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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 946/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MANTIA NICOLA, Presidente
BE UD, OR
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5865/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2957620250001064 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – SI ed all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina in data 25.07.2025, depositato il 01.08.2025, Nominativo_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29576202500001064 fasc.n.2025/5948 notificata in data
17.06.2025, emessa in relazione all'omesso pagamento di somme già richieste con la cartella esattoriale n.2952022002763677001, pari ad €.3.433,09, nonché con l'intimazione di pagamento n.
TYXIPPD00044/2022, successiva all'avviso di accertamento n.TYX01F01038/2016, notificato in data
29.05.2016 e pari ad €. 80.937,79.
Si premette in fatto che sia la cartella di pagamento che l'intimazione sono riferite ad iscrizioni a ruolo di somme dovute dal genitore, Nominativo_2, deceduto in data 19.03.2019, alla cui eredità essa ricorrente ha tuttavia rinunziato con atto del 05.06.2019 avanti al Tribunale di Barcellona P.G..
Si rappresenta, in particolare, che:
- nel corso dell'anno 2016 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al Nominativo_2 l'avviso di accertamento n. TYX01F01038/2016. L'avviso era stato impugnato presso la competente AG Tributaria, che, con la sentenza n. 1724/04/2019, depositata il 11/03/2019 e divenuta definitiva per omessa impugnazione, aveva rigettato il ricorso, con condanna alle spese legali per €.4000. La cartella di pagamento n.2952022002763677001, a propria volta, contiene l'iscrizione a ruolo delle somme liquidate, a titolo di spese legali ex art.15 Dlgs 546/92, dalla sentenza n.1724/2019, secondo quanto risulta dall'estratto di ruolo richiesto all'agente della riscossione;
- l'intimazione n.TYXIPPD00044/2022, emessa in relazione a tale avviso di accertamento (con decurtazione della componente sanzionatoria), è stata annullata con la sentenza n.1854/2023 emessa da questa AG tributaria, proprio in ragione della rinunzia all'eredità;
Ciò posto, a fronte della rinunzia all'eredità, si è argomentato il difetto di legittimazione tributaria passiva e la non debenza delle somme richieste.
Con distrazione delle spese.
Costituendosi il 24.10.2025 l'AE ha argomentato:
- che per il debito riferito all'avviso di accertamento, poi oggetto della intimazione di pagamento n.
TYXIPPD00044/2022, si è dato corso all'annullamento in autotutela, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- che, invece, per il debito portato dalla cartella n.2952022002763677001, deve pronunciarsi il rigetto del ricorso, a fronte della regolare notifica dell'atto presupposto e della connessa decadenza dal potere di sollevare censure che avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando la cartella.
All'udienza cautelare del 05.12.2025 è stata concessa la sospensione dell'atto impugnato, con rinvio per il merito al 13.02.2026.
Nelle more, in data 22.01.2026, parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito in ricorso, evidenziando:
- quanto all'avviso di intimazione, che l'annullamento ha avuto in esecuzione della sentenza n.1854/2023 ma non sulla scorta del riconoscimento del difetto di legittimazione tributaria passiva conseguente alla rinunzia dell'eredità e che, proprio su tale profilo, vi è interesse ad una pronuncia nel merito. Si è peraltro rilevato che, in data 24.11.2025, e quindi a supposta cancellazione, è stato notificato un preavviso di fermo amministrativo;
- quanto alla cartella, che la stessa è stata notificata a rinunzia avvenuta e che il dato della omessa impugnazione non è dirimente.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che parte ricorrente ha correttamente documentato di aver effettuato in data 19.03.2019 la rinuncia all'eredità di Nominativo_2, deceduto in data 19.03.2019, ovvero del soggetto cui sono riferibili i debiti portati da entrambi gli atti fatti oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata.
Il dato non è peraltro contestato.
Merita ulteriormente premettere che la Suprema Corte ha chiaramente enunciato il principio per il quale
“Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti” (cfr. Cass. 37064/22).
Ciò sulla base dell'ovvia considerazione che l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità, che solo con l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede e che, “in base all'articolo 521 del cod.civ., «chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato»; con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente - cioè a far data dall'apertura della successione (art. 456 cod. civ.) - l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario;
il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l'obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato (e, quindi, acquistato) l'eredità” (Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2018, n. 13639; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2020, n. 24317;
Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11832).
Sotto il profilo della legittimazione tributaria passiva, dunque, la notifica di un atto impositivo costituisce atto
“inidoneo ad incidere sul presupposto impositivo, che quindi non può acquistare il valore vincolante tipico della definitività nei confronti di un soggetto, solo potenzialmente legittimato passivo dell'imposta, nel momento in cui venga accertato che tale potenzialità sia rimasta tale ed anzi sia definitivamente venuta meno” (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11832). Ciò posto, deve ritenersi che, per effetto della rinuncia all'eredità operata dalla ricorrente, sia venuto meno con effetto retroattivo lo status di chiamato e con esso la legittimazione tributaria passiva che, per la menzionata retroattività, non può ritenersi esclusa dalla omessa impugnazione della cartella.
Analogamente è da dirsi per il debito riferito alla intimazione di pagamento, che è già stata peraltro annullata proprio su tale presupposto. La sentenza di annullamento è stata ottemperata dall'AE che ha proceduto all'annullamento anagrafica, come documentato in atti.
A parere del collegio, tale annullamento, con il successivo annullamento anagrafica che produce all'evidenza l'effetto di annullare per il futuro la legittimazione tributaria passiva in capo alla ricorrente per il debito de quo, induce a ritenere sussistenti i presupposti per la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere.
In punto di condanna alle spese, l'attività svolta in autotutela dall'AE induce a compensare per metà le spese di lite, con condanna per il residuo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per la parte riferita alla intimazione di pagamento n.
TYXIPPD00044/2022.
Accoglie il ricorso nel resto.
Previa compensazione nella misura del 50%, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle residue spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MANTIA NICOLA, Presidente
BE UD, OR
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5865/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2957620250001064 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – SI ed all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina in data 25.07.2025, depositato il 01.08.2025, Nominativo_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29576202500001064 fasc.n.2025/5948 notificata in data
17.06.2025, emessa in relazione all'omesso pagamento di somme già richieste con la cartella esattoriale n.2952022002763677001, pari ad €.3.433,09, nonché con l'intimazione di pagamento n.
TYXIPPD00044/2022, successiva all'avviso di accertamento n.TYX01F01038/2016, notificato in data
29.05.2016 e pari ad €. 80.937,79.
Si premette in fatto che sia la cartella di pagamento che l'intimazione sono riferite ad iscrizioni a ruolo di somme dovute dal genitore, Nominativo_2, deceduto in data 19.03.2019, alla cui eredità essa ricorrente ha tuttavia rinunziato con atto del 05.06.2019 avanti al Tribunale di Barcellona P.G..
Si rappresenta, in particolare, che:
- nel corso dell'anno 2016 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al Nominativo_2 l'avviso di accertamento n. TYX01F01038/2016. L'avviso era stato impugnato presso la competente AG Tributaria, che, con la sentenza n. 1724/04/2019, depositata il 11/03/2019 e divenuta definitiva per omessa impugnazione, aveva rigettato il ricorso, con condanna alle spese legali per €.4000. La cartella di pagamento n.2952022002763677001, a propria volta, contiene l'iscrizione a ruolo delle somme liquidate, a titolo di spese legali ex art.15 Dlgs 546/92, dalla sentenza n.1724/2019, secondo quanto risulta dall'estratto di ruolo richiesto all'agente della riscossione;
- l'intimazione n.TYXIPPD00044/2022, emessa in relazione a tale avviso di accertamento (con decurtazione della componente sanzionatoria), è stata annullata con la sentenza n.1854/2023 emessa da questa AG tributaria, proprio in ragione della rinunzia all'eredità;
Ciò posto, a fronte della rinunzia all'eredità, si è argomentato il difetto di legittimazione tributaria passiva e la non debenza delle somme richieste.
Con distrazione delle spese.
Costituendosi il 24.10.2025 l'AE ha argomentato:
- che per il debito riferito all'avviso di accertamento, poi oggetto della intimazione di pagamento n.
TYXIPPD00044/2022, si è dato corso all'annullamento in autotutela, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- che, invece, per il debito portato dalla cartella n.2952022002763677001, deve pronunciarsi il rigetto del ricorso, a fronte della regolare notifica dell'atto presupposto e della connessa decadenza dal potere di sollevare censure che avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando la cartella.
All'udienza cautelare del 05.12.2025 è stata concessa la sospensione dell'atto impugnato, con rinvio per il merito al 13.02.2026.
Nelle more, in data 22.01.2026, parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito in ricorso, evidenziando:
- quanto all'avviso di intimazione, che l'annullamento ha avuto in esecuzione della sentenza n.1854/2023 ma non sulla scorta del riconoscimento del difetto di legittimazione tributaria passiva conseguente alla rinunzia dell'eredità e che, proprio su tale profilo, vi è interesse ad una pronuncia nel merito. Si è peraltro rilevato che, in data 24.11.2025, e quindi a supposta cancellazione, è stato notificato un preavviso di fermo amministrativo;
- quanto alla cartella, che la stessa è stata notificata a rinunzia avvenuta e che il dato della omessa impugnazione non è dirimente.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che parte ricorrente ha correttamente documentato di aver effettuato in data 19.03.2019 la rinuncia all'eredità di Nominativo_2, deceduto in data 19.03.2019, ovvero del soggetto cui sono riferibili i debiti portati da entrambi gli atti fatti oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata.
Il dato non è peraltro contestato.
Merita ulteriormente premettere che la Suprema Corte ha chiaramente enunciato il principio per il quale
“Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti” (cfr. Cass. 37064/22).
Ciò sulla base dell'ovvia considerazione che l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità, che solo con l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede e che, “in base all'articolo 521 del cod.civ., «chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato»; con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente - cioè a far data dall'apertura della successione (art. 456 cod. civ.) - l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario;
il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l'obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato (e, quindi, acquistato) l'eredità” (Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2018, n. 13639; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2020, n. 24317;
Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11832).
Sotto il profilo della legittimazione tributaria passiva, dunque, la notifica di un atto impositivo costituisce atto
“inidoneo ad incidere sul presupposto impositivo, che quindi non può acquistare il valore vincolante tipico della definitività nei confronti di un soggetto, solo potenzialmente legittimato passivo dell'imposta, nel momento in cui venga accertato che tale potenzialità sia rimasta tale ed anzi sia definitivamente venuta meno” (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11832). Ciò posto, deve ritenersi che, per effetto della rinuncia all'eredità operata dalla ricorrente, sia venuto meno con effetto retroattivo lo status di chiamato e con esso la legittimazione tributaria passiva che, per la menzionata retroattività, non può ritenersi esclusa dalla omessa impugnazione della cartella.
Analogamente è da dirsi per il debito riferito alla intimazione di pagamento, che è già stata peraltro annullata proprio su tale presupposto. La sentenza di annullamento è stata ottemperata dall'AE che ha proceduto all'annullamento anagrafica, come documentato in atti.
A parere del collegio, tale annullamento, con il successivo annullamento anagrafica che produce all'evidenza l'effetto di annullare per il futuro la legittimazione tributaria passiva in capo alla ricorrente per il debito de quo, induce a ritenere sussistenti i presupposti per la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere.
In punto di condanna alle spese, l'attività svolta in autotutela dall'AE induce a compensare per metà le spese di lite, con condanna per il residuo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per la parte riferita alla intimazione di pagamento n.
TYXIPPD00044/2022.
Accoglie il ricorso nel resto.
Previa compensazione nella misura del 50%, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle residue spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore.