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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 9.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 465 dell'anno 2023 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI GREGORIO PIERPAOLO e DE TULLIO LUISA Parte_1 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI BENEDETTI CARLO giusta Controparte_1 procura in atti;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 166/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 11/10/2023 Con ricorso depositato il 21.11.2023 l' ha impugnato la sentenza del Tribunale di L'Aquila – Pt_1 sez. lavoro - n° 166/2023, notificata il 24/10/2023, che in accoglimento del ricorso del sig. CP_1 volto a riconoscere l'indennizzabilità delle lesioni derivanti dall'infortunio avvenuto il 3/9/2020, ha condannato l' all'erogazione delle prestazioni dovute nella misura del 19% (conglobando il Pt_1 danno del 6% riconosciuto dal CTU ad un precedente danno già riconosciuto dall' nella misura Pt_1 del 14%) dalla domanda amministrativa, oltre alla rifusione delle spese di lite nella misura del 50%.
L' ha censurato la sentenza per erronea e contraddittoria motivazione, ritenendo che il giudice Pt_1 sia caduto in errore nell'aderire acriticamente alla ctu medico-legale espletata, che esprimerebbe un danno del 6% relativamente a postumi del tutto estranei all'infortunio per cui è causa. Secondo
l' vi sarebbe una totale carenza di prova in merito alla riconducibilità delle lesioni rivendicate CP_2 all'infortunio, che nemmeno sarebbe stata colmata dalla CTU.
L' ha evidenziato che l'appellato nel momento in cui ha fatto accesso al pronto soccorso (4 Pt_1 giorni dopo l'infortunio e riferendo l'accaduto come “incidente domestico”) ha ricevuto inizialmente una diagnosi di “distacco traumatico del CLB omerale sinistro e tendinosi cuffia dei rotatori spalla sinistra”, modificata successivamente e all'esito di ulteriori esami ed, in particolare, della RMN del
21/09/2020, come “artrosi acromion-claveare completa dei tendini della cuffia dei rotatori spalla sinistra” secondo l'Istituto sovrapponibile ad altra precedente RMN del 15/06/2017, effettuata in occasione della richiesta di riconoscimento di malattia professionale. Dunque secondo l'istituto le risultanze degli esami clinici e strumentali facevano escludere le lesioni come postumi dell'evento, dovendosi invece ricondurre a fattori degenerativi autonomi.
Secondo l'appellante il CTU non avrebbe dato adeguata risposta alle note del CTP alla bozza di perizia, essendosi limitata a riconfermare le precedenti conclusioni.
La contraddittorietà della perizia sarebbe confluita nelle motivazioni della sentenza impugnata, di cui l' ha quindi chiesto la riforma. CP_2
Il sig. ha contestato la fondatezza dell'appello, eccependo che il CTU ha correttamente CP_1 valutato l'infortunio come concausa delle lesioni, conseguenti al trauma distrattivo subito il 3/9/2020, quando il lavoratore “alzava un secchio (c.d. callarella) pieno di cemento per consegnarla, attraverso una botola, al collega posto al piano superiore del ponteggio”.
L'appello è infondato.
Il Collegio ha disposto la rinnovazione dell'elaborato peritale con un diverso consulente, che ha tuttavia confermato quanto già riscontrato dal CTU nella prima fase del giudizio. La CTU ha rilevato che “- La precedente RMN della spalla, effettuata presso l' nel giugno 2017, Pt_1 mostrava una lesione inserzionale del tendine del sovraspinoso con breccia di 15 mm, una modesta tendinosi del sottospinoso, mentre i tendini del sottoscapolare e del CLB risultavano nella norma;
- la RMN della spalla sx del 22/09/2020 ha rilevato artrosi AC con aspetti di impingement sottoacromiale, una lesione pressoché completa delle componenti tendinee costituenti la cuffia dei rotatori - con retrazione del moncone tendineo del sopraspinoso superiore a 3 cm, trofismo del ventre muscolare conservato e minima risalita della testa omerale;
- la lesione parziale del tendine del CLB con perdita di un modesto contingente di fibre;
- Dall'esame delle immagini inerenti alla suddetta RMN del 22.09.20 emerge quanto segue:
- l'artrosi AC non è particolarmente accentuata e determina lieve restringimento dello spazio sottoacromiale, in assenza di speroni ossei - la lesione delle componenti tendinee della cuffia dei rotatori è pressoché completa, la retrazione del moncone tendineo del sovraspinoso è di 3 cm contro
l'1,5 cm del 2017, il ventre muscolare non presenta involuzione adiposa e la risalita della testa omerale è minima
- il versamento nei tessuti molli e nella guaina del CTB è notevole;
- il tendine del CLB è assottigliato, ma è riscontrabile nella articolazione gleno-omerale a livello della doccia bicpitale.”
Da ciò ha desunto che il trauma subìto dal sig. durante l'attività lavorativa in data CP_1
03/09/2020 ha determinato la rottura pressoché completa dei tendini della cuffia dei rotatori, aumentando da 1,5 cm a 3 cm la preesistente lacerazione del tendine sovraspinoso. L'infortunio, inoltre, ha causato la lesione completa del tendine del CLB, come documentato nella relazione di dimissione del Chirurgo dott. presso Villa Letizia e come risulta clinicamente dal Persona_1 segno di Popeye, tenuto conto che ne 2017 il tendine del CLB risultava nella norma.
La CTU ha inoltre puntualmente risposto alle osservazioni della CTP dell' , ribadendo la Pt_1 sussistenza del nesso causale delle lesioni con l'infortunio in questione, ed ha concluso che “ poiché,
a seguito dell'intervento di sutura funzionale ed acromion plastica della cuffia dei rotatori la motilità
e la forza sono solo lievemente ridotte, si ritiene congrua la stima del danno biologico presentato dal signor , alla data della domanda, nella misura del 6 %. Tale valutazione tiene conto della CP_1 presenza di menomazioni concorrenti preesistenti (cuffia dei rotatori) secondo il criterio della massima obiettività possibile. Si ritiene, pertanto, che il danno biologico totale, in considerazione di un pregresso riconoscimento del 13%, sia del 19%. Il periodo di temporanea dal 20.11.20 al Pt_1
26.02.2023, connesso con la riparazione della cuffia, la cui lesione è stata concausata dall'infortunio, è ammissibile all'indennizzo.” La CTU ha in tal modo pienamente confermato le valutazioni effettuate dal primo CTU, argomentando anche in maniera più estesa, con rilievi ancorati alla migliore scienza medica e privi di vizi logico-argomentativi.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve di conseguenza essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
PQM
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
- pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento. Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Vitello Dr. Fabrizio Riga
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 9.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 465 dell'anno 2023 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI GREGORIO PIERPAOLO e DE TULLIO LUISA Parte_1 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI BENEDETTI CARLO giusta Controparte_1 procura in atti;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 166/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 11/10/2023 Con ricorso depositato il 21.11.2023 l' ha impugnato la sentenza del Tribunale di L'Aquila – Pt_1 sez. lavoro - n° 166/2023, notificata il 24/10/2023, che in accoglimento del ricorso del sig. CP_1 volto a riconoscere l'indennizzabilità delle lesioni derivanti dall'infortunio avvenuto il 3/9/2020, ha condannato l' all'erogazione delle prestazioni dovute nella misura del 19% (conglobando il Pt_1 danno del 6% riconosciuto dal CTU ad un precedente danno già riconosciuto dall' nella misura Pt_1 del 14%) dalla domanda amministrativa, oltre alla rifusione delle spese di lite nella misura del 50%.
L' ha censurato la sentenza per erronea e contraddittoria motivazione, ritenendo che il giudice Pt_1 sia caduto in errore nell'aderire acriticamente alla ctu medico-legale espletata, che esprimerebbe un danno del 6% relativamente a postumi del tutto estranei all'infortunio per cui è causa. Secondo
l' vi sarebbe una totale carenza di prova in merito alla riconducibilità delle lesioni rivendicate CP_2 all'infortunio, che nemmeno sarebbe stata colmata dalla CTU.
L' ha evidenziato che l'appellato nel momento in cui ha fatto accesso al pronto soccorso (4 Pt_1 giorni dopo l'infortunio e riferendo l'accaduto come “incidente domestico”) ha ricevuto inizialmente una diagnosi di “distacco traumatico del CLB omerale sinistro e tendinosi cuffia dei rotatori spalla sinistra”, modificata successivamente e all'esito di ulteriori esami ed, in particolare, della RMN del
21/09/2020, come “artrosi acromion-claveare completa dei tendini della cuffia dei rotatori spalla sinistra” secondo l'Istituto sovrapponibile ad altra precedente RMN del 15/06/2017, effettuata in occasione della richiesta di riconoscimento di malattia professionale. Dunque secondo l'istituto le risultanze degli esami clinici e strumentali facevano escludere le lesioni come postumi dell'evento, dovendosi invece ricondurre a fattori degenerativi autonomi.
Secondo l'appellante il CTU non avrebbe dato adeguata risposta alle note del CTP alla bozza di perizia, essendosi limitata a riconfermare le precedenti conclusioni.
La contraddittorietà della perizia sarebbe confluita nelle motivazioni della sentenza impugnata, di cui l' ha quindi chiesto la riforma. CP_2
Il sig. ha contestato la fondatezza dell'appello, eccependo che il CTU ha correttamente CP_1 valutato l'infortunio come concausa delle lesioni, conseguenti al trauma distrattivo subito il 3/9/2020, quando il lavoratore “alzava un secchio (c.d. callarella) pieno di cemento per consegnarla, attraverso una botola, al collega posto al piano superiore del ponteggio”.
L'appello è infondato.
Il Collegio ha disposto la rinnovazione dell'elaborato peritale con un diverso consulente, che ha tuttavia confermato quanto già riscontrato dal CTU nella prima fase del giudizio. La CTU ha rilevato che “- La precedente RMN della spalla, effettuata presso l' nel giugno 2017, Pt_1 mostrava una lesione inserzionale del tendine del sovraspinoso con breccia di 15 mm, una modesta tendinosi del sottospinoso, mentre i tendini del sottoscapolare e del CLB risultavano nella norma;
- la RMN della spalla sx del 22/09/2020 ha rilevato artrosi AC con aspetti di impingement sottoacromiale, una lesione pressoché completa delle componenti tendinee costituenti la cuffia dei rotatori - con retrazione del moncone tendineo del sopraspinoso superiore a 3 cm, trofismo del ventre muscolare conservato e minima risalita della testa omerale;
- la lesione parziale del tendine del CLB con perdita di un modesto contingente di fibre;
- Dall'esame delle immagini inerenti alla suddetta RMN del 22.09.20 emerge quanto segue:
- l'artrosi AC non è particolarmente accentuata e determina lieve restringimento dello spazio sottoacromiale, in assenza di speroni ossei - la lesione delle componenti tendinee della cuffia dei rotatori è pressoché completa, la retrazione del moncone tendineo del sovraspinoso è di 3 cm contro
l'1,5 cm del 2017, il ventre muscolare non presenta involuzione adiposa e la risalita della testa omerale è minima
- il versamento nei tessuti molli e nella guaina del CTB è notevole;
- il tendine del CLB è assottigliato, ma è riscontrabile nella articolazione gleno-omerale a livello della doccia bicpitale.”
Da ciò ha desunto che il trauma subìto dal sig. durante l'attività lavorativa in data CP_1
03/09/2020 ha determinato la rottura pressoché completa dei tendini della cuffia dei rotatori, aumentando da 1,5 cm a 3 cm la preesistente lacerazione del tendine sovraspinoso. L'infortunio, inoltre, ha causato la lesione completa del tendine del CLB, come documentato nella relazione di dimissione del Chirurgo dott. presso Villa Letizia e come risulta clinicamente dal Persona_1 segno di Popeye, tenuto conto che ne 2017 il tendine del CLB risultava nella norma.
La CTU ha inoltre puntualmente risposto alle osservazioni della CTP dell' , ribadendo la Pt_1 sussistenza del nesso causale delle lesioni con l'infortunio in questione, ed ha concluso che “ poiché,
a seguito dell'intervento di sutura funzionale ed acromion plastica della cuffia dei rotatori la motilità
e la forza sono solo lievemente ridotte, si ritiene congrua la stima del danno biologico presentato dal signor , alla data della domanda, nella misura del 6 %. Tale valutazione tiene conto della CP_1 presenza di menomazioni concorrenti preesistenti (cuffia dei rotatori) secondo il criterio della massima obiettività possibile. Si ritiene, pertanto, che il danno biologico totale, in considerazione di un pregresso riconoscimento del 13%, sia del 19%. Il periodo di temporanea dal 20.11.20 al Pt_1
26.02.2023, connesso con la riparazione della cuffia, la cui lesione è stata concausata dall'infortunio, è ammissibile all'indennizzo.” La CTU ha in tal modo pienamente confermato le valutazioni effettuate dal primo CTU, argomentando anche in maniera più estesa, con rilievi ancorati alla migliore scienza medica e privi di vizi logico-argomentativi.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve di conseguenza essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
PQM
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
- pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento. Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Vitello Dr. Fabrizio Riga