Sentenza 29 marzo 2022
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 02/04/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 57/2026 .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
TA MAIELLO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere relatore PP MIGNEMI Consigliere Antonio PALAZZO Primo referendario Flavia D’ORO Primo Referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60798 del registro di segreteria, proposto da:
xx nato a [...] il xx, C.F. xx, residente a xx via xx, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti, C.F. [...], pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org n. fax 06.3700620 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto, C.F. [...], pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org, n. fax 06.3700620 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16, giusta procura in calce al ricorso di primo grado valida anche per il grado di appello appellante
contro INPS, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia RC (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale
[...]; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
PP NN (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura allegata al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax 06/59056512)
appellato avverso
la sentenza n. 261/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia del 29.03.2022, depositata in segreteria il 29.03.2022, non notificata, emessa sul ricorso iscritto al n. 36183 del registro di segreteria proposto da xx;
VISTO l’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
DATA per letta, all’udienza del 18 marzo 2026 - svolta con l’assistenza del segretario dr.ssa Lucia Pellegrino - la relazione del Cons, Paola Briguori;
assente l’appellante, sig. xx; presente, per l’appellato l’INPS, l’avv. Lidia
RC.
FATTO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, il sig. xx, già appartenente alla Polizia di Stato e titolare di pensione con decorrenza 2 luglio 2006, chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento deducendo la mancata/erronea applicazione dell’indennità integrativa speciale (IIS) in misura intera (100%) nella quota A della pensione, con conseguente corresponsione dei relativi arretrati.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, con la sentenza n. 261/2022 della 29.03.2022, depositata in segreteria il 29.03.2022, dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza della previa pronuncia amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b),
Codice di giustizia contabile (c.g.c.), compensando le spese.
2. Avverso tale decisione il sig. xx proponeva appello, deducendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità sul rilievo che l’impugnazione era stata proposta avverso il provvedimento amministrativo definitivo di liquidazione della pensione (determinazione n. LE012006000717), idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità prevista dall’art. 153 c.g.c.; nel merito ribadiva la spettanza dell’IIS al 100% in quota A sino al 31.12.1995, invocando la disciplina anteriore alla riforma e la giurisprudenza giuscontabile ritenuta favorevole. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e, in via consequenziale, l’accoglimento della domanda di riliquidazione.
Si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto dell’appello.
In rito, eccepiva la conferma dell’inammissibilità per difetto di previa attivazione amministrativa specifica in ordine alla riliquidazione richiesta.
Nel merito sosteneva l’infondatezza della pretesa, in quanto dal 1° gennaio 1995 l’IIS è conglobata nella base pensionabile e non più liquidabile quale voce autonoma al 100%, richiamando l’art. 15, comma 3, L. n. 724/1994, secondo l’orientamento consolidato delle Sezioni centrali (fra cui Sez. I, n.
564/2022) e successive decisioni (tra cui nn. 408 e 409/2023), e richiamando, altresì, i limiti applicativi delle deroghe ex art. 2, comma 20, L. n. 335/1995.
3. All’udienza del 9 luglio 2025, il Presidente, constata l’assenza dei difensori di parte appellante e di parte appellata, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. rinviava l’udienza al 18 marzo 2026.
All’odierna udienza era presente per l’INPS l’avv. Lidia RC; nessuno era presente per la parte appellante, sig. xx.
Il giudizio era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione L’appello va dichiarato improcedibile.
1. Come premesso in fatto, la trattazione del giudizio era stata fissata per l’udienza del 9 luglio 2025.
Constatata l’assenza dell’appellante, veniva disposto il rinvio della discussione della causa, debitamente comunicato dalla Segreteria di questa Sezione, alla data 18 marzo 2026, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.
Pervenuto il giudizio all’odierna pubblica udienza, accertata la regolarità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza ad entrambe le parti, nuovamente veniva constatata l’assenza di parte appellante.
Il Collegio evidenzia che l’art.196 c.g.c. prevede che: “se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante.
Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l’improcedibilità del giudizio de quo con declaratoria di compensazione delle spese, attesa la costituzione dalla parte appellata.
P. Q. M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.
DICHIARA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO n. 60798 e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza n.261/2022 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia del 29.03.2022, depositata in segreteria il 29.03.2022.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Paola Briguori Dr. TA EL f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 02/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
TA EL
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 02/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 02/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente