CASS
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2025, n. 19066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19066 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da IA AE, nato a [...] il [...], SS SH IC, nato in [...] [...], avverso la sentenza dei 21-02-2024 delle Corte di appello di Cagliari;
Sezione distaccata di Sassari;
visti gli atti, I provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona iei Sostituto Procuratore generale, dott.ssa RI Di RD, che ha concluso per :i rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'avvocato Massimo Bonvicin:„ difensore di fiducia dei ricorrente IA, il quale ha insistito per Ve.ccoglin-ìento dei -.i.corso e, in iia subordinata, ha chiesto pronunciarsi sentenza di annuarne.nto senza;
invft; per prescrizione del reato;
udito l'avvocato Giuseppe Conti, diferisze di fiducia de! ricorrente SS, il quale ha insistito per i'accoglimento dei ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19066 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 ottobre 2022, il Tribunale di Sassari, per quanto in questa sede rileva, condannava SH IC SS e AE IA alle pene, rispettivamente, di anni 3 di reclusione il primo, e di anni 1 e mesi 10 di reclusione il secondo;
i predetti imputati, in particolare, venivano ritenuti colpevoli, SS, del reato di cui agli art. 640 bis cod. pen. (capo 3, commesso dal giugno 2012 al 7 luglio 2016 nella veste di amministratore della società agricola EN), nonché di due episodi del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi 5a e 6a, commessi, nella medesima veste prima indicata, rispettivamente il 25 settembre 2013 e il 24 settembre 2014), mentre IA veniva ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi 13b e 14, commessi rispettivamente il 4 ottobre 2013 e il 2 luglio 2014, in qualità di consigliere delegato della società agricola ES). Con sentenza del 2 febbraio 2024, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma delle decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di SS in ordine al reato di cui al capo 5a, perché estinto per intervenuta prescrizione e, con riferimento alle residue imputazioni di cui ai capi 3 e 6a, riduceva la pena inflittagli ad anni 2 di reclusione, concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena. Con riferimento a IA, i giudici di appello dichiaravano non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui ai capo 13b, perché estinto per intervenuta prescrizione e, con riferimento alle residua imputazione di cui al capo 14, ritenuta la continuazione con i più gravi reati oggetto della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 5 ottobre 2018, irrevocabile il 27 ottobre 2018, lo condannava alla pena ulteriore di mesi 4 di reclusione, così rideterminando la pena complessiva nella misura di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.000 di multa, con conferma della sospensione condizionale della pena già riconosciuta all'imputato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello sarda, IA e SS, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. IA ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta le conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che i giudici di secondo grado hanno mancato di confrontarsi con i rilievi dell'atto di appello, riferiti al tema deresistenza/inesistenza delle ,fatture emesse dalla società ES nei confronti della società EN in relazione all'attività di coltivazione delle serre e all'effettività delle operazioni sottese, essendosi la sentenza impugnata concentrata su ciò che nei motivi di appello era dato per presupposto, ossia che l'unica attività di coltivazione delie serre era stata eseauita dalla società NA di 2 AV, mentre l'impugnazione aveva pesto l'accento sul contenuto dei contratti stipulati tra le società ES, Enervitable a NA di AV recanti i numeri 1, 3 e 5, contratti che peraltro sono stati tutú i - coistrati, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di appello, secondo cui era registrato solo il contratto n. 4. Rispetto a tale contratto, invero, !a Corte territoriale, con un completo revirement rispetto alla decisione di primo grado,. ha ritenuto che fosse l'unico che ha avuto parziale esecuzione, main realtà è mancata nella sentenza impugnata una seria valutazione attorno alla natura, alle finalità e alla rilevanza economica dei contratti, soprattutto nella prospettiva ci: ES, società agricola di cui IA è stato consigliere delegato dal 30 ottobre 2012 al 20 settembre 2014. Né di conseguenza è stata approfondita la questione, dedotta con l'appello, dell'effettività de! rapporto contrattuale che aveva giustificato l'emissione delle fatture da ES, soggetto appaltatore, in favore di EN, committente. Con il secondo motivo, le critiche difensive concernono il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'omessa risposta della Corte territoriale alle deduzioni dell'atto di appello, con cui era stato rimarcato l'interesse economico di ES ad assumere inaappalto la coltivazione agricola delle serre da EN e a subappaltaretali lavori, EN . essa la capacità, a NA di IA per un corrispettivo che.consentiva a-ES di conseguire un margine economico . dall'operazione contrattuale;
né stato . considerato che le fatture emesse da ES a EN sono state da quest'ultima pagate e hanno generato per ES un ricavo utilizzato per. determinare la base imponibile sulla quale la società ha pagato le imposte sui redditi., a ciò aggiungendosi che, ai fini dell'iva, l'imposta è stata riscossa e versata, a nulla rilevando la misura dell'aliquota, per cui anche in tal caso non vi è stata .evasione. Dunque, se le tre secietà avevano tutte motivi economici pei- sottoscrivere i contratti stipulati, ciò che rilevava, qualsiasi fossero /e ragioni per cui RN avesse .appaltato i servizi di coltivazione a ES e non direttamente a NA di AV, era stabilire se l'interposizione di ES fosse reale o fittizia, dovendosi tenere conto che nel caso di specie non si è .di fronte .a una frode carosello dove, nello schema classico,, c'è un'interposizione fittizia di un ente che non versa Viva e non presenta dichiarazioni fiscali, mentre 'interposizione di ES è stata reale. -2.2. SS ha sollevato qoattro . motivi. Con il primo, la difese deduce, rispetto a! capo 3, l'erronea interpretazione dell'art., 2135, comma 3, cod. eiv., -premettendo che, secondo l'impostazione dei giudici di merito, la produzione, di energia rinnovabile da parte della società agricola EN non era, attività connessa alla coltivazione delle serre, ciò in base all'assunto secondo. cui,,quando Vattività agricola connessa, come la produzione di energia elettrica, prevalente rispetto all'attività di coltivazione del AV, mentre l'impugnazione aveva posto l'accento sul contenuto dei contratti stipulati tra le società ES, EN e NA di AV recanti i numeri 1, 3 e 5, contratti che peraltro sono stati tutti registrati, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di appello, secondo cui era registrato solo il contratto n. 4. Rispetto a tale contratto, invero, la Corte territoriale, con un completo revirement rispetto alla decisione di primo grado, ha ritenuto che fosse l'unico che ha avuto parziale esecuzione, ma in realtà è mancata nella sentenza impugnata una seria valutazione attorno alla natura, alle finalità e alla rilevanza economica dei contratti, soprattutto nella prospettiva di ES, società agricola di cui IA è stato consigliere delegato dal 30 ottobre 2012 al 20 settembre 2014. Né di conseguenza è stata approfondita la questione, dedotta con l'appello, dell'effettività del rapporto contrattuale che aveva giustificato l'emissione delle fatture da ES, soggetto appaltatore, in favore di EN, committente. Con il secondo motivo, le critiche difensive concernono il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'omessa risposta della Corte territoriale alle deduzioni dell'atto di appello, con cui era stato rimarcato l'interesse economico di ES ad assumere in appalto la coltivazione agricola delle serre da EN e a subappaltare tali lavori, non avendone essa la capacità, a NA di IA per un corrispettivo che consentiva a ES di conseguire un margine economico dall'operazione contrattuale;
né è stato considerato che le fatture emesse da ES a EN sono state da quest'ultima pagate e hanno generato per ES un ricavo utilizzato per determinare la base imponibile sulla quale la società ha pagato le imposte sui redditi, a ciò aggiungendosi che, ai fini dell'iva, l'imposta è stata riscossa e versata, a nulla rilevando la misura dell'aliquota, per cui anche in tal caso non vi è stata evasione. Dunque, se le tre società avevano tutte motivi economici per sottoscrivere i contratti stipulati, ciò che rilevava, qualsiasi fossero le ragioni per cui EN avesse appaltato i servizi di coltivazione a ES e non direttamente a NA di AV, era stabilire se l'interposizione di ES fosse reale o fittizia, dovendosi tenere conto che nel caso di specie non si è di fronte a una frode carosello dove, nello schema classico, c'è un'interposizione fittizia di un ente che non versa l'iva e non presenta dichiarazioni fiscali, mentre l'interposizione di ES è stata reale. 2.2. SS ha sollevato quattro motivi. Con il primo, la difesa deduce, rispetto al capo 3, l'erronea interpretazione dell'art. 2135, comma 3, cod. civ., premettendo che, secondo l'impostazione dei giudici di merito, la produzione di energia rinnovabile da parte della società agricola EN non era attività connessa alla coltivazione delle serre, ciò in base all'assunto secondo cui, quando l'attività agricola connessa, come la produzione di energia elettrica, è prevalente rispetto all'attività di coltivazione del 3 fondo, verrebbe meno il requisito della connessione, con evidenti implicazioni sulla natura della società agricola, che si trasformerebbe in una società commerciale. Tale ragionamento non è tuttavia condiviso dal ricorrente, secondo cui il requisito della connessione deve ritenersi rispettato nel momento in cui, come nel caso di specie, l'azienda, per produrre l'energia elettrica verde, utilizza il fondo agricolo. Né può ritenersi pertinente il richiamo della Corte territoriale alla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2015, posto che tale pronuncia riguardava il regime fiscale applicabile alla società agricola in relazione al- reddito prodotto dalla vendita dell'energia rinnovabile, avendo la Consulta esaminato' marginalmente i parametri di connessione delle attività agricole rispetto all'attività primaria di coltivazione, sempre nell'ambito delle questioni fiscali e mai con riguardo alla sussistenza dei requisiti generali della società agricola, ribadendosi al riguardo che il concetto di connessione delle attività agricole non può essere interpretato unicamente secondo il parametro reddituale/fiscale, posto che è il fondo agricolo con il suo utilizzo per la produzione di energia rinnovabile l'unico requisito che deve essere rispettato per la verifica della connessione con l'attività agricola di coltivazione. Dunque, nel caso di specie, la coìtivazione.delle serre da parte della EN e la commercializzazione dei prodotti agricoli contrattualmente dimostrata consentivano . dl ritenere la produzione di energia rinnovabile attività "connessa". - Con il secondo motivo, è stata di . nuovo eccepita l'erronea interpretazione dell'art. 2135, comma 3, cod. civ., in tal caso CZO) in combinato disposto con l'art. 8, comma 6, dell'allegato A alla delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 27-16 del 1° giugno 2011, evidenziandosi come non possa ritenersi corretta l'affermazione dei giudici ch merito secondo cui ia qualifica di imprenditore agricolo non poteva essere attribuita a SS, perché questi non esercitava direttamente, ovvero personalmente, l'attività di produzione agricola, non dovendo l'avverbio "direttamente" indicato nella normativa regionale essere interpretato in senso letterale, avendo la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sardegna, sentenza n. 90 del 2019) chiarito che la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche deve ritenersi connessa all'attività agricola anche quando l'operatore ha delegato l'attività agricola a terzi esperti del settore mediante gli strumenti contrattuali apprestati daWerdinarnento. In quest'ottica troverebbe, dunque giustificazione la scelta della società EN di stipulare contratti con le società ES e NA di AV. A ciò si aggiunge che la società amministrata da SS-, contrariamente a quanto rit:enuto dai giudici _di merito, ha rispettato il requisito della capacità agricola adeguata, requisito che non può che essere inteso quale elemento da rapportare alla vendita di energia elettrica, essendo evidente che in nessun caso il reddito agricolo potrà superare il reddito derivante dalla produzione di energia, per cui occorre piuttosto valutare se l'attività agricola prevista in serra possa essere adeguai:a rispetto a! campo aperto, emergendo invero dalla stessa sentenza impugnata che ìi progetto rispettava il requisito in esame, in quanto la capacità agricola all'interno della serra era assolutamente adeguata rispetto alla potenzialità produttiva esterna, essendo invece irrilevante il rapporto con i ricavi della vendita di energia. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di truffa aggravata di cui al capo 3: al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, dalla conoscenza della legge o dall'impegno per conoscerla e rispettarla, non può discendere la prova del dolo, tanto più ove si consideri che l'adeguamento ai precetti normativi nel caso di specie non è stato affatto fittizio. A ciò si aggiunge che la Corte territoriale ha ignorato una censura specifica dell'atto di appelìo, ossia quella cori cui si è rimarcata la mancanza di un accertamento del presunto pactum sceleris tra SS e il coimputato PA AN, precedente amministratore della EN, in quella che è stata ritenuta una progressione criminosa del piano fraudolento iniziato da AN e proseguito dall'imputato, non essendosi peraltro considerato che le autorizzazioni amministrative per la realizzazione dell'impianto fotovoitaico, legittimamente rilasciate dagli enti preposti, non sono state mai annullate, neppure in sede di autotutela. Il quarto motivo è infine dedicato al difetto di motivazione della sentenza gravata in ordine all'accertamento del dolo specifico del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 6a), rilevandosi in proposito che l'attenzione dei giudici di merito si è concentrata unicamente sulla verifica dell'elemento oggettivo del reato, mentre non sono stati indicati gli elementi da cui poter desumere la conoscenza o conoscibilità, attraverso un diligente esame della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione, non potendo !a prova della sussistenza del dolo essere data per presunta, in quanto SS non ricopriva incarichi direttivi nella società ES e l'esistenza del rapporto negoziale tra le due società giustificava l'uso legittimo da parte di EN delle fatture emesse da ES. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati. 1. Premesso che le censure difensive sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la formulazione del giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. 5 "Z Ed invero le due conformi sentenze di merito, !e cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno innanzitutto compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, pervenendo a conclusioni convergenti, tranne che su un unico aspetto, destinato tuttavia a non incidere sulla correttezza del giudizio sulla sussistenza dei reati. In primo luogo, deve evidenziarsi che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno richiamato gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, aventi ad oggetto l'edificazione e la messa in esercizio di un impianto di serre fotovoltaiche situato in agro del Comune di AV, località Mura Maggiales - Campu AVsu, realizzato dalla società agricola EN San Cosimo, previa rilascio, il 23 dicembre 2011, di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa. Ha in particolare evidenziato il Tribunale (cfr. pag. 2 ss. della sentenza di primo grado) che, nei luglio del 2012, era stata avviata l'attività di produzione di energia elettrica e la società EN;
il cui legale rappresentante era SH IC SS, aveva stipulato tre convenzioni, una per ciascuno dei settori o blocchi in cui era suddiviso l'impianto, con il G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici). Sulla base di tali convenzioni, stipulate il 10 agosto 2012, l'energia elettrica prodotta veniva ceduta da EN al gestore, per la successiva immissione nel mercato, a una tariffa agevolata e con i! riconoscimento, in favore della società, di significativi incentivi economici, previsti dalla normativa nazionale per stimolare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Dalle verifiche investigative sono tuttavia emerse gravi irregolarità nella procedura autorizzativa, che avevano consentito alla EN di edificare l'impianto e di avere accesso agli incentivi erogati dal G.S.E., essendo stata consentita l'edificazione in zona agricola di quello che, nella sostanza, era un impianto industriale di produzione di energia elettrica, con conseguente mutamento della destinazione urbanistica del territorio. È stato inoltre accertato che le relazioni agronomiche allegate alle richieste di autorizzazione dell'impianto, a firma dei tecnici rviuntoni (2009) e Vacca (2011), fornivano una rappresentazione de! potenziale produttivo del fondo assolutamente non veritiera, posto che gli elaborati avevano posto l'accento esclusivamente sui potenziali aspetti positivi della copertura fotovoltaica della serra, tralasciando qualsiasi considerazione su possibili criticità o su elementi di segno negativo, con gravi omissioni dei dati tecnici relativi alla copertura fotovoltaica e dei costi da sostenere per fronteggiare tutti fattori destinati a incidere negativamente sulla quantità e sulla qualità della produzione, tutto ciò al fine di attestare artificiosamente la sussistenza del requisito della capacità agricola adeguata, che giustificava il riconoscimento degli ince.ntivi in forza dei provvedimenti normativi denominati "Conto Energia", finalizzati in vario modo a promuovere e diffondere la tecnologia del fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare. Il requisito della capacità agricola adeguata, tuttavia, non fu mai soddisfatto, né avrebbe potuto mai esserlo in relazione a un impianto di quella portata, avendo il consulente del P.M., dr. Daniele Giovanni serardo diffusamente spiegato che l'approvvigionamento idrico programmato era del tutto insufficiente rispetto alle esigenze effettive e che entrambe le colture programmate, ossia l'aloe vera e l'asparago bianco, avrebbero avuto necessità di suoli a tessitura non argillosa, come quella riscontrata nel sito, e senza ristagno d'acqua, invece ampiamente presente, a ciò aggiungendosi che i piani colturali fuoriuscivano dai canoni ordinari di una produzione in serra fredda, prevedendo le relazioni agronomiche dei sistemi di protezione laterale con teloni che, in ogni caso, non garantivano una chiusura ermetica delle serre, compromettendone la possibilità di utilizzo durante l'inverno, né erano state previste misure per contrastare la particolare ventosità del sito. Le reali condizioni del terreno avrebbero quini reso impossibile impiantare concretamente la produzione programmata, in assenza di significativi interventi di drenaggio tubolare, di spietramento e di ammendamento che non furono previsti. Gli accertamenti tecnici svolti dal consulente del P.M., che non hanno trovato alcuna seria smentita ex adverso, hanno dunque dimostrato come fosse sostanzialmente impossibile la realizzazione di una redditività agricola pari a quella derivante dalla produzione di energia elettrica, posto che, quale che fosse la coltura impiantata, i terreni sotto le serre non erano assolutamente in grado di garantire quei necessari livelli di reddito, per cui i giudici di merito sono pervenuti alla ragionevole conclusione che l'impianto di AV non era affatto, come richiesto dalla normativa di settore (cfr. In particolare il D.M. 5 maggio 2011, denominato Quarto Conto Energia), un'attività agricola supportata da energia alternativa, ma era piuttosto un impianto industriale destinato alla produzione di energia elettrica, in cui l'attività di coltivazione sotto la serra era un'attività di contorno, assolutamente modesta e di importanza marginale rispetto a quella principale. Del resto, ha sottolineato il Tribunale, a essere carente nel caso di specie era l'ulteriore requisito richiesto dalla normativa di settore ai fini del riconoscimento degli incentivi pubblici previsti per le serre fotoVoltaiche, ossia la qualifica di imprenditore agricolo della società titolare dell'impianto, essendosi in proposito osservato che, al di là della dicitura riportata nella ragione sociale, la EN, per tutto il periodo compreso tra !a messa in esercizio dell'impianto (luglio 2012) e fino all'epoca del sequestro preventivo (giugno 2016), non si occupò mai della coltivazione del fondo, né di attività agricole connesse, tale non potendo essere considerata l'attività di produzione di energia, non disponendo l'azienda né di dipendenti addetti alle lavorazioni agricole, né tantomeno di autorizzazioni amministrative, magazzini o attrezzature per la commercializzazione di prodotti agricoli, per cui si trattava di un'impresa agricola di nome ma non di fatto. 4/ 7 Dalla documentazione acquisita è piuttosto emerso che le uniche attività di coltivazione del sito sono ìecoriducibili alla società NA di AV s.r.I., che tuttavia coltivava i terreni in proprio e non per conto della società titolare dell'impianto. Quest'ultima ha invece stipulato una serie di contratti, il primo dei quali risale al 10 luglio 2012 e prevedeva, con un corrispettivo di 160.000 euro all'anno, l'affidamento dell'appalto per la prestazione di servizi di coltivazione di serre fotovoltaiche in favore della società agricola ES s.r.I., legalmente rappresentata da AE IA dal 30 ottobre 2012 fino al 20 settembre 2014 (inizialmente, ovvero per i primi tre mesi, il legale rappresentante era tale OR MA, dipendente di un'impresa locale che si occupava di manutenzione di cabine elettriche e dunque non era un professionista del settore). La società ES, tuttavia, non aveva risorse per coltivare le serre, non disponendo né di dipendenti a libro paga, né di beni strumentali necessari per svolgere l'attività appaltata, essendo peraltro un'impresa di nuova costituzione. Con un altro contratto (nominato n. 4) registrato ii 5 febbraio 2013, !a ES cedeva le serre in godimento alla società NA di AV per un periodo di 9 anni, al canone di 35.000 euro annui, pur essendo la ES non la proprietaria né tantomeno la conduttrice dei terreni, ma solo l'appaltatrice dei servizi di coltivazione. Tale contratto, peraltro, era incompatibile con il primo, nel senso che se ia NA di AV aveva diritto di tenere per sé il prodotto della coltivazione, è evidente che ES non avrebbe potuto consegnare a EN il prodotto della coltivazione, in forza del contratto di appalto precedentemente stipulato. Vi è poi un ulteriore contratto datato 1° dicembre 2012, con il quale la EN concedeva in affitto i terreni, i cui servizi di coltivazione erano stati appaltati a ES, alla NA di IA, che però avrebbe in seguito preso in affitto quegli stessi terreni da ES, rsultando tali contratti funzionali a conferire una parvenza di legittimità formale a una situazione sostanziale ben diversa, che vedeva la EN del tutto disimpegnata sia dall'attività di produzione, sia da quella di commercializzazione di prodotti agricoli coltivati sotto le serre. Di qui la ritenuta sussistenza, innanzitutto, del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con riferimento alla realizzazione di un esteso impianto industriale di serre fotovoltaiche, artatamente prospettato come strumentale a un'attività agricola, al fine di beneficare illecitamente delle agevolazioni del settore correlati all'attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica, essendo stata la P.A. indotta in errore dalla 'rappresentazione non veritiera di un'attività agricola direttamente svolta dal richiedente e in grado di assicurare una redditività pari a quella derivante dalla produzione energetica. Per effetto di tale condotta truffaldina, la EN, tra il settembre 2012 e il marzo 2016, ha percepito contributi in conto energia per euro 8.831.969,15. Parimenti sussistenti sono stati infine ritenuti i reati tributari di cui agli art. 2 (contestato a SS) e 3 (addebitato a IA) dei d. Igs. n. 74 del 2000, con riferimento alle fatture per servizi di coltivazione emesse nel 2012, nel 2013 e nel 2014 dalla società ES, amministrata da IA, in favore della EN, che se ne è avvalsa nelle proprie dichiarazioni dei redditi, essendo stata rimarcata in tal senso l'inesistenza delle prestazioni sottese alle fatture, posto che la ES è risultata essere una scatola vuota che non si è mai occupata della coltivazione dei terreni, attività svolta esclusivamente dalla NA di AV s.r.I., che tuttavia agiva in piena autonomia, senza che la società titolare dell'impianto abbia mai preteso l'attuazione delle pattuizioni negoziali stipulate. 2. Orbene, l'impostazione del primo giudice, saldamente ancorata alle acquisizioni probatorie e al contesto normativa di riferimento, è stata ampiamente condivisa dalla Corte territoriale (pag. 83 ss. della sentenza impugnata) con pertinenti considerazioni, con cui i ricorsi non si confrontano adeguatamente. Invero, l'unico punto di dissenso dei giudici di appello rispetto alla pronuncia di primo grado riguarda il fatto che, ad avviso della Corte territoriale, l'unico contratto parzialmente eseguitosia stata quello denominato come n. 4, registrato il 5 febbraio 2013, e ciò stia perché è stata l'unico depositato presso un ufficio pubblico, sia perché è intervenuto tra, la EN, società proprietaria del fondo sul quale insistono le serre, quindi pienamente legittimata sul piano negoziale a disporre del bene, e la NA di AV, unica società che aveva effettivamente svolto attività di coltivazione dello stesso, mantenendo per sé ii prodotto, commercializzandolo in piena autonomia e ricavando profitti dalla vendita. Tale affermazione, tuttavia, non incide affatto sulla tenuta logica del giudizio sulla sussistenza dei reati contestati operato dal primo giudice, rimanendo inalterato il dato essenziale della falsità delle fatture emesse da ES in favore di EN e da questa utilizzate, essendo evidente l'inesistenza almeno soggettiva delle sottostanti prestazioni, non avendo la neocostituita ES alcuna possibilità di esercitare l'attività di coltivazione del fondo, perché priva di qualsivoglia dotazione organica e strumentale: dagli accertamenti svolti è infatti emerso che soltanto per un limitatissimo periodo di tempo, ovvero dal 15 settembre 2014 ai 31 dicembre 2014, la società aveva assunto alle proprie dipendenze otto operai con contratto a tempo determinato e a tempo parziale. Parimenti immune da censure risulta il giudizio sull'ascrivibilità agli imputati delle condotte loro ascritte: si è infatti rimarcato che SS, pur non avendo agito nella fase delle autorizzazioni illegittime inziali, è stato dal 2012 amministratore della EN, beneficiaria degli incentivi pubblici e delle dichiarazioni fiscali fraudolente, oltre che parte negoziale dei contratti volti a conferire una parvenza di legalità alla situazione di fatto contrastante con l'assetto normativa, mentre 9 IA è risultato legale rappreserítante della ES all'epoca di emissione delle false fatture, oltre che parte negoziale di contratti dalle chiare finalità elusive. 3. In definitiva, in quanto preceduto da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e fondato su argomentazioni non illogiche, il giudizio sull'ascrivibilità agli imputati delle condotte illecite a loro contestate resiste alle censure difensive, che, pur dietro l'apparente denuncia della violazione di legge, si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Al riguardo deve infatti ricordarsi che, come precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 - 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), il principio dell' "oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità, come avvenuto nel caso di specie, sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 3.1. Resta solo da precisare che, al momento dell'emissione della sentenza impugnata (21 febbraio 2024), non era maturata la prescrizione per i residui reati di cui ai capi 3, 6a e 14, anche tenuto conto dei 106 giorni di sospensione, maturando i relativi termini, rispettivamente, il 22 marzo 2024, 1'8 gennaio 2025 e il 16 ottobre 2024. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione deivuiteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 dei 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). .10 4. Alla stregua delle considerazioni svolte;
ricorsi proposti nell'interesse di IA e SS devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. per., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna l ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14.01.2025
Sezione distaccata di Sassari;
visti gli atti, I provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona iei Sostituto Procuratore generale, dott.ssa RI Di RD, che ha concluso per :i rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'avvocato Massimo Bonvicin:„ difensore di fiducia dei ricorrente IA, il quale ha insistito per Ve.ccoglin-ìento dei -.i.corso e, in iia subordinata, ha chiesto pronunciarsi sentenza di annuarne.nto senza;
invft; per prescrizione del reato;
udito l'avvocato Giuseppe Conti, diferisze di fiducia de! ricorrente SS, il quale ha insistito per i'accoglimento dei ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19066 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 ottobre 2022, il Tribunale di Sassari, per quanto in questa sede rileva, condannava SH IC SS e AE IA alle pene, rispettivamente, di anni 3 di reclusione il primo, e di anni 1 e mesi 10 di reclusione il secondo;
i predetti imputati, in particolare, venivano ritenuti colpevoli, SS, del reato di cui agli art. 640 bis cod. pen. (capo 3, commesso dal giugno 2012 al 7 luglio 2016 nella veste di amministratore della società agricola EN), nonché di due episodi del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi 5a e 6a, commessi, nella medesima veste prima indicata, rispettivamente il 25 settembre 2013 e il 24 settembre 2014), mentre IA veniva ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi 13b e 14, commessi rispettivamente il 4 ottobre 2013 e il 2 luglio 2014, in qualità di consigliere delegato della società agricola ES). Con sentenza del 2 febbraio 2024, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma delle decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di SS in ordine al reato di cui al capo 5a, perché estinto per intervenuta prescrizione e, con riferimento alle residue imputazioni di cui ai capi 3 e 6a, riduceva la pena inflittagli ad anni 2 di reclusione, concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena. Con riferimento a IA, i giudici di appello dichiaravano non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui ai capo 13b, perché estinto per intervenuta prescrizione e, con riferimento alle residua imputazione di cui al capo 14, ritenuta la continuazione con i più gravi reati oggetto della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 5 ottobre 2018, irrevocabile il 27 ottobre 2018, lo condannava alla pena ulteriore di mesi 4 di reclusione, così rideterminando la pena complessiva nella misura di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.000 di multa, con conferma della sospensione condizionale della pena già riconosciuta all'imputato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello sarda, IA e SS, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. IA ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta le conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che i giudici di secondo grado hanno mancato di confrontarsi con i rilievi dell'atto di appello, riferiti al tema deresistenza/inesistenza delle ,fatture emesse dalla società ES nei confronti della società EN in relazione all'attività di coltivazione delle serre e all'effettività delle operazioni sottese, essendosi la sentenza impugnata concentrata su ciò che nei motivi di appello era dato per presupposto, ossia che l'unica attività di coltivazione delie serre era stata eseauita dalla società NA di 2 AV, mentre l'impugnazione aveva pesto l'accento sul contenuto dei contratti stipulati tra le società ES, Enervitable a NA di AV recanti i numeri 1, 3 e 5, contratti che peraltro sono stati tutú i - coistrati, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di appello, secondo cui era registrato solo il contratto n. 4. Rispetto a tale contratto, invero, !a Corte territoriale, con un completo revirement rispetto alla decisione di primo grado,. ha ritenuto che fosse l'unico che ha avuto parziale esecuzione, main realtà è mancata nella sentenza impugnata una seria valutazione attorno alla natura, alle finalità e alla rilevanza economica dei contratti, soprattutto nella prospettiva ci: ES, società agricola di cui IA è stato consigliere delegato dal 30 ottobre 2012 al 20 settembre 2014. Né di conseguenza è stata approfondita la questione, dedotta con l'appello, dell'effettività de! rapporto contrattuale che aveva giustificato l'emissione delle fatture da ES, soggetto appaltatore, in favore di EN, committente. Con il secondo motivo, le critiche difensive concernono il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'omessa risposta della Corte territoriale alle deduzioni dell'atto di appello, con cui era stato rimarcato l'interesse economico di ES ad assumere inaappalto la coltivazione agricola delle serre da EN e a subappaltaretali lavori, EN . essa la capacità, a NA di IA per un corrispettivo che.consentiva a-ES di conseguire un margine economico . dall'operazione contrattuale;
né stato . considerato che le fatture emesse da ES a EN sono state da quest'ultima pagate e hanno generato per ES un ricavo utilizzato per. determinare la base imponibile sulla quale la società ha pagato le imposte sui redditi., a ciò aggiungendosi che, ai fini dell'iva, l'imposta è stata riscossa e versata, a nulla rilevando la misura dell'aliquota, per cui anche in tal caso non vi è stata .evasione. Dunque, se le tre secietà avevano tutte motivi economici pei- sottoscrivere i contratti stipulati, ciò che rilevava, qualsiasi fossero /e ragioni per cui RN avesse .appaltato i servizi di coltivazione a ES e non direttamente a NA di AV, era stabilire se l'interposizione di ES fosse reale o fittizia, dovendosi tenere conto che nel caso di specie non si è .di fronte .a una frode carosello dove, nello schema classico,, c'è un'interposizione fittizia di un ente che non versa Viva e non presenta dichiarazioni fiscali, mentre 'interposizione di ES è stata reale. -2.2. SS ha sollevato qoattro . motivi. Con il primo, la difese deduce, rispetto a! capo 3, l'erronea interpretazione dell'art., 2135, comma 3, cod. eiv., -premettendo che, secondo l'impostazione dei giudici di merito, la produzione, di energia rinnovabile da parte della società agricola EN non era, attività connessa alla coltivazione delle serre, ciò in base all'assunto secondo. cui,,quando Vattività agricola connessa, come la produzione di energia elettrica, prevalente rispetto all'attività di coltivazione del AV, mentre l'impugnazione aveva posto l'accento sul contenuto dei contratti stipulati tra le società ES, EN e NA di AV recanti i numeri 1, 3 e 5, contratti che peraltro sono stati tutti registrati, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di appello, secondo cui era registrato solo il contratto n. 4. Rispetto a tale contratto, invero, la Corte territoriale, con un completo revirement rispetto alla decisione di primo grado, ha ritenuto che fosse l'unico che ha avuto parziale esecuzione, ma in realtà è mancata nella sentenza impugnata una seria valutazione attorno alla natura, alle finalità e alla rilevanza economica dei contratti, soprattutto nella prospettiva di ES, società agricola di cui IA è stato consigliere delegato dal 30 ottobre 2012 al 20 settembre 2014. Né di conseguenza è stata approfondita la questione, dedotta con l'appello, dell'effettività del rapporto contrattuale che aveva giustificato l'emissione delle fatture da ES, soggetto appaltatore, in favore di EN, committente. Con il secondo motivo, le critiche difensive concernono il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'omessa risposta della Corte territoriale alle deduzioni dell'atto di appello, con cui era stato rimarcato l'interesse economico di ES ad assumere in appalto la coltivazione agricola delle serre da EN e a subappaltare tali lavori, non avendone essa la capacità, a NA di IA per un corrispettivo che consentiva a ES di conseguire un margine economico dall'operazione contrattuale;
né è stato considerato che le fatture emesse da ES a EN sono state da quest'ultima pagate e hanno generato per ES un ricavo utilizzato per determinare la base imponibile sulla quale la società ha pagato le imposte sui redditi, a ciò aggiungendosi che, ai fini dell'iva, l'imposta è stata riscossa e versata, a nulla rilevando la misura dell'aliquota, per cui anche in tal caso non vi è stata evasione. Dunque, se le tre società avevano tutte motivi economici per sottoscrivere i contratti stipulati, ciò che rilevava, qualsiasi fossero le ragioni per cui EN avesse appaltato i servizi di coltivazione a ES e non direttamente a NA di AV, era stabilire se l'interposizione di ES fosse reale o fittizia, dovendosi tenere conto che nel caso di specie non si è di fronte a una frode carosello dove, nello schema classico, c'è un'interposizione fittizia di un ente che non versa l'iva e non presenta dichiarazioni fiscali, mentre l'interposizione di ES è stata reale. 2.2. SS ha sollevato quattro motivi. Con il primo, la difesa deduce, rispetto al capo 3, l'erronea interpretazione dell'art. 2135, comma 3, cod. civ., premettendo che, secondo l'impostazione dei giudici di merito, la produzione di energia rinnovabile da parte della società agricola EN non era attività connessa alla coltivazione delle serre, ciò in base all'assunto secondo cui, quando l'attività agricola connessa, come la produzione di energia elettrica, è prevalente rispetto all'attività di coltivazione del 3 fondo, verrebbe meno il requisito della connessione, con evidenti implicazioni sulla natura della società agricola, che si trasformerebbe in una società commerciale. Tale ragionamento non è tuttavia condiviso dal ricorrente, secondo cui il requisito della connessione deve ritenersi rispettato nel momento in cui, come nel caso di specie, l'azienda, per produrre l'energia elettrica verde, utilizza il fondo agricolo. Né può ritenersi pertinente il richiamo della Corte territoriale alla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2015, posto che tale pronuncia riguardava il regime fiscale applicabile alla società agricola in relazione al- reddito prodotto dalla vendita dell'energia rinnovabile, avendo la Consulta esaminato' marginalmente i parametri di connessione delle attività agricole rispetto all'attività primaria di coltivazione, sempre nell'ambito delle questioni fiscali e mai con riguardo alla sussistenza dei requisiti generali della società agricola, ribadendosi al riguardo che il concetto di connessione delle attività agricole non può essere interpretato unicamente secondo il parametro reddituale/fiscale, posto che è il fondo agricolo con il suo utilizzo per la produzione di energia rinnovabile l'unico requisito che deve essere rispettato per la verifica della connessione con l'attività agricola di coltivazione. Dunque, nel caso di specie, la coìtivazione.delle serre da parte della EN e la commercializzazione dei prodotti agricoli contrattualmente dimostrata consentivano . dl ritenere la produzione di energia rinnovabile attività "connessa". - Con il secondo motivo, è stata di . nuovo eccepita l'erronea interpretazione dell'art. 2135, comma 3, cod. civ., in tal caso CZO) in combinato disposto con l'art. 8, comma 6, dell'allegato A alla delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 27-16 del 1° giugno 2011, evidenziandosi come non possa ritenersi corretta l'affermazione dei giudici ch merito secondo cui ia qualifica di imprenditore agricolo non poteva essere attribuita a SS, perché questi non esercitava direttamente, ovvero personalmente, l'attività di produzione agricola, non dovendo l'avverbio "direttamente" indicato nella normativa regionale essere interpretato in senso letterale, avendo la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sardegna, sentenza n. 90 del 2019) chiarito che la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche deve ritenersi connessa all'attività agricola anche quando l'operatore ha delegato l'attività agricola a terzi esperti del settore mediante gli strumenti contrattuali apprestati daWerdinarnento. In quest'ottica troverebbe, dunque giustificazione la scelta della società EN di stipulare contratti con le società ES e NA di AV. A ciò si aggiunge che la società amministrata da SS-, contrariamente a quanto rit:enuto dai giudici _di merito, ha rispettato il requisito della capacità agricola adeguata, requisito che non può che essere inteso quale elemento da rapportare alla vendita di energia elettrica, essendo evidente che in nessun caso il reddito agricolo potrà superare il reddito derivante dalla produzione di energia, per cui occorre piuttosto valutare se l'attività agricola prevista in serra possa essere adeguai:a rispetto a! campo aperto, emergendo invero dalla stessa sentenza impugnata che ìi progetto rispettava il requisito in esame, in quanto la capacità agricola all'interno della serra era assolutamente adeguata rispetto alla potenzialità produttiva esterna, essendo invece irrilevante il rapporto con i ricavi della vendita di energia. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di truffa aggravata di cui al capo 3: al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, dalla conoscenza della legge o dall'impegno per conoscerla e rispettarla, non può discendere la prova del dolo, tanto più ove si consideri che l'adeguamento ai precetti normativi nel caso di specie non è stato affatto fittizio. A ciò si aggiunge che la Corte territoriale ha ignorato una censura specifica dell'atto di appelìo, ossia quella cori cui si è rimarcata la mancanza di un accertamento del presunto pactum sceleris tra SS e il coimputato PA AN, precedente amministratore della EN, in quella che è stata ritenuta una progressione criminosa del piano fraudolento iniziato da AN e proseguito dall'imputato, non essendosi peraltro considerato che le autorizzazioni amministrative per la realizzazione dell'impianto fotovoitaico, legittimamente rilasciate dagli enti preposti, non sono state mai annullate, neppure in sede di autotutela. Il quarto motivo è infine dedicato al difetto di motivazione della sentenza gravata in ordine all'accertamento del dolo specifico del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 6a), rilevandosi in proposito che l'attenzione dei giudici di merito si è concentrata unicamente sulla verifica dell'elemento oggettivo del reato, mentre non sono stati indicati gli elementi da cui poter desumere la conoscenza o conoscibilità, attraverso un diligente esame della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione, non potendo !a prova della sussistenza del dolo essere data per presunta, in quanto SS non ricopriva incarichi direttivi nella società ES e l'esistenza del rapporto negoziale tra le due società giustificava l'uso legittimo da parte di EN delle fatture emesse da ES. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati. 1. Premesso che le censure difensive sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la formulazione del giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. 5 "Z Ed invero le due conformi sentenze di merito, !e cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno innanzitutto compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, pervenendo a conclusioni convergenti, tranne che su un unico aspetto, destinato tuttavia a non incidere sulla correttezza del giudizio sulla sussistenza dei reati. In primo luogo, deve evidenziarsi che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno richiamato gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, aventi ad oggetto l'edificazione e la messa in esercizio di un impianto di serre fotovoltaiche situato in agro del Comune di AV, località Mura Maggiales - Campu AVsu, realizzato dalla società agricola EN San Cosimo, previa rilascio, il 23 dicembre 2011, di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa. Ha in particolare evidenziato il Tribunale (cfr. pag. 2 ss. della sentenza di primo grado) che, nei luglio del 2012, era stata avviata l'attività di produzione di energia elettrica e la società EN;
il cui legale rappresentante era SH IC SS, aveva stipulato tre convenzioni, una per ciascuno dei settori o blocchi in cui era suddiviso l'impianto, con il G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici). Sulla base di tali convenzioni, stipulate il 10 agosto 2012, l'energia elettrica prodotta veniva ceduta da EN al gestore, per la successiva immissione nel mercato, a una tariffa agevolata e con i! riconoscimento, in favore della società, di significativi incentivi economici, previsti dalla normativa nazionale per stimolare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Dalle verifiche investigative sono tuttavia emerse gravi irregolarità nella procedura autorizzativa, che avevano consentito alla EN di edificare l'impianto e di avere accesso agli incentivi erogati dal G.S.E., essendo stata consentita l'edificazione in zona agricola di quello che, nella sostanza, era un impianto industriale di produzione di energia elettrica, con conseguente mutamento della destinazione urbanistica del territorio. È stato inoltre accertato che le relazioni agronomiche allegate alle richieste di autorizzazione dell'impianto, a firma dei tecnici rviuntoni (2009) e Vacca (2011), fornivano una rappresentazione de! potenziale produttivo del fondo assolutamente non veritiera, posto che gli elaborati avevano posto l'accento esclusivamente sui potenziali aspetti positivi della copertura fotovoltaica della serra, tralasciando qualsiasi considerazione su possibili criticità o su elementi di segno negativo, con gravi omissioni dei dati tecnici relativi alla copertura fotovoltaica e dei costi da sostenere per fronteggiare tutti fattori destinati a incidere negativamente sulla quantità e sulla qualità della produzione, tutto ciò al fine di attestare artificiosamente la sussistenza del requisito della capacità agricola adeguata, che giustificava il riconoscimento degli ince.ntivi in forza dei provvedimenti normativi denominati "Conto Energia", finalizzati in vario modo a promuovere e diffondere la tecnologia del fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare. Il requisito della capacità agricola adeguata, tuttavia, non fu mai soddisfatto, né avrebbe potuto mai esserlo in relazione a un impianto di quella portata, avendo il consulente del P.M., dr. Daniele Giovanni serardo diffusamente spiegato che l'approvvigionamento idrico programmato era del tutto insufficiente rispetto alle esigenze effettive e che entrambe le colture programmate, ossia l'aloe vera e l'asparago bianco, avrebbero avuto necessità di suoli a tessitura non argillosa, come quella riscontrata nel sito, e senza ristagno d'acqua, invece ampiamente presente, a ciò aggiungendosi che i piani colturali fuoriuscivano dai canoni ordinari di una produzione in serra fredda, prevedendo le relazioni agronomiche dei sistemi di protezione laterale con teloni che, in ogni caso, non garantivano una chiusura ermetica delle serre, compromettendone la possibilità di utilizzo durante l'inverno, né erano state previste misure per contrastare la particolare ventosità del sito. Le reali condizioni del terreno avrebbero quini reso impossibile impiantare concretamente la produzione programmata, in assenza di significativi interventi di drenaggio tubolare, di spietramento e di ammendamento che non furono previsti. Gli accertamenti tecnici svolti dal consulente del P.M., che non hanno trovato alcuna seria smentita ex adverso, hanno dunque dimostrato come fosse sostanzialmente impossibile la realizzazione di una redditività agricola pari a quella derivante dalla produzione di energia elettrica, posto che, quale che fosse la coltura impiantata, i terreni sotto le serre non erano assolutamente in grado di garantire quei necessari livelli di reddito, per cui i giudici di merito sono pervenuti alla ragionevole conclusione che l'impianto di AV non era affatto, come richiesto dalla normativa di settore (cfr. In particolare il D.M. 5 maggio 2011, denominato Quarto Conto Energia), un'attività agricola supportata da energia alternativa, ma era piuttosto un impianto industriale destinato alla produzione di energia elettrica, in cui l'attività di coltivazione sotto la serra era un'attività di contorno, assolutamente modesta e di importanza marginale rispetto a quella principale. Del resto, ha sottolineato il Tribunale, a essere carente nel caso di specie era l'ulteriore requisito richiesto dalla normativa di settore ai fini del riconoscimento degli incentivi pubblici previsti per le serre fotoVoltaiche, ossia la qualifica di imprenditore agricolo della società titolare dell'impianto, essendosi in proposito osservato che, al di là della dicitura riportata nella ragione sociale, la EN, per tutto il periodo compreso tra !a messa in esercizio dell'impianto (luglio 2012) e fino all'epoca del sequestro preventivo (giugno 2016), non si occupò mai della coltivazione del fondo, né di attività agricole connesse, tale non potendo essere considerata l'attività di produzione di energia, non disponendo l'azienda né di dipendenti addetti alle lavorazioni agricole, né tantomeno di autorizzazioni amministrative, magazzini o attrezzature per la commercializzazione di prodotti agricoli, per cui si trattava di un'impresa agricola di nome ma non di fatto. 4/ 7 Dalla documentazione acquisita è piuttosto emerso che le uniche attività di coltivazione del sito sono ìecoriducibili alla società NA di AV s.r.I., che tuttavia coltivava i terreni in proprio e non per conto della società titolare dell'impianto. Quest'ultima ha invece stipulato una serie di contratti, il primo dei quali risale al 10 luglio 2012 e prevedeva, con un corrispettivo di 160.000 euro all'anno, l'affidamento dell'appalto per la prestazione di servizi di coltivazione di serre fotovoltaiche in favore della società agricola ES s.r.I., legalmente rappresentata da AE IA dal 30 ottobre 2012 fino al 20 settembre 2014 (inizialmente, ovvero per i primi tre mesi, il legale rappresentante era tale OR MA, dipendente di un'impresa locale che si occupava di manutenzione di cabine elettriche e dunque non era un professionista del settore). La società ES, tuttavia, non aveva risorse per coltivare le serre, non disponendo né di dipendenti a libro paga, né di beni strumentali necessari per svolgere l'attività appaltata, essendo peraltro un'impresa di nuova costituzione. Con un altro contratto (nominato n. 4) registrato ii 5 febbraio 2013, !a ES cedeva le serre in godimento alla società NA di AV per un periodo di 9 anni, al canone di 35.000 euro annui, pur essendo la ES non la proprietaria né tantomeno la conduttrice dei terreni, ma solo l'appaltatrice dei servizi di coltivazione. Tale contratto, peraltro, era incompatibile con il primo, nel senso che se ia NA di AV aveva diritto di tenere per sé il prodotto della coltivazione, è evidente che ES non avrebbe potuto consegnare a EN il prodotto della coltivazione, in forza del contratto di appalto precedentemente stipulato. Vi è poi un ulteriore contratto datato 1° dicembre 2012, con il quale la EN concedeva in affitto i terreni, i cui servizi di coltivazione erano stati appaltati a ES, alla NA di IA, che però avrebbe in seguito preso in affitto quegli stessi terreni da ES, rsultando tali contratti funzionali a conferire una parvenza di legittimità formale a una situazione sostanziale ben diversa, che vedeva la EN del tutto disimpegnata sia dall'attività di produzione, sia da quella di commercializzazione di prodotti agricoli coltivati sotto le serre. Di qui la ritenuta sussistenza, innanzitutto, del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con riferimento alla realizzazione di un esteso impianto industriale di serre fotovoltaiche, artatamente prospettato come strumentale a un'attività agricola, al fine di beneficare illecitamente delle agevolazioni del settore correlati all'attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica, essendo stata la P.A. indotta in errore dalla 'rappresentazione non veritiera di un'attività agricola direttamente svolta dal richiedente e in grado di assicurare una redditività pari a quella derivante dalla produzione energetica. Per effetto di tale condotta truffaldina, la EN, tra il settembre 2012 e il marzo 2016, ha percepito contributi in conto energia per euro 8.831.969,15. Parimenti sussistenti sono stati infine ritenuti i reati tributari di cui agli art. 2 (contestato a SS) e 3 (addebitato a IA) dei d. Igs. n. 74 del 2000, con riferimento alle fatture per servizi di coltivazione emesse nel 2012, nel 2013 e nel 2014 dalla società ES, amministrata da IA, in favore della EN, che se ne è avvalsa nelle proprie dichiarazioni dei redditi, essendo stata rimarcata in tal senso l'inesistenza delle prestazioni sottese alle fatture, posto che la ES è risultata essere una scatola vuota che non si è mai occupata della coltivazione dei terreni, attività svolta esclusivamente dalla NA di AV s.r.I., che tuttavia agiva in piena autonomia, senza che la società titolare dell'impianto abbia mai preteso l'attuazione delle pattuizioni negoziali stipulate. 2. Orbene, l'impostazione del primo giudice, saldamente ancorata alle acquisizioni probatorie e al contesto normativa di riferimento, è stata ampiamente condivisa dalla Corte territoriale (pag. 83 ss. della sentenza impugnata) con pertinenti considerazioni, con cui i ricorsi non si confrontano adeguatamente. Invero, l'unico punto di dissenso dei giudici di appello rispetto alla pronuncia di primo grado riguarda il fatto che, ad avviso della Corte territoriale, l'unico contratto parzialmente eseguitosia stata quello denominato come n. 4, registrato il 5 febbraio 2013, e ciò stia perché è stata l'unico depositato presso un ufficio pubblico, sia perché è intervenuto tra, la EN, società proprietaria del fondo sul quale insistono le serre, quindi pienamente legittimata sul piano negoziale a disporre del bene, e la NA di AV, unica società che aveva effettivamente svolto attività di coltivazione dello stesso, mantenendo per sé ii prodotto, commercializzandolo in piena autonomia e ricavando profitti dalla vendita. Tale affermazione, tuttavia, non incide affatto sulla tenuta logica del giudizio sulla sussistenza dei reati contestati operato dal primo giudice, rimanendo inalterato il dato essenziale della falsità delle fatture emesse da ES in favore di EN e da questa utilizzate, essendo evidente l'inesistenza almeno soggettiva delle sottostanti prestazioni, non avendo la neocostituita ES alcuna possibilità di esercitare l'attività di coltivazione del fondo, perché priva di qualsivoglia dotazione organica e strumentale: dagli accertamenti svolti è infatti emerso che soltanto per un limitatissimo periodo di tempo, ovvero dal 15 settembre 2014 ai 31 dicembre 2014, la società aveva assunto alle proprie dipendenze otto operai con contratto a tempo determinato e a tempo parziale. Parimenti immune da censure risulta il giudizio sull'ascrivibilità agli imputati delle condotte loro ascritte: si è infatti rimarcato che SS, pur non avendo agito nella fase delle autorizzazioni illegittime inziali, è stato dal 2012 amministratore della EN, beneficiaria degli incentivi pubblici e delle dichiarazioni fiscali fraudolente, oltre che parte negoziale dei contratti volti a conferire una parvenza di legalità alla situazione di fatto contrastante con l'assetto normativa, mentre 9 IA è risultato legale rappreserítante della ES all'epoca di emissione delle false fatture, oltre che parte negoziale di contratti dalle chiare finalità elusive. 3. In definitiva, in quanto preceduto da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e fondato su argomentazioni non illogiche, il giudizio sull'ascrivibilità agli imputati delle condotte illecite a loro contestate resiste alle censure difensive, che, pur dietro l'apparente denuncia della violazione di legge, si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Al riguardo deve infatti ricordarsi che, come precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 - 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), il principio dell' "oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità, come avvenuto nel caso di specie, sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 3.1. Resta solo da precisare che, al momento dell'emissione della sentenza impugnata (21 febbraio 2024), non era maturata la prescrizione per i residui reati di cui ai capi 3, 6a e 14, anche tenuto conto dei 106 giorni di sospensione, maturando i relativi termini, rispettivamente, il 22 marzo 2024, 1'8 gennaio 2025 e il 16 ottobre 2024. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione deivuiteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 dei 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). .10 4. Alla stregua delle considerazioni svolte;
ricorsi proposti nell'interesse di IA e SS devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. per., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna l ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14.01.2025