Decreto cautelare 17 luglio 2025
Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00656/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo e Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato MA Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del progetto di vita personalizzato datato -OMISSIS- predisposto dall'A.S.L. di Avellino in favore della minore, contenente l'indicazione di 12,75 ore settimanali di trattamento BA, comprensivo di 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno;
- della delibera dell’A.S.L. di Avellino n.-OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto nella parte in cui limita il monte ore di terapia BA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età;
- del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore;
nonché per l'accertamento del diritto del minore a ricevere, a carico del SSN per il tramite dell’A.S.L. di Avellino, il trattamento BA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali;
e per la condanna dell’A.S.L. all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo BA in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Avellino e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. MA NO, preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’A.S.L. e dalla Regione e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in pari data) i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS- (nata ad Avellino in [...] -OMISSIS-), hanno chiesto a questo Tribunale:
- l’annullamento degli atti indicati in epigrafe;
- l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino il trattamento BA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali;
- la conseguente condanna dell’A.S.L. intimata ad erogare il trattamento BA con le modalità sopra specificate e fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore.
A sostegno delle domande proposte i ricorrenti hanno evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
- la storia clinica del minore;
- che nel progetto di vita personalizzato impugnato è stata prevista la presa in carico del minore per 12,75 ore settimanali di terapia BA, comprensivo di 2 ore al mese di parent training e 1 ora al mese di supervisione per la durata di un anno da erogarsi tramite il Centro Autismo di -OMISSIS-
- il quadro scientifico, normativo e giurisprudenziale in materia;
- l’illegittimità della DGRC n. 131/2021 nella parte in cui prevede trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato e del T.A.R. Campania;
- l’illegittimità della impugnata delibera dell’A.S.L. intimata nella parte in cui prevede del pari trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età;
- l’illegittimità del progetto di vita impugnato derivante dal difetto di motivazione e dalla carenza di istruttoria relativamente all’intervenuta attribuzione del suddetto numero di ore settimanali di trattamento BA al minore;
- l’inidoneità di tali ore di trattamento alla luce del quadro medico-legale del minore, pure tenuto conto di quanto risultante dalla relazione psico-diagnostica redatta dall’A.S.L. in data -OMISSIS-;
- la necessità che nel conteggio delle ore settimanali di trattamento raccomandate non vengano computate le ore di supervisione, coordinamento clinico e parent training , dovendo queste ultime essere considerate aggiuntive rispetto alle ore di trattamento e proporzionate alle necessità cliniche del minore;
- l’intervenuta violazione del principio di continuità terapeutica per avvenuta previsione da parte del progetto di vita impugnato dell’erogazione del trattamento BA da parte di altro ente convenzionato, con conseguente cambio di équipe e gravi ripercussioni per il minore, nonostante i buoni risultati dallo stesso raggiunti;
- l’illegittimità dell’impugnato progetto di vita in ragione dell’inclusione di figure non socio sanitarie e non specializzate nella terapia BA con riferimento alle ore di sostegno scolastico e sociali (e, quindi, dell’insegnante di sostegno e delle assistenti alla comunicazione).
2. Proposta domanda cautelare, con decreto pubblicato in data -OMISSIS- il Presidente di Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, “ ordinando all’A.S.L. di Avellino di riattivare tempestivamente il trattamento BA con la frequenza di 25 ore settimanali e di garantire alla paziente di continuare ad avvalersi anche del supervisore BCBA nonché dell'analista del comportamento con le stesse modalità già assicurate in precedenza, garantendo, ove possibile, la continuità terapeutica con le medesime figure professionali che fino ad ora hanno positivamente seguito la ragazza ”, e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del-OMISSIS-
Nel senso dell’accoglimento il Presidente di Sezione ha evidenziato quanto segue:
“ Ritenuti sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile – che può essere fissata, come da calendario, in data-OMISSIS-– in quanto l’improvvisa riduzione del trattamento riabilitativo BA da 25 ore settimanali, in precedenza (a partire dall’ordinanza del Tribunale di Benevento del -OMISSIS- ex art. 700 c.p.c.) garantite al minore (affetto da disturbo dello spettro autistico di grado 2), a 12,75 ore (comprensivo di 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione), disposta col nuovo piano impugnato sulla sola base dell’età della ragazza (che nelle more ha compiuto dodici anni, passando a diversa fascia), appare suscettibile di interrompere la continuità terapeutica e di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute della stessa;
Considerato, inoltre, che le determinazioni gravate appaiono contraddette dalla perizia di parte a firma del dott. -OMISSIS-, Specialista in Neuropsichiatria Infantile, aggiornata al -OMISSIS-, e dalla relazione a firma della dott.ssa-OMISSIS-, aggiornata al -OMISSIS-, le quali hanno evidenziato entrambe i miglioramenti fin qui conseguiti dalla bambina con la terapia BA nelle diverse aeree cognitive-comunicative-sociali, concordando circa la necessità di proseguire il trattamento con le modalità assicurate in precedenza;
Richiamati i condivisibili principi di recente affermati in materia da questo T.A.R. Sezione staccata di Salerno (cfr. Sezione III, sentenze n. 1032 del 3.5.2023 e n. 1038 del 4.5.2023, riguardanti la stessa ASL di Avellino) ove si è osservato, in particolare, che la ripresa del trattamento BA con l’intensità richiesta non può reputarsi preclusa a monte dalla delibera aziendale che prevede trattamenti generalizzati per fasce d’età prescindendo dai bisogni individuali e dai benefici che ricevono i singoli pazienti, dovendo escludersi in materia qualsivoglia automatismo, nella valutazione del trattamento da erogare, legato al raggiungimento di una certa età – nel caso di specie, 12 anni – che si palesa, prima facie, incompatibile con l’esigenza primaria, discendente dal principio della tutela della salute, di rango costituzionale, di salvaguardarne al massimo grado il benessere psico–fisico della persona ”.
3. Si è costituita l’A.S.L., la quale ha chiesto: in via preliminare la reiezione del ricorso; in via subordinata la nomina di verificatore esperto in materia; in via ulteriormente subordinata la nomina di C.T.U. medico – legale.
L’A.S.L. ha dedotto prima di tutto di aver adottato la delibera n. -OMISSIS-con la quale ha superato l’impugnata delibera-OMISSIS- ed ha preso atto della delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS- e delle modifiche adottate al PDTA con detto provvedimento. Per l’effetto, sarebbe stato espunto l’automatismo relativo alle ore massime di trattamento per fascia d’età ed il ricorso sarebbe inammissibile ed infondato.
L’A.S.L. ha sostenuto di aver predisposto un progetto di vita partendo dal profilo funzionale di gravità del disturbo autistico diagnosticato in capo al minore e riconoscendo le relative ore di trattamento necessarie.
Nell’ambito delle ore che i ricorrenti pure vorrebbero vedersi riconosciute (c.d. ore non sanitarie) sarebbero da inserire quelle che afferiscono ad altre aree della nostra società (scuola – piani di zona – famiglia). In particolare, in tali ulteriori ore dovrebbero essere inserite quelle che si svolgono o dovrebbero svolgersi in altri contesti, come in quello familiare con l’intervento dei genitori o di altri componenti familiari, addestrati alla metodologia in oggetto, o in quello scolastico con l’insegnante di sostegno, parimenti addestrato a tale metodologia.
Il progetto di vita impugnato sarebbe stato adottato dall’A.S.L. a valle di una serie di giudizi e di valutazioni fondati su dati dettagliati e coerenti, frutto di un’attività discrezionale di carattere tecnico, che nel loro insieme conducono ad una valutazione complessa.
Per l’effetto, non sarebbe ammissibile la sostituzione del ricorrente, per mezzo delle censure svolte, all’amministrazione nell’ambito di atto espressione di discrezionalità tecnica.
4. Si è poi costituita la Regione Campania ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.
L’ente ha concentrato le proprie difese sull’avvenuta impugnazione della DGRC n. 131/2021. In particolare, tale amministrazione ha sostenuto in difesa della predetta delibera che:
- la delibera sarebbe conforme alla linea guida n. 21 e che non sarebbero disponibili dati su quale dovrebbe essere il numero di ore ottimale da erogare settimanalmente;
- in base alla linea guida predetta solo per i bambini di età 2-5 anni vi sarebbe una relazione lineare tra l’incremento dell’intensità del trattamento e l’incremento proporzionale dei risultati raggiunti; invece, per i bambini di età maggiore (7-12 anni) l’incremento dell’intensità del trattamento non determinerebbe un incremento dei risultati raggiunti;
- quindi, per minori quali il minore ricorrente alla luce della sua concreta età la somministrazione di un numero elevato di ore potrebbe rivelarsi dannoso;
- inoltre, nel numero di ore da computare dovrebbero essere ricomprese non solo quelle sanitarie, bensì anche quelle sociali, educative e didattiche; computando anche queste ultime categorie nel monte ore lo stesso sarebbe adeguato;
- del resto, vi sarebbero altri enti oltre all’A.S.L. che avrebbero la responsabilità di garantire personale formato per attuare interventi efficaci ed anche figure non sanitarie (come ad esempio insegnanti, assistenti educativi e caregiver ) sarebbero altrettanto efficaci nel relativo intervento;
- tale approccio risulterebbe conforme anche alle linee guida del 2017 dell’Associazione dei tecnici BA;
- ancora, con la crescita del minore gli interventi di carattere sanitario in favore dello stesso dovrebbero trasformarsi in sociosanitari e sociali;
- l’BA non sarebbe quindi la terapia decisiva per l’autismo;
- quanto sostenuto sarebbe conforme anche alla linea guida della società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia;
- del resto, con la DGRC n. 42/2024 la Regione Campania sarebbe intervenuta sul PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021, apportando la seguente modifica: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione nel contesto del P.A.I. del paziente”;
- in definitiva, la delibera suddetta sarebbe conforme alla letteratura scientifica in materia e consentirebbe il giusto bilanciamento tra diritto alla salute del minore ed esigenze di finanza pubblica, assicurando l’individuazione (da parte dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) del miglior piano terapeutico per il singolo soggetto.
5. Celebratasi la camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- (pubblicata in data -OMISSIS- e non appellata) questa Sezione: ha accolto la domanda cautelare proposta e, per l’effetto, ordinato “ all’A.S.L. intimata di continuare ad erogare il trattamento BA con la frequenza di 25 ore settimanali e di garantire alla minore di continuare ad avvalersi anche del supervisore BCBA e dell’analista del comportamento con le stesse modalità già assicurate in precedenza, garantendo, ove possibile, la continuità terapeutica (con le medesime figure professionali che fino ad ora hanno positivamente seguito la minore), sino alla definizione del giudizio in sede di merito ”; ha compensato le spese della fase cautelare; ha disposto C.T.U. ai fini della decisione; ha fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del -OMISSIS-.
Depositata la relazione scritta di C.T.U., all’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante la sentenza n. 627/2024) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza va poi dato atto che in materia è altresì intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue:
“ la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”.
3.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
…
Non risulta, dunque, ragionevole - specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore - quanto sostenuto dal primo giudice, là dove, confermando la tesi dell’Asur CH riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN.
Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR CH avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento BA da parte dell’amministrazione sanitaria.
E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento BA … rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea ”.
7. Ciò posto, va prima di tutto respinto il ricorso nella parte in cui per mezzo dello stesso è stata impugnata la DGRC n. 131/2021 (ed il PDTA alla stessa allegato).
Al riguardo, è di rilievo sottolineare che la Regione Campania con la DGRC n. -OMISSIS- ha approvato la seguente modifica del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 “ relativamente all’allegato documento “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23 ”:
“ 1.1. a pag.22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente” .
Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
Del resto, a dimostrazione che il monte ore indicato dall’A.S.L. e censurato dai ricorrenti nel caso di specie non promana dall’impugnato atto regionale risulta significativo osservare che nell’odierna vicenda le ore concretamente riconosciute nel progetto di vita impugnato non sono state giustificate sulla scorta del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 (per come modificata nel gennaio 2024).
Va del pari rigettato il ricorso nella parte in cui i ricorrenti hanno impugnato la delibera dell’A.S.L. di Avellino n.-OMISSIS-.
In effetti, con la delibera n.-OMISSIS- l’A.S.L. ha superato la delibera n.-OMISSIS- prendendo espressamente atto della DGRC n. -OMISSIS- e delle modifiche adottate al PDTA con detto provvedimento, nonché della giurisprudenza anche di questa Sezione (relativa alla delibera dell’A.S.L. di Avellino n.-OMISSIS-) e disponendo “ di dare mandato al direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze alla redazione ed emanazione di appositi indirizzi esecutivi per la transizione alla nuova disciplina di settore ”.
Tuttavia, ciò non toglie che permanga nelle more l’esigenza di valutare se nel singolo caso concreto il trattamento, nelle modalità quali-quantitative, sia stato calibrato sulle esigenze specifiche del paziente sottoposto a valutazione.
8. Sgombrato il campo da tali questioni, in applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei precedenti di questa Sezione il ricorso proposto è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di cui al prosieguo ed alla stregua delle seguenti considerazioni.
8.1. In primo luogo, colgono nel segno le censure dei ricorrenti relative alla mancanza di reale motivazione nell’atto impugnato circa le concrete e reali ragioni per le quali sono state attribuite al minore 12,75 ore settimanali mediante professionisti formati.
In effetti, l’A.S.L. avrebbe dovuto specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di intervenuta attribuzione di tale numero di ore, dovendo necessariamente tenere conto: della specifica situazione del minore, delle ore di trattamento in precedenza praticate (pari a 25 a settimana, oltre 3 ore mensili di supervisione, giusta ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Benevento dell’-OMISSIS- allegata al ricorso), degli obiettivi raggiunti per mezzo di tale intensità del trattamento e della concreta opportunità di mantenere ferme / ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento.
Nel progetto di vita impugnato per quanto l’A.S.L. abbia dato conto della valutazione funzionale sintetica, delle funzioni valutate (e degli strumenti utilizzati e dei relativi risultati), delle diverse aree, del livello di gravità clinica dei sintomi autistici, degli obiettivi programmati e della tipologia degli interventi sanitari è poi mancata l’indicazione delle concrete ragioni per cui a fronte di tale situazione del minore e dei giudizi espressi dall’A.S.L. quel numero di ore è stato ritenuto adeguato.
8.2. Inoltre, il ricorso risulta pure fondato con riferimento alle doglianze relative all’adeguatezza delle ore di trattamento BA rispetto alla specifica condizione del minore.
Nel caso di specie nella relazione scritta di C.T.U. l’ausiliario:
- ha confermato “ la presenza di un quadro di Disturbo dello Spettro dell’Autismo 299.00 (F84.0) di livello 2 di Gravità (DSM V - ICD10: F84.0), in cui è necessario un supporto (ICD 10: F84.0), secondo quanto richiesto dai criteri diagnostici di inclusione riportati dal DSM-V, si specifica: associata disabilità intellettiva; associata condizione genetica nota; associata condizione medica nota, epilessia focale. -OMISSIS- presenta un funzionamento adattivo non adeguato nell’area delle abilità del vivere quotidiano, comunicazione, espressione e nelle relazioni interpersonali ” (v. pag. 18 della relazione di C.T.U.);
- ha ritenuto l’inefficacia e l’insufficienza all’attualità del trattamento di 15 ore settimanali indicato dal PRI impugnato;
- ha concluso nel senso di ritenere il programma predisposto dall’A.S.L. nel progetto di vista impugnato “ attualmente inefficace e insufficiente ” (v. pag. 18 della relazione di C.T.U.) e la necessità di un “ percorso riabilitativo che veda come principi base quella dell’Applied Behavior Analysis (BA) … in modo focalizzato (Focused BA Treatment) per un numero non inferiore alle 25 ore a settimana, a cui è necessario aggiungere 3 ore mensili di supervisione da parte di uno Psicologo, Board Certified Behavior Analyst (BCBA®) o International Behavior Analyst (IBA ®), preferibilmente psicoterapeuta CBT ” (v. pag. 19 della relazione);
- ha precisato quanto alla ripartizione delle ore di trattamento quanto segue: “ Le ore di trattamento dovrebbero essere divise prevedendo 15 ore di trattamento in contesto domiciliare e per il lavoro sulle abilità sociali e 10 ore di intervento scolastico per il supporto dell’insegnante di sostegno nell’implementazione delle più corrette strategie di insegnamento e di gestione dei comportamenti di -OMISSIS- ”;
- ha precisato quanto alla ripartizione delle ore di supervisione quanto segue: “ Le ore di supervisione dovranno prevedere almeno due ore di intervento diretto con -OMISSIS- ed il team al fine di aggiornare mensilmente il programma educativo e riabilitativo e di formare il team (terapisti e insegnanti) all’utilizzo delle modalità terapeutiche e delle procedure più corrette per l’applicazione del programma. La restante parte delle ore di supervisione, pari a numero di 1, dovrebbe prevedere un incontro di Parent training con la coppia genitoriale e finalizzato al miglioramento del quadro sintomatologico generale, alla riduzione dello stress genitoriale, all’incremento della percezione di auto-efficacia dei caregiver, con particolare focus sulle abilità quotidiane e sulla gestione dei comportamenti problema ” (v. pag. 19 della relazione);
- ha motivato la necessità del numero di ore suddetto nel senso che: “ Sebbene il numero raccomandato di ore di terapia possa sembrare elevato, questo si basa sui risultati della ricerca relativa alle best practices e all'intensità necessaria per produrre buoni risultati (es. Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD) RI CH 1, ER E RT, RI A OY, AR UM).
Inoltre l’assenza di un trattamento intensivo può comportare il peggioramento dei sintomi attuali e determinare un ulteriore caduta delle competenze rispetto alle attese evolutive ” (v. pag. 20 della relazione);
- ha poi replicato alle osservazioni rivolte dall’A.S.L. in sede di contraddittorio tecnico (v. pagg. 25 e seguenti della relazione).
8.3. La mancata somministrazione del trattamento BA con l’intensità predetta appare suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore ed il suo pieno sviluppo psico-fisico, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui lo stesso è affetto.
Questo Collegio ritiene di poter condividere e fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. alla luce delle indagini espletate (esame documentazione medica, osservazione del minore e valutazione della storia clinica dello stesso), del quadro scientifico illustrato e delle considerazioni svolte nell’elaborato peritale, nonché delle repliche svolte alle osservazioni dell’A.S.L..
Del resto, depone in tal senso la stessa relazione psicodiagnostica dell’A.S.L. (allegata al ricorso) nell’ambito della quale si indica la necessità di supporto significativo nelle aree della comunicazione sociale e dei comportamenti ristretti e ripetitivi, consigliando “ di proseguire l’intervento educativo/abilitativo secondo la metodologia BA … all’interno del progetto aziendale ” e senza in alcun modo indicare/giustificare la riduzione del numero di ore operata nel progetto di vita impugnato (rispetto a quelle in precedenza praticate).
Ne consegue l’insufficienza del trattamento BA che era stato previsto dall’A.S.L. nell’atto impugnato sotto il profilo dell’intensità dello stesso.
Non porta ad un diverso esito l’argomento dell’A.S.L. legato alla discrezionalità tecnica in materia.
Per quanto sia innegabile la sussistenza di una discrezionalità di questo tipo in capo all’Azienda intimata nell’adozione del progetto di vita la stessa non esclude la possibilità per i ricorrenti di censurare il progetto adottato, al fine di contestare le valutazioni e le conclusioni alle quali è pervenuta l’A.S.L., nonché per il giudice amministrativo di porre in essere un sindacato improntato al canone dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Va evidenziato che “ la CTU costituisce uno strumento istruttorio di cui può avvalersi il giudice amministrativo laddove la controversia involga questioni concernenti l’applicazione di regole tecnico-scientifiche particolarmente complesse, insuscettibili di soluzioni univoche in ragione della molteplicità degli approcci metodologici emergenti dal contesto scientifico e del carattere evolutivo delle acquisizioni maturate nella specifica materia, le quali difficilmente possono ritenersi approdare a posizioni definitive ed immutabili ma esigono il costante confronto con il procedere delle conoscenze teoriche e delle relative prove sperimentali.
In tali casi, coerentemente con i limiti in cui deve muoversi il sindacato del giudice amministrativo laddove impinga in materie caratterizzate dall’attribuzione all’Amministrazione di poteri tecnico-discrezionali e, più in generale, con la posizione di alterità in cui l’organo giurisdizionale si colloca rispetto all’Amministrazione, la CTU non assurge a modalità sostitutiva delle valutazioni spettanti alla P.A., ma a strumento di controllo che queste non siano affette da profili di travisamento fattuale, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità, sia quanto alle norme tecniche utilizzate che al relativo procedimento applicativo.
A tali canoni di carattere generale non si sottrae il tema oggetto del presente giudizio, dal momento che la strumentalità del potere della P.A. alla tutela del diritto alla salute dei cittadini non elide lo spessore tecnico-scientifico delle valutazioni alla stessa demandate quanto alla individuazione del trattamento terapeutico maggiormente appropriato, in relazione alle più evolute conoscenze scientifiche ed alle specifiche condizioni del soggetto assistito.
Con particolare riferimento al disturbo autistico ed alla idoneità terapeutica del metodo comportamentale denominato A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), le Linee Guida 21 dell’Istituto Superiore di Sanità, costituenti uno strumento fondamentale ai fini della ricognizione delle “più avanzate evidenze scientifiche” cui le vigenti disposizioni (cfr. art. 3 l. n. 134/2015) rimandano ai fini della selezione dei trattamenti terapeutici integranti i livelli essenziali di assistenza in materia di cura della sindrome suindicata, precisano che “è presente un’ampia variabilità a livello individuale negli esiti ottenuti dai programmi intensivi comportamentali BA; è quindi necessario che venga effettuata una valutazione clinica caso-specifica per monitorare nel singolo bambino l’efficacia dell’intervento, ossia se e quanto questo produca i risultati attesi”, rimarcando quindi l’esigenza di una attenta valutazione caso per caso della appropriatezza del trattamento, sia quanto all’an della sua somministrazione che al quomodo della sua concreta applicazione ” (Consiglio di Stato, III Sez., 3 settembre 2025, n. 7192).
Ne deriva che la C.T.U. ben può essere impiegata in giudizi relativi all’impugnazione del progetto di vita personalizzato non già per operare una sostituzione del giudice all’amministrazione, bensì quale strumento per controllare che le valutazioni dell’Azienda Sanitaria non siano affette da profili di travisamento fattuale, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità, sia quanto alle norme tecniche utilizzate che al relativo procedimento applicativo.
Orbene, nel caso di specie profili di questo tipo sono emersi sia dalla carenza di motivazione e di istruttoria relative alle ragioni sottese alla riduzione del numero di ore di trattamento BA con il progetto di vita impugnato, sia dalle considerazioni svolte dal C.T.U. per come sopra riassunte.
8.4. Quanto poi alle difese svolte dall’A.S.L. in ordine alla possibilità che le ulteriori ore richieste dai ricorrenti vengano somministrate da altri soggetti (come, in particolare, nel contesto familiare da parte dei genitori o di altri familiari, addestrati alla metodologia in oggetto, e in quello scolastico da parte dell’insegnante di sostegno, parimenti addestrato a tale metodologia) va osservato quanto segue.
In linea con quanto rilevato in altra pronuncia di questa Sezione i genitori e/o altri eventuali familiari non possono essere obbligati ad effettuare questo tipo di formazione che, tra l’altro, potrebbero non essere in grado di conseguire ed attuare in maniera adeguata. Del resto, neppure l’A.S.L. ha provato che attualmente nell’assegnazione dell’insegnante di sostegno al minore ricorrente sia richiesta una formazione specifica in ordine al disturbo dello spettro autistico e/o in Analisi Applicata del Comportamento.
8.5. Quanto alla durata del trattamento nel corso del tempo il C.T.U. ha ritenuto che il trattamento BA con le modalità e nella misura suddetta andrebbe erogato fino al compimento da parte del minore del diciottesimo anno di età (v. pag. 19 dell’elaborato peritale).
Sul punto questo Collegio ritiene di dover richiamare i principi di recente enunciati dal Consiglio di Stato in una fattispecie simile alla presente in materia di trattamento BA, il quale ha sottolineato che:
“ … l’erogazione della terapia deve sempre intendersi rebus sic stantibus; ossia, fino al sopravvenire di nuove esigenze terapeutiche ”;
quanto alla Regione Campania è necessario fare riferimento a quanto previsto dal PDTA regionale quanto alla durata del trattamento per ciascuna fascia d’età;
“ neppure dalle Linee guida nazionali, elaborate dall’Istituto superiore di sanità (ISS), risultano, per vero, elementi che facciano ritenere possibile l’adozione di un piano terapeutico che accompagni il soggetto fino al raggiungimento della maggiore età senza revisione periodica; quanto piuttosto in esse viene rimarcata l’importanza di effettuare una periodica valutazione della risposta al trattamento ”;
“ È ben possibile, se del caso, che il giudice condanni l’Azienda Sanitaria ad adottare un piano avente durata maggiore di quella inizialmente prevista, ma non risulta ragionevole impedire agli enti regionali di procedere alla verifica con la periodicità stabilita dall’atto di indirizzo regionale ”;
“ Non può, dunque, trovare accoglimento la richiesta di estendere il piano (a prescindere dal numero di ore di terapia erogate) fino al compimento del diciottesimo anno del minore ” (Consiglio di Stato, III Sez., 18 febbraio 2026, n. 1273).
Tali indicazioni si saldano a quelle rinvenibili nella giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale “ il Collegio non ritiene, in via di principio, di doversi discostare dall’indirizzo già accreditato dalla Sezione, incentrato sulla necessità di una rivalutazione periodica del profilo funzionale (tenuto conto della sua mutevolezza), ai fini della rimodulazione nel tempo dell’intervento assistenziale in rapporto alla risposta del minore al trattamento somministratogli ed all’evoluzione della sua condizione clinica (cfr. sent. n. 1810/2024; n. 1850/2024; n. 2082/2024; n. 2084/2024; n. 2130/2024; n. 2234/2024; n. 2235/2024).
Del resto, parte ricorrente ha censurato in maniera soltanto generica il PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 e, per quanto abbia richiesto l'accertamento del diritto del minore a fruire del trattamento BA fino al compimento del diciottesimo anno di età, non ha formulato autentiche e specifiche doglianze in relazione alla durata dell’intervento prevista dal predetto PDTA a seconda delle fasce di età.
Non senza sottolineare la notoria evoluzione del disturbo dello spettro autistico nel corso della vita del minore, con conseguente necessità di evitare approcci che predeterminino in via giudiziale per una durata eccessiva il tipo di terapia ed il numero di ore da erogare (con potenziale pregiudizio per lo stesso minore laddove questo in futuro abbisogni di un numero maggiore di ore) ” (v. la sentenza n. 247/2026 di questa Sezione).
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche che precedono, tenuto conto dell’età della minore (nata in [...] -OMISSIS-) e che il PDTA prevede una durata tra 36 mesi e 60 mesi per la fascia di età 7 - 13 anni e 11 mesi, questo Collegio, ritiene di fissare in 60 mesi a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del predetto trattamento BA, salvo che, dopo il primo semestre, l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
In effetti, come chiarito dal Consiglio di Stato nella suddetta pronuncia, l’erogazione della terapia deve sempre intendersi rebus sic stantibus , vale a dire fino al sopravvenire di nuove esigenze terapeutiche.
8.6. In definitiva, in accoglimento del ricorso va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità BA come da C.T.U. nella misura di: 25 ore a settimana di BA in modo focalizzato ( Focused BA Treatment ), oltre 3 ore mensili di supervisione da parte di uno Psicologo, Board Certified Behavior Analyst (BCBA®) o International Behavior Analyst (IBA ®), preferibilmente psicoterapeuta CBT” (v. pag. 19 della relazione); le ore di trattamento e quelle di supervisione andranno poi ripartite come indicato dal C.T.U. e sopra riportato.
Quanto alla durata del predetto trattamento BA la stessa va fissata nella misura di 60 mesi a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salvo che dopo il primo semestre l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati.
Laddove non sia pervenuta allo scadere del primo semestre (o comunque successivamente) a diverse determinazioni, al termine del periodo di 60 mesi l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore.
Ai fini della rivalutazione della situazione del minore e della successiva adozione del progetto di vita personalizzato l’A.S.L. sarà tenuta a sottoporre nuovamente a visita specialistica il minore (con somministrazione di appositi test valutativi) ed all’esito specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di eventuale modifica del numero di ore di trattamento BA attribuite, dovendo necessariamente tenere conto a tal fine: della specifica situazione del minore, dei resoconti di supervisione sopravvenuti, degli esiti delle visite specialistiche e dei test somministrati, delle ore di trattamento in precedenza praticate in base alla presente sentenza, degli obiettivi raggiunti per mezzo dell’intensità del trattamento praticato e di quelli ancora da raggiungere. In sostanza, l’A.S.L. dovrà esplicitare le puntuali ragioni che portano a ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento.
9. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso è in parte meritevole di accoglimento e, per l’effetto, va annullato il progetto di vita impugnato e va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità BA per la durata come sopra specificata e nella misura di: 25 ore a settimana di BA in modo focalizzato (Focused BA Treatment), oltre 3 ore mensili di supervisione da parte di uno Psicologo, Board Certified Behavior Analyst (BCBA®) o International Behavior Analyst (IBA ®), preferibilmente psicoterapeuta CBT” (v. pag. 19 della relazione), con continuità terapeutica delle figure professionali laddove possibile; le ore di trattamento e quelle di supervisione andranno poi ripartite come sopra indicato dal C.T.U..
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’A.S.L. e vanno liquidate come da parte dispositiva.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione.
Quanto agli oneri relativi alla C.T.U. questi debbono essere posti definitivamente a carico dell’A.S.L. in ragione della soccombenza della stessa.
Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l’istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. dott.ssa Ivana Sozio per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata) la somma di € 1.000,00, dalla quale va detratto l’acconto se già corrisposto dai ricorrenti, oltre I.V.A, se non esente, e contributi, se dovuti e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
A) Accoglie in parte il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
B) Condanna l’A.S.L. di Avellino al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore degli avvocati Marianna Vinciguerra e Francesca Rogazzo per dichiarato anticipo;
C) Spese compensate nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione;
D) Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’A.S.L., mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG US, Presidente
MA NO, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NO | IG US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.