Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 25
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Legittimità degli avvisi di accertamento e atto di contestazione

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, accertando la responsabilità del liquidatore per i debiti tributari della società estinta, in conformità con gli artt. 2495 c.c. e 36 D.P.R. 602/73. La Corte ha evidenziato che l'Agenzia ha correttamente contestato la responsabilità del liquidatore per difetto di diligenza, avendo questi soddisfatto crediti di ordine inferiore rispetto a quelli tributari, senza fornire adeguata prova contraria.

  • Rigettato
    Legittimità dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha rigettato l'appello incidentale della contribuente, confermando la legittimità dell'intimazione di pagamento in quanto derivante da sentenza passata in giudicato e relativa a debiti tributari della società estinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 25
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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