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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ND Lo ST NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 48/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A CANICATTI' IL Parte_1
25/10/86 rapp. e dif. dall'Avv. Eleonora Favata
ATTORE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
PROCURATORE SPECIALE rapp. e dif. dall'Avv. Antonio Barbera
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04/12/2023 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo
[...]
1 Tribunale, la ed esponeva che il Controparte_1
14/07/2021, aveva subito un incidente durante lo svolgimento di un evento sportivo regolarmente comunicato alla convenuta, a seguito del quale aveva riportato una serie di traumi. Proseguiva affermando che tale sinistro era garantito, da copertura assicurativa, giusta polizza contratta dall Controparte_2
con la e che, sebbene
[...] Controparte_1
sottoposto a visita medica, aveva inutilmente richiesto, il pagamento dell'indennizzo dovutogli.
Tanto premesso, chiedeva la corresponsione dell'indennizzo dovuto in conseguenza dell'invalidità permanente che lo aveva afflitto, con la rivalutazione e gli interessi legali. Nel costituirsi, con comparsa di risposta del 13/02/2024 la
[...]
contestava il fondamento delle CP_1
domande attoree e ne invocava il rigetto. Espletata
l'attività istruttoria attraverso produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale, all'udienza del
2 03/12/2025, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va perciò accolta per quanto di ragione. Nel merito ritenuta, invero, pacifica la ricorrenza nei suoi elementi costitutivi dei fatti dedotti dall'attore a sostegno dell'istanza giudizialmente avanzata (esistenza del contratto, verificazione del rischio assicurato, ecc.) è bene anzitutto osservare che le condizioni di assicurazione nella vicenda in attenzione, non prevedevano che la valutazione dell'invalidità permanente dovesse avvenire escludendo ogni altro criterio valutativo come ad esempio le tabelle
INAIL o ANIA per cui per quel che attiene, al
<> questo decidente ritiene si debba addivenire ad una valutazione equitativa dei danni riportati dall'attore a seguito dell'infortunio riportato. Relativamente a tale aspetto della controversia che ci occupa l'unico appunto degno d'attenzione, deve osservarsi che il consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_1
3 , con motivazione immune da vizi Persona_2
logici e giuridici che si condivide integralmente, ha quantificato, in 84 giorni l'invalidità temporanea assoluta pari ai giorni di diaria e nel 10% l'invalidità permanente confermando il nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e l'incidente in parola.
Deve concludersi che, di conseguenza, spetta anzitutto all'attore il ristoro per il cosiddetto danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé considerata, a prescindere, cioè, dalla sua concreta attitudine a produrre ricchezza. Gli importi posti in relazione alle suddette voci, in base alla consolidata giurisprudenza di questo giudicante, vanno così determinati: a) euro 3.760,00 per l'invalidità temporanea assoluta (euro 40,00 x 84, il numero di giorni dell'invalidità in questione pari al periodo di diaria individuato dal CTU); c) euro 15.000,00 per il danno biologico legato all'invalidità permanente: tale importo è stato ottenuto tenuto conto degli indici all'uopo utilizzati da questo decidente perché rispondenti alla giustizia del caso concreto
4 moltiplicando euro 1.500,00 equitativamente da applicare a ciascun punto d'invalidità permanente per la misura del danno biologico relativo ad un'entità del 10% ed euro 40,00 moltiplicando euro
40,00 da applicare equitativamente a ciascuno punto attinente la riscontrata invalidità temporanea assoluta così come accertato dal perito d'ufficio pari a gg 84. Piace a tal riguardo ricordare come in riferimento al risarcimento del danno spettante all'infortunato per la menomazione dell'integrità personale patita occorra rammentare che all'esito di un percorso storico-concettuale ben noto il principio dell'autonoma risarcibilità del danno alla salute o come altri preferisce definire danno biologico ha trovato indiscusso riconoscimento in giurisprudenza. Nell'interpretazione di una parte sempre crescente di giudici di merito deve a tal proposito distinguersi nell'ambito del cosiddetto danno alla salute un aspetto statico corrispondente alla lesione dell'integrità psico-fisica in sé considerata ed un aspetto dinamico consistente nel peggioramento della qualità della vita da tale
5 lesione scaturito. Sicchè nel valutare il danno alla salute il giudizio equitativo del giudice dovrà ponderare il grado di menomazione del soggetto danneggiato in tutte le funzioni che egli esplica nel suo ambiente di vita aventi rilevanza sociale culturale ed estetica. Una valutazione di tal specie appare quindi poco compatibile con il criterio tabellare applicato al triplo della pensione sociale che parte della giurisprudenza è favorevole ad adottare sulla base dell'art. 4 terzo comma L. 39/77 nella liquidazione del danno biologico. Appare invece più conforme adottare come parametro nella valutazione equitativa del danno alla salute il cosiddetto “criterio equitativo differenziato del valore di punto” che individuato da taluni giudici di merito sulla scorta di un ampio studio statistico in materia di liquidazione di danni da piccola invalidità permanente (tradizionalmente liquidati senza alcun riferimento al reddito) è stato rapidamente recepito da ampi settori della giurisprudenza. Tale indagine statistica ha permesso di quantificare con riguardo ad una casistica giurisprudenziale un valore
6 monetario medio per punto d'invalidità che cresce d'importo con l'aggravarsi della lesione e che diminuisce all'aumentare dell'età del danneggiato per il grado percentuale d'invalidità. Avuto riguardo al tipo di lesioni ed all'età dell'infortunato e considerato che in epoca moderna il progressivo infittirsi della rete di relazioni sociali nonché il tendente costante moltiplicarsi delle occasioni di relazione offerte a ciascun individuo in ambito sociale si riflettono in un'accresciuta gravità dell'impatto che la menomazione psico-fisica ha sulla potenzialità della persona tale valore può essere oggi fissato nella misura equa di euro
1.500,00 suscettibile di un aumento massimo predeterminato del 50% salvo casi particolari in modo d'adeguare la valutazione alla peculiarità della concreta fattispecie. I vantaggi offerti da un simile criterio sono evidenti: esso consente di pervenire ad una liquidazione equitativa del danno alla salute mediante parametri in certo qual modo obbiettivi e permette di commisurare con notevole duttilità l'ammontare del risarcimento alla gravità
7 del danno attraverso l'attribuzione di una somma base in rapporto al titolo ed alla serietà della menomazione psico-fisica. In aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'illecito
(14/07/2021) sino alla pubblicazione della sentenza sulle somme devalutate riportandosi così ai valori monetari dell'epoca del sinistro con l'applicazione degli indici ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulla somma come oggi determinata che alla luce delle motivazioni appena espresse e delle quantificazioni effettuate ammonta complessivamente ad euro 18.760,00 ed alla quale la va condannata al pagamento Controparte_1
in favore di . In favore Parte_1
dell'attore devono altresì rimborsarsi le spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente in argomento che così come quantificate e ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio ammontano a complessivi euro 583,69. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara che l'indennizzo dovuto a è Parte_1
pari a euro 18.760,00; per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1
, della suddetta somma, Parte_1
con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì dell'incidente (14/07/2021) fino al soddisfo;
condanna altresì la al rimborso Controparte_1
delle spese mediche sostenute dall'attore in conseguenza dell'incidente che ammontano ad euro
583,69; condanna la al Controparte_1
pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
pone, infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, definitivamente, a carico della convenuta.
AGRIGENTO 09/12/2025
IL GIUDICE
ND Lo ST NE
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. ND Lo ST NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 48/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A CANICATTI' IL Parte_1
25/10/86 rapp. e dif. dall'Avv. Eleonora Favata
ATTORE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
PROCURATORE SPECIALE rapp. e dif. dall'Avv. Antonio Barbera
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04/12/2023 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo
[...]
1 Tribunale, la ed esponeva che il Controparte_1
14/07/2021, aveva subito un incidente durante lo svolgimento di un evento sportivo regolarmente comunicato alla convenuta, a seguito del quale aveva riportato una serie di traumi. Proseguiva affermando che tale sinistro era garantito, da copertura assicurativa, giusta polizza contratta dall Controparte_2
con la e che, sebbene
[...] Controparte_1
sottoposto a visita medica, aveva inutilmente richiesto, il pagamento dell'indennizzo dovutogli.
Tanto premesso, chiedeva la corresponsione dell'indennizzo dovuto in conseguenza dell'invalidità permanente che lo aveva afflitto, con la rivalutazione e gli interessi legali. Nel costituirsi, con comparsa di risposta del 13/02/2024 la
[...]
contestava il fondamento delle CP_1
domande attoree e ne invocava il rigetto. Espletata
l'attività istruttoria attraverso produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale, all'udienza del
2 03/12/2025, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va perciò accolta per quanto di ragione. Nel merito ritenuta, invero, pacifica la ricorrenza nei suoi elementi costitutivi dei fatti dedotti dall'attore a sostegno dell'istanza giudizialmente avanzata (esistenza del contratto, verificazione del rischio assicurato, ecc.) è bene anzitutto osservare che le condizioni di assicurazione nella vicenda in attenzione, non prevedevano che la valutazione dell'invalidità permanente dovesse avvenire escludendo ogni altro criterio valutativo come ad esempio le tabelle
INAIL o ANIA per cui per quel che attiene, al
<> questo decidente ritiene si debba addivenire ad una valutazione equitativa dei danni riportati dall'attore a seguito dell'infortunio riportato. Relativamente a tale aspetto della controversia che ci occupa l'unico appunto degno d'attenzione, deve osservarsi che il consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_1
3 , con motivazione immune da vizi Persona_2
logici e giuridici che si condivide integralmente, ha quantificato, in 84 giorni l'invalidità temporanea assoluta pari ai giorni di diaria e nel 10% l'invalidità permanente confermando il nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e l'incidente in parola.
Deve concludersi che, di conseguenza, spetta anzitutto all'attore il ristoro per il cosiddetto danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé considerata, a prescindere, cioè, dalla sua concreta attitudine a produrre ricchezza. Gli importi posti in relazione alle suddette voci, in base alla consolidata giurisprudenza di questo giudicante, vanno così determinati: a) euro 3.760,00 per l'invalidità temporanea assoluta (euro 40,00 x 84, il numero di giorni dell'invalidità in questione pari al periodo di diaria individuato dal CTU); c) euro 15.000,00 per il danno biologico legato all'invalidità permanente: tale importo è stato ottenuto tenuto conto degli indici all'uopo utilizzati da questo decidente perché rispondenti alla giustizia del caso concreto
4 moltiplicando euro 1.500,00 equitativamente da applicare a ciascun punto d'invalidità permanente per la misura del danno biologico relativo ad un'entità del 10% ed euro 40,00 moltiplicando euro
40,00 da applicare equitativamente a ciascuno punto attinente la riscontrata invalidità temporanea assoluta così come accertato dal perito d'ufficio pari a gg 84. Piace a tal riguardo ricordare come in riferimento al risarcimento del danno spettante all'infortunato per la menomazione dell'integrità personale patita occorra rammentare che all'esito di un percorso storico-concettuale ben noto il principio dell'autonoma risarcibilità del danno alla salute o come altri preferisce definire danno biologico ha trovato indiscusso riconoscimento in giurisprudenza. Nell'interpretazione di una parte sempre crescente di giudici di merito deve a tal proposito distinguersi nell'ambito del cosiddetto danno alla salute un aspetto statico corrispondente alla lesione dell'integrità psico-fisica in sé considerata ed un aspetto dinamico consistente nel peggioramento della qualità della vita da tale
5 lesione scaturito. Sicchè nel valutare il danno alla salute il giudizio equitativo del giudice dovrà ponderare il grado di menomazione del soggetto danneggiato in tutte le funzioni che egli esplica nel suo ambiente di vita aventi rilevanza sociale culturale ed estetica. Una valutazione di tal specie appare quindi poco compatibile con il criterio tabellare applicato al triplo della pensione sociale che parte della giurisprudenza è favorevole ad adottare sulla base dell'art. 4 terzo comma L. 39/77 nella liquidazione del danno biologico. Appare invece più conforme adottare come parametro nella valutazione equitativa del danno alla salute il cosiddetto “criterio equitativo differenziato del valore di punto” che individuato da taluni giudici di merito sulla scorta di un ampio studio statistico in materia di liquidazione di danni da piccola invalidità permanente (tradizionalmente liquidati senza alcun riferimento al reddito) è stato rapidamente recepito da ampi settori della giurisprudenza. Tale indagine statistica ha permesso di quantificare con riguardo ad una casistica giurisprudenziale un valore
6 monetario medio per punto d'invalidità che cresce d'importo con l'aggravarsi della lesione e che diminuisce all'aumentare dell'età del danneggiato per il grado percentuale d'invalidità. Avuto riguardo al tipo di lesioni ed all'età dell'infortunato e considerato che in epoca moderna il progressivo infittirsi della rete di relazioni sociali nonché il tendente costante moltiplicarsi delle occasioni di relazione offerte a ciascun individuo in ambito sociale si riflettono in un'accresciuta gravità dell'impatto che la menomazione psico-fisica ha sulla potenzialità della persona tale valore può essere oggi fissato nella misura equa di euro
1.500,00 suscettibile di un aumento massimo predeterminato del 50% salvo casi particolari in modo d'adeguare la valutazione alla peculiarità della concreta fattispecie. I vantaggi offerti da un simile criterio sono evidenti: esso consente di pervenire ad una liquidazione equitativa del danno alla salute mediante parametri in certo qual modo obbiettivi e permette di commisurare con notevole duttilità l'ammontare del risarcimento alla gravità
7 del danno attraverso l'attribuzione di una somma base in rapporto al titolo ed alla serietà della menomazione psico-fisica. In aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'illecito
(14/07/2021) sino alla pubblicazione della sentenza sulle somme devalutate riportandosi così ai valori monetari dell'epoca del sinistro con l'applicazione degli indici ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulla somma come oggi determinata che alla luce delle motivazioni appena espresse e delle quantificazioni effettuate ammonta complessivamente ad euro 18.760,00 ed alla quale la va condannata al pagamento Controparte_1
in favore di . In favore Parte_1
dell'attore devono altresì rimborsarsi le spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente in argomento che così come quantificate e ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio ammontano a complessivi euro 583,69. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara che l'indennizzo dovuto a è Parte_1
pari a euro 18.760,00; per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1
, della suddetta somma, Parte_1
con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì dell'incidente (14/07/2021) fino al soddisfo;
condanna altresì la al rimborso Controparte_1
delle spese mediche sostenute dall'attore in conseguenza dell'incidente che ammontano ad euro
583,69; condanna la al Controparte_1
pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
pone, infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, definitivamente, a carico della convenuta.
AGRIGENTO 09/12/2025
IL GIUDICE
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