Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte di primo grado ha ritenuto che la Regione Lazio avesse provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento e la loro mancata opposizione entro i termini di legge, dichiarando pertanto inammissibile il ricorso.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio e del diritto di difesa

    La Corte di secondo grado ha ritenuto fondato il motivo di appello, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto non è stata data seguito alla richiesta di discussione da remoto e non è stata comunicata alle parti la data dell'udienza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 5
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo