CASS
Sentenza 16 luglio 2021
Sentenza 16 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2021, n. 27424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27424 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BU LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo LA- 14" (AIL 1nC01/à0- Penale Sent. Sez. 4 Num. 27424 Anno 2021 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di IO IG, ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento (uso di un magnete). 2. Il sopralluogo effettuato dal maresciallo dei Carabinieri, Vitobello Luca e dal verificatore NE, VI NC, riguardava un locale di Campobello di Licata, un tempo adibito ad attività di ristorazione, nel quale si trovava un unico contatore che alimentava, oltre alla cessata attività di ristorazione svolta da un conduttore dell'immobile di proprietà del IO, anche il negozio di autoricambi gestito dall'imputato nonché il suo appartamento, atteso che nessun altro contatore veniva materialmente rinvenuto in loco. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 192, 546 e 603 cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen., nonché manifesta illogicità e carenza della motivazione. La Corte territoriale non ha assunto la prova decisiva consistente nella copia delle bollette e della fornitura NE (anno 2014), relative al contatore dell'abitazione del ricorrente. La prova della colpevolezza dell'imputato è stata tratta da valutazioni illogiche e puramente presuntive;
la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata è frutto di travisamento dei fatti, come si desume dal verbale dell'accertamento compiuto dai funzionari dell'NE, dalle dichiarazioni del tecnico NE, VI - che non ha escluso la presenza di un contatore autonomo nell'abitazione del IO - e da quelle del teste LO VA - il quale ha affermato che l'imputato disporle di un autonomo contatore nella propria abitazione. Dalle risultanze probatorie era emerso che il locale era gestito, con regolare contratto di locazione commerciale a far data dal 13/06/2011 (con scadenza il 12/06/2017), da Montana RO AN;
che, al momento dell'accertamento, era sì chiuso ma ancora nella gestione del Montana che lo utilizzava per eventi e ricevimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità. 2. Quanto alla lamentata mancata assunzione della copia delle bollette e della fornitura NE afferente all'anno 2014, relative al contatore dell'abitazione del ricorrente, si osserva che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la Corte distrettuale non ha provveduto alla rinnovazione istruttoria unicamente perché l'imputato, pur avendo preannunciato il deposito dell'anzidetta documentazione, non ha dato seguito alla richiesta avanzata nell'atto di appello. 2 3. La sentenza impugnata dà poi conto, oltre che della idoneità del magnete, rinvenuto nel contatore, ad alterare la registrazione dei consumi in maniera significativa, della mancanza di qualsiasi prova sull'esistenza di un autonomo contatore presso l'abitazione dell'imputato. Invero, i Giudici di appello hanno ritenuto generica, in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto, l'affermazione del teste a difesa sull'esistenza di un diverso contatore. Hanno, per contro, valorizzato le contrastanti e disinteressate affermazioni del teste di polizia giudiziaria il quale ha riferito che il contatore manomesso, il solo in quel fabbricato, alimentava, oltre il locale commerciale, anche le tre unità abitative ivi presenti e l'immobile adibito a rivendita di autoricambi. Gli asseriti travisamenti e lacune motivazionali si traducono, in realtà, in una diversa lettura dei dati probatori, non consentita in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo LA- 14" (AIL 1nC01/à0- Penale Sent. Sez. 4 Num. 27424 Anno 2021 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di IO IG, ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento (uso di un magnete). 2. Il sopralluogo effettuato dal maresciallo dei Carabinieri, Vitobello Luca e dal verificatore NE, VI NC, riguardava un locale di Campobello di Licata, un tempo adibito ad attività di ristorazione, nel quale si trovava un unico contatore che alimentava, oltre alla cessata attività di ristorazione svolta da un conduttore dell'immobile di proprietà del IO, anche il negozio di autoricambi gestito dall'imputato nonché il suo appartamento, atteso che nessun altro contatore veniva materialmente rinvenuto in loco. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 192, 546 e 603 cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen., nonché manifesta illogicità e carenza della motivazione. La Corte territoriale non ha assunto la prova decisiva consistente nella copia delle bollette e della fornitura NE (anno 2014), relative al contatore dell'abitazione del ricorrente. La prova della colpevolezza dell'imputato è stata tratta da valutazioni illogiche e puramente presuntive;
la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata è frutto di travisamento dei fatti, come si desume dal verbale dell'accertamento compiuto dai funzionari dell'NE, dalle dichiarazioni del tecnico NE, VI - che non ha escluso la presenza di un contatore autonomo nell'abitazione del IO - e da quelle del teste LO VA - il quale ha affermato che l'imputato disporle di un autonomo contatore nella propria abitazione. Dalle risultanze probatorie era emerso che il locale era gestito, con regolare contratto di locazione commerciale a far data dal 13/06/2011 (con scadenza il 12/06/2017), da Montana RO AN;
che, al momento dell'accertamento, era sì chiuso ma ancora nella gestione del Montana che lo utilizzava per eventi e ricevimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità. 2. Quanto alla lamentata mancata assunzione della copia delle bollette e della fornitura NE afferente all'anno 2014, relative al contatore dell'abitazione del ricorrente, si osserva che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la Corte distrettuale non ha provveduto alla rinnovazione istruttoria unicamente perché l'imputato, pur avendo preannunciato il deposito dell'anzidetta documentazione, non ha dato seguito alla richiesta avanzata nell'atto di appello. 2 3. La sentenza impugnata dà poi conto, oltre che della idoneità del magnete, rinvenuto nel contatore, ad alterare la registrazione dei consumi in maniera significativa, della mancanza di qualsiasi prova sull'esistenza di un autonomo contatore presso l'abitazione dell'imputato. Invero, i Giudici di appello hanno ritenuto generica, in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto, l'affermazione del teste a difesa sull'esistenza di un diverso contatore. Hanno, per contro, valorizzato le contrastanti e disinteressate affermazioni del teste di polizia giudiziaria il quale ha riferito che il contatore manomesso, il solo in quel fabbricato, alimentava, oltre il locale commerciale, anche le tre unità abitative ivi presenti e l'immobile adibito a rivendita di autoricambi. Gli asseriti travisamenti e lacune motivazionali si traducono, in realtà, in una diversa lettura dei dati probatori, non consentita in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2021