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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4203/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 09/01/2025
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400076825000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140210201632000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150091167675000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160112880027000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170203521042000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210051595964000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210237364171000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220108573310000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugnava, dinanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Roma, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emesso a seguito del mancato adempimento di diverse cartelle di pagamento, relative a tasse automobilistiche per il periodo 2011-2020.
La contribuente deduceva la mancata notifica degli atti presupposti all'impugnata comunicazione preventiva del fermo amministrativo.
L'escussa Corte, con sentenza n. 406/2025 del 9.01.2025, dichiarava inammissibile il ricorso, stante che la
Regione Lazio aveva documentalmente provato che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate e non opposte entro i termini di legge.
Con la medesima decisione la ricorrente veniva condannata al pagamento delle spese di lite.
La contribuente proponeva appello nei prescritti termini di legge, chiedendo a questa Corte la sospensione dell'atto impugnato, nel presupposto della coesistenza sia del fumus che del periculum in mora.
All'udienza del 4.9.2025 questa Corte accoglieva l'istanza cautelare, rinviando al merito anche in ordine alle spese di detta fase processuale.
L'appellante, nel merito, proponeva i seguenti motivi di gravame:
1. nullità della sentenza per mancata fissazione dell'udienza di discussione da remoto;
2. nullità del mandato all'avvocato del libero foro conferito da ADER;
3. errata dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
4. mancato accertamento della prescrizione delle pretese tributarie.
L'Agenzia Entrate - Riscossione, si costituiva in data 3.9.2025, ossia il giorno antecedente alla trattazione della sospensione dell'impugnata sentenza e ciò in palese violazione delle disposizioni processuali, e controdeduceva a tutti i motivi di appello.
All'odierna udienza la controversia è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene necessario esaminare il primo motivo di appello, relativo alla dedotta nullità della sentenza per mancata fissazione dell'udienza di discussione da remoto, poiché esso assume rilievo assorbente rispetto agli altri.
L'art. 59 del Codice del Processo Tributario disciplina le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata e, testualmente, alla lett. c) prevede: quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato.
Orbene, nella fattispecie in esame la contribuente ha espressamente richiesto istanza di discussione da remoto ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. 546/1992, alla quale, però, l'adita Corte non ha dato seguito, poiché dall'esame del fascicolo processuale risultano notificati alle parti costituite soltanto la trattazione in pubblica udienza.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata" (Cass. n.
14874/2021, Cass. n.18279/2018; conformi Cass. sez. 6-5-, 29 gennaio 2016, n. 1/06, Cass. sez. 6-5, 14 maggio 2013, n. 11487)”.
Ed ancora "Gli stessi principi devono trovare applicazione in caso di richiesta di celebrazione dell'udienza da remoto, ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92, posto che, anche in questo caso, è prevista espressamente la comunicazione, almeno tre giorni prima dell'udienza, dell'ora e delle modalità di collegamento, a fine di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa”.
L'applicazione di tale indirizzo nomofilattico comporta inesorabilmente la nullità dell'impugnata sentenza per violazione del principio del contraddittorio e, conseguentemente, va disposta la rimessione degli atti alla
Corte di giustizia di primo grado di Roma.
Le spese di lite in ragione del mancato scrutinio degli altri motivi del gravame vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza n. 406/2025 del 9.01.2025 e, ai sensi dell'art. 59 lett. c) D. Lgs. 546/1992, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia di primo grado di Roma. Nulla per le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4203/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 09/01/2025
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400076825000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140210201632000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150091167675000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160112880027000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170203521042000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210051595964000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210237364171000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220108573310000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugnava, dinanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Roma, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emesso a seguito del mancato adempimento di diverse cartelle di pagamento, relative a tasse automobilistiche per il periodo 2011-2020.
La contribuente deduceva la mancata notifica degli atti presupposti all'impugnata comunicazione preventiva del fermo amministrativo.
L'escussa Corte, con sentenza n. 406/2025 del 9.01.2025, dichiarava inammissibile il ricorso, stante che la
Regione Lazio aveva documentalmente provato che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate e non opposte entro i termini di legge.
Con la medesima decisione la ricorrente veniva condannata al pagamento delle spese di lite.
La contribuente proponeva appello nei prescritti termini di legge, chiedendo a questa Corte la sospensione dell'atto impugnato, nel presupposto della coesistenza sia del fumus che del periculum in mora.
All'udienza del 4.9.2025 questa Corte accoglieva l'istanza cautelare, rinviando al merito anche in ordine alle spese di detta fase processuale.
L'appellante, nel merito, proponeva i seguenti motivi di gravame:
1. nullità della sentenza per mancata fissazione dell'udienza di discussione da remoto;
2. nullità del mandato all'avvocato del libero foro conferito da ADER;
3. errata dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
4. mancato accertamento della prescrizione delle pretese tributarie.
L'Agenzia Entrate - Riscossione, si costituiva in data 3.9.2025, ossia il giorno antecedente alla trattazione della sospensione dell'impugnata sentenza e ciò in palese violazione delle disposizioni processuali, e controdeduceva a tutti i motivi di appello.
All'odierna udienza la controversia è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene necessario esaminare il primo motivo di appello, relativo alla dedotta nullità della sentenza per mancata fissazione dell'udienza di discussione da remoto, poiché esso assume rilievo assorbente rispetto agli altri.
L'art. 59 del Codice del Processo Tributario disciplina le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata e, testualmente, alla lett. c) prevede: quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato.
Orbene, nella fattispecie in esame la contribuente ha espressamente richiesto istanza di discussione da remoto ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. 546/1992, alla quale, però, l'adita Corte non ha dato seguito, poiché dall'esame del fascicolo processuale risultano notificati alle parti costituite soltanto la trattazione in pubblica udienza.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata" (Cass. n.
14874/2021, Cass. n.18279/2018; conformi Cass. sez. 6-5-, 29 gennaio 2016, n. 1/06, Cass. sez. 6-5, 14 maggio 2013, n. 11487)”.
Ed ancora "Gli stessi principi devono trovare applicazione in caso di richiesta di celebrazione dell'udienza da remoto, ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92, posto che, anche in questo caso, è prevista espressamente la comunicazione, almeno tre giorni prima dell'udienza, dell'ora e delle modalità di collegamento, a fine di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa”.
L'applicazione di tale indirizzo nomofilattico comporta inesorabilmente la nullità dell'impugnata sentenza per violazione del principio del contraddittorio e, conseguentemente, va disposta la rimessione degli atti alla
Corte di giustizia di primo grado di Roma.
Le spese di lite in ragione del mancato scrutinio degli altri motivi del gravame vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza n. 406/2025 del 9.01.2025 e, ai sensi dell'art. 59 lett. c) D. Lgs. 546/1992, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia di primo grado di Roma. Nulla per le spese.