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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 14/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1025/2022 depositato il 29/04/2022
proposto da
Arca Nord Salento - x
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellino San Marco - Casa Comunale 72020 Cellino San Marco BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 338/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 19/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L - 700471 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Arca Nord Salento ha appellato la sentenza 338/2021 della C.T.P. di Brindisi per i motivi esposti nel ricorso, concludendo per l'accoglimento del gravame con rifusione delle spese.
Costituendosi, il Comune di Cellino San Marco ne ha chiesto il rigetto con rifusione delle spese.
All'udienza odierna le parti si sono riportate ai propri scritti e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione si è più volte occupata di identici contenziosi (da ultimo Arca Sud Salento/Comune di
Parabita, udienza 18.7.2025).
Ritiene, pertanto, sufficiente richiamare quei percorsi argomentativi dal momento che la linea difensiva del Comune non offre spunti tali da imporne la rivisitazione.
“Da una parte, infatti, c'è [rectius, c'era] la giurisprudenza di legittimità – fino alla recente Cass.
3983/2021 – che, richiamata la normativa prima in materia di ICI, oggi di IMU, conclude: ”La conferma di quanto da ultimo argomentato si rinviene nella disposizione di cui all'art. 2, comma 2 lett. b), del d.l. n.
102 del 2013 (convertito in legge n. 124 del 2013), con la quale il legislatore, modificando l'art. 13, comma 10, sesto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, ha ribadito di fatto che la detrazione d'imposta si applica “agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616”.
Dall'altra c'è la disciplina speciale che esenta dall'IMU (come già dall'ICI) i c.d. alloggi sociali.
Le due distinte regolamentazioni […] per il principio di non contraddizione impongono di ritenere che ci possano essere appartamenti dell'Arca che, per la loro tipologia o per le condizioni economiche dei beneficiari, non rientrino tra gli “alloggi sociali”.
A fronte della natura, attribuzioni e finalità impresse all'ente (si riporta l'art. 1, comma 1, L.R. Puglia
22/2014 “La Regione Puglia con la presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in conformità con lo Statuto regionale, disciplina le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale e riforma gli enti regionali operanti nel settore, al fine di assicurare il diritto sociale all'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative in condizioni salubri, sicure e dignitose), la seconda ipotesi non può che essere eccezionale”.
La Sezione richiama anche Cass. 5870/2023 che al punto b) (pag. 14) ha ribadito come l'esenzione ICI/
IMU spetti per i “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”
e la recente Cass. 14515/2024.
Ciò significa che per gli alloggi sociali di proprietà prima degli IACP oggi dell'ARCA c'è l'esenzione totale;
per tutti gli altri immobili non destinati alla predetta funzione opera invece la deduzione di € 200,00.
Esclusa una contraddizione o un'incompatibilità tra le due previsioni, la Sezione conferma che è il fine impresso dalla legge regionale - “assicurare il diritto sociale all'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative” versando in condizioni economiche tali da non potersi procacciare sul libero mercato un'abitazione dignitosa per sé e la famiglia - che pone la presunzione, superabile tuttavia con prove di segno contrario, che gli appartamenti siano tutti in uso quali alloggi sociali.
Tant'è che si ribadisce il diritto del Comune di offrire elementi di segno contrario, facilmente acquisibili, tenuto conto che gli alloggi sociali sono assegnati ai beneficiari indicati nelle graduatorie formate dalle stesse amministrazioni comunali.
Sulla medesima scia si pone, a ben vedere, anche Cass. 6380/2024: “in considerazione dell'assegnazione, da parte del Comune, degli stessi immobili sottoposti a tassazione, in base al principio di cd. «vicinanza della prova», risulta quindi corretta l'affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui le caratteristiche strutturali degli alloggi stessi erano «ben note al Comune che, come detto, provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dagli stessi Comuni»;
1.20. occorre, inoltre, evidenziare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (cfr. Cass. 22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018,
n. 13822);
1.21. ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», non avendo l'ente locale (o, per suo tramite, la concessionaria) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche dianzi illustrate di cui al DM 22 aprile 2008 cit.”.
Dunque la pronuncia ribadisce l'esenzione totale per le unità destinate ad alloggi sociali e, per il principio della c.d. prossimità della prova, onera il Comune di provare il contrario.
Infine, anche la recente Cass. 877/2025, pur richiamando il pacifico arresto che spetta al contribuente provare i fatti che giustificano esenzioni e riduzioni d'imposta, non ha certamente escluso la facoltà del
Giudice di ritenerli provati sulla base dell'ormai consolidato principio della c.d. prossimità della prova, tenuto conto, come supra osservato, che la destinazione ad alloggi sociali è data proprio dall'essere stati assegnati ai beneficiari indicati nelle graduatorie formate dalle stesse amministrazioni comunali.
Ovviamente l'esenzione totale non spetta per le unità il cui accatastamento esclude ex se che possano essere destinate ad alloggi sociali.
Poiché il Comune sostanzialmente non ha vinto la presunzione, vanno ribadite le seguenti conclusioni: a) tutte le unità abitative, in mancanza di prova contraria, sono da ritenersi destinate ad alloggi sociali e godono dell'esenzione totale;
b) ciascun altro immobile beneficia della deduzione di € 200,00.
La complessa normativa statale e regionale giustifica ancora una volta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
in riforma dell'appellata sentenza, accoglie il gravame come da motivazione.
Spese compensate.
Lecce, 12.1.2026
il Presidente est
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1025/2022 depositato il 29/04/2022
proposto da
Arca Nord Salento - x
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellino San Marco - Casa Comunale 72020 Cellino San Marco BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 338/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 19/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L - 700471 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Arca Nord Salento ha appellato la sentenza 338/2021 della C.T.P. di Brindisi per i motivi esposti nel ricorso, concludendo per l'accoglimento del gravame con rifusione delle spese.
Costituendosi, il Comune di Cellino San Marco ne ha chiesto il rigetto con rifusione delle spese.
All'udienza odierna le parti si sono riportate ai propri scritti e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione si è più volte occupata di identici contenziosi (da ultimo Arca Sud Salento/Comune di
Parabita, udienza 18.7.2025).
Ritiene, pertanto, sufficiente richiamare quei percorsi argomentativi dal momento che la linea difensiva del Comune non offre spunti tali da imporne la rivisitazione.
“Da una parte, infatti, c'è [rectius, c'era] la giurisprudenza di legittimità – fino alla recente Cass.
3983/2021 – che, richiamata la normativa prima in materia di ICI, oggi di IMU, conclude: ”La conferma di quanto da ultimo argomentato si rinviene nella disposizione di cui all'art. 2, comma 2 lett. b), del d.l. n.
102 del 2013 (convertito in legge n. 124 del 2013), con la quale il legislatore, modificando l'art. 13, comma 10, sesto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, ha ribadito di fatto che la detrazione d'imposta si applica “agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616”.
Dall'altra c'è la disciplina speciale che esenta dall'IMU (come già dall'ICI) i c.d. alloggi sociali.
Le due distinte regolamentazioni […] per il principio di non contraddizione impongono di ritenere che ci possano essere appartamenti dell'Arca che, per la loro tipologia o per le condizioni economiche dei beneficiari, non rientrino tra gli “alloggi sociali”.
A fronte della natura, attribuzioni e finalità impresse all'ente (si riporta l'art. 1, comma 1, L.R. Puglia
22/2014 “La Regione Puglia con la presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in conformità con lo Statuto regionale, disciplina le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale e riforma gli enti regionali operanti nel settore, al fine di assicurare il diritto sociale all'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative in condizioni salubri, sicure e dignitose), la seconda ipotesi non può che essere eccezionale”.
La Sezione richiama anche Cass. 5870/2023 che al punto b) (pag. 14) ha ribadito come l'esenzione ICI/
IMU spetti per i “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”
e la recente Cass. 14515/2024.
Ciò significa che per gli alloggi sociali di proprietà prima degli IACP oggi dell'ARCA c'è l'esenzione totale;
per tutti gli altri immobili non destinati alla predetta funzione opera invece la deduzione di € 200,00.
Esclusa una contraddizione o un'incompatibilità tra le due previsioni, la Sezione conferma che è il fine impresso dalla legge regionale - “assicurare il diritto sociale all'abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative” versando in condizioni economiche tali da non potersi procacciare sul libero mercato un'abitazione dignitosa per sé e la famiglia - che pone la presunzione, superabile tuttavia con prove di segno contrario, che gli appartamenti siano tutti in uso quali alloggi sociali.
Tant'è che si ribadisce il diritto del Comune di offrire elementi di segno contrario, facilmente acquisibili, tenuto conto che gli alloggi sociali sono assegnati ai beneficiari indicati nelle graduatorie formate dalle stesse amministrazioni comunali.
Sulla medesima scia si pone, a ben vedere, anche Cass. 6380/2024: “in considerazione dell'assegnazione, da parte del Comune, degli stessi immobili sottoposti a tassazione, in base al principio di cd. «vicinanza della prova», risulta quindi corretta l'affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui le caratteristiche strutturali degli alloggi stessi erano «ben note al Comune che, come detto, provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dagli stessi Comuni»;
1.20. occorre, inoltre, evidenziare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (cfr. Cass. 22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018,
n. 13822);
1.21. ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», non avendo l'ente locale (o, per suo tramite, la concessionaria) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche dianzi illustrate di cui al DM 22 aprile 2008 cit.”.
Dunque la pronuncia ribadisce l'esenzione totale per le unità destinate ad alloggi sociali e, per il principio della c.d. prossimità della prova, onera il Comune di provare il contrario.
Infine, anche la recente Cass. 877/2025, pur richiamando il pacifico arresto che spetta al contribuente provare i fatti che giustificano esenzioni e riduzioni d'imposta, non ha certamente escluso la facoltà del
Giudice di ritenerli provati sulla base dell'ormai consolidato principio della c.d. prossimità della prova, tenuto conto, come supra osservato, che la destinazione ad alloggi sociali è data proprio dall'essere stati assegnati ai beneficiari indicati nelle graduatorie formate dalle stesse amministrazioni comunali.
Ovviamente l'esenzione totale non spetta per le unità il cui accatastamento esclude ex se che possano essere destinate ad alloggi sociali.
Poiché il Comune sostanzialmente non ha vinto la presunzione, vanno ribadite le seguenti conclusioni: a) tutte le unità abitative, in mancanza di prova contraria, sono da ritenersi destinate ad alloggi sociali e godono dell'esenzione totale;
b) ciascun altro immobile beneficia della deduzione di € 200,00.
La complessa normativa statale e regionale giustifica ancora una volta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
in riforma dell'appellata sentenza, accoglie il gravame come da motivazione.
Spese compensate.
Lecce, 12.1.2026
il Presidente est