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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 15959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15959 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZU BR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette/sentite le conclusioni del PG FLAVIA ALEMI ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari dello stesso Tribunale il 10 ottobre 2024 nei confronti di RU AG. 2. Con il ricorso sono stati formulati motivi che contestano violazioni di legge e vizi di motivazione tanto in relazione alla solidità indiziaria che a proposito delle esigenze cautelari e della misura in concreto imposta. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15959 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2025 3. Con messaggio pervenuto per PEC il 3 febbraio scorso, il difensore dell'imputato Avv. Luciana Domenico Maria Creazzo ha comunicato, allegando atto personalmente sottoscritto da RU AG, che il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per carenza di interesse, avendo conseguito dal giudice procedente, a seguito di istanza, la sostituzione della misura custodiale massima con gli arresti domiciliari presso la propria abitazione. 4. Alla luce di quanto precede, si impone la pronuncia della sentenza nei termini indicati nel dispositivo, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, senza aggravio di spese o sanzioni (cfr. Sez. 4, del 25 giugno 1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Consigliere elatore La Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG FLAVIA ALEMI ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari dello stesso Tribunale il 10 ottobre 2024 nei confronti di RU AG. 2. Con il ricorso sono stati formulati motivi che contestano violazioni di legge e vizi di motivazione tanto in relazione alla solidità indiziaria che a proposito delle esigenze cautelari e della misura in concreto imposta. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15959 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2025 3. Con messaggio pervenuto per PEC il 3 febbraio scorso, il difensore dell'imputato Avv. Luciana Domenico Maria Creazzo ha comunicato, allegando atto personalmente sottoscritto da RU AG, che il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per carenza di interesse, avendo conseguito dal giudice procedente, a seguito di istanza, la sostituzione della misura custodiale massima con gli arresti domiciliari presso la propria abitazione. 4. Alla luce di quanto precede, si impone la pronuncia della sentenza nei termini indicati nel dispositivo, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, senza aggravio di spese o sanzioni (cfr. Sez. 4, del 25 giugno 1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Consigliere elatore La Presidente