Sentenza 28 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/06/2022, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01060/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla P.A. e dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in merito alla richiesta di permesso di soggiorno presentata in data 24/06/2019 (ricevuta n. -OMISSIS-) con la quale il ricorrente ha chiesto alla Questura di Taranto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione speciale) ed in un momento successivo (in data 9/02/2020) il rilascio (in conversione) di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente (cittadino extracomunitario del Mali), con ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a., notificato il 29/04/2021e depositato in giudizio il 18/05/2021, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Questura di Taranto sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione speciale) presentata il 24/06/2019 e di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (poi) presentata il 09/02/2020, nonché dell’obbligo di provvedere della Questura di Taranto.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL’ ART 5 COMMA 9 E 19 DEL D.LGS 286/98, DELL’ART 32 D.LGS 25/2008 E DELL’ART. 2 DELLA L. N. 241/1990.
Il 27/05/2021 si è costituita in giudizio la Questura di Taranto, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, per resistere al ricorso, depositando un atto di costituzione.
Il 10/01/2022, il difensore di parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio della Camera di Consiglio fissata per l’11/01/2022 per legittimo impedimento e, in subordine, di cessazione della materia del contendere a seguito dell’adozione da parte della Questura di Taranto del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, impugnato con ricorso -OMISSIS-.
Il 03/02/2022, la Questura di Taranto ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto di dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse “ atteso che, con provvedimento del 19.05.2021, notificato all’interessato il 11.11.2021, la Questura di Taranto ha espressamente decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ”.
Nella Camera di Consiglio dell’08/02/2022 (fissata a seguito di rinvio d’ufficio della Camera di Consiglio del 18/01/2022), il Presidente di questa Sezione, ex art. 73 c. 3 c.p.a., ha contestato alla parte ricorrente la tardività del deposito del ricorso, in quanto effettuato oltre il termine di 15 giorni dalla notifica. Il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio per replicare alla contestazione ex art 73 c. 3 c.p.a., quindi il Presidente, vista la richiesta di rinvio, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 25 maggio 2022.
L’08/03/2022, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza per la declaratoria della sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto “ avendo la Questura di Taranto emesso il decreto di rigetto il ricorrente ha perso l’interesse ad agire ”.
Il 22/04/2022, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di rinunzia al mandato.
Nella Camera di Consiglio del 25/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso va dichiarato irricevibile per la tardività del deposito ex art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a., come già rilevato d’ufficio, ex art. 73 comma 3 c.p.a., dal Presidente di questa Sezione nella Camera di Consiglio dell’08/02/2022.
Osserva, infatti, il Tribunale che, nella fattispecie in esame non risulta osservato il dimezzamento dei termini processuali per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., in base al quale “ Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ”, in quanto, nella specie, il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 31 e 117 c.p.a. in materia di silenzio rifiuto (che è elencato tra i giudizi da trattarsi in Camera di Consiglio alla lettera b dell’art. 87 c.p.a.) è stato notificato alla Questura di Taranto il 29/04/2021 e depositato in giudizio il 18/05/2021, anziché entro il termine di decadenza di quindici giorni applicabile in base al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, c.p.a. (secondo il quale “ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ”) e 87, comma 3, c.p.a..
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere, quindi, dichiarato irricevibile ex art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a., atteso che il riscontro della irricevibilità del ricorso precede quello della sopravvenuta improcedibilità dello stesso derivante dalla dichiarazione di parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa dell’08/03/2022.
4. - Sussistono i presupposti di legge (tra cui la natura della controversia) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ma, stante la palese irricevibilità del ricorso, deve essere revocato il decreto di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato n. 57 del 15/10/2021 emesso dalla apposita Commissione costituita presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività del deposito, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Revoca il decreto di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato n. 57 del 15/10/2021.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.