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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 18/12/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
D.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Dr. IM CANOSA Giudice rel. Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 889/2024 R.G., riservata a decisione all'udienza a trattazione scritta del 16.12.2025 e vertente
TRA
n. a Atessa il 11.10.1993, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Stefania Antonelli
E
n. a Atessa il 16.9.1990, CF Controparte_1 C.F._2
CONTUMACE
NONCHE'
n. a Lanciano il 8.10.2013, CF Controparte_2
in persona del curatore speciale, Avv. Paola Zulli C.F._3
OGGETTO: Modifica del regime di affidamento del minore
CONCLUSIONI L'Avv. Stefania Antonelli per conclude: “Voglia il Tribunale di Parte_1
Lanciano in via principale: modificare il regime di affidamento della figlia minore da condiviso a super-esclusivo in favore dell'odierna ricorrente, con Per_1 collocamento della stessa presso l'abitazione materna sita in Casoli (CH) alla Via Guarenna Nuova n. 121, dove già abita attualmente, e secondo le condizioni del Piano Genitoriale contenute nel presente atto e che si ritrascrivono qui di seguito: oltre al periodo scolastico, la figlia minore trascorrerà con la madre anche il Per_1 periodo delle ferie estive, delle festivit e di quelle pasquali, nonché tutti i fine settimana dell'anno solare;
rispetto alla frequenza scolastica, la figlia minore
, nel tragitto casa/scuola e viceversa utilizzerà lo Scuolabus e sarà Per_1 gnata ed andata a riprendere alla fermata del Bus dalla madre;
la madre si occuperà di portare e andare a riprendere la minore anche al c.d. Per_1
“doposcuola” presso il “DAS”; in caso di impedimento della adempiere agli impegni descritti ai punti che precedono, saranno delegati: - la nonna materna, IG.ra ; gli zii materni, IGg.ri e;
in via Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 subordinata: modificare il regime di affidamento della figlia minore da Per_1 condiviso a esclusivo in favore dell'odierno ricorrente, con collocamento della stessa presso l'abitazione paterna sita in Casoli (CH) alla Via Guarenna Nuova n. 121, dove già abita attualmente, e secondo le , e secondo le condizioni del Piano Genitoriale contenute nel presente atto e che si ritrascrivono qui di seguito: oltre al periodo scolastico, la figlia minore trascorrerà con la madre anche il periodo delle Per_1 ferie estive, delle festività natalizie e di quelle pasquali, nonché tutti i fine settimana dell'anno solare;
rispetto alla frequenza scolastica, la figlia minore , nel Per_1 tragitto casa/scuola e viceversa utilizzerà lo Scuolabus e sarà acco a ed andata a riprendere alla fermata del Bus dalla madre;
la madre si occuperà di portare e andare a riprendere la minore anche al c.d. “doposcuola” presso Per_1 il “DAS”; in caso di impedimento della adempiere agli impegni descritti ai punti che precedono, saranno delegati: la nonna materna, IG.ra ; Parte_2 gli zii materni, IGg.ri e;
sempr Controparte_3 Controparte_4 ritenuto necessario dall'On.le Tribunale adito, nominare ai sensi dell'art. 473 bis 8 c.p.c, quale curatore speciale del minore, l'Avv. Paola Zulli, già nominata in tale veste in seno al procedimento n. 761/2024 R.G. pendente innanzi il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila; disporre che la ripresa degli incontri tra padre e figlia avvengano in modo graduale, senza alcuna forzatura e nel rispetto totale dei tempi emotivi della minore, con la conseguente adozione di tutte le precauzioni volte a garantire il riavvicinamento tra genitore e minore in modalità vigilata (quindi in uno
“spazio neutro” e alla presenza di almeno uno psicologo o educatore che dovrà gestire e proteggere lo “spazio neutro” nonchè controllare, osservare e valutare il progredire degli incontri, affinché possa poi relazionare agli organi competenti” L'Avv. Paola Zulli per conclude: “Voglia il Tribunale Controparte_5 confermare l'affidamento super-esclusivo della minore a – già Parte_1 espresso in via provvisoria – con limitazioni precise e puntu ita del padre, ad oggi non costituitosi in giudizio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza dell'11.6.2025, in accoglimento delle richieste di parte ricorrente (anche sulla scorta di quanto espresso dal curatore speciale nel proprio atto di costituzione) sono stati adottati i seguenti provvedimenti (a modifica del decreto di questo Tribunale del 16.9.2015):
Affidamento super esclusivo di alla madre Controparte_5
Esercizio del diritto-dovere di visita del padre solo in caso di assenso della minore e con la mediazione dei Servizi Sociali di Casoli.
Tali condizioni possono essere in questa sede confermate, in quanto gli atti del procedimento evidenziano un totale disinteresse del convenuto per le esigenze ed i bisogni affettivi della figlia, tale da costituire non solo un pregiudizio per il diritto della minore alla bigenitorialità, ma anche un grave ostacolo all'assunzione delle decisioni di maggiore importanza per la piccola ad opera della madre. Per_1
Del resto, il convenuto, risiedendo all'estero, ben difficilmente potrebbe intervenire con adeguata tempestività per la risoluzione dei problemi (anche di carattere sanitario) che riguardano la minore (e che in passato sono stati risolti anche grazie al contributo del curatore speciale, già nominato davanti al Tribunale dei Minori).
Infine, occorre considerare che il , pur ritualmente citato, non si è Parte_2 costituito al fine di contestare o opporsi alle richieste di parte ricorrente.
In base a tutto quanto esposto, le richieste di parte attrice devono trovare integrale accoglimento, ribadendosi la non necessità di espletare alcuna attività istruttoria.
Con riferimento alle spese processuali, si ritiene di poterle integralmente compensare in ragione della mancata contestazione della domanda di parte ricorrente e della possibile dipendenza della mancanza di collaborazione del convenuto dalla sua lontananza spaziale e dalle conseguenti difficoltà logistiche connesse ai suoi spostamenti ed alle necessarie comunicazioni con la . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 889/2024, così decide:
Dispone l'affidamento super esclusivo di a Controparte_5 Pt_1
a modifica del decreto di questo Tribunale del 16.9.2015
[...]
Sempre a modifica del predetto decreto, dispone che CP_1
possa vedere la figlia solo tramite incontri protetti (con la
[...] mediazione dei Servizi Sociali di Casoli) e solo previa manifestazione di assenso della minore
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento Così deciso in Lanciano il 16.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
IM NO EL Di LA