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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/05/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg. 22106/2023 promossa da:
• nato in [...], il 10 07.1968 e ivi residente, in proprio e - Controparte_1
unitamente a nata in [...] il [...] - nella qualità di esercente Controparte_2
la potestà genitoriale sulla minore nata in [...], il [...], Persona_1
• nata in [...] il 14. 08.1972 e ivi residente, in proprio e - Controparte_3
unitamente a nato in [...], il [...] - nella qualità Controparte_4
di esercente la potestà genitoriale sul minore nato in Persona_2
Brasile, il 21 luglio 2007;
• nata Brasile, il 17 luglio 1998 e ivi residente;
Controparte_5
• , nato in [...], il 28 settembre Controparte_6
2001 e ivi residente;
tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Sabrina Caltabiano elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Nettuno (RM), via Giacomo Matteotti n.91
Ricorrenti
pagina 1 di 8 Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 281 decies e ss cpc, e in accoglimento del ricorso, accertare e DICHIARARE
- In via principale che (CP ) nato a [...]_1 C.F._1
Goytacazes/RJ (Brasile) il 10.07.1968 e residente a [...](Brasile) cosi come la figlia minore
(CP nata a [...]_1 Controparte_3 C.F._2
Goytacazes /RJ (Brasile) il 14.08.1972 e residente San OL (Brasile) e co s i i l f ig l io m i nore
OA S I (CP ) nata a [...]_4 Controparte_5 C.F._3
Campos dos Goytacazes/RJ (Brasile) il 17 luglio 1998 e residente a [...](Brasile);
[...]
(CP ) nato a [...]_6 C.F._4
Goytacazes/RJ (Brasile) il 28 settembre 2001 e residente a [...](Brasile). sono cittadini italiani in quanto discendenti di cittadino italiano ( ) ordinando al , e per Persona_3 Controparte_7
esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei Registri dello Stato Civile della cittadinanza dei ricorrenti stessi. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, n proprio Controparte_1
e - unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla Controparte_2
minore in proprio e – unitamente a Persona_1 Controparte_3 [...]
- nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Controparte_6 Persona_2
e
[...] Controparte_5 Controparte_6
convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e
[...] Controparte_7
dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di
[...]
(o Per_3 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
cittadino italiano, nato a [...] il [...] (all.1) ed CP_12
emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano deceduto in data 23.10.1851 (cfr. doc. in atti n. 2 e 4)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la Controparte_7
contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
All'udienza del 16.04.2025, svoltasi attraverso trattazione scritta, il legale insisteva sulle domande.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti: e Persona_1 Persona_2
il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia
[...]
sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- l'avo (o Persona_3 CP_8 CP_9 CP_10
, in data 13.11.1897 contraeva matrimonio con la cittadina CP_11 CP_12
italiana (all.3) ed emigrava in Brasile;
Parte_2
pagina 3 di 8 - (o Persona_3 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
ecedeva in data 23.10.1951 (all. 4);
[...] CP_12
- dal matrimonio dei predetti nasceva nato in [...], in data [...] (all. 5); Persona_4
- in data 30.07.1932, contraeva matrimonio con la cittadina brasiliana Persona_4 [...]
(all. 6); Persona_5
- dall'unione coniugale dei predetti nasceva nato in data [...] Persona_6
(all. 7);
-FELISBERTO in data 22.07.1967, si univa in matrimonio con la cittadina Persona_6
brasiliana (all 8) e da tale unione nascevano due figli: Controparte_13
nato in [...] il [...] (all. 9) e Controparte_1 Controparte_3
nata in [...] il [...] (all. 10), entrambi odierni ricorrenti;
-il primogenito, in data 29.11.2019, contraeva matrimonio con la Controparte_1
cittadina brasiliana e da tale unione nasceva nata il Controparte_2 Persona_1
26.07.2018 (all. 11 e 12), odierna ricorrente minorenne;
-la secondogenita, in data 29.04.1998, contraeva matrimonio con il Controparte_3
cittadino brasiliano (all.13) e da tale unione Controparte_6
nascevano tre figli: nata Brasile, il 17.07.1998 (all.14); Controparte_5 CP_6
, nato in [...] il [...] (all. 15), entrambi
[...] Controparte_6
odierni ricorrenti e nato in [...], il [...] (all. 16), Per_2 Persona_2
odierno ricorrente minorenne.
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. di (o Persona_3 CP_8 CP_9 CP_10
non avendo perso la cittadinanza italiana per
[...] CP_11 CP_12 rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio Per_4
da quesoi a tutti i suoi discendenti;
[...]
pagina 4 di 8 - i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i
[...]
in Brasile e segnatamente di quello di San OL, nell'evasione delle richieste di Parte_3
cittadinanza iure sanguinis e l'impossibilità perfino della presentazione delle domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi; deducono altresì i ricorrenti che, i tempi di attesa per l'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis sono di circa dieci anni.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che
[...]
(o Per_3 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
, cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Brasile dopo CP_12
l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale e, poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo
Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare, aderisce pagina 5 di 8 e fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n.
25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che (o Persona_3 CP_8
[...] CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
cittadino italiano, nato a [...] il [...] (all.1) ed emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 2) non ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio all. 5) e da questi a tutti Persona_4
i discendenti come sopra enucleati, ivi compresi gli odierni ricorrenti (v. all. da 6 a 16).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_7
ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge l'impossibilità per i ricorrenti di accedere al servizio offerto dal a San OL poiché la lista di attesa per il 2022 non è stata ancora Parte_4
pubblicata (in ogni caso, è notoria la difficoltà ad ottenere un appuntamento).
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
pagina 6 di 8 L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Controparte_1
nato in [...], il 10 07.1968 e ivi residente;
nata in [...], il
[...] Persona_1
26 luglio 2018, e ivi residente;
nata in [...] il 14. 08.1972 e ivi Controparte_3
residente, nato in [...], il [...] e ivi Persona_2
residente; nata Brasile, il 17 luglio 1998 e ivi residente;
Controparte_5
, nato in [...], il 28 settembre Controparte_6
2001 e ivi residente;
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• nulla sulle spese di lite.
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg. 22106/2023 promossa da:
• nato in [...], il 10 07.1968 e ivi residente, in proprio e - Controparte_1
unitamente a nata in [...] il [...] - nella qualità di esercente Controparte_2
la potestà genitoriale sulla minore nata in [...], il [...], Persona_1
• nata in [...] il 14. 08.1972 e ivi residente, in proprio e - Controparte_3
unitamente a nato in [...], il [...] - nella qualità Controparte_4
di esercente la potestà genitoriale sul minore nato in Persona_2
Brasile, il 21 luglio 2007;
• nata Brasile, il 17 luglio 1998 e ivi residente;
Controparte_5
• , nato in [...], il 28 settembre Controparte_6
2001 e ivi residente;
tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Sabrina Caltabiano elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Nettuno (RM), via Giacomo Matteotti n.91
Ricorrenti
pagina 1 di 8 Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 281 decies e ss cpc, e in accoglimento del ricorso, accertare e DICHIARARE
- In via principale che (CP ) nato a [...]_1 C.F._1
Goytacazes/RJ (Brasile) il 10.07.1968 e residente a [...](Brasile) cosi come la figlia minore
(CP nata a [...]_1 Controparte_3 C.F._2
Goytacazes /RJ (Brasile) il 14.08.1972 e residente San OL (Brasile) e co s i i l f ig l io m i nore
OA S I (CP ) nata a [...]_4 Controparte_5 C.F._3
Campos dos Goytacazes/RJ (Brasile) il 17 luglio 1998 e residente a [...](Brasile);
[...]
(CP ) nato a [...]_6 C.F._4
Goytacazes/RJ (Brasile) il 28 settembre 2001 e residente a [...](Brasile). sono cittadini italiani in quanto discendenti di cittadino italiano ( ) ordinando al , e per Persona_3 Controparte_7
esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei Registri dello Stato Civile della cittadinanza dei ricorrenti stessi. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, n proprio Controparte_1
e - unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla Controparte_2
minore in proprio e – unitamente a Persona_1 Controparte_3 [...]
- nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Controparte_6 Persona_2
e
[...] Controparte_5 Controparte_6
convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e
[...] Controparte_7
dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di
[...]
(o Per_3 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
cittadino italiano, nato a [...] il [...] (all.1) ed CP_12
emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano deceduto in data 23.10.1851 (cfr. doc. in atti n. 2 e 4)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la Controparte_7
contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
All'udienza del 16.04.2025, svoltasi attraverso trattazione scritta, il legale insisteva sulle domande.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti: e Persona_1 Persona_2
il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia
[...]
sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- l'avo (o Persona_3 CP_8 CP_9 CP_10
, in data 13.11.1897 contraeva matrimonio con la cittadina CP_11 CP_12
italiana (all.3) ed emigrava in Brasile;
Parte_2
pagina 3 di 8 - (o Persona_3 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
ecedeva in data 23.10.1951 (all. 4);
[...] CP_12
- dal matrimonio dei predetti nasceva nato in [...], in data [...] (all. 5); Persona_4
- in data 30.07.1932, contraeva matrimonio con la cittadina brasiliana Persona_4 [...]
(all. 6); Persona_5
- dall'unione coniugale dei predetti nasceva nato in data [...] Persona_6
(all. 7);
-FELISBERTO in data 22.07.1967, si univa in matrimonio con la cittadina Persona_6
brasiliana (all 8) e da tale unione nascevano due figli: Controparte_13
nato in [...] il [...] (all. 9) e Controparte_1 Controparte_3
nata in [...] il [...] (all. 10), entrambi odierni ricorrenti;
-il primogenito, in data 29.11.2019, contraeva matrimonio con la Controparte_1
cittadina brasiliana e da tale unione nasceva nata il Controparte_2 Persona_1
26.07.2018 (all. 11 e 12), odierna ricorrente minorenne;
-la secondogenita, in data 29.04.1998, contraeva matrimonio con il Controparte_3
cittadino brasiliano (all.13) e da tale unione Controparte_6
nascevano tre figli: nata Brasile, il 17.07.1998 (all.14); Controparte_5 CP_6
, nato in [...] il [...] (all. 15), entrambi
[...] Controparte_6
odierni ricorrenti e nato in [...], il [...] (all. 16), Per_2 Persona_2
odierno ricorrente minorenne.
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. di (o Persona_3 CP_8 CP_9 CP_10
non avendo perso la cittadinanza italiana per
[...] CP_11 CP_12 rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio Per_4
da quesoi a tutti i suoi discendenti;
[...]
pagina 4 di 8 - i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i
[...]
in Brasile e segnatamente di quello di San OL, nell'evasione delle richieste di Parte_3
cittadinanza iure sanguinis e l'impossibilità perfino della presentazione delle domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi; deducono altresì i ricorrenti che, i tempi di attesa per l'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis sono di circa dieci anni.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che
[...]
(o Per_3 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
, cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Brasile dopo CP_12
l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale e, poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo
Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare, aderisce pagina 5 di 8 e fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n.
25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che (o Persona_3 CP_8
[...] CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
cittadino italiano, nato a [...] il [...] (all.1) ed emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 2) non ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio all. 5) e da questi a tutti Persona_4
i discendenti come sopra enucleati, ivi compresi gli odierni ricorrenti (v. all. da 6 a 16).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_7
ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge l'impossibilità per i ricorrenti di accedere al servizio offerto dal a San OL poiché la lista di attesa per il 2022 non è stata ancora Parte_4
pubblicata (in ogni caso, è notoria la difficoltà ad ottenere un appuntamento).
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
pagina 6 di 8 L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Controparte_1
nato in [...], il 10 07.1968 e ivi residente;
nata in [...], il
[...] Persona_1
26 luglio 2018, e ivi residente;
nata in [...] il 14. 08.1972 e ivi Controparte_3
residente, nato in [...], il [...] e ivi Persona_2
residente; nata Brasile, il 17 luglio 1998 e ivi residente;
Controparte_5
, nato in [...], il 28 settembre Controparte_6
2001 e ivi residente;
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• nulla sulle spese di lite.
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
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