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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 759 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Lamonica e domiciliato presso l'Ufficio legale interno del Comune di come da procura allegata all'atto Parte_1
introduttivo.
APPELLANTE
E
, C.F. . Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
1. Sull'inammissibilità del ricorso di primo grado
La doglianza è infondata.
Il appellante ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso di Pt_1
prime cure avendo formulato ricorso cumulativo avverso n. 4 verbali Controparte_1
di accertamento.
I verbali contestati, più nello specifico, fanno tutti riferimento alle violazioni dell'art. 41, comma 11 in relazione all'art. 146, comma 3, CdS avvenuti in via Marco Polo - Incrocio
Via Verdi e in via GB Falcone – Incrocio Liceo Classico direzione Nord.
Sul punto, occorre aderire all'indirizzo della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n.
23881/2011, ha dichiarato legittima la possibilità di proporre avverso le contravvenzioni seriali, legate allo stesso tipo di infrazione, un unico ricorso.
Il motivo di gravame è, dunque, infondato.
2. Sull'appello spiegato dal Parte_1
L'appello è fondato.
Il appellante ha chiesto la riforma della sentenza n. 13 del 20.1.2023 – Pt_1
pubblicata il 17.2.2023, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Scalea nella persona del Dott. , con cui sono stati annullati i verbali nn. 2398R/2970/2021 e Controparte_2
2401R/2973/201 del 21/08/2021, contenenti infrazioni del codice della strada di via
Marco Polo incrocio Via Verdi e i verbali nn. 2448R/3020/2021 e 2465R/3037/2021 del
22/08/2021, con contestazioni di infrazioni del codice della strada di via G.B.Falcone, per la mancata presenza di una specifica delibera autorizzativa dell'installazione del dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche di valutazione preventiva della pericolosità dell'incrocio, del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano- altimetriche di traffico e dunque dell'utilità del dispositivo.
I motivi di appello meritano accoglimento.
Sul punto e in via preliminare, occorre rilevare come di recente la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21894/2024 ha evidenziato come l'installazione dell'impianto pagina 2 di 6 automatico di rilevazione di infrazioni semaforiche necessita di adozione di delibera da parte della giunta, infatti, “qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d.
è illegittima la contestazione CP_3 Controparte_4
differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario”.
È infatti pacifico che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 201 cod. strada, gli incroci regolati da semaforo possano essere presidiati da apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni e la contestazione può essere differita, non essendo necessario per l'accertamento della sanzione la presenza di organi di polizia stradale.
La previsione della contestazione differita e dell'accertamento a mezzo di apparecchi di rilevamento automatico, tuttavia, costituisce un'eccezione alla regola generale posta dall'art. 200 cod. strada e, in generale, dall'art. 14 della legge 24/11/1981 n. 689: in conseguenza, questa eccezione necessita, per operare, di una specifica regolamentazione.
Nel caso di specie, vi è prova in atti della preventiva approvazione dell'installazione nonché del posizionamento dell'apparecchio, avvenuta con n. 2 delibere del Comune di
, che hanno regolamentato gli incroci di via Marco Polo incrocio con Via Parte_1
Verdi e di via G.B. Falcone incrocio con il Liceo Classico Statale.
Più nello specifico, quanto ai verbali nn. i verbali 2448R/3020/2021 e 2465R/3037/2021 del 22/08/2021, il ha provato, con allegazione documentale oltre che Pt_1
fotografica dello stato dei luoghi, che con le delibera n. 44 del 27.3.2017, e poi con giusta autorizzazione del 30.3.20217, è stata installata “una lanterna semaforica in via
G.B. Falcone, con sistema di rilevazione elettronica del passaggio col rosso semaforico, volta ad aumentare la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare”.
pagina 3 di 6 La suddetta delibera specifica, in modo dettagliato, quali sono le esigenze di traffico e sicurezza che hanno motivato l'installazione degli impianti semaforici: necessità di ricercare e porre in atto sistema di sicurezza volti a garantire mobilità pedonale e circolazione stradale atteso l'andamento rettilineo della strada che favorisce l'aumento della velocità di percorrenza della stessa e atteso, inoltre, che frequentemente si contravviene all'obbligo di fermarsi con il rosso, mettendo così a repentaglio la sicurezza stradale degli utenti della strada, in particolare quelli deboli.
Da ciò deriva la legittimità dei verbali contestati con riferimento alle infrazioni contestazione di via G.B. Falcone.
Ad analoga conclusione si avviene per quanto riguarda i verbali nn. 2398R/2970/2021 e
2401R/2973/201 del 21/08/2021.
Infatti, per come allegato in atti, il 28.4.2017 è stata accettata l'ulteriore proposta presentata al Corpo di Polizia Intercomunale del Comune di , con oggetto Parte_1
“integrazione sperimentazione di impianti semaforici da installare su arterie comunali”,
a cui si è dato seguito con l'installazione di nuovi impianti semaforici anche per il tratto di strada tra Via Verdi e Via M. Polo. È stato rilevato infatti, dopo una valutazione della viabilità comunale, che il crocevia su indicato, ricadente nel perimetro del centro abitato.
è anch'esso interessato da numerosi incidenti stradali, ed è stato pertanto richiesto l'intervento per l'installazione di nuovi impianti semaforici, attesa la necessità di apportare la dovuta sicurezza agli utenti della strada, in particolare di quelli deboli.
Alla luce di quanto rilevato, va affermata la legittimità dei verbali contestati.
2. Sulle spese di lite.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della parte appellata, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, in riferimento pagina 4 di 6 al primo grado, secondo i valori medi di riferimento dei parametri di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 applicabile ratione temporis, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria;
mentre, per quanto attiene al presente grado di appello, la condanna al pagamento delle spese e degli onorari di difesa segue i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto
2022, n. 147, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività̀ prestata, della natura della controversia, nonché́ delle complessità̀ delle questioni di fatto e di diritto trattate. È opportuno ricordare, infatti, che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà̀ da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n.
17059 del 3.8.2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dal in persona del Parte_1
sindaco pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Scalea n.
13/2023 emessa in data 17.2.2023, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attrice, confermando i verbali nn.
2398R/2970/2021 del 21/08/2021, 2401R/2973/201 del 21/08/2021,
2448R/3020/2021 del 22/08/2021 e 2465R/3037/2021 del 22/08/2021;
2. condanna al rimborso, in favore del Controparte_1 Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, delle spese processuali, liquidate
[...]
nella complessiva somma di € 791,50, di cui € 265,00 per il primo grado di giudizio e € 526,50 per il presente grado di giudizio, di cui € 64,50 per esborsi
pagina 5 di 6 ed € 462,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge.
Così deciso in Paola, il 25.02.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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