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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore
10:00 in composizione monocratica:
SCHIAVONE GAETANO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 312/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420259000427708000 BOLLO
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 316/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - Viale Risorgimento 24 56025 Pontedera PI
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420259000427708000 TASSA AUTO 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI
Ricorrente: -In via cautelare, sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento notificata il 26
luglio 2025; -In via principale, dichiarare la prescrizione dei crediti tributari e sanzionatori oggetto delle cartelle sopra indicate, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata;
Resistente: Nessuno ha concluso
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Sig. Ricorrente_2 introduceva ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05420259000427708000, notificatagli in data 26 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di €. 1.787,52, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
Cartella n. 05420110023278371000 notificata il 04/02/2015 – Giudice di Pace di Pontedera – € 39,50;
Cartella n. 05420120008061433000 notificata il 04/02/2015 – NE TO (bollo auto) – € 460,90;
Cartella n. 05420120018324888000 notificata il 04/02/2015 – Comune di Lari (tassa rifiuti) – € 152,28;
Cartella n. 05420130007234322000 notificata il 16/12/2013 – NE TO (bollo auto) – € 548,68;
Cartella n. 05420140002921630000 notificata il 24/09/2014 – NE TO (bollo auto) – € 524,18. Unico era il motivo a sostegno del petitum e consistente nella decadenza e/o prescrizione dei pretesi crediti.
Stante la regolare costituzione del contraddittorio, rispetto alla quale resta ininfluente la mancata costituzione in lite di parte resistente, come nella specie, la Corte rilevava la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47-ter d.lgs. 546/93 e comunicava, a verbale, alle parti presenti o che devono essere considerate tali, la propria intenzione di procedere con sentenza semplificata .
Risulta fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalla intimazione di pagamento. In atti è stata versata copia dell'intimazione di pagamento la quale ammette che le notifiche dei titoli esattivi fossero avvenute nelle date sopra riportate.
Ora, benchè per la TARI e il bollo auto siano previsti termini prescrizionali più brevi - quinquennale e trienna rispettivamente -, si deve notare che fra la notifica delle relative cartelle e quella dell'intimazione qui impugnata è decorso oltre un decennio e lo stesso vale per il diritto ascritto al “Giudice di Pace”
(senza ulteriore specificazione).
La prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cc.) risulta maturata per tutti i titoli dato che il più recente è stato notificato il 14/02/2015 e l'intimazione di che è causa lo è stato il 26/07/2025, ininfluente essendo nel calcolo la proroga di 85 giorni ex art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) (Cass. 960/2025).
Il ricorso va dunque accolto e le spese tabellarmente liquidate come in dispositivo devono essere poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Ag. Entrate Riscossione a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in complessive € 500,00 oltre accessori e rimborso del CUT.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore
10:00 in composizione monocratica:
SCHIAVONE GAETANO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 312/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420259000427708000 BOLLO
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 316/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - Viale Risorgimento 24 56025 Pontedera PI
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05420259000427708000 TASSA AUTO 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI
Ricorrente: -In via cautelare, sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento notificata il 26
luglio 2025; -In via principale, dichiarare la prescrizione dei crediti tributari e sanzionatori oggetto delle cartelle sopra indicate, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata;
Resistente: Nessuno ha concluso
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Sig. Ricorrente_2 introduceva ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05420259000427708000, notificatagli in data 26 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di €. 1.787,52, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
Cartella n. 05420110023278371000 notificata il 04/02/2015 – Giudice di Pace di Pontedera – € 39,50;
Cartella n. 05420120008061433000 notificata il 04/02/2015 – NE TO (bollo auto) – € 460,90;
Cartella n. 05420120018324888000 notificata il 04/02/2015 – Comune di Lari (tassa rifiuti) – € 152,28;
Cartella n. 05420130007234322000 notificata il 16/12/2013 – NE TO (bollo auto) – € 548,68;
Cartella n. 05420140002921630000 notificata il 24/09/2014 – NE TO (bollo auto) – € 524,18. Unico era il motivo a sostegno del petitum e consistente nella decadenza e/o prescrizione dei pretesi crediti.
Stante la regolare costituzione del contraddittorio, rispetto alla quale resta ininfluente la mancata costituzione in lite di parte resistente, come nella specie, la Corte rilevava la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47-ter d.lgs. 546/93 e comunicava, a verbale, alle parti presenti o che devono essere considerate tali, la propria intenzione di procedere con sentenza semplificata .
Risulta fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalla intimazione di pagamento. In atti è stata versata copia dell'intimazione di pagamento la quale ammette che le notifiche dei titoli esattivi fossero avvenute nelle date sopra riportate.
Ora, benchè per la TARI e il bollo auto siano previsti termini prescrizionali più brevi - quinquennale e trienna rispettivamente -, si deve notare che fra la notifica delle relative cartelle e quella dell'intimazione qui impugnata è decorso oltre un decennio e lo stesso vale per il diritto ascritto al “Giudice di Pace”
(senza ulteriore specificazione).
La prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cc.) risulta maturata per tutti i titoli dato che il più recente è stato notificato il 14/02/2015 e l'intimazione di che è causa lo è stato il 26/07/2025, ininfluente essendo nel calcolo la proroga di 85 giorni ex art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) (Cass. 960/2025).
Il ricorso va dunque accolto e le spese tabellarmente liquidate come in dispositivo devono essere poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Ag. Entrate Riscossione a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in complessive € 500,00 oltre accessori e rimborso del CUT.