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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2674/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ES PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI LO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2674/2024 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 28 Parte_1 C.F._1 marzo 1976, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Principe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Cartagine 38, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il 02 CP_1 C.F._2 dicembre 1972, residente ES (Rm), Via Quadrelle n. 136, rappresentato e difeso dall'avvocata Delide Sbardella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cave (Rm), Via A. Manzoni n. 6, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ES (RM) il 26 gennaio 2013 con il sig. esponendo che CP_1 dall'unione sono nati i figli LI (il 13 luglio 2010) e (il 14 luglio 2012) Per_1
e precisando che, a far data dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologazione n. 4994/2016 del primo dicembre
2016, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio la ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni stabilite con la separazione consensuale.
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alle domande di pronuncia CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale ad ella assegnata, del contributo a proprio carico del mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro 700 (euro 350 per ciascun figlio), oltre il 50 % delle spese straordinarie, ma chiedendo una diversa regolamentazione delle frequentazioni del padre con i figli e nessun contributo per il mantenimento della coniuge.
All'udienza del 24 ottobre 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno precisato pertanto le conclusioni nei seguenti termini:
“1) Pronunciare il divorzio delle parti;
2) I figli minori LI e saranno affidati congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori e collocati stabilmente presso la madre;
il padre avrà facoltà di vederli e tenerli con sé senza limiti temporali, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e comunque il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana il martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 nonché per due fine settimana alternati ogni mese, ininterrottamente dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, il padre trascorrerà con i figli un periodo continuativo di giorni 4 (quattro) comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Natale o di quello di Capodanno;
anche il 6 gennaio verrà trascorso ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
i coniugi potranno modificare quanto previsto per le vacanze Natalizie a condizione di accordarsi entro il giorno 05 di dicembre di ogni anno.
2 Per le vacanze Pasquali, a parziale modifica delle condizioni di separazione, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Per le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori per un periodo continuativo di giorni 15 previo accordo con l'altro genitore da raggiungere entro il 31 maggio di ogni anno, con opzione di scelta del periodo dell'uno e dell'altro genitore ad anni alterni;
3) il sig. corrisponderà alla sig.rs entro il giorno 15 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 700,00
(settecento/00) mensili – e cioè € 350,00 per ciascun figlio – importo soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Tribunale di Tivoli, mediante bonifico bancario.
4) L'intero importo dell'assegno unico universale spettante per i figli verrà percepito dalla sig.ra Parte_1
5) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
6) La casa coniugale resterà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto.
7) Spese di lite compensate”.
La giudice delegata ha dunque trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
data da cui è perdurata la separazione, la quale deve presumersi ininterrotta.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare inoltre irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti all'udienza del 24 ottobre 2025.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge, nonché idonee a preservare l'interesse della prole. Le stesse possono pertanto essere recepite dal Collegio e poste a fondamento della decisione.
3 4. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 26 gennaio 2013 in ES (RM) trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ES, atto n. 1, P. 2, S. A,
Vol. 0 Uff. 2, anno 2013, alle condizioni da essi concordate e sopra trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI LO ES PI
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ES PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI LO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2674/2024 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 28 Parte_1 C.F._1 marzo 1976, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Principe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Cartagine 38, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il 02 CP_1 C.F._2 dicembre 1972, residente ES (Rm), Via Quadrelle n. 136, rappresentato e difeso dall'avvocata Delide Sbardella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cave (Rm), Via A. Manzoni n. 6, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ES (RM) il 26 gennaio 2013 con il sig. esponendo che CP_1 dall'unione sono nati i figli LI (il 13 luglio 2010) e (il 14 luglio 2012) Per_1
e precisando che, a far data dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologazione n. 4994/2016 del primo dicembre
2016, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio la ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni stabilite con la separazione consensuale.
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alle domande di pronuncia CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale ad ella assegnata, del contributo a proprio carico del mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro 700 (euro 350 per ciascun figlio), oltre il 50 % delle spese straordinarie, ma chiedendo una diversa regolamentazione delle frequentazioni del padre con i figli e nessun contributo per il mantenimento della coniuge.
All'udienza del 24 ottobre 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e hanno precisato pertanto le conclusioni nei seguenti termini:
“1) Pronunciare il divorzio delle parti;
2) I figli minori LI e saranno affidati congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori e collocati stabilmente presso la madre;
il padre avrà facoltà di vederli e tenerli con sé senza limiti temporali, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e comunque il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana il martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 nonché per due fine settimana alternati ogni mese, ininterrottamente dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, il padre trascorrerà con i figli un periodo continuativo di giorni 4 (quattro) comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Natale o di quello di Capodanno;
anche il 6 gennaio verrà trascorso ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
i coniugi potranno modificare quanto previsto per le vacanze Natalizie a condizione di accordarsi entro il giorno 05 di dicembre di ogni anno.
2 Per le vacanze Pasquali, a parziale modifica delle condizioni di separazione, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Per le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori per un periodo continuativo di giorni 15 previo accordo con l'altro genitore da raggiungere entro il 31 maggio di ogni anno, con opzione di scelta del periodo dell'uno e dell'altro genitore ad anni alterni;
3) il sig. corrisponderà alla sig.rs entro il giorno 15 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 700,00
(settecento/00) mensili – e cioè € 350,00 per ciascun figlio – importo soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Tribunale di Tivoli, mediante bonifico bancario.
4) L'intero importo dell'assegno unico universale spettante per i figli verrà percepito dalla sig.ra Parte_1
5) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
6) La casa coniugale resterà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto.
7) Spese di lite compensate”.
La giudice delegata ha dunque trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
data da cui è perdurata la separazione, la quale deve presumersi ininterrotta.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare inoltre irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti all'udienza del 24 ottobre 2025.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge, nonché idonee a preservare l'interesse della prole. Le stesse possono pertanto essere recepite dal Collegio e poste a fondamento della decisione.
3 4. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 26 gennaio 2013 in ES (RM) trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ES, atto n. 1, P. 2, S. A,
Vol. 0 Uff. 2, anno 2013, alle condizioni da essi concordate e sopra trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI LO ES PI
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