Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 2222/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
Parte_1 Parte_2
E in proprio Parte_3 Parte_4
e nella qualità di eredi di , con gli avv.ti Francesco
Persona_1
Spina e Silvia Scrivano
Il Cancelliere
- ricorrenti -
C O N T R O in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo
Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Lorenzo
Salvatore Infantino
- resistente -
All'esito dell'udienza del 5.5.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1
dipendente di ditte operanti pressi i Cantieri Navali di Palermo - Fincantieri Spa, svolgendo una particolare mansione che provocava un elevato rischio tossico derivante dalla costante esposizione alle polveri nocive ed all'amianto, deducevano che lo stesso a causa dell'attività lavorativa svolta all'interno del Cantiere navale di
Palermo e della presenza in quei luoghi di materiale contenente amianto o fibre di amianto, aveva contratto una malattia polmonare (il mesotelioma) e subito un danno del danno patrimoniale e non patrimoniale, sub specie di danno biologico e morale;
e che gli stessi a loro volta avevano patito un danno iure proprio sia quale danno biologico, per la lesione della propria integrità psicofisica conseguente alla malattia e alla morte del proprio congiunto, sia quale danno morale, sotto forma di danno da perdita del rapporto parentale.
Chiedevano quindi accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, “accertare
e dichiarare la responsabilità, ex art. 2087 c.c., della .; Controparte_1
2. Ritenere e dichiarare la responsabilità colposa della convenuta, per tutto quanto infradescritto, a titolo di responsabilità contrattuale e/o aquiliana;
3. Ritenere e dichiarare che, in rapporto di causalità diretta alla responsabilità della convenuta, il Signor dante causa degli attori iure successionis, ha subito un danno Persona_1
patrimoniale, estetico, morale, biologico, fisico, ed, infine, la morte;
4. Accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., della nei Controparte_1
confronti degli odierni ricorrenti iure proprio quantificando il danno non patrimoniale dai predetti patito che tenga conto della peculiarità del caso di specie e delle sofferenze che sono scaturite dalla gravità del fatto e dalle modalità in cui si è sostanziato che tenga conto anche del danno da lesione del rapporto parentale;
5. Condannare al risarcimento del danno biologico patito dal de cuius, Controparte_1
in favore degli attori, iure ereditatis, liquidato, alla data della morte, nella misura corrispondente al
100% di invalidità permanente, e quindi in complessivi € 1.024.150,00 o, in subordine, in quella diversa maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa;
2
6. Condannare la resistente al risarcimento del danno morale soggettivo (pretium doloris) patito dal de cuius, in favore degli attori, iure ereditatis, nella misura corrispondente al
50% del danno biologico accertato e liquidato sub 5), e, quindi, nell'ipotesi dell'accoglimento della superiore richiesta nella misura corrispondente ad € 512.075,00 o, in subordine, in quella diversa maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa;
7. Condannare la resistente al risarcimento di tutti gli ulteriori danni non patrimoniali patiti dal de cuius, in favore degli attori, iure ereditatis, con riferimento al danno esistenziale ed al danno da agonia da liquidarsi in via equitativa;
8. Condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal de Controparte_1
cuius, in favore degli attori, jure ereditatis, dipendenti dalla perdita di capacità lavorativa del de cuius e dall'esborso delle spese sostenute per le cure mediche, da liquidarsi nella misura pari ad €
100.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
9. Condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dagli attori, in favore degli stessi, jure proprio per le spese sostenute in conseguenza dell'occorso e per la perdita dell'apporto economico del de cuius alla famiglia nella misura nella misura pari ad € 100.000,00;
10. Condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti, in favore degli stessi, jure proprio tenendo conto anche del danno da lesione del rapporto parentale”.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza dell'1.12.2023, veniva disposta la separazione dal presente giudizio della causa proposta dai ricorrenti al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti iure proprio.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi, è stata decisa.
Occorre preliminarmente evidenziare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'art. 10 del
D.P.R. 1124/1965 prevede che “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni su lavoro”, specificando, al comma secondo, che “permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”, con la conseguenza che il datore che abbia provveduto ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
3 professionali il proprio lavoratore, è esonerato dalla responsabilità civile, salve le ipotesi di responsabilità penale accertata con sentenza passata in giudicato.
Risulta ormai pacifico che all'accertamento del fatto di reato possa procedere lo stesso giudice civile, “anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione” (v.
Corte cost. n. 118 del 1986).
La ragione tecnica della immunità del datore va rintracciata nel totale accollo da parte datoriale del pagamento dei premi all'Istituto assicuratore, nel quadro di una sorta di transazione sociale, per effetto della quale, l'infortunato, pur non ricevendo un risarcimento integrale, percepisce, sempre e celermente, una riparazione sicura, sotto forma di indennizzo.
Va evidenziato, tuttavia, che il predetto esonero del datore dalla responsabilità civile è soltanto parziale, atteso che, secondo costante orientamento della giurisprudenza, è sempre ammessa l'azione civile nei confronti del datore di lavoro per tutti i danni non indennizzati o indennizzabili dall'INAIL.
Il su menzionato art. 10 del D.P.R. 1124/65, infatti, prevede che “Non si fa luogo
a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti”.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 è stata sancita l'indennizzabilità, in precedenza esclusa, del danno biologico a carico dell'INAIL, in relazione a menomazioni di entità pari o superiore al 6%.
In particolare, dall'esame della norma emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
per le menomazioni pari o superiori al 16% è riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico
4 subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
La più evidente conseguenza della estensione al danno biologico della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato che intenda ottenere il risarcimento del suddetto danno non deve più rivolgersi al datore di lavoro, dovendo piuttosto agire nei confronti dell'INAIL, salvo che la menomazione scaturente dalla lesione sia inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore.
Il lavoratore infortunato, poi, potrà rivolgersi al datore laddove lamenti un danno biologico c.d. differenziale, dato dalla differenza tra il danno biologico liquidabile in sede civilistica e quello indennizzato o indennizzabile dall'INAIL, purchè sussistano i requisiti di legge, prima ricordati, di indennizzabilità del danno c.d. differenziale.
Deve rilevarsi, poi, che dal danno differenziale (inteso quale danno differenziale quantitativo) va tenuto distinto il danno c.d. complementare (inteso quale danno differenziale qualitativo), atteso che, mentre il primo è costituito dalla differenza tra quanto ricadente nella copertura assicurativa e liquidabile dall'INAIL e la maggior somma liquidata in sede civile, il secondo si riferisce a voci non rientranti nella copertura assicurativa, liquidabili al lavoratore in aggiunta all'indennizzo
INAIL, secondo le comuni regole della responsabilità civile (c.d. danni complementari, tra cui rientra il danno biologico inferiore al 6%, il danno biologico temporaneo, i danno morale ed i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico).
Per i danni complementari dunque non vale la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro - e del suo superamento solo in presenza di illiceità penale – trattandosi di danni che esulano ab origine dalla copertura assicurativa INAIL per ottener i quali il lavoratore o suoi eredi possono agire nei confronti del datore secondo il diritto civile, azionando anche una domanda per responsabilità contrattuale (oltre che extracontrattuale) avvalendosi quindi se del caso dell'inversione dell'onere della prova della colpa, nella logica oramai assodata della responsabilità contrattuale ex artt. 2087 e 1218 c.c. ( cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/03/2018, n.4972).
5 E pertanto, il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cassazione civile , sez. lav. , 14/07/2023 , n. 20327).
Nella specie, il ricorrente invoca l'applicazione dell'art.2087 c.c., norma che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare, prima di tutto,
l'integrità fisica del prestatore di lavoro.
E' altrettanto noto che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il lavoratore che agisce in giudizio è tenuto a dimostrare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità tra l'uno e l'.altra
(cfr., fra le tante, Cass., sez. lav., sentenza n. 28516 del 6 novembre 2019, secondo cui “la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”).
Ebbene, ciò premesso, nella specie, difetta in primo luogo la allegazione del tipo di mansioni espletate dal e del periodo in cui avrebbe lavorato nel Persona_1
cantiere di CP_1
In ricorso si rinvia genericamente alle mansioni risultanti dal curriculum professionale rilasciato dal datore, il quale non risulta tuttavia prodotto in atti, né dagli altri documenti acquisiti al giudizio è possibile evincere quale fosse la natura delle stesse.
Dall'estratto contributivo in atti emerge unicamente che lo stesso prestò attività lavorativa per alcune ditte e tuttavia non risulta allegata, né dimostrata l'esistenza di un rapporto tra le stesse e la convenuta, né la natura del detto rapporto (esistenza peraltro contestata dalla resistente).
6 Neppure l'escussione dei testi ha consentito di ritenere provate le dette circostanze, né che il lavorò presso lo stabilimento di Persona_1 CP_1
Ed invero, il teste ha saputo riferire solo in ordine a un periodo di tempo Tes_1
non significativo, ovvero un anno, avendo dichiarato “Ho conosciuto il signor Per_1
all'incirca trentadue anni fa in quanto abbiamo lavorato insieme per
[...] circa un anno per la ditta Salpa di Genova, presso il cantiere d a CP_1
Palermo e quello di Ancona, e ciò in forza di un rapporto di appalto tra la detta ditta e la convenuta.
Ci occupavamo della coibentazione all'interno delle navi, sia delle pareti che dei tubi, e a tal fine usavamo sia la lana di roccia sia coppelle di amianto. All'interno dei locali dove lavoravamo vi erano anche i dipendenti della che si occupavano o della saldatura o della CP_1
pittura. Ricordo che nell'aria erano presenti delle polveri, talvolta ma non sempre erano presenti degli aspiratori, così come talvolta la ditta ci forniva delle mascherine, quelle bianche normali.
Nulla so riferire sulle circostanze e numeri 5 e 6 di cui al ricorso”.
Tuttavia deve rilevarsi come dell'attendibilità del teste succitato vi sia da dubitare, considerato che dall'estratto previdenziale in atti risulta che nel periodo dichiarato dal teste (ovvero circa il 1992) il ricorrente lavorava per una ditta diversa da quella riferita dal teste.
Neppure la teste ha offerto elementi probatori a sostegno delle Tes_2
deduzioni attoree, avendo reso delle dichiarazioni estremamente generiche su fatti appresi indirettamente (“Conoscevo il sig. in quanto era il padre di mio marito. Persona_1
So , in quanto riferitomi da lui stesso che ha lavorato, non mi ricordo in quale periodo, per come coibentista anche se non so riferire con CP_1
precisione cosa facesse”).
La genericità delle allegazioni attoree, unitamente agli scarni elementi probatori raccolti, per come sopra esaminati, non consente dunque di affermare la responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. nonché ai sensi dell'art 26 comma 4 del D.Lgs 81/08.
Va in ogni caso osservato che, sebbene risulti condivisibile l'indirizzo della
Corte di Cassazione secondo cui "la responsabilità del committente (e per quanto già detto di
7 ciascun subcomittente) va integrata alla luce della disciplina del D. Lgs. n. 626 del 2004, art.
7... il quale in ipotesi di appalti prevede un corredo di obblighi la cui attuazione da parte del committente risulta di essenziale importanza ai fini dell'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamento ad altre imprese, delle singole fasi di produzione (valutazione dei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure, cooperazione all'attuazione delle misure, coordinamento, controllo)" (Cass. 24 giugno 2020, n. 12465), i detti principi nella specie non possono operare, per l'assenza di un principio di prova circa i rapporti tra le ditte per cui avrebbe lavorato il e la e ancor prima circa lo Persona_1 CP_1
svolgimento di un'attività lavorativa presso gli stabilimenti di quest'ultima.
Per i motivi su esposti, il ricorso va respinto, mentre sussistono giusti motivi, connessi alla peculiarità della vicenda – stante la circostanza documentata (cfr. all. 1 al ricorso) secondo cui le ditte per cui lavorò il avrebbero cessato la propria Per_1
attività, circostanza che rende evidentemente complessa e particolarmente onerosa la prova dei fatti indicati in ricorso- per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l'8.5.2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
Si dà atto che per un mero disguido del sistema il provvedimento depositato in data 8.5.2025 alle ore 10.30 è stato generato in un file pdf differente da quello salvato sulla consolle del magistrato e pertanto deve ritenersi nullo e sostituito dal presente.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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