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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 790/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 255/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Scpa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3591/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 23/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2014001OR0000011240002 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società consortile per azioni “Resistente_1” proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, avverso l'avviso di liquidazione 2014/001/OR/000001124/0/002 per l'anno d'imposta 2014, notificatole il 27.11.2019, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 12.051,50 a titolo di omessa registrazione dell'ordinanza 1124/2014 – Repertorio
Numero_1 - Tribunale di Catania, Sesta Sezione Civile.
Eccepiva:
- la nullità dell'atto impugnato per difetto di valida sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio in violazione dell'art 42 del DPR 600/73;
- il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato in violazione dell'art 52 c. 2 bis del DPR
131/1986 e, dell'art 7 della Legge 212/2000 e dell'art 3 della legge 241/1990;
- la illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per inesistenza del presupposto impositivo, nonché per violazione dell'art 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato e con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e contestava i motivi di ricorso.
Produceva gli atti dispositivi di conferimento delle deleghe di firma e chiedeva il rigetto del ricorso proposto con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
La Corte di La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania - Sezione 10 – accoglieva parzialmente il ricorso.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate avverso tale sentenza per erronea qualificazione giuridica dell'assegnazione di crediti pignorati presso terzi;
violazione dell'articolo 6, Tariffa Parte I, allegata al D.P.R.
n. 131 del 1986.
Si costituisce l'appellata con controdeduzioni e appello incidentale, ai sensi degli artt. 49 e seguenti del D.
Lgs. n. 546/1992, e chiede di rigettare l'appello principale e riformare parzialmente la sentenza di primo grado per tutti i seguenti motivi e per l'effetto, di annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio per illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per inesistenza del presupposto impositivo nonché per violazione dell'art. 6 della tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è ammissibile e fondato, e da rigettare l'appello incidentale. La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 10/01/2025, n. 577, ha chiarito un rilevante profilo in tema di tassazione ai fini dell'imposta di registro in caso di assegnazione del credito nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi.
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva,
l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi.
Pertanto, l'Amministrazione finanziaria, venendo in rilievo un atto avente effetto traslativo, può applicare l'imposta di registro pari allo 0,50% dell'ammontare del credito ceduto.
Il provvedimento di assegnazione del credito abbia effetti traslativi della titolarità del credito e, perciò, vada assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50 % prevista per gli atti di cessione di crediti dall'articolo 6, Tariffa Parte
I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, assoggetta ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio.
La sentenza, pertanto, deve essere riformata non sussistendo difetto di motivazione ed non sussistendo inesistenza del presupposto impositivo nonché per violazione dell'art. 6 della tariffa parte I allegata al D.P.
R. n. 131/1986.
Sulla fattispecie, la S.C., con l'ordinanza n. 11284/2022, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, ha stabilito che l'avviso di liquidazione deve contenere "ab origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione.
Assorbiti gli altri motivi.
Spese compensate stante la novità giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza appellata dichiara legittimo l'atto impositivo in epigrafe
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI CA ZO EN NC
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 255/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Scpa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3591/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 23/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2014001OR0000011240002 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società consortile per azioni “Resistente_1” proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, avverso l'avviso di liquidazione 2014/001/OR/000001124/0/002 per l'anno d'imposta 2014, notificatole il 27.11.2019, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 12.051,50 a titolo di omessa registrazione dell'ordinanza 1124/2014 – Repertorio
Numero_1 - Tribunale di Catania, Sesta Sezione Civile.
Eccepiva:
- la nullità dell'atto impugnato per difetto di valida sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio in violazione dell'art 42 del DPR 600/73;
- il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato in violazione dell'art 52 c. 2 bis del DPR
131/1986 e, dell'art 7 della Legge 212/2000 e dell'art 3 della legge 241/1990;
- la illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per inesistenza del presupposto impositivo, nonché per violazione dell'art 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato e con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e contestava i motivi di ricorso.
Produceva gli atti dispositivi di conferimento delle deleghe di firma e chiedeva il rigetto del ricorso proposto con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
La Corte di La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania - Sezione 10 – accoglieva parzialmente il ricorso.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate avverso tale sentenza per erronea qualificazione giuridica dell'assegnazione di crediti pignorati presso terzi;
violazione dell'articolo 6, Tariffa Parte I, allegata al D.P.R.
n. 131 del 1986.
Si costituisce l'appellata con controdeduzioni e appello incidentale, ai sensi degli artt. 49 e seguenti del D.
Lgs. n. 546/1992, e chiede di rigettare l'appello principale e riformare parzialmente la sentenza di primo grado per tutti i seguenti motivi e per l'effetto, di annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio per illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per inesistenza del presupposto impositivo nonché per violazione dell'art. 6 della tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è ammissibile e fondato, e da rigettare l'appello incidentale. La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 10/01/2025, n. 577, ha chiarito un rilevante profilo in tema di tassazione ai fini dell'imposta di registro in caso di assegnazione del credito nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi.
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva,
l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi.
Pertanto, l'Amministrazione finanziaria, venendo in rilievo un atto avente effetto traslativo, può applicare l'imposta di registro pari allo 0,50% dell'ammontare del credito ceduto.
Il provvedimento di assegnazione del credito abbia effetti traslativi della titolarità del credito e, perciò, vada assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50 % prevista per gli atti di cessione di crediti dall'articolo 6, Tariffa Parte
I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, assoggetta ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio.
La sentenza, pertanto, deve essere riformata non sussistendo difetto di motivazione ed non sussistendo inesistenza del presupposto impositivo nonché per violazione dell'art. 6 della tariffa parte I allegata al D.P.
R. n. 131/1986.
Sulla fattispecie, la S.C., con l'ordinanza n. 11284/2022, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, ha stabilito che l'avviso di liquidazione deve contenere "ab origine" la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione.
Assorbiti gli altri motivi.
Spese compensate stante la novità giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza appellata dichiara legittimo l'atto impositivo in epigrafe
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI CA ZO EN NC