdeduzioni la società appellate chiedendo il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato. La Corte di primo grado non si è basata solo sulle affermazioni di parte avversa.
Infatti dalla documentazione prodotta riproducente il cassetto fiscale tratto dal sito della stessa Agenzia, documentazione non contestata nemmeno per implicito, emergeva chiaramente che nessuna somma era ancora dovuta dall'appellata società.
Corretta, pertanto, deve ritenersi la pronuncia di primo grado.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado. Condanna
l'appellante Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore della resistente società Resistente_1 srl, che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre oneri di legge se dovuti, con distrazione al procuratore anticipante.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore