Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00789/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01855/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2024, proposto da
EL IN, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Tigano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
IT - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Grieco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della deliberazione di IT n. 85902 del 23 luglio 2024, di non accoglibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni relative al programma “Resto al sud”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di IT - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa LA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017. n. 123, recante “ Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno ”, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle Regioni del Mezzogiorno, veniva istituita una nuova misura agevolativa a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “ Resto al Sud ”, volta a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
In data 9 febbraio 2024, la sig.ra EL IN presentava la domanda di agevolazione prot. RSUD0050078 per la realizzazione nel Comune di Ragusa di un progetto riguardante l’attività di affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.
A fronte del ricevimento della predetta domanda, IT - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. avviava l’ iter istruttorio ai sensi dell’art. 9 della circolare n. 33 del 22 dicembre 2017 e ss.mm.ii.
Rilevato che la suddetta domanda non presentava i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in data 4 giugno 2024, IT comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata, osservando in particolare che “ Il colloquio istruttorio, confirmatorio degli aspetti già contenuti nella domanda di agevolazione e nell’allegato B_CV annesso alla stessa, ha evidenziato che la sig.ra IN EL è stata titolare d’impresa alla data del 21/06/2017; in particolare, di un centro estetico dal 2001 al 2021 e di un’attività immobiliare dal 2017 al 2019. In considerazione di quanto emerso, la domanda non può ritenersi accoglibile ai sensi dell’art. 3.1 lett. b) della Circolare n. 33 del 2017 ”.
Secondo l’art. 3.1, lett. b) della circolare n. 33/2017, infatti, le richieste di agevolazioni possono essere presentate dai soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che “ non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto, o beneficiari, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità. In particolare si intendono:
1. per titolari di attività di impresa in esercizio, coloro i quali, nel caso di ditta individuale, siano titolari di partita IVA movimentata o, nel caso di società, siano legali rappresentanti di società iscritte presso il registro delle imprese e risultanti attive;
2. per beneficiari di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità, coloro i quali risultino beneficiari di un provvedimento di concessione di agevolazioni, o titolari di una quota di una società beneficiaria di agevolazioni pubbliche, fatte salve le quote possedute in società quotate sul mercato azionario;
3. per misure a favore dell’autoimprenditorialità a livello nazionale, le misure di incentivazione aventi l’obiettivo di sostenere la creazione di nuove imprese, non limitate a singoli territori amministrativamente definiti (regioni, province, comuni) ”.
Ritenute le osservazioni fornite dalla proponente non idonee a sanare le criticità rilevate, con deliberazione n. 85902 del 23 luglio 2024, IT non ammetteva alle agevolazioni la domanda contraddistinta dal prot. RSUD0050078, “ in quanto non risulta verificata la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dell’iniziativa proposta, di cui dell’art. 9 della Circolare n. 33 del 22/12/2017 e ss.mm.ii. per i motivi di cui sopra ”.
Nello specifico, nonostante l’istante avesse osservato di non essere mai stata né titolare d’impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 e né rappresentante legale di società iscritta al registro delle imprese e attiva in tale data e avesse trasmesso la scheda personale completa estratta dal Registro delle Imprese, la visura camerale della ditta individuale inattiva nonché la storia delle partecipazioni, IT riteneva che “ la documentazione trasmessa non risulta utile ad acclarare le dichiarazioni fornite, poiché facente capo al Registro delle Imprese Nazionale piuttosto che estero. Difatti, si evidenzia che la contestazione di cui al motivo ostativo di accoglibilità fa riferimento alle imprese costituite dalla proponente in qualità di imprenditrice nei territori di Perm e Cipro rispettivamente nei settori dell’estetica e immobiliare ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra EL IN, articolando il seguente motivo di censura:
I. Violazione degli artt. 3, 4 e 9 della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 33 del 2017; Violazione del decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri 5.8.2019 n. 134 art. 3 c. 3 lett. b); violazione dell’art. 10bis l.n. 241/1990; sviamento di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, errore di fatto ed illogicità manifesta.
La ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato, non essendo titolare di partita iva movimentata alla data del 21 giugno 2017 né rappresentante legale di società iscritta al registro delle imprese e attiva, come si ricaverebbe:
1) dalla visura camerale, da cui si evince che la ditta individuale della richiedente le agevolazioni risulta iscritta alla Camera di Commercio del sud est Sicilia in data 16 aprile 2024 ed è stata inserita nel registro delle imprese in data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione ed è inattiva;
2) dalla scheda personale completa estratta dal registro delle imprese in data 7 giugno 2024, da cui risulta che la richiedente non era titolare di “ attività d’impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 ” e, per l’esattezza, non era titolare di partita iva movimentata alla data del 21 giugno 2017;
3) dalla “storia delle partecipazioni” estratta dal registro delle imprese in data 7 giugno 2024, da cui emerge che dal 16 aprile 2024 la ricorrente è socia di capitale di una società a responsabilità limitata con partecipazione pari 22,78% delle quote sociali.
Quanto alle dichiarazioni contenute nella domanda di agevolazione, ai paragrafi “ Percorso formativo e lavorativo ” ed “ Esperienze ”, e nel curriculum vitae , la ricorrente si sarebbe limitata a descrivere le esperienze maturate, senza che comunque le attività svolte si siano mai tradotte nell’assunzione della qualità di titolare di attività d’impresa o di rappresentante legale di società.
La ricorrente evidenza, poi, che la ratio della normativa agevolativa è quella di varare “ misure a favore dell’autoimprenditorialità a livello nazionale ”, ragion per cui sarebbe irrilevante il fatto di avere avuto responsabilità imprenditoriali in Paesi extra UE ed anche in Paesi UE.
Quando poi si parla di partita iva, ci si riferirebbe al territorio nazionale, così come quando si parla di iscrizione nel registro delle imprese.
In ultimo, la ricorrente deduce che le dichiarazioni rese potrebbero essere frutto di un fraintendimento a causa della imperfetta padronanza della lingua italiana, essendo di nazionalità russa.
Resistono il ricorso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che eccepisce il difetto della propria legittimazione passiva, e IT, che deduce l’infondatezza nel merito del gravame.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, ritiene il Collegio che il ricorso in esame sia stato correttamente notificato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a mero titolo di litis denuntiatio .
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
La ricorrente ha dichiarato, sia nella domanda di accesso alla misura che nel curriculum vitae , di aver svolto attività nel settore della medicina estetica e in quello immobiliare con carattere d’imprenditorialità.
Le espressioni utilizzate (e di seguito riportate), in questo senso, sono inequivocabili:
- “ Le esperienze più significative sono state a Perm nel settore della cura della persona, dove insieme ad una mia amica ho avviato un importante centro medico-estetico, e a Cipro nel campo della compravendita di case per le vacanze e nell’affitto di case per le vacanze, attività che ho curato per vari anni, fin quando non ho deciso di andare a vivere in Europa. In entrambe le occasioni ho avuto l’opportunità di gestire e sviluppare con successo le mie attività imprenditoriali ”;
- “ L’attività del centro estetico gestito con una società insieme ad una mia amica⁄socia ha reso possibile la crescita professionale sia nella parte amministrativa, gestionale e burocratica, nonché ad avere cura della clientela… Dalle esperienze lavorative descritte, ho imparato a sapere gestire il contatto con il pubblico, a saper vendere bene il prodotto⁄servizio che intendo offrire al mio cliente, a saper organizzare gli impegni e a mantenere la calma nei momenti più “caotici ”;
- “ Nel corso della mia vita insieme ad una amica e socia ho avviato nel 2001 un centro di bellezza a PERM con circa 30 dipendenti. Io mi occupavo della gestione amministrativa e del personale della società. Ho ceduto le mie quote nel 2021. Sempre a Perm ho creato una società per la gestione immobiliare di case da vendere o affittare. Tale attività e stata sviluppata oltre che in Russia anche a Cipro, Dubai ed Emirati Arabi. Tra l’altro sono stata per un periodo la filiale ufficiale di Perm per la D’ ZAVOZ GROUP. Sono anche stata consulente per l’apertura di centri estetici in Russia ”.
Da queste dichiarazioni emerge un dato, ossia che alla data del 21 giugno 2017 la sig.ra IN svolgeva all’estero attività imprenditoriale.
In conseguenza, ritiene il Collegio che IT abbia correttamente negato l’accesso della ricorrente alla misura.
Invero, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “ in ogni operazione di finanziamento a carico dell’erario, il beneficio economico è riferibile ad un obbiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di settore (sia normativa che amministrativa), tant’è che è ravvisabile sia un interesse del beneficiario che un interesse dello stesso organismo che lo elargisce, con la conseguenza che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, anche allo scopo di evitare che si configurino aiuti di stato illegittimi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3778 del 2012; sui principi generali in materia di contributi pubblici, Ad. plen. n. 20 del 2012; Corte giust. UE, sez. VIII, 26 maggio 2016, C-273/15) ” (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 29 aprile 2022, n. 729).
La misura denominata “Resto al Sud” ha lo scopo di supportare i giovani che desiderano avviare una nuova attività imprenditoriale nel IO (cfr. art. 1, comma 1, d.l. n. 91/2017).
Tale obiettivo sarebbe compromesso ove si consentisse a soggetti già titolari di una struttura imprenditoriale attiva, anche se non operativa, di beneficiare del programma (T.A.R. Roma Lazio sez. IV, 11 aprile 2025, n. 7176).
In conseguenza, come chiarito dalla circolare n. 3/2017, l’agevolazione de qua può essere attribuita soltanto a chi, alla data del 21 giugno 2017, non sia già imprenditore ovvero, nel caso di società, “ legale rappresentante di società iscritte presso il registro delle imprese e risultanti attive ”.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, “ il dato testuale della normativa di riferimento esclude qualsivoglia rilevanza del luogo in cui è registrata l’impresa o del luogo in cui quest’ultima svolge le proprie attività: le suddette disposizioni si limitano, infatti, a prevedere che il richiedente non sia titolare di un’“attività di impresa in esercizio”, senza alcun riferimento alla nazionalità o al luogo di svolgimento delle attività della stessa.
Come si è detto la ratio della Misura è quella di incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e ciò, logicamente, esclude che possano essere finanziati soggetti già titolari di altre imprese, indipendentemente dalla loro nazionalità ” (T.A.R. Bari Puglia sez. III, 25 maggio 2022, n. 747).
Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto all’estero le attività riportate nella domanda di agevolazione e nel curriculum vitae .
Tali attività si sono sicuramente protratte oltre la data del 21 giugno 2017, avendo anche durante il colloquio dichiarato di essere stata titolare “ di un centro estetico dal 2001 al 2021 e di un’attività immobiliare dal 2017 al 2019 ”.
Irrilevante che le suddette attività fossero svolte all’estero poiché, diversamente ragionando, ai fini dell’accesso alle agevolazioni sarebbe irragionevolmente favorito colui che esercita attività imprenditoriale all’estero (non valendo il limite temporale che la circolare fissa per ammettere l’iniziativa di giovani che abbiano esercitato attività d’impresa nel territorio nazionale).
Quanto al carattere dell’attività svolta in Russia e a Cipro, la ricorrente si limita a negarne la natura imprenditoriale ma non fornisce alcun principio di prova in tal senso (né in riscontro al preavviso di rigetto né in sede giudiziale, ad esempio producendo copia delle risultanze del registro ufficiale delle imprese dei paesi in cui ha lavorato).
Né ritiene il Collegio si trattasse di una probatio diabolica , potendosi presumere in capo alla ricorrente la conoscenza degli strumenti giuridici che consentono di dimostrare l’esercizio di attività d’impresa in Stati in cui la stessa ha dichiarato di aver vissuto per anni, maturando la propria “ esperienza imprenditoriale ”.
Quanto, infine, alle dichiarazioni rese durante il colloquio, sul cui valore giuridico la ricorrente avrebbe potuto fare confusione, in realtà esse non fanno che confermare quanto già consapevolmente dichiarato al momento della compilazione della domanda di accesso alla misura e nel curriculum vitae .
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI GG, Presidente
LA UC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA UC | GI GG |
IL SEGRETARIO