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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17643 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.ssa Maria Tiziana Balduini ha pronunziato la seguente SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50817 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Attilio Regolo 12/d,Roma, presso lo studio del procuratore Avv. Massimiliano Fazi, che lo rappresenta e difende per procura in atti. ricorrente
E
, (C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Via Cola di Rienzo n.52, presso lo studio del procuratore all' Avv. Emanuela Savini, congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Paolo Gasbarri, che lo rappresentano e difendono per procura in atti resistente
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
nell'udienza del 11/12/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1/5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di , della somma di € Controparte_1 1.995,00 a titolo di restituzione di somme corrisposte da esso conduttore all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione e non più dovute a seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale. A tal fine, premesso di aver concesso in locazione a , con Controparte_1 contratto del 4 aprile 2024 l'immobile sito in Roma alla via Paolo Monelli 11/54 A- interno 1, per il canone mensile Euro 850,00 oltre Euro 140,00 per spese fisse mensili, ha contestato la debenza dell'importo richiesto, assumendo di essere egli stesso creditore di dell'importo di Euro 1.997,00, così Controparte_1 dettagliato: a) 50% spese di intermediazione Agenzia Immobiliare “Mercato Immobiliare di Giovina Miarelli”, con sede in via Chiana 11, per € 850,00 come da fattura n 15/24 che depositava, per un importo dovuto di € 425,00 (di cui solo € 300,00, rimborsate per una differenza di € 125,00); b) € 990,00 per il canone di maggio 2024 (€ 850,00 + spese forfettizzate di € 140,00 mensili); c) € 72,00 per costo a consumo energia elettrica (cfr. art. 16 contratto di locazione); d) € 10,00 per consumi idrici (art. 17 contratto locazione); e) € 100,00 per la pulizia finale e sanificazione dell'appartamento, non eseguita dal conduttore;
f) oltre ad € 400,00 per la sostituzione del materasso matrimoniale restituito ammalorato;
Ha quindi chiesto, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo: “…accertare e dichiarare che nessuna ragione di credito vanta il Sig. nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, revocare in ogni sua CP_1 parte il decreto ingiuntivo opposto, n.14195/24 rg 42581/24 reso dal Tribunale di Roma in data 28-10- 24, con il favore delle spese.”
Costituitosi in giudizio, , si è preliminarmente opposto Controparte_1 all'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e nel merito ha dedotto che:
- nel corso del rapporto erano intercorse tra le parti divergenze dovute alla condotta scorretta del locatore, divergenze che avevano condotto, nel maggio 2024, alla risoluzione del contratto, con successivo rilascio dell'immobile in data 30/5/2024;
- al momento della riconsegna le parti avevano dato atto che “l'unità immobiliare, i beni mobili presenti, gli impianti installati si presentano in condizioni d' uso normali” e quanto alle utenze essere dovuto “nulla per la quota fissa di € 72,00 relativa ai consumi elettrici, mentre il misuratore dell'acqua riporta 372,333 rispetto al dato di inizio locazione di 371,00”;
2/5 - nell'occasione sopracit. il locatore si era limitato a restituire l'importo di € 1.355,00, accettato in acconto dall'opposto;
- nella stessa sede le parti avevano convenuto che nei successivi 15 giorni si sarebbero definiti i residui rapporti economici discendenti dal contratto di locazione, ma che, malgrado i solleciti, nessuna proposta da parte locatore è stata formulata. Ha poi contestato sia l'intervento di alcun mediatore nella conclusione della locazione sia la debenza di alcunchè a titolo di consumi, nonché per la sanificazione e la pulizia dell'appartamento. E così ha concluso:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) in via preliminare dare atto dell'avvenuto esperimento, in data 06/02/2025, di procedura di mediazione ad istanza del Sig. nei Controparte_1 confronti del Sig. , e dell'esito negativo della stessa;
2) sempre Parte_1 in via preliminare respingere la richiesta di revoca dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto poiché l' opposizione appare priva dei requisiti per il suo accoglimento, non è fondata su prova scritta e non appare di pronta soluzione;
3) nel merito accertare e dichiarare che il contratto di locazione tra le parti si è risolto anticipatamente per fatto e colpa del Sig.
e come richiesto dallo stesso il 10/04/2024 con rilascio Parte_1 dell'alloggio da parte del il 04/05/2024, con cessazione in pari data CP_1 della debenza del canone locatizio da parte del avendo il Sig. CP_1 Parte_1 rifiutato ingiustificatamente di effettuare in pari data il sopralluogo nell'alloggio come si evince anche dal verbale dei CC intervenuti;
4) accertare e dichiarare per l' effetto la sussistenza e fondatezza del diritto di credito vantato dal Sig.
nel decreto ingiuntivo opposto e pertanto confermarlo in toto;
5) CP_1 respingere le conclusioni avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto come in atto argomentato e documentalmente dimostrato. Con vittoria delle spese di lite, compenso legale, 15% forfettario ed oneri di legge oltre al rimborso delle spese di mediazione pari ad € 190,32.”
Con ordinanza del 19.05.2025, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, rilevato l'esito negativo del verbale di mediazione di cui al verbale del 6.2.2025, con successiva ordinanza dell'11.09.2025 è stato assegnato temine per il deposito di memorie integrative rinviando all'udienza del 11.12.2025.
All'udienza del 11.12.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 14195/2024 del 28 ottobre 2024 è infondata e deve essere rigettata.
3/5 All'esito dell'istruttoria svolta, risulta provato ovvero non oggetto di specifica contestazione che:
- il 4/4/2024, al momento della conclusione del contratto di locazione,
versò al locatore la complessiva somma di € 3.350,00, Controparte_1 di cui Euro 2.500,00 a titolo di garanzia delle obbligazioni contrattuali (pari a tre mensilità), Euro 500,00 per deposito cauzionale delle utenze ed Euro 300,00 quale acconto asseritamente dovuto per l'intervento di un'Agenzia Immobiliare;
- nel corso del rapporto il locatore invitò il Dott. a non ricevere in casa CP_1 altre persone che non fossero il padre e la madre. Inoltre pervennero sul telefono della madre del conduttore fotografie rappresentanti donne in atteggiamenti pornografici provenienti dal telefono del locatore, il quale poi si giustificò evidenziando che lo stesso era stato hackerato (docc. 5, 6, 7 fasc. opposto);
- ritenendo intollerabile la prosecuzione del rapporto le parti convennero la risoluzione anticipata del contratto ed all'atto della riconsegna dell'immobile, in data 30/05/2024, le parti verificarono dandone atto, che i beni mobili presenti e gli impianti si presentavano in condizioni d'uso normali, e dichiararono altresì che nulla era dovuto per la quota fissa dell'energia elettrica, evidenziando un consumo dell'acqua minimo, ma non quantificato (doc. 10 fasc. opposto);
- per effetto della risoluzione contrattuale, il locatore restituì al conduttore l'importo di Euro € 1.355,00.
In tale situazione di fatto, laddove gli esporsi del DELOGU risultano acclarati mentre le spese sostenute dal sono rimaste prive di riscontri Parte_1 l'opposizione di quest'ultimo non può essere accolta. Non potendo nemmeno ritenersi dovuto il preteso importo a titolo di rimborso di provvigioni per l'intervento di mediazione, posto che non risultano alcun contratto fra mediatore e conduttore né alcun accordo di ripartizione delle spese fra quest'ultimo e il locatore.
Quanto, infine, al preteso canone per il mese di maggio 2024 (€ 850,00 + spese forfettizzate di € 140,00) il conduttore non può essere considerato in mora, avendo egli offerto in data 4.5.2024 la riconsegna in modo tempestivo e serio permettendo al conduttore di disporre, dell'oggetto integrale della prestazione dovuta, mentre questi ha ostacolato la restituzione dell'immobile, rifiutando la verifica delle condizioni del bene oggetto di contratto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
4/5 eccezione o deduzione, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo numero 14195/2024 del 28 ottobre 2024, emesso dal Tribunale di Roma
CO
al rimborso in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in € 1.701,00, nonché oltre rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) nonché oltre complessivi € 190,32 per spese del procedimento di mediazione.
Roma, lì 11 dicembre 2025
Il Presidente – Giudice monocratico Maria Tiziana Balduini
5/5